§ 1.6.1565 - Regolamento 30 giugno 2009, n. 571.
Regolamento (CE) n. 571/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:30/06/2009
Numero:571


Sommario
Art. 1.  Ai fini del presente regolamento si intende per:
Art. 2. Nei casi in cui si applica l’articolo 84 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le sottoquote assegnate vengono adeguate conseguentemente all’inizio della campagna successiva al [...]
Art. 3. 1. Per ogni campagna di commercializzazione è concluso un contratto di coltivazione. Tale contratto è provvisto di un numero di identificazione e comprende almeno i seguenti elementi
Art. 4. 1. La consegna delle patate si effettua presso le fecolerie stesse o presso i relativi centri di presa in consegna
Art. 5. 1. Qualora l’applicazione di uno dei metodi di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 2235/2003 della Commissione
Art. 6. Il tenore di fecola delle patate viene determinato in base al peso sott’acqua di 5050 g di patate consegnate
Art. 7. 1. Il premio è concesso alle fecolerie per la fecola ottenuta da patate di qualità sana, leale e mercantile, in base alla quantità di patate utilizzata e al loro tenore di fecola, secondo i parametri [...]
Art. 8. 1. Una bolletta di ricevuta viene compilata sotto la responsabilità congiunta del produttore di fecola, del controllore riconosciuto e del fornitore. La fecoleria ne rilascia un duplicato al [...]
Art. 9. La fecoleria compila, per ogni produttore di patate, una distinta di pagamento riassuntiva che riporti i seguenti dati
Art. 10. 1. Il premio di cui all’articolo 95 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è corrisposto a condizione che la fecoleria dimostri che sono soddisfatti i seguenti requisiti
Art. 11. 1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo atto a verificare in loco, oltre all’effettività delle operazioni che danno diritto al premio, il rispetto della sottoquota stabilita per ogni [...]
Art. 12. 1. L’esportazione di cui all’articolo 84 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 si considera effettuata quando
Art. 13. 1. In deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione
Art. 14. 1. Per i quantitativi che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, sono considerati come smerciati sul mercato interno, nel caso di fecola non trasformata o qualsiasi prodotto derivato [...]
Art. 15. 1. In caso di fusione di fecolerie, lo Stato membro assegna all’impresa risultante dalla fusione una sottoquota pari alla somma delle sottoquote assegnate, prima della fusione, alle fecolerie [...]
Art. 16. Ove la cessazione dell’attività della fecoleria o dello stabilimento, la fusione o il trasferimento di proprietà avvengano tra il 1 luglio e il 31 marzo dell’anno successivo, le misure di cui [...]
Art. 17. Entro una data fissata dallo Stato membro interessato, le fecolerie comunicano alle autorità competenti
Art. 18. 1. Entro il 30 giugno di ogni campagna, gli Stati membri comunicano alla Commissione
Art. 19. Il regolamento (CE) n. 2236/2003 è abrogato
Art. 20. Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 2009


§ 1.6.1565 - Regolamento 30 giugno 2009, n. 571.

Regolamento (CE) n. 571/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo all’istituzione di un regime di quote per la produzione di fecola di patate

(G.U.U.E. 1 luglio 2009, n. L 171)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1], in particolare l’articolo 85 e l’articolo 95 bis, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 4,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 2236/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate [2], è stato più volte modificato in modo sostanziale [3]. Esso deve essere ora nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

 

(2) Le nuove modifiche risultano necessarie dopo le modifiche del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l’adozione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 [4].

 

(3) Per poter beneficiare degli aiuti comunitari nell’ambito del regime di quote istituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007, le fecolerie devono concludere contratti di coltivazione con i produttori di patate.

 

(4) È necessario precisare quali elementi devono essere contemplati dal contratto di coltivazione tra una fecoleria ed un produttore, onde evitare che vengano conclusi contratti per quantitativi che superino la sottoquota attribuita alla fecoleria. Occorre proibire alla fecoleria in questione di accettare forniture di patate non contemplate da un contratto di coltivazione, poiché si rischierebbe altrimenti di compromettere l’efficacia del sistema e l’obbligo di pagare il prezzo minimo di cui all’articolo 95 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per tutte le patate destinate alla produzione di fecola. Tuttavia, ove per motivi climatici la produzione di patate sulle superfici di cui al contratto di coltivazione risulti superiore al previsto, oppure il tenore di fecola delle patate sia maggiore del previsto, una fecoleria deve poter accettare dette patate purché paghi il prezzo minimo.

 

(5) Le patate con un tenore di fecola inferiore al 13 % non possono essere considerate come destinate alla produzione di fecola di patate e non devono pertanto essere accettate dalle fecolerie. Qualora per motivi climatici si registri un tenore di fecola inferiore, la Commissione deve poter autorizzare, su richiesta di uno Stato membro, che vengano accettate patate con un tenore di fecola inferiore al 13 % nel rispetto di determinate condizioni.

 

(6) È necessario predisporre misure di controllo atte a garantire che solo la fecola prodotta conformemente alle disposizioni del presente regolamento possa beneficiare del premio. Al fine di proteggere i produttori di patate destinate alla produzione di fecola, è fondamentale che venga corrisposto il prezzo minimo di cui all’articolo 95 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per tutte le patate. È pertanto necessario prevedere sanzioni qualora non sia stato pagato il prezzo minimo o qualora le fecolerie abbiano accettato forniture di patate non contemplate da un contratto di coltivazione.

 

(7) È necessario predisporre norme atte a garantire che la fecola di patate prodotta in eccesso rispetto alla sottoquota di una fecoleria venga esportata senza beneficio della restituzione all’esportazione, ai sensi dell’articolo 84 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Occorre prevedere sanzioni in caso di infrazioni.

 

(8) È necessario specificare che cosa accade alla sottoquota di una fecoleria oggetto di fusione, di trasferimento di proprietà o di cessazione di attività.

 

(9) È opportuno che gli Stati membri e la Commissione possano controllare il funzionamento del regime di quote. Occorre pertanto precisare le informazioni che le fecolerie sono tenute a comunicare allo Stato membro e le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione.

 

(10) Conformemente all’allegato I, parte I, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la fecola di patate è un prodotto soggetto alle norme applicabili ai cereali. La campagna di commercializzazione dei cereali si applica pertanto anche alla fecola di patate. L’articolo 204, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che, per quanto riguarda la fecola di patate, le disposizioni della parte II, titolo I, capo III, sezione III bis, dello stesso regolamento si applichino fino al termine della campagna di commercializzazione 2011/12. Il presente regolamento deve essere pertanto applicato fino a tale data.

 

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

 

DEFINIZIONI — REGIME DI QUOTE

 

Art. 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) quota, la quota assegnata a ciascuno Stato membro in forza dell’articolo 84 bis, paragrafo 1, e dell’allegato X bis del regolamento (CE) n. 1234/2007;

 

b) sottoquota, la parte di quota attribuita dallo Stato membro ad una fecoleria;

 

c) fecoleria, qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita sul territorio dello Stato membro interessato alla quale è attribuita la sottoquota e che beneficia del premio di cui all’articolo 95 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

 

d) produttore, qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che fornisce ad una fecoleria patate prodotte dalla medesima a titolo principale o dai suoi membri, in nome e per conto proprio, nell’ambito di un contratto di coltivazione concluso personalmente o a suo nome;

 

e) contratto di coltivazione, qualsiasi contratto concluso tra un produttore o un’associazione di produttori, da un lato, e la fecoleria, dall’altro;

 

f) patate, patate destinate alla fabbricazione di fecola di patate di cui all’articolo 77 del regolamento (CE) n. 73/2009, il cui tenore di fecola sia perlomeno pari al 13 %;

 

g) fecola non trasformata, la fecola di cui al codice NC 11081300 che non ha subito alcuna trasformazione;

 

h) fusione di fecolerie, l’accorpamento di due o più fecolerie in un’unica azienda;

 

i) trasferimento di proprietà di una fecoleria, il trasferimento o l’assorbimento degli attivi di un’azienda cui è stata assegnata una sottoquota a beneficio di una o più fecolerie;

 

j) cessione (passaggio di proprietà) di uno stabilimento per la produzione di fecola, il passaggio della proprietà di un’unità tecnica, compresi tutti gli impianti necessari per la fabbricazione di fecola, a una o più aziende, con parziale o totale assorbimento della produzione dell’azienda che trasferisce la proprietà;

 

k) affitto di uno stabilimento, il contratto di affitto di un’unità tecnica, compresi tutti gli impianti necessari per la fabbricazione della fecola, concluso ai fini del suo esercizio con un’azienda stabilita nello stesso Stato membro per una durata di almeno tre campagne di commercializzazione consecutive ove, in seguito all’entrata in vigore del contratto, l’azienda affittuaria possa essere considerata, per tutta la sua produzione, come un’unica fecoleria;

 

l) aiuti per le patate da fecola, aiuti istituiti a beneficio degli agricoltori che producono patate destinate alla fabbricazione di fecola di cui all’articolo 77 del regolamento (CE) n. 73/2009.

 

     Art. 2.

Nei casi in cui si applica l’articolo 84 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le sottoquote assegnate vengono adeguate conseguentemente all’inizio della campagna successiva al superamento.

 

CAPO II

 

REGIME DEI PREZZI E DEI PREMI

 

     Art. 3.

1. Per ogni campagna di commercializzazione è concluso un contratto di coltivazione. Tale contratto è provvisto di un numero di identificazione e comprende almeno i seguenti elementi:

 

a) il nome e l’indirizzo del produttore o dell’associazione dei produttori;

 

b) il nome e l’indirizzo della fecoleria;

 

c) le aree coltivate espresse in ettari, fino a due decimali, ed identificate conformemente al regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione [5] relativo al sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC);

 

d) l’indicazione del quantitativo di patate che si prevede di raccogliere e di consegnare alla fecoleria, in tonnellate;

 

e) l’indicazione del tenore di fecola delle patate, previsto sulla base del tenore medio di fecola delle patate consegnate dal produttore alla fecoleria nelle ultime tre campagne o, in mancanza di questi dati, in base al tenore medio nella zona di approvvigionamento;

 

f) l’impegno della fecoleria a corrispondere al produttore il prezzo minimo di cui all’articolo 95 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

2. Prima dell’inizio della campagna, entro una data che verrà fissata dallo Stato membro al fine di garantire i necessari controlli, ogni fecoleria trasmette all’autorità competente una distinta riassuntiva dei contratti indicando, per ciascun contratto, il numero di identificazione, il nome e l’indirizzo del produttore, le superfici coltivate ed il quantitativo di cui trattasi, espresso in equivalente fecola.

 

3. La somma, in equivalente fecola, dei quantitativi previsti dai contratti di coltivazione non deve essere superiore alla sottoquota assegnata alla fecoleria interessata.

 

4. Qualora il quantitativo effettivamente prodotto in applicazione del contratto di coltivazione, espresso in equivalente fecola, superi quello contemplato dal contratto, la fecoleria può accettarne la consegna, a condizione che venga corrisposto il prezzo minimo di cui all’articolo 95 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

5. Le fecolerie non possono prendere in consegna patate che non formino oggetto di un contratto di coltivazione.

 

     Art. 4.

1. La consegna delle patate si effettua presso le fecolerie stesse o presso i relativi centri di presa in consegna.

 

2. Il peso delle patate e il relativo contenuto di fecola vengono determinati, conformemente agli articoli 5 e 6, al momento della consegna, sotto l’autorità di un controllore riconosciuto dallo Stato membro.

 

     Art. 5.

1. Qualora l’applicazione di uno dei metodi di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 2235/2003 della Commissione [6] renda necessaria tale operazione, il peso lordo delle patate viene determinato, per ogni carico, al momento della consegna, attraverso la pesatura comparata del mezzo di trasporto carico e vuoto.

 

2. Il peso netto delle patate viene determinato in base a uno dei metodi definiti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2235/2003.

 

3. Il tenore di fecola delle partite accettate non deve essere inferiore al 13 %.

 

La fecoleria può tuttavia accettare partite di patate con un tenore di fecola inferiore al 13 % purché la quantità di fecola che può essere ottenuta da queste patate non superi l’1 % della sottoquota. In questo caso, il prezzo minimo da pagare equivale a quello applicabile nel caso in cui il tenore di fecola è pari al 13 %.

 

     Art. 6.

Il tenore di fecola delle patate viene determinato in base al peso sott’acqua di 5050 g di patate consegnate.

 

Deve essere utilizzata acqua pulita, senza aggiunta di alcun elemento, a temperatura inferiore a 18 °C.

 

     Art. 7.

1. Il premio è concesso alle fecolerie per la fecola ottenuta da patate di qualità sana, leale e mercantile, in base alla quantità di patate utilizzata e al loro tenore di fecola, secondo i parametri stabiliti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2235/2003 ed entro il limite del quantitativo di fecola corrispondente alla loro sottoquota. Non viene concesso alcun premio per la fecola ottenuta da patate la cui qualità non risulti sana, leale e mercantile né per la fecola ottenuta da patate con un tenore di fecola inferiore al 13 %, fatti salvi i casi in cui si applica il secondo comma dell’articolo 5, paragrafo 3.

 

Qualora il tenore di fecola venga calcolato con la bilancia di Reimann o con la bilancia di Perow e corrisponda ad una cifra che appare su due o tre righe nella seconda colonna dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2235/2003, i valori da applicare sono quelli corrispondenti alla seconda o alla terza riga.

 

2. Qualora le partite consegnate contengano una quantità di patate che possono passare attraverso un vaglio a maglie quadrate di 28 mm di lato (di seguito "le granaglie") pari o superiore al 25 %, il peso netto preso in considerazione per calcolare il prezzo minimo che il produttore di fecola deve corrispondere è ridotto come segue:

 

Percentuale di granaglie

Riduzione percentuale |

 

 

dal 25 al 30 %

10 % |

 

 

dal 31 al 40 %

15 % |

 

 

dal 41 al 50 %

20 % |

 

Le partite contenenti oltre il 50 % di granaglie sono soggette a trattativa privata e non danno diritto ad alcun premio.

 

La percentuale di granaglie viene determinata insieme al peso netto.

 

3. Il rispetto della sottoquota da parte delle fecolerie è stabilito in base al quantitativo e al tenore di fecola delle patate utilizzate, in conformità ai parametri fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2235/2003.

 

     Art. 8.

1. Una bolletta di ricevuta viene compilata sotto la responsabilità congiunta del produttore di fecola, del controllore riconosciuto e del fornitore. La fecoleria ne rilascia un duplicato al produttore e conserva l’originale, che può essere eventualmente presentato all’organismo preposto al controllo dei premi.

 

2. La bolletta di ricevuta contiene almeno gli elementi elencati di seguito, ove questi risultino dalle operazioni effettuate ai sensi degli articoli da 4 a 7:

 

a) data di consegna;

 

b) numero della fornitura;

 

c) numero del contratto di coltivazione;

 

d) nome e indirizzo del produttore di patate;

 

e) peso del mezzo di trasporto all’arrivo presso la fecoleria o presso il relativo centro di presa in consegna;

 

f) peso del mezzo di trasporto dopo lo scarico e dopo l’eliminazione della terra residua;

 

g) peso lordo della fornitura;

 

h) riduzione, espressa in percentuale, applicata al peso lordo della fornitura in funzione delle impurità e del peso dell’acqua assorbita durante le operazioni di lavaggio;

 

i) riduzione, espressa in peso, applicata al peso lordo della fornitura in funzione delle impurità;

 

j) percentuale di granaglie;

 

k) peso netto totale della fornitura (peso lordo meno la riduzione, compresa la correzione per le granaglie);

 

l) tenore di fecola, espresso in percentuale o in peso sott’acqua;

 

m) prezzo unitario da pagare.

 

     Art. 9.

La fecoleria compila, per ogni produttore di patate, una distinta di pagamento riassuntiva che riporti i seguenti dati:

 

a) nome sociale della fecoleria;

 

b) nome e indirizzo del produttore di patate;

 

c) numero del contratto di coltivazione;

 

d) data e numero delle bollette di ricevuta;

 

e) peso netto di ogni fornitura previe eventuali riduzioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2;

 

f) prezzo unitario per fornitura;

 

g) importo totale da pagare al produttore;

 

h) somme versate al produttore e data dei versamenti;

 

i) firma e timbro del produttore di fecola.

 

CAPO III

 

PAGAMENTI — SANZIONI

 

     Art. 10.

1. Il premio di cui all’articolo 95 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è corrisposto a condizione che la fecoleria dimostri che sono soddisfatti i seguenti requisiti:

 

a) la fecola è stata prodotta durante la campagna di commercializzazione di cui trattasi;

 

b) il prezzo franco stabilimento corrisposto ai produttori per l’intero quantitativo di patate prodotte nella Comunità utilizzato per la fabbricazione della fecola non è inferiore a quello di cui all’articolo 95 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

 

c) le patate da cui è ottenuta la fecola di cui trattasi formano oggetto dei contratti di coltivazione di cui all’articolo 3.

 

2. Costituisce elemento di prova ai fini del paragrafo 1 la presentazione della distinta riassuntiva di cui all’articolo 9, completata dall’attestato di pagamento rilasciato dal produttore, oppure da un documento rilasciato dall’organismo finanziario che ha effettuato il pagamento per ordine della fecoleria, il quale certifichi l’avvenuto pagamento.

 

3. Lo Stato membro nel cui territorio è stata prodotta la fecola di patate corrisponde il premio alla fecoleria entro i quattro mesi successivi alla data di presentazione delle prove di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 11.

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo atto a verificare in loco, oltre all’effettività delle operazioni che danno diritto al premio, il rispetto della sottoquota stabilita per ogni fecoleria. A tal fine i controllori hanno accesso alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria delle fecolerie, nonché ai luoghi di produzione e di magazzinaggio.

 

I controlli vertono, per ogni periodo di trasformazione, su tutte le operazioni effettuate durante il processo di produzione e riguardano almeno il 10 % del quantitativo di patate consegnato alla fecoleria.

 

2. Gli Stati membri comunicano eventualmente a ciascuna fecoleria i quantitativi di fecola che superano la sottoquota di quest’ultima.

 

3. Qualora l’organismo competente accerti che la fecoleria non ha soddisfatto il requisito di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), questa viene esclusa in tutto o in parte, salvo caso di forza maggiore, dal beneficio del premio secondo le modalità seguenti:

 

a) se l’inadempienza riguarda una quantità di fecola inferiore al 20 % del quantitativo totale di fecola prodotta dalla fecoleria, l’importo del premio da corrispondere viene ridotto di cinque volte la percentuale constatata;

 

b) se si tratta di una quantità pari o superiore al 20 %, il premio non viene concesso.

 

4. Nel caso di accertata violazione del divieto di cui all’articolo 3, paragrafo 5, il premio concesso per la sottoquota è ridotto secondo le seguenti modalità:

 

a) se dal controllo risulta che la fecoleria ha accettato un quantitativo in eccesso, in equivalente fecola, inferiore al 10 % della sua sottoquota, dall’importo totale dei premi da corrispondere alla fecoleria per la campagna di cui trattasi viene sottratto un importo pari a 10 volte la percentuale di superamento riscontrata;

 

b) se il quantitativo non contemplato da contratti di coltivazione è superiore al limite di cui alla lettera a), non è concesso alcun premio per la campagna di cui trattasi e la fecoleria viene esclusa dal premio per la campagna successiva.

 

5. Se, contrariamente all’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, la quantità di fecola che può essere prodotta dalle partite accettate che presentano un tenore di fecola inferiore al 13 %:

 

a) supera l’1 % della sottoquota della fecoleria, non è concesso alcun premio per la quantità eccedente; dal premio concesso per la sottoquota viene inoltre detratto un importo pari a 10 volte la percentuale di superamento riscontrata;

 

b) supera l’11 % della sottoquota della fecoleria, non è concesso alcun premio per la campagna di cui trattasi e la fecoleria viene esclusa dal premio per la campagna successiva.

 

6. Le verifiche effettuate a norma del presente articolo non ostano allo svolgimento di ulteriori controlli da parte delle autorità competenti.

 

     Art. 12.

1. L’esportazione di cui all’articolo 84 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 si considera effettuata quando:

 

a) l’organismo competente dello Stato membro di produzione, indipendentemente dallo Stato membro di esportazione della fecola, ha ricevuto la prova di cui all’articolo 13, paragrafo 2;

 

b) lo Stato membro di esportazione ha accettato la relativa dichiarazione di esportazione anteriormente al 1 gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale la fecola è stata prodotta;

 

c) la fecola di cui trattasi ha lasciato il territorio doganale della Comunità entro il termine di 60 giorni a decorrere dal 1 gennaio di cui alla lettera b);

 

d) il prodotto è stato esportato senza restituzione.

 

Salvo casi di forza maggiore, ove i requisiti di cui al primo comma non vengano soddisfatti nel loro insieme, il quantitativo di fecola che supera la sottoquota è considerato come smerciato sul mercato interno.

 

2. In caso di forza maggiore, l’organismo competente dello Stato membro nel cui territorio la fecola è stata prodotta adotta le misure necessarie in funzione delle circostanze addotte dall’interessato.

 

Se la fecola viene esportata dal territorio di uno Stato membro diverso da quello di produzione, queste misure sono adottate su parere delle autorità competenti di tale Stato membro.

 

3. Ai fini del presente regolamento, non possono essere invocate le disposizioni di cui all’articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione [7].

 

     Art. 13.

1. In deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione [8], l’importo della cauzione relativa ai certificati di esportazione è pari a 23 EUR/t.

 

2. La prova che la fecoleria ha soddisfatto i requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, è fornita all’organismo competente dello Stato membro di produzione anteriormente al 1 aprile successivo alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale la fecola è stata prodotta.

 

3. Detta prova viene fornita tramite la presentazione:

 

a) di un titolo d’esportazione rilasciato alla fecoleria di cui trattasi dall’autorità competente dello Stato membro di cui al paragrafo 2, recante una delle diciture elencate nell’allegato I, in deroga all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 388/2009 della Commissione [9];

 

b) dei documenti di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione [10], necessari per lo svincolo della cauzione;

 

c) di una dichiarazione della fecoleria che attesti di aver prodotto la fecola.

 

4. Se la fecola non trasformata prodotta da una fecoleria è immagazzinata ai fini dell’esportazione in un silo, magazzino o serbatoio situato fuori dello stabilimento del fabbricante nello Stato membro di produzione ovvero in un altro Stato membro, e in cui siano immagazzinate anche altre fecole non trasformate prodotte da altre fecolerie o dalla stessa fecoleria, senza possibilità di distinguerne l’identità fisica, la totalità dei prodotti immagazzinati deve essere sottoposta ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti a quelle del controllo doganale fino all’accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e deve trovarsi sotto controllo doganale a decorrere da detta accettazione.

 

Nel caso di cui al primo comma, se la fecola esce dal magazzino prima dell’accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti dello Stato membro in cui ha avuto luogo l’immagazzinamento ne forniscono la prova.

 

Se la fecola esce dal magazzino dopo l’accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), le autorità doganali dello Stato membro in cui ha avuto luogo l’immagazzinamento forniscono una prova ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008.

 

La prova di cui al secondo e terzo comma attesta l’uscita dal magazzino del prodotto in questione o del corrispondente quantitativo di sostituzione ai sensi del primo comma.

 

     Art. 14.

1. Per i quantitativi che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, sono considerati come smerciati sul mercato interno, nel caso di fecola non trasformata o qualsiasi prodotto derivato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 388/2009 della Commissione o rientrante nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione [11], lo Stato membro interessato riscuote un importo forfettario calcolato per tonnellata di fecola non trasformata ed equivalente alla tariffa doganale comune applicabile per tonnellata di fecola di cui al codice NC 11081300 nel corso della campagna di commercializzazione durante la quale la fecola o il prodotto derivato sono stati prodotti, più una maggiorazione pari al 10 %.

 

2. Anteriormente al 1 maggio successivo alla data del 1 gennaio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro interessato comunica l’importo totale da pagare alle fecolerie interessate.

 

Detto importo totale è versato dalle fecolerie entro il 20 maggio dello stesso anno.

 

     Art. 15.

1. In caso di fusione di fecolerie, lo Stato membro assegna all’impresa risultante dalla fusione una sottoquota pari alla somma delle sottoquote assegnate, prima della fusione, alle fecolerie partecipanti alla fusione.

 

In caso di trasferimento di proprietà di una fecoleria, lo Stato membro assegna alla fecoleria cessionaria, per la produzione di fecola, la sottoquota della fecoleria ceduta. Qualora vi siano più fecolerie cessionarie, l’assegnazione avviene in proporzione ai quantitativi di produzione di fecola assorbiti da ciascuna di esse.

 

In caso di trasferimento di proprietà di uno stabilimento produttore di fecola, lo Stato membro diminuisce la sottoquota dell’azienda che trasferisce la proprietà dello stabilimento e aumenta la sottoquota della fecoleria o delle fecolerie che acquistano lo stabilimento di cui trattasi, proporzionalmente ai quantitativi di produzione assorbiti.

 

2. In caso di cessazione di attività di una fecoleria o di uno o più stabilimenti di una fecoleria in circostanze diverse da quelle contemplate al paragrafo 1, lo Stato membro assegna le sottoquote interessate da detta cessazione di attività ad una o più fecolerie.

 

3. In caso di affitto di uno stabilimento appartenente ad una fecoleria, lo Stato membro diminuisce la sottoquota della fecoleria che dà in affitto lo stabilimento e attribuisce la parte detratta all’azienda che prende in affitto lo stabilimento per produrvi la fecola.

 

Se l’affitto termina prima della scadenza di cui all’articolo 1, lettera k), l’adeguamento della sottoquota effettuato a norma delle disposizioni del primo comma è revocato dallo Stato membro con effetto retroattivo al termine iniziale dell’affitto.

 

4. Qualora, in seguito all’applicazione del paragrafo 1, primo comma, gli stabilimenti di una o più fecolerie che hanno partecipato alla fusione interrompano la produzione, mettendo pertanto a serio repentaglio la continuità della produzione di patate destinate alla fabbricazione di fecola nella zona che aveva precedentemente rifornito la o le imprese in questione, lo Stato membro può ordinare all’impresa risultante dalla fusione di restituire allo Stato stesso la sottoquota inizialmente assegnata all’impresa i cui impianti hanno da allora interrotto la produzione. Lo Stato membro può riassegnare qualsiasi sottoquota di cui al paragrafo 1, primo comma, a qualsivoglia fecoleria dedita alla fabbricazione di fecola nella zona interessata.

 

     Art. 16.

Ove la cessazione dell’attività della fecoleria o dello stabilimento, la fusione o il trasferimento di proprietà avvengano tra il 1 luglio e il 31 marzo dell’anno successivo, le misure di cui all’articolo 15 producono i loro effetti nella campagna di commercializzazione in corso durante lo stesso periodo.

 

Ove la cessazione dell’attività della fecoleria o dello stabilimento, la fusione o il trasferimento di proprietà avvengano tra il 1 aprile e il 30 giugno dello stesso anno, le misure di cui all’articolo 15 producono i loro effetti nella campagna di commercializzazione successiva allo stesso periodo.

 

CAPO IV

 

COMUNICAZIONI

 

     Art. 17.

Entro una data fissata dallo Stato membro interessato, le fecolerie comunicano alle autorità competenti:

 

- i quantitativi di patate da fecola che hanno beneficiato degli aiuti di cui all’articolo 77 del regolamento (CE) n. 73/2009;

 

- i quantitativi di patate da fecola che hanno beneficiato del premio di cui all’articolo 95 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

     Art. 18.

1. Entro il 30 giugno di ogni campagna, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

 

a) i quantitativi di patate da fecola che hanno beneficiato delle disposizioni di cui all’articolo 77 del regolamento (CE) n. 73/2009; qualora siano state utilizzate patate coltivate in altri Stati membri, i quantitativi devono essere ripartiti per Stato membro d’origine;

 

b) i quantitativi di fecola che hanno beneficiato del premio di cui all’articolo 95 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

 

c) i quantitativi e le sottoquote per le fecolerie che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 84 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per la campagna in corso e le sottoquote disponibili per la campagna successiva;

 

d) i quantitativi destinati all’esportazione per i quali non è versata alcuna restituzione conformemente all’articolo 84 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

 

e) i quantitativi di cui all’articolo 11, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento;

 

f) i quantitativi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento.

 

2. Nei casi in cui si applica l’articolo 15, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni campagna, tutte le informazioni circostanziate ivi afferenti, unitamente agli elementi comprovanti il rispetto delle condizioni previste.

 

CAPO V

 

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

     Art. 19.

Il regolamento (CE) n. 2236/2003 è abrogato.

 

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

 

     Art. 20.

Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 2009.

 

Esso si applica alle campagne di commercializzazione 2009/10, 2010/11 e 2011/12.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

 

[2] GU L 339 del 24.12.2003, pag. 45.

 

[3] Si veda l’allegato II.

 

[4] GU L 30 del 31.10.2009, pag. 16.

 

[5] GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.

 

[6] GU L 339 del 24.12.2003, pag. 36.

 

[7] GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

 

[8] GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

 

[9] GU L 118 del 13.5.2009, pag. 72.

 

[10] GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

 

[11] GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

 

 

ALLEGATO I

 

Diciture di cui all’articolo 13, paragrafo 3, lettera a)

 

– In bulgaro : За износ без възстановяване в съответствие с член 84а, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1234/2007

 

– In spagnolo : Para exportación sin restitución, de conformidad con el artículo 84 bis, apartado 4 del Reglamento (CE) no 1234/2007

 

– In ceco : K vývozu bez náhrady podle článku 84a odst. 4 nařízení (ES) č. 1234/2007

 

– In danese : Skal eksporteres uden restitution, jf. artikel 84a, stk. 4 i forordning (EF) nr. 1234/2007

 

– In tedesco : Ausfuhr ohne Erstattung gemäß Artikel 84a Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007

 

– In estone : Eksportimiseks ilma eksporditoetuseta määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 84a lõike 4 kohaselt

 

– In greco : Προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 84α παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

 

– In inglese : For export without refund under Article 84a(4) of Regulation (EC) No 1234/2007

 

– In francese : À exporter sans restitution conformément à l'article 84 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007

 

– In italiano : Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 84 bis, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1234/2007

 

– In lettone : Eksportam bez kompensācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 84.a panta 4. punktu

 

– In lituano : Eksportui be grąžinamosios išmokos pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 84a straipsnio 4 dalį

 

– In ungherese : Visszatérítés nélkül exportálandó az 1234/2007/EK rendelet 84a cikke 4. bekezdése szerint

 

– In maltese : Għall-esportazzjoni mingħajr rifużjoni skont l-Artikolu 84a (4) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007

 

– In olandese : Overeenkomstig artikel 84 bis, lid 4 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 zonder restitutie uit te voeren

 

– In polacco : Wywóz bez refundacji zgodnie z art. 84a ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007

 

– In portoghese : A exportar sem restituição em conformidade com o n.o 4 do artigo 84.o-A do Regulamento (CE) n.o 1234/2007

 

– In rumeno : Pentru export fără restituire conform articolului 84a alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

 

– In slovacco : Na vývoz bez náhrady podľa článku 84a ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007

 

– In sloveno : Za izvoz brez nadomestila v skladu s členom 84a (4) Uredbe (ES) št. 1234/2007

 

– In finlandese : Viedään tuetta asetuksen (EY) N:o 1234/2007 84a artiklan 4 kohdan mukaisesti

 

– In svedese : För export utan exportbidrag enligt artikel 84a.4 i förordning (EG) nr 1234/2007

 

 

ALLEGATO II

 

Regolamento abrogato e sue successive modifiche

 

Regolamento (CE) n. 2236/2003 della Commissione (GU L 339 del 24.12.2003, pag. 45) | |

 

Regolamento (CE) n. 1950/2005 della Commissione (GU L 312 del 24.12.2003, pag. 45) | limitatamente all’articolo 9 e all’allegato VIII |

 

Regolamento (CE) n. 1713/2006 della Commissione (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11) | limitatamente all’articolo 13 |

 

Regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52) | limitatamente all’articolo 25 |

 

Regolamento (CE) n. 1996/2006 della Commissione (GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1) | limitatamente all’articolo 14 e all’allegato X |

 

 

ALLEGATO III

 

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CE) n. 2236/2003

Presente regolamento |

 

 

Articoli da 1 a 9

Articoli da 1 a 9 |

 

 

Art. 10, paragrafo 1, frase introduttiva

Art. 10, paragrafo 1, frase introduttiva |

 

 

Art. 10, paragrafo 1, primo trattino

Art. 10, paragrafo 1, lettera a) |

 

 

Art. 10, paragrafo 1, secondo trattino

Art. 10, paragrafo 1, lettera b) |

 

 

Art. 10, paragrafo 1, terzo trattino

Art. 10, paragrafo 1, lettera c) |

 

 

Art. 10, paragrafi 2 e 3

Art. 10, paragrafi 2 e 3 |

 

 

Art. 11, paragrafi 1 e 2

Art. 11, paragrafi 1 e 2 |

 

 

Art. 11, paragrafo 3, frase introduttiva

Art. 11, paragrafo 3, frase introduttiva |

 

 

Art. 11, paragrafo 3, primo trattino

Art. 11, paragrafo 3, lettera a) |

 

 

Art. 11, paragrafo 3, secondo trattino

Art. 11, paragrafo 3, lettera b) |

 

 

Art. 11, paragrafo 4, frase introduttiva

Art. 11, paragrafo 4, frase introduttiva |

 

 

Art. 11, paragrafo 4, primo trattino

Art. 11, paragrafo 4, lettera a) |

 

 

Art. 11, paragrafo 4, secondo trattino

Art. 11, paragrafo 4, lettera b) |

 

 

Art. 11, paragrafo 5, frase introduttiva

Art. 11, paragrafo 5, frase introduttiva |

 

 

Art. 11, paragrafo 5, primo trattino

Art. 11, paragrafo 5, lettera a) |

 

 

Art. 11, paragrafo 5, secondo trattino

Art. 11, paragrafo 5, lettera b) |

 

 

Art. 11, paragrafo 6

Art. 11, paragrafo 6 |

 

 

Articoli 12 e 13

Articoli 12 e 13 |

 

 

Art. 15

Art. 14 |

 

 

Art. 16

Art. 15 |

 

 

Art. 17

Art. 16 |

 

 

Art. 18

Art. 17 |

 

 

Art. 19

Art. 18 |

 

 

Art. 21

— |

 

 

Art. 19 |

 

 

Art. 22, primo comma

Art. 20, primo comma |

 

 

Art. 22, secondo comma

— |

 

 

Art. 20, secondo comma |

 

 

Allegato

Allegato I |

 

 

Allegato II |

 

 

Allegato III |