Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.4 tariffe doganali comuni |
Data: | 29/07/1996 |
Numero: | 1503 |
Sommario |
Art. 1. I dazi all'importazione di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del |
Art. 2. Il dazio all'importazione di riso lavorato corrispondente al numero di codice NC 1006 30 è pari al prezzo d'intervento applicabile al momento dell'importazione maggiorato: |
Art. 3. 1. Ai fini del presente regolamento è considerato come riso Indica il riso di cui ai seguenti numeri di codice NC 1006 20 17, 1006 20 98, 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 e 1006 30 98. |
Art. 4. 1. I dazi all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 3 sono calcolati ogni settimana, ma sono fissati dalla Commissione ogni due settimane, il mercoledì e l'ultimo giorno lavorativo dei [...] |
Art. 4 bis. |
Art. 5. 1. Ai fini della determinazione dei prezzi all'importazione del riso di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del |
Art. 6. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 14.4.657 – Regolamento 29 luglio 1996, n. 1503. [1]
Regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
(G.U.C.E. 30 luglio 1996, n. L 189).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 4,
considerando che l'articolo 11, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 3072/95 stabilisce la modalità di calcolo della percentuale di cui sarà maggiorato il prezzo d'intervento valido il giorno dell'importazione, ai fini del calcolo dei dazi all'importazione del riso lavorato; che tale modalità di calcolo tiene conto dei tassi di conversione, delle spese di lavorazione, del valore dei sottoprodotti e dell'importo di protezione dell'industria; che occorre fissare come giorno d'importazione la data di accettazione della dichiarazione da parte dell'autorità doganale di cui all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;
considerando che l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede che, al momento dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del medesimo, siano applicabili le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile al momento dell'importazione maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, di riso Indica o di riso Japonica, nonché ridotto del prezzo all'importazione purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;
considerando che esistono, nel settore del riso, particolari difficoltà circa la verifica del valore dei prodotti importati; che pertanto un sistema di valori forfettari è il più adeguato ai fini dell'attuazione dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round a partire dal 1° settembre; che sono ancora in corso discussioni tecniche tra i partner interessati; che, in attesa dell'esito di tali discussioni, è opportuno mantenere provvisoriamente il sistema applicato durante la campagna 1995/1996;
considerando che, ai fini della classificazione delle partite importate, i prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3072/95 devono essere ripartiti in più qualità; che pertanto occorre precisare i numeri di codice della nomenclatura combinata corrispondenti a tali qualità;
considerando che, ai fini del calcolo del dazio all'importazione sulla base del valore forfettario all'importazione, occorre prevedere che siano calcolati dei prezzi rappresentativi caf all'importazione per ciascuna delle qualità definite; che, ai fini della definizione di tali prezzi, devono essere specificate le quotazioni di prezzo delle varie qualità di riso; che pertanto è opportuno definire tali quotazioni;
considerando che, per motivi di chiarezza e di trasparenza, la quotazione di prezzo dei vari tipi di riso indicata nelle pubblicazioni del ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti d'America costituisce una base obiettiva per fissare prezzi rappresentativi all'importazione caf di riso alla rinfusa; che i prezzi rappresentativi sui mercati degli Stati Uniti, della Thailandia o di altri paesi possono essere convertiti in prezzi rappresentativi caf all'importazione aggiungendo i costi di nolo marittimo tra i porti d'origine e un porto comunitario sul mercato dei noli marittimi; che, tenuto conto del volume dei noli e del commercio dei porti del Nord Europa, questi ultimi costituiscono la destinazione comunitaria per la quale le quotazioni dei noli marittimi sono maggiormente note, più trasparenti e più facilmente disponibili; che pertanto i porti di destinazione da considerare per la Comunità sono quelli del Nord Europa (ARAG);
considerando che, per poter controllare l'evoluzione dei prezzi rappresentativi caf all'importazione così fissati, è opportuno prevedere una verifica settimanale degli elementi che vengono considerati ai fini del loro calcolo;
considerando che, per la fissazione del dazio all'importazione del riso di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3072/95 un periodo di due settimane di rilevamento dei prezzi rappresentativi caf all'importazione di riso alla rinfusa è adeguato per tener conto delle tendenze del mercato, senza introdurre elementi di incertezza; che, su tale base, i dazi all'importazione di tale prodotto vengono fissati tenendo conto della media dei prezzi rappresentativi caf all'importazione constatata nel corso del suddetto periodo, ogni due settimane, il mercoledì e l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese;
considerando che l'applicazione del dazio all'importazione così calcolato può aver luogo nel corso di un periodo di due settimane senza incidere sensibilmente sul prezzo d'importazione, al lordo dei dazi; che tuttavia, qualora per un determinato prodotto non sia disponibile alcuna quotazione durante il periodo di calcolo dei prezzi rappresentativi caf all'importazione oppure qualora, a causa di variazioni improvvise degli elementi da utilizzare ai fini del loro calcolo, tali prezzi rappresentativi caf all'importazione subiscano fluttuazioni molto forti durante il suddetto periodo, occorre prendere misure atte a mantenere la rappresentatività dei prezzi caf all'importazione del prodotto in questione;
considerando che il prezzo sul mercato del riso della varietà Basmati di origine indiana e pachistana si situa generalmente ad un livello superiore a quello del prezzo rappresentativo fissato; che nella campagna 1993/1994 la differenza era di circa 250 ECU/t per il riso Basmati di origine indiana e di circa 50 ECU/t per il riso Basmati di origine pachistana; che occorre pertanto ridurre il dazio all'importazione per dette varietà di riso degli importi succitati, in modo da rispettare il principio enunciato all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 ed adempiere gli impegni internazionali della Comunità;
considerando che in assenza di quotazione è opportuno continuare ad applicare l'importo del dazio fissato per il periodo precedente e che, in caso di forti fluttuazioni della quotazione o dei costi dei noli marittimi o del tasso di cambio utilizzato per il calcolo del prezzo rappresentativo caf all'importazione del prodotto in questione, è opportuno ristabilire la rappresentatività di tali prezzi mediante un aggiustamento corrispondente alla differenza constatata rispetto alla fissazione in vigore, in modo da tener conto delle variazioni intervenute; che, anche in caso di aggiustamento di tal genere, la scadenza della fissazione successiva rimane invariata;
considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
ha adottato il presente regolamento:
I dazi all'importazione di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95 sono quelli applicabili alla data di cui all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Il dazio all'importazione di riso lavorato corrispondente al numero di codice NC 1006 30 è pari al prezzo d'intervento applicabile al momento dell'importazione maggiorato:
- del 163% per il riso Indica,
- del 167% per il riso Japonica e previa deduzione del prezzo all'importazione.
Tuttavia, tale dazio non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
1. Ai fini del presente regolamento è considerato come riso Indica il riso di cui ai seguenti numeri di codice NC 1006 20 17, 1006 20 98, 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 e 1006 30 98.
2. Tutti gli altri prodotti corrispondenti ai numeri di codice NC 1006 20 e 1006 30 sono considerati come riso Japonica.
1. I dazi all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 3 sono calcolati ogni settimana, ma sono fissati dalla Commissione ogni due settimane, il mercoledì e l'ultimo giorno lavorativo dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e agosto, per essere applicati rispettivamente dal primo giorno lavorativo successivo e dal primo giorno del mese successivo, conformemente al metodo specificato all'articolo 5 [2].
Tuttavia, se al momento della constatazione della settimana successiva a tale fissazione il dazio all'importazione calcolato differisce, per eccesso o per difetto di 10 ECU/t dal dazio in vigore, la Commissione effettua un aggiustamento corrispondente.
La fissazione effettuata l'ultimo giorno lavorativo dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno si basa sul prezzo d'intervento del mese successivo cui si applicano, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, maggiorazioni mensili [3].
Se il mercoledì previsto per una fissazione dei dazi all'importazione non è giorno lavorativo per la Commissione, la fissazione è effettuata il primo giorno lavorativo successivo.
2. Il prezzo sul mercato mondiale da considerare ai fini del calcolo del dazio all'importazione corrisponde alla media dei prezzi rappresentativi caf all'importazione settimanali per prodotti alla rinfusa, determinati secondo il metodo di cui all'articolo 5, fissati nel corso delle due settimane precedenti.
3. I dazi all'importazione fissati conformemente alle disposizioni del presente regolamento sono applicabili sino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.
Tuttavia, se per un determinato prodotto, nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica in questione, non è disponibile alcuna quotazione dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5, rimane applicabile il dazio all'importazione fissato precedentemente.
Dopo ogni fissazione o aggiustamento, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee i dazi all'importazione e gli elementi considerati per il relativo calcolo.
[4. Il riso Basmati corrispondente ai numeri di codice NC ex 1006 20 17 ed ex 1006 20 98 può beneficiare di una riduzione del dazio all'importazione di un importo pari a 250 ECU/t per il riso di origine indiana e di un importo pari a 50 ECU/t per il riso di origine pachistana.
Tale riduzione è operata qualora, al momento dell'immissione in libera pratica vengano presentati un titolo d'importazione, il cui rilascio è subordinato alla costituzione di una cauzione, e un certificato di autenticità del prodotto.
In deroga al disposto dell'articolo 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, la cauzione da costituire è di 275 ECU/t per il riso Basmati di origine indiana e di 75 ECU/t per il riso Basmati di origine pachistana.
Il certificato di autenticità è compilato su un modulo secondo il modello riportato nell'allegato II. Esso è rilasciato conformemente al pertinente disposto del regolamento (CEE) n. 81/92 della Commissione.
Gli importi di cui al primo comma del presente paragrafo possono essere modificati in funzione dell'evoluzione del mercato]. [4]
1. Il riso Basmati di cui ai codici NC ex 1006 20 17 e ex 1006 20 98 che soddisfa i criteri definiti nell'allegato IV può beneficiare di una riduzione del dazio all'importazione di importo pari a 250 EUR/t.
Tale importo può essere modificato in funzione dell'andamento del mercato, in particolare per quanto riguarda i quantitativi importati.
I controlli necessari all'applicazione del presente articolo sono eseguiti sulla base dei certificati di autenticità rilasciati dalle autorità competenti dell'India e del Pakistan elencate nell'allegato III. [6]
2. La domanda di titolo e il titolo d'importazione di riso Basmati recano:
a) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine e la dicitura "sì" contrassegnata da una crocetta;
b) nella casella 20, una delle diciture seguenti:
- Arroz aromático de la variedad Basmati del código NC 1006 20 17/1006 20 98
- Aromatisk ris af sorten Basmati henhoerende under KN-kode 1006 20 17/1006 20 98
- Aromatischer Reis der Sorte Basmati des KN-Codes 1006 20 17/1006 20 98
- [Si omette la dicitura in lingua greca.]
- Aromatic rice of the Basmati variety falling within CN code 1006 20 17/1006 20 98
- Riz aromatique de la variété Basmati du code NC 1006 20 17/1006 20 98
- Riso aromatico della varietà Basmati del codice NC 1006 20 17/1006 20 98
- Aromatische Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17/1006 20 98
- Arroz aromático da variedade Basmati do código NC 1006 20 17/1006 20 98
- CN-koodiin 1006 20 17/1006 20 98 kuuluvan Basmati-lajikkeen aromaattinen riisi
- Aromatiskt ris av sorten Basmati med KN-nummer 1006 20 17/1006 20 98,
c) nella casella 24, una delle diciture seguente:
- Derecho de aduana reducido de 250 Ecu/t [Reglamento (CE) n° 2131/96]
- Told nedsat med 250 ECU/ton (Forordning (EF) nr. 2131/96)
- Um 250 Ecu/t ermaessigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 2131/96)
- [Si omette la dicitura in lingua greca.]
- Reduced duty by 250 Ecu/t (Regulation (EC) No 2131/96)
- Droit réduit de 250 Ecu/t [Règlement (CE) n° 2131/96]
- Dazio ridotto di 250 Ecu/t [Regolamento (CE) n. 2131/96]
- Douanerecht verminderd met 250 ecu/t (Verordening (EG) nr. 2131/96)
- Direito reduzido de 250 Ecu/t [Regulamento (CE) n° 2131/96]
- Tulli alennettu 250 eculla tonnilta (Asetus (EY) N:o 2131/96)
- Nedsaettning av tull med 250 ecu/ton (Foerordning (EG) nr 2131/96).
3. La domanda di titolo d'importazione del riso Basmati è accompagnata:
- dalla prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che esercita, da almeno dodici mesi, un'attività commerciale nel settore del riso ed è iscritta nello Stato membro in cui la domanda è presentata;
- da un certificato di autenticità del prodotto rilasciato dagli organismi competenti del paese esportatore, riconosciuti dalla Commissione e indicati nell'allegato III.
4. Il certificato di autenticità è compilato su un modulo secondo il modello riportato nell'allegato II.
Esso deve avere un formato di circa 210 × 297 mm. L'originale è stampato su carta tale da rendere evidente qualunque contraffazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
I moduli devono essere stampati e compilati in lingua inglese.
L'originale e le copie vanno compilati a macchina, oppure a mano mediante penna a inchiostro e in stampatello.
Ogni certificato di autenticità reca, nella casella superiore a destra, un numero di serie, che deve essere identico nell'originale e nelle copie.
5. L'organismo che mette il titolo di importazione conserva l'originale del certificato di autenticità e ne consegna copia al richiedente.
Il certificato di autenticità è valido 90 giorni a decorrere dalla data dell'emissione.
Esso è valido solo se debitamente vistato e compilato in tutte le sue caselle, conformemente alle indicazioni in esso contenute.
6. In deroga al disposto dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3719/88 della Commissione, i diritti derivanti dal titolo di importazione del riso Basmati non sono trasferibili.
7. Gli Stati membri comunicano ai servizi della Commissione, mediante telescritto o via telefax, le informazioni seguenti:
a) entro i due giorni lavorativi successivi al rilascio, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione del riso Basmati, indicando la data del rilascio, il codice NC, il paese d'origine nonché il nome e l'indirizzo del titolare;
b) in caso di annullamento del titolo, entro i due giorni lavorativi successivi all'annullamento, i quantitativi per i quali sono stati annullati i titoli nonché il nome e l'indirizzo dei titolari dei titoli suddetti;
c) l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese successivo al mese di immissione in libera pratica, i quantitativi di riso Basmati effettivamente immessi in libera pratica, ripartiti per codice NC e per paese d'origine.
Le suddette informazioni devono essere comunicate separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione nel settore del riso e secondo le stesse modalità.
8. In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95, l'importo della cauzione per i titoli d'importazione del riso Basmati originario dell'India e del Pakistan è di 275 ECU/t.
1. Ai fini della determinazione dei prezzi all'importazione del riso di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono presi in considerazione i seguenti elementi per i vari tipi di riso alla rinfusa di cui all'articolo 3:
a) il prezzo caf a Rotterdam,
b) il prezzo rappresentativo sul mercato thailandese,
c) il prezzo rappresentativo sul mercato statunitense,
d) i prezzi rappresentativi su altri mercati,
e) il costo medio del trasporto marittimo tra il porto d'origine, da un lato, e i porti di Anversa, Rotterdam, Amsterdam e Gand, dall'altro.
Il prezzo all'importazione è di norma quello indicato alla lettera a); in sua assenza, però, esso sarà determinato in base agli elementi indicati alle lettere b), c) ed e); i prezzi di cui alla lettera d) saranno utilizzati solo in mancanza di quelli di cui alle lettere a), b) e c). Qualora mancassero le quotazioni riguardanti i noli marittimi del trasporto del riso, verranno utilizzate quelle relative ai cereali.
2. I succitati elementi vengono constatati e verificati ogni settimana in base alle qualità di riferimento indicate nell'allegato I. I costi dei noli marittimi sono constatati in base ad informazioni disponibili al pubblico.
Se il prezzo constatato è espresso come prezzo C & F, esso è maggiorato dello 0,75%.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile dal 1° settembre 1996.
ALLEGATO I [7]
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Riso Indica |
Riso Japonica |
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Semigreggio |
Lavorato |
Semigreggio |
Lavorato |
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Codice NC |
1006 20 17 |
1006 30 27 |
1006 20 diversi da |
1006 30 diversi da |
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1006 20 98 |
1006 30 48 |
1006 20 17 |
1006 30 27 |
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1006 30 67 |
1006 20 98 |
1006 30 48 |
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1006 30 98 |
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1006 30 67 |
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1006 30 98 |
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Qualità di riferimento |
US long grain 2/4/73 [2] |
Thai 100% B |
US Gulf Medium Grain [3] |
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US long grain Parboiled 1/4/88 [2] |
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Origine |
USA |
Thailandia |
USA |
USA |
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Stadio [1] |
Caf alla rinfusa |
Caf alla rinfusa |
Caf alla rinfusa |
Caf alla rinfusa |
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ARAG |
ARAG |
ARAG |
ARAG |
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[1] Caf ARAG: quotazione relativa ai porti del Mare del Nord (Anversa, Rotterdam, Amsterdam, Gand). |
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[2] I prezzi relativi a queste due qualità di riferimento sono maggiorati dell'8%. |
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[3] In mancanza di questa qualità, possono essere utilizzate altre qualità di riso Japonica. |
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ALLEGATO II [8]
(Omissis)
ALLEGATO III [9]
(Omissis)
ALLEGATO IV [10]
Regioni |
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Il riso deve provenire da specifiche zone indiane e pakistane delle pianure dell'Indo e del Gange, comprendenti il Punjab, Haryana, l'Uttaranchal e le regioni occidentali dell'Uttah Pradesh. |
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Varietà |
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Varietà tradizionali (comunemente indicate in India e Pakistan come "varietà Basmati di linea pura") |
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India |
Pakistan |
Basmati 370 |
Kernel (Basmati Pakistan) |
Basmati 386 |
Basmati 370 |
Type-3 (Dehradun) |
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Taraori Basmati (HBC-19) |
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Basmati 217 |
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Ranbir Basmati |
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[1] Regolamento abrogato dall’art. 9 del
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2131/96.
[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2131/96.
[4] Paragrafo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2131/96.
[5] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2131/96.
[6] Paragrafo modificato dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 703/97 e ora così sostituito dall'art. 1 del
[7] Allegato così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2831/98.
[8] Allegato sostituito dall'art. 1 del
[9] Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2131/96.
[10] Allegato aggiunto dall'art. 1 del