§ 1.6.1516 - Regolamento 10 dicembre 2008, n. 1249.
Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:10/12/2008
Numero:1249


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Campo di applicazione e disposizioni generali
Art. 3.  Disposizioni complementari relative alle classi di conformazione e di stato di ingrassamento
Art. 4.  Classe di conformazione S
Art. 5.  Deroga alla classificazione obbligatoria delle carcasse
Art. 6.  Classificazione e identificazione
Art. 7.  Comunicazione dei risultati della classificazione
Art. 8.  Classificazione a cura di classificatori qualificati
Art. 9.  Autorizzazione di tecniche di classificazione automatizzata
Art. 10.  Classificazione automatizzata
Art. 11.  Controlli in loco
Art. 12.  Rapporti di ispezione e azioni successive
Art. 13.  Rilevazione del prezzo di mercato
Art. 14.  Categorie e classi per la rilevazione dei prezzi di mercato
Art. 15.  Prezzi rappresentativi
Art. 16.  Calcolo dei prezzi settimanali
Art. 17.  Comunicazione settimanale dei prezzi alla Commissione
Art. 18.  Prezzi medi comunitari
Art. 19.  Comunicazione annuale degli Stati membri alla Commissione
Art. 20.  Classificazione obbligatoria delle carcasse e deroghe
Art. 21.  Pesatura, classificazione e bollatura
Art. 22.  Peso della carcassa
Art. 23.  Tenore di carne magra delle carcasse di suino
Art. 24.  Controlli in loco
Art. 25.  Prezzo di mercato delle carcasse di suino negli Stati membri
Art. 26.  Prezzo medio comunitario
Art. 27.  Comunicazione settimanale dei prezzi alla Commissione
Art. 28.  Criteri per la definizione delle carcasse di agnelli leggeri
Art. 29.  Disposizioni complementari relative alle classi di conformazione e di stato di ingrassamento, al peso della carcassa e al colore della carne
Art. 30.  Classificazione e identificazione
Art. 31.  Classificazione a cura di classificatori qualificati
Art. 32.  Controlli in loco
Art. 33.  Rilevazione del prezzo di mercato
Art. 34.  Comunicazione dei prezzi alla Commissione
Art. 35.  Prezzi medi comunitari
Art. 36.  Comunicazione settimanale dei prezzi alla Commissione
Art. 37.  Revisione periodica dei coefficienti di ponderazione
Art. 38.  Comitato di controllo comunitario
Art. 39.  Misure da adottarsi dagli Stati membri
Art. 40.  I regolamenti (CEE) n. 563/82, (CEE) n. 2967/85, (CEE) n. 344/91, (CE) n. 295/96, (CE) n. 103/2006, (CE) n. 1128/2006, (CE) n. 908/2006, (CE) n. 1319/2006, (CE) n. 710/2008 e (CE) n. 22/2008 e la [...]
Art. 41. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 1.6.1516 - Regolamento 10 dicembre 2008, n. 1249.

Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime

(G.U.U.E. 16 dicembre 2008, n. L 337)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1], in particolare l’articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l’articolo 4,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 si applica alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse a partire dal 1 gennaio 2009, a norma del suo articolo 204, paragrafo 2, lettera h). È quindi necessario adottare e applicare a partire dalla medesima data le modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie e alla comunicazione dei prezzi basati su tali tabelle da parte degli Stati membri.

 

(2) Le modalità di applicazione delle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse sono finora contenute in vari atti, in particolare nei seguenti regolamenti della Commissione: (CEE) n. 563/82, del 10 marzo 1982, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1208/81 ai fini della constatazione dei prezzi di mercato dei bovini adulti sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse [2], (CEE) n. 2967/85, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino [3], (CEE) n. 344/91, del 13 febbraio 1991, che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio che estende il campo d’applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti [4], (CE) n. 295/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1892/87 del Consiglio riguardo alla rilevazione comunitaria dei prezzi di mercato dei bovini adulti sulla base della tabella di classificazione delle carcasse [5], (CE) n. 103/2006, del 20 gennaio 2006, che stabilisce disposizioni complementari per l’applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti [6], (CE) n. 908/2006, del 20 giugno 2006, che stabilisce l’elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità [7], (CE) n. 1128/2006, del 24 luglio 2006, concernente la fase di commercializzazione cui si riferisce la media dei prezzi dei suini macellati [8], (CE) n. 1319/2006, del 5 settembre 2006, relativo a determinate comunicazioni reciproche tra gli Stati membri e la Commissione nel settore delle carni suine [9], (CE) n. 710/2008, del 24 luglio 2008, recante fissazione dei coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2008/2009 [10], (CE) n. 22/2008, dell’ 11 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini [11], e nella decisione 83/471/CEE della Commissione, del 7 settembre 1983, relativa al comitato di controllo comunitario per l’applicazione della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti [12]. A fini di chiarezza e di razionalità appare opportuno sostituire i suddetti regolamenti e la suddetta decisione con un unico atto.

 

(3) A norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 le tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini adulti e di suini si applicano in conformità a determinate norme ivi stabilite nell’allegato V e gli Stati membri hanno la facoltà di applicare anche una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini.

 

(4) L’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce alla lettera a) che la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse nel settore delle carni bovine si riferisce alle carcasse di bovini adulti. Nell’allegato III, parte IV, punto 2, del medesimo regolamento figura la definizione di bovini adulti riferita al peso vivo degli animali. In deroga a tale definizione e per garantire l’uniformità di applicazione, appare appropriato autorizzare gli Stati membri a rendere obbligatoria l’applicazione della tabella comunitaria per le carcasse di bovini a partire da una determinata età, fissata in base al sistema di identificazione e registrazione istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine [13]. Tale sistema di identificazione e di registrazione dovrebbe inoltre essere usato ai fini della suddivisione delle carcasse di bovini nelle categorie A e B di cui all’allegato V, parte A, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

(5) Per garantire la classificazione uniforme delle carcasse dei bovini adulti e degli ovini nella Comunità è necessario precisare meglio le definizioni delle classi di conformazione e di stato di ingrassamento, di cui rispettivamente alla parte A, punto III, e alla parte C, punto III, dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

(6) Nell’allegato V, parte A, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è prevista una classe di conformazione S per le carcasse di bovini con uno sviluppo muscolare eccezionale con doppia groppa. Poiché questa particolare classe di conformazione riflette le peculiari caratteristiche del patrimonio bovino di determinati Stati membri, appare appropriato dare agli Stati membri la facoltà di utilizzare la classe di conformazione S.

 

(7) A norma dell’articolo 43, lettera m), punto iii), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1234/2007, possono essere concesse deroghe all’obbligo generale di classificare le carcasse dei bovini adulti agli Stati membri che ne fanno richiesta per determinati macelli che operano su scala ridotta. In base all’esperienza acquisita con l’applicazione della tabella comunitaria di classificazione, gli Stati membri ritengono adeguata una simile deroga per i macelli che macellano non oltre 75 bovini adulti alla settimana, come media annua. Data la produzione limitata di tali macelli, la Commissione ritiene giustificata tale deroga. Per gli stessi motivi questa deroga era stata prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 344/91. Per semplificare quindi l’applicazione dell’articolo 43, lettera m), punto iii), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è opportuno dare agli stessi Stati membri la facoltà di concedere tale deroga.

 

(8) A norma dell’articolo 43, lettera m), punto iv), del regolamento (CE) n. 1234/2007 gli Stati membri possono essere autorizzati a non applicare la tabella di classificazione delle carcasse di suini. Questa disposizione dovrebbe applicarsi in particolare ai macelli che operano su scala ridotta, vale a dire che macellano non oltre 200 suini in media alla settimana.

 

(9) Per garantire la corretta applicazione delle tabelle comunitarie di classificazione occorre specificare le condizioni e metodi pratici di classificazione, pesatura e identificazione delle carcasse dei bovini adulti, dei suini e degli ovini, in modo da migliorare la trasparenza del mercato.

 

(10) È tuttavia opportuno prevedere la possibilità di concedere alcune deroghe a tali condizioni, in particolare per quanto attiene ai termini entro cui occorre procedere alla classificazione e alla pesatura delle carcasse in caso di guasto tecnico dei sistemi automatici di classificazione, al punto di apposizione dei timbri o delle etichette che indicano la classificazione delle carcasse e ai macelli che disossano essi stessi tutte le carcasse. Per quanto riguarda le carcasse di suino, il peso deve riferirsi al peso della carcassa a freddo, calcolato applicando al risultato della pesatura un coefficiente di conversione da definire. Tale coefficiente dovrà variare in funzione del periodo di tempo che intercorre tra la pesatura e la giugulazione del suino. È pertanto opportuno poterlo adeguare.

 

(11) La persona fisica o giuridica che ha fatto eseguire la macellazione dei bovini dovrà essere informata dei risultati della classificazione degli animali consegnati alla macellazione. È opportuno che tale comunicazione comprenda anche informazioni supplementari in modo da garantire al fornitore piena trasparenza.

 

(12) Per garantire la precisione e l’affidabilità della classificazione delle carcasse dei bovini adulti e degli ovini è necessario che la classificazione medesima sia eseguita da personale in possesso delle necessarie qualifiche sancite da apposita licenza o autorizzazione.

 

(13) Per autorizzare metodi alternativi alla valutazione visiva diretta della conformazione e dello stato di ingrassamento delle carcasse di bovini adulti si possono prevedere tecniche di classificazione automatizzata basate su metodi statisticamente collaudati. Le tecniche di classificazione automatizzata possono essere autorizzate subordinatamente al rispetto di determinate condizioni e requisiti nonché di una tolleranza massima, da definire, per gli errori statistici di classificazione.

 

(14) Occorre prevedere la possibilità di modificare, dopo la concessione di una licenza, le specifiche tecniche della classificazione automatizzata delle carcasse di bovini adulti al fine di migliorarne la precisione. È opportuno, tuttavia, subordinare le modifiche all’approvazione delle autorità competenti, che devono accertarsi che le modifiche introdotte garantiscano almeno lo stesso grado di precisione.

 

(15) Il valore di una carcassa di suino è determinato in particolare dal suo tenore di carne magra rispetto al peso. Per far sì che il tenore di carne magra sia valutato su basi oggettive, la valutazione deve basarsi sulla misurazione di determinate parti anatomiche della carcassa ricorrendo a metodi riconosciuti e statisticamente collaudati. Dato che possono essere applicati vari metodi di valutazione del tenore di carne magra di una carcassa di suino è necessario fare in modo che la scelta del metodo non incida sulla stima del tenore di carne magra. Per la determinazione del valore commerciale delle carcasse di suino si può autorizzare anche il ricorso a criteri di valutazione diversi dal peso e dal tenore stimato di carne magra.

 

(16) L’allegato V, parte C, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che le carcasse di ovini siano classificate in varie classi in funzione della conformazione e dello stato di ingrassamento. Per le carcasse di agnelli di peso inferiore a 13 kg si possono tuttavia usare altri criteri, in particolare il peso, il colore della carne e lo stato di ingrassamento.

 

(17) L’affidabilità della classificazione delle carcasse di bovini adulti, di suini e di ovini deve essere verificata nell’ambito di controlli in loco periodici effettuati da organismi indipendenti dai macelli che ispezionano. È opportuno stabilire le condizioni e i requisiti minimi di tali controlli, anche per quanto attiene alle comunicazioni relative ai controlli effettuati e ai provvedimenti eventualmente raccomandati. In caso di classificazione automatizzata delle carcasse di bovini adulti è opportuno prevedere disposizioni supplementari per i controlli in loco, in particolare l’intensificazione della loro frequenza nel periodo immediatamente successivo alla concessione della licenza.

 

(18) Ai fini della comparabilità dei prezzi delle carcasse di bovini, suini e ovini nella Comunità è necessario che la rilevazione dei prezzi faccia riferimento a una fase di commercializzazione precisa. Occorre inoltre stabilire la presentazione comunitaria di riferimento delle carcasse di bovini adulti e di ovini. Occorre anche fissare le correzioni necessarie per convertire le presentazioni in uso in determinati Stati membri nella presentazione comunitaria di riferimento.

 

(19) Per garantire che i prezzi delle carcasse rilevati siano rappresentativi della produzione degli Stati membri nel settore delle carni bovine, suine e ovine è necessario definire categorie e classi oltre a determinati criteri per la selezione dei macelli o dei soggetti per i quali la rilevazione dei prezzi deve essere obbligatoria.

 

(20) Ai fini della rilevazione dei prezzi delle carcasse dei bovini è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di decidere se suddividere il proprio territorio in varie regioni, indicando in tal caso il numero delle regioni. È appropriato che ai fini della rilevazione prezzi il territorio del Regno Unito sia suddiviso in due regioni: Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

 

(21) Se uno Stato membro ha istituito commissioni regionali incaricate della determinazione dei prezzi delle carcasse dei bovini adulti è opportuno disporre che la composizione delle commissioni garantisca un approccio equilibrato e obiettivo e che si tenga conto dei prezzi determinati da tali commissioni in sede di calcolo del prezzo nazionale.

 

(22) Se i fornitori di bovini adulti ricevono pagamenti supplementari, è necessario prevedere che i macelli o le persone fisiche responsabili della rilevazione dei prezzi siano tenuti a correggerli per evitare distorsioni nel calcolo dei prezzi medi nazionali.

 

(23) È opportuno fissare il metodo pratico che gli Stati membri devono usare per calcolare i prezzi medi settimanali. Questi ultimi devono essere comunicati alla Commissione ogni settimana ai fini della determinazione della media ponderata dei prezzi a livello comunitario.

 

(24) Ai fini della sorveglianza della comunicazione dei prezzi delle carcasse di bovini adulti, di suini e di ovini è opportuno fare obbligo agli Stati membri di trasmettere periodicamente determinate informazioni alla Commissione.

 

(25) Per garantire un’applicazione uniforme delle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini e ovini in tutta la Comunità, a norma dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 un comitato di controllo comunitario composto di esperti della Commissione e di esperti nominati dagli Stati membri procede a controlli in loco. È opportuno stabilire le modalità di applicazione relative alla composizione e al funzionamento di tale comitato.

 

(26) È necessario disporre che gli Stati membri adottino determinate misure per garantire la corretta applicazione delle tabelle comunitarie di classificazione e l’esattezza dei prezzi comunicati e sanzionare le infrazioni. È opportuno che gli Stati membri siano tenuti a informare la Commissione di tali misure.

 

(27) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

 

CAMPO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1. Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi di mercato delle medesime, come previsto dall’articolo 43, lettera m), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

CAPO II

SETTORE DELLE CARNI BOVINE

 

     Art. 2. Campo di applicazione e disposizioni generali

1. La tabella comunitaria di classificazione delle carcasse nel settore delle carni bovine si applica alle carcasse dei bovini adulti.

 

2. In deroga all’allegato III, parte IV, punto 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono decidere di applicare la tabella comunitaria di cui al paragrafo 1 alle carcasse di bovini di età pari o superiore a 12 mesi al momento della macellazione.

 

3. Ai fini dell’applicazione dell’allegato V, parte A, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007 le carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni (categoria A) e le carcasse di altri animali maschi non castrati (categoria B) sono distinte in funzione dell’età dell’animale.

 

4. L’età dei bovini di cui ai paragrafi 2 e 3 è verificata in base alle informazioni contenute nel sistema di registrazione e identificazione dei bovini istituito in ogni Stato membro in conformità del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000.

 

     Art. 3. Disposizioni complementari relative alle classi di conformazione e di stato di ingrassamento

Nell’allegato I del presente regolamento figurano disposizioni complementari dettagliate, applicabili alle definizioni di classe di conformazione e di stato di ingrassamento riportate nell’allegato V, parte A, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

     Art. 4. Classe di conformazione S

Gli Stati membri hanno la facoltà di utilizzare la classe di conformazione S, di cui all’allegato V, parte A, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007, per tener conto delle caratteristiche peculiari del proprio patrimonio bovino.

 

     Art. 5. Deroga alla classificazione obbligatoria delle carcasse

Gli Stati membri possono decidere che le condizioni relative alla classificazione delle carcasse di bovini adulti stabilite nell’allegato V, parte A, punto V, del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono obbligatorie per i macelli riconosciuti che macellano non oltre 75 bovini adulti per settimana come media annua.

 

     Art. 6. Classificazione e identificazione

1. La classificazione e l’identificazione di cui all’allegato V, parte A, punto V, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono eseguite nel macello medesimo.

 

2. La classificazione, l’identificazione e la pesatura di una carcassa hanno luogo entro un’ora dalla giugulazione dell’animale.

 

Tuttavia, in caso di guasto degli apparecchi di classificazione automatizzata di cui all’articolo 9, la classificazione e l’identificazione delle carcasse hanno luogo il giorno della macellazione.

 

3. L’identificazione delle carcasse è effettuata mediante l’apposizione di un bollo che indica la categoria e le classi di conformazione e di stato d’ingrassamento di cui all’allegato V, parte A, punti II e rispettivamente III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

La bollatura avviene mediante stampigliatura sulla superficie esterna della carcassa, usando un inchiostro indelebile e non tossico secondo un procedimento riconosciuto dalle autorità competenti; l’altezza delle lettere e delle cifre è di almeno due centimetri.

 

I bolli sono apposti sui quarti posteriori a livello del controfiletto all’altezza della quarta vertebra lombare e sui quarti anteriori a livello della punta di petto, a 10-30 cm di distanza dal centro dello sterno. Gli Stati membri possono tuttavia optare per altre posizioni su ciascun quarto, purché ne informino anticipatamente la Commissione.

 

4. Fatto salvo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1669/2006 della Commissione [14] e dell’allegato I, punto I, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione [15], gli Stati membri possono autorizzare la sostituzione della bollatura con l’uso di etichette, alle seguenti condizioni:

 

a) le etichette possano essere conservate e apposte soltanto negli stabilimenti riconosciuti che macellano gli animali; le loro dimensioni non possono essere inferiori a 50 cm2;

 

b) oltre alle condizioni stabilite al paragrafo 3, le etichette devono indicare il numero di riconoscimento del macello, il numero di identificazione o di macellazione dell’animale, la data di macellazione, il peso della carcassa e, se del caso, l’indicazione che la classificazione è stata eseguita utilizzando tecniche di classificazione automatizzata;

 

c) le indicazioni di cui alla lettera b) devono essere perfettamente leggibili ed esenti da correzioni o cancellature salvo se queste sono chiaramente indicate nell’etichetta ed eseguite sotto la supervisione delle autorità competenti e secondo le condizioni pratiche stabilite dalle medesime;

 

d) le etichette devono essere inviolabili, resistenti agli strappi ed essere apposte saldamente su ciascun quarto nei punti definiti al paragrafo 3, terzo comma.

 

Se per la classificazione ci si è avvalsi delle tecniche di classificazione automatizzata di cui all’articolo 11, l’uso di etichette è obbligatorio.

 

5. I bolli e le etichette di cui ai paragrafi 3 e 4 non devono essere rimossi prima del disossamento dei quarti.

 

6. La categoria è indicata in conformità dell’allegato V, parte A, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento.

 

Per l’indicazione di sottoclassi, o eventualmente della suddivisione delle categorie per età, si utilizzano simboli diversi da quelli utilizzati per la classificazione.

 

7. Gli obblighi imposti dai paragrafi da 3 a 6 in materia di identificazione delle carcasse non si applicano ai macelli riconosciuti che disossano essi stessi tutte le carcasse ottenute.

 

     Art. 7. Comunicazione dei risultati della classificazione

1. I risultati della classificazione eseguita a norma dell’allegato V, parte A, punto V, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono comunicati per iscritto o per via elettronica alla persona fisica o giuridica che ha fatto macellare i capi.

 

2. Ai fini della comunicazione dei risultati della classificazione, la fattura o un documento accluso alla medesima, indirizzata al fornitore dei capi, o in mancanza di quest’ultimo, alla persona fisica o giuridica responsabile delle operazioni di macellazione, indica per ciascuna carcassa:

 

a) la categoria e le classi di conformazione e di stato di ingrassamento, utilizzando le lettere e le cifre corrispondenti riportate nell’allegato V, parte A, punti II e III, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

 

b) il peso della carcassa determinato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento, specificando se si tratta di peso constatato a caldo o a freddo;

 

c) la presentazione della carcassa applicata al momento della pesatura e della classificazione al gancio;

 

d) se pertinente, che la classificazione è stata eseguita utilizzando tecniche di classificazione automatizzata.

 

3. Gli Stati membri possono richiedere che la comunicazione di cui al paragrafo 2, lettera a), comprenda l’indicazione di sottoclassi per la conformazione e lo stato di ingrassamento, se tali informazioni sono disponibili.

 

L’indicazione della presentazione della carcassa di cui al paragrafo 2, lettera c), non è obbligatoria se la normativa dello Stato membro autorizza una sola presentazione.

 

     Art. 8. Classificazione a cura di classificatori qualificati

Gli Stati membri curano che la classificazione sia eseguita da classificatori qualificati in possesso di apposita licenza. La licenza può essere sostituita da un’autorizzazione concessa dallo Stato membro, purché corrispondente al riconoscimento di una qualifica.

 

     Art. 9. Autorizzazione di tecniche di classificazione automatizzata

1. Gli Stati membri possono concedere una licenza che autorizza l’applicazione di tecniche di classificazione automatizzata nel loro territorio o in parte di esso.

 

L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni minime e dei requisiti minimi per la prova di certificazione stabiliti all’allegato II, parte A.

 

Almeno due mesi prima dell’inizio della prova di certificazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all’allegato II, parte B. Gli Stati membri designano un organismo indipendente che esamina i risultati della prova di certificazione. Entro due mesi dalla conclusione di tale prova gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all’allegato II, parte C.

 

2. In caso di concessione di una licenza che autorizza tecniche di classificazione automatizzata in base a una prova di certificazione per la quale sono state utilizzate più presentazioni della carcassa, le differenze tra dette presentazioni non comportano differenze nei risultati della classificazione.

 

3. Previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono concedere una licenza che autorizza l’applicazione di tecniche di classificazione automatizzata sul proprio territorio, o parte di esso, senza organizzare la prova di certificazione, purché la licenza sia già stata concessa per l’uso delle stesse tecniche di classificazione automatizzata in un’altra parte del loro territorio o in un altro Stato membro in esito a una prova di certificazione con un campione di carcasse che essi ritengono egualmente rappresentativo, in termini di categoria, classi di conformazione e di stato di ingrassamento, dei bovini adulti macellati sul proprio territorio o parte di esso.

 

4. È consentito modificare le specifiche delle tecniche di classificazione automatizzata per le quali è stata concessa una licenza soltanto dopo avere ottenuto l’approvazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato e a condizione di dimostrare che tali modifiche garantiscono un livello di precisione almeno uguale a quello ottenuto nel corso della prova di certificazione.

 

Gi Stati membri informano la Commissione di ogni modifica che abbiano approvato.

 

     Art. 10. Classificazione automatizzata

1. Gli stabilimenti che utilizzano tecniche di classificazione automatizzata:

 

a) identificano la categoria della carcassa; a tal fine utilizzano il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini di cui al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000;

 

b) redigono rapporti di controllo quotidiani sul funzionamento delle tecniche di classificazione automatizzata, in particolare sulle eventuali carenze riscontrate e sui provvedimenti presi ove necessario.

 

2. La classificazione automatizzata è valida solo se:

 

a) la presentazione della carcassa è identica alla presentazione utilizzata nel corso della prova di certificazione; oppure

 

b) si dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro, che l’uso di una diversa presentazione della carcassa non incide sul risultato della classificazione mediante tecniche automatizzate.

 

     Art. 11. Controlli in loco

1. L’operato dei classificatori di cui all’articolo 8 e la classificazione e l’identificazione delle carcasse nei macelli di cui all’allegato V, parte A, punto V, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono oggetto di controlli in loco effettuati senza preavviso da un organismo indipendente dalle agenzie responsabili della classificazione e dai macelli.

 

Tuttavia, l’obbligo di indipendenza delle agenzie di classificazione non si applica se i controlli sono eseguiti dalle stesse autorità competenti.

 

2. I controlli devono essere eseguiti almeno due volte al trimestre in tutti i macelli riconosciuti che abbattono oltre 75 bovini adulti alla settimana come media annua. Ciascun controllo deve vertere su almeno 40 carcasse, scelte a caso.

 

Tuttavia, nei macelli riconosciuti che abbattono un numero di bovini adulti pari o inferiore a 75 capi alla settimana, come media annua, gli Stati membri stabiliscono la frequenza dei controlli e il numero minimo di carcasse da controllare in base a una valutazione del rischio, tenendo conto in particolare degli abbattimenti di bovini adulti nei macelli considerati e delle risultanze di controlli precedentemente eseguiti nei medesimi.

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per l’applicazione delle disposizioni del secondo comma entro il 1 luglio 2009 e, successivamente, entro il mese successivo a eventuali modifiche delle informazioni da comunicare.

 

3. In tutti i macelli riconosciuti che effettuano la classificazione utilizzando tecniche di classificazione automatizzata devono essere effettuati almeno sei controlli ogni tre mesi nel corso dei primi dodici mesi successivi alla concessione della licenza di cui all’articolo 9, paragrafo 1. Successivamente devono essere effettuati almeno due controlli ogni tre mesi in tutti i macelli riconosciuti che effettuano la classificazione utilizzando tecniche di classificazione automatizzata. Ciascun controllo deve vertere su almeno 40 carcasse, scelte a caso. I controlli mirano in particolare ad accertare:

 

a) la categoria della carcassa;

 

b) la precisione delle tecniche di classificazione automatizzata, utilizzando il sistema di punti e i limiti di cui all’allegato II, parte A, punto 3;

 

c) la presentazione della carcassa;

 

d) la calibrazione giornaliera nonché ogni altro aspetto tecnico delle tecniche di classificazione automatizzata che permetta di assicurare che il grado di precisione ottenuta utilizzando le tecniche di classificazione automatizzata è almeno equivalente a quella ottenuta nel corso della prova di certificazione;

 

e) i rapporti di controllo quotidiani di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

 

4. Se l’organismo di controllo non dipende da un’amministrazione pubblica, i controlli di cui ai paragrafi 2 e 3 sono eseguiti sotto la supervisione fisica di un organismo pubblico, da effettuarsi almeno una volta all’anno nelle stesse condizioni. L’organismo pubblico è informato regolarmente dei risultati dei lavori dell’organismo di controllo.

 

     Art. 12. Rapporti di ispezione e azioni successive

1. I rapporti sui controlli di cui all’articolo 11 sono redatti e conservati dagli organismi nazionali di controllo. Essi indicano in particolare il numero di carcasse verificate e il numero di carcasse oggetto di una classificazione o di un’identificazione non corretta. Precisano anche dettagliatamente il tipo di presentazione della carcassa utilizzato e la sua conformità con le norme comunitarie, in caso di applicazione di queste ultime.

 

2. Se durante i controlli di cui all’articolo 11 si constata un numero considerevole di classificazioni non regolamentari o di identificazioni non conformi alle norme:

 

a) il numero delle carcasse esaminate e la frequenza dei controlli in loco sono aumentati;

 

b) le licenze o le autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9, paragrafo 1, possono essere revocate.

 

     Art. 13. Rilevazione del prezzo di mercato

1. Il prezzo di mercato da constatare in base alla tabella comunitaria di classificazione di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, è il prezzo entrata macello, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, pagato al fornitore per l’animale. Questo prezzo è espresso per 100 kg di carcassa, presentata in conformità al paragrafo 3 del presente articolo, pesata e classificata al gancio in macello.

 

2. Il peso da prendere in considerazione è il peso della carcassa a caldo constatato non più di un’ora dopo la giugulazione dell’animale.

 

Il peso della carcassa a freddo corrisponde al peso a caldo, ai sensi del primo comma, diminuito del 2 %.

 

3. Ai fini della rilevazione dei prezzi di mercato la carcassa è presentata non mondata, con il collo tagliato nel rispetto delle disposizioni veterinarie:

 

a) senza i rognoni;

 

b) senza grasso di rognoni;

 

c) senza grasso di bacino;

 

d) senza piccione (diaframma);

 

e) senza corata (muscoli del diaframma);

 

f) senza coda;

 

g) senza midollo spinale;

 

h) senza grasso testicolare;

 

i) senza corona del controgirello;

 

j) senza solco giugulare (vena grassa).

 

4. Ai fini dell’applicazione dell’allegato V, parte A, punto V, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e in deroga al paragrafo 3 del presente articolo, la mondatura comporta esclusivamente l’asportazione parziale del grasso esterno:

 

a) a livello dell’anca, del lombo e della zona medio costale;

 

b) a livello della punta di petto, sul contorno della regione anogenitale e della coda;

 

c) a livello della fesa.

 

5. Se al momento della pesatura e della classificazione al gancio la presentazione della carcassa differisce dalla presentazione di cui al paragrafo 3, il peso della carcassa è adattato applicando i coefficienti correttivi specificati nell’allegato III per passare da tale presentazione alla presentazione di riferimento. In tal caso, il prezzo per 100 kg di carcassa è adattato di conseguenza.

 

Se sono uguali per tutto il territorio di uno Stato membro, gli adattamenti di cui al primo comma sono calcolati su base nazionale. Se variano da un macello all’altro, gli adattamenti sono calcolati individualmente.

 

     Art. 14. Categorie e classi per la rilevazione dei prezzi di mercato

1. La rilevazione nazionale e comunitaria dei prezzi di mercato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 si effettua ogni settimana sulla base delle seguenti classi di conformazione e di stato d’ingrassamento, ripartite tra le cinque categorie di cui all’allegato V, parte A, punto II, del medesimo regolamento:

 

a) carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

 

b) carcasse di altri animali maschi non castrati: R3;

 

c) carcasse di animali maschi castrati: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;

 

d) carcasse di animali femmine che hanno già figliato: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;

 

e) carcasse di altri animali femmine: U2, U3, R2, R3, R4, O2, O3, O4.

 

2. Gli Stati membri decidono se il proprio territorio debba constare di un’unica regione o essere suddiviso in più regioni. A tal fine essi tengono conto:

 

a) della dimensione del proprio territorio;

 

b) dell’eventuale esistenza di suddivisioni amministrative;

 

c) di variazioni geografiche dei prezzi.

 

Tuttavia, il territorio del Regno Unito deve comprendere almeno due regioni (Gran Bretagna e Irlanda del Nord), che possono essere ulteriormente suddivise in base ai criteri esposti al primo comma.

 

     Art. 15. Prezzi rappresentativi

1. Procedono alla rilevazione dei prezzi i seguenti soggetti:

 

a) il gestore di un macello che procede annualmente alla macellazione di almeno 20000 bovini adulti, che ha allevato o fatto allevare per proprio conto e/o che ha acquistato;

 

b) il gestore di un macello designato dallo Stato membro, che procede annualmente alla macellazione di meno di 20000 bovini adulti che ha allevato o fatto allevare per proprio conto e/o che ha acquistato;

 

c) una persona fisica o giuridica che fa macellare annualmente in un macello almeno 10000 bovini adulti e

 

d) una persona fisica o giuridica designata dallo Stato membro, che fa macellare annualmente in un macello meno di 10000 bovini adulti.

 

Lo Stato membro si accerta che i prezzi siano rilevati per almeno:

 

a) il 25 % delle macellazioni effettuate nelle regioni del suo territorio che, complessivamente, contano per almeno il 75 % del totale delle macellazioni eseguite a livello nazionale; e

 

b) il 30 % dei bovini adulti macellati sul suo territorio.

 

2. I prezzi rilevati a norma del paragrafo 1 si riferiscono ai bovini adulti macellati durante il periodo di rilevazione considerato, in base al peso della carcassa a freddo constatato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, secondo comma.

 

Per i macelli che procedono alla macellazione di bovini adulti che allevano o fanno allevare per proprio conto, è rilevato il prezzo medio pagato per carcasse di categoria e classe equivalenti, ottenute da animali macellati durante la stessa settimana nel macello medesimo.

 

In sede di rilevazione dei prezzi per ciascuna delle classi menzionate all’articolo 14, paragrafo 1, occorre indicare il peso medio della carcassa al quale i prezzi si riferiscono e precisare se essi siano stati corretti in modo da tener conto di ciascuno degli elementi di cui all’articolo 13.

 

     Art. 16. Calcolo dei prezzi settimanali

1. I prezzi rilevati a norma dell’articolo 15 dal lunedì alla domenica sono:

 

a) comunicati per iscritto o per via elettronica dal gestore del macello o dalla persona fisica o giuridica interessata all’autorità competente dello Stato membro, entro il termine fissato da quest’ultima; oppure

 

b) messi a disposizione dell’autorità competente presso il macello o nei locali della persona fisica o giuridica interessata, a scelta dello Stato membro.

 

Tuttavia, se uno Stato membro ha istituito una commissione incaricata della determinazione dei prezzi per una data regione, i cui membri si ripartiscono pariteticamente tra venditori e acquirenti di bovini adulti e delle relative carcasse, mentre la presidenza è affidata a un rappresentante dell’autorità competente, tale Stato membro può disporre che i prezzi e i relativi dettagli siano trasmessi direttamente al presidente della commissione istituita per la regione considerata. In assenza di una disposizione in tal senso, spetta all’autorità competente trasmetterli al presidente di detta commissione. Il presidente si accerta che, quando i singoli prezzi vengono comunicati ai membri della commissione, non sia possibile individuarne la provenienza.

 

2. I prezzi rilevati corrispondono ai prezzi medi per classe.

 

3. I macelli o le persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, che versano ai fornitori di bovini adulti o delle relative carcasse importi supplementari di cui non viene tenuto conto in sede di rilevazione dei prezzi, comunicano all’autorità competente dello Stato membro da cui dipendono l’ultimo pagamento supplementare effettuato e il periodo cui esso si riferisce. In seguito, per ogni pagamento supplementare effettuato, essi comunicano il relativo importo a detta autorità competente.

 

4. L’autorità competente dello Stato membro, basandosi sui prezzi a essa comunicati a norma del paragrafo 1 del presente articolo, determina i prezzi medi regionali per ciascuna delle classi menzionate all’articolo 14, paragrafo 1.

 

Le commissioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo determinano i prezzi medi regionali per ciascuna delle classi menzionate all’articolo 14, paragrafo 1, in base ai prezzi loro comunicati a norma del paragrafo 1 del presente articolo e comunicano detti prezzi medi all’autorità competente dello Stato membro.

 

5. In caso di acquisti pagati forfettariamente, se le carcasse di una partita appartengono a non più di tre classi di conformazione consecutive e a non più di tre classi di stato d’ingrassamento consecutive nella stessa categoria, in sede di determinazione dei prezzi a norma del paragrafo 4 si tiene conto del prezzo pagato per la classe di conformazione in cui rientra il maggior numero di carcasse, oppure, se le carcasse si ripartiscono in quantità uguale tra le diverse classi, del prezzo pagato per la classe intermedia, a condizione che questa esista. In tutti gli altri casi, il prezzo pagato non viene preso in considerazione.

 

Tuttavia, se gli acquisti pagati forfettariamente rappresentano meno del 35 % del totale di bovini adulti macellati nello Stato membro, quest’ultimo può decidere di non tener conto dei prezzi di tali acquisti ai fini dei calcoli di cui al paragrafo 4.

 

6. In tal caso, l’autorità competente calcola un prezzo nazionale iniziale per ogni classe, ponderando i prezzi regionali in modo da tener conto della percentuale delle macellazioni effettuate per la categoria considerata nella regione cui i prezzi si riferiscono rispetto al totale delle macellazioni effettuate in tutto lo Stato membro per la stessa categoria.

 

7. L’autorità competente corregge il prezzo nazionale iniziale per classe, di cui al paragrafo 6, per:

 

a) tener conto di ciascuno degli elementi citati all’articolo 13 nel caso in cui tale correzione non sia ancora stata apportata;

 

b) garantire che il prezzo sia calcolato in base al peso della carcassa a freddo, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, secondo comma;

 

c) tener conto dei pagamenti supplementari menzionati al paragrafo 3, se la correzione ammonta almeno all’1 % del prezzo relativo alla classe considerata.

 

L’autorità competente ottiene la correzione di cui alla lettera c) dividendo il totale dei pagamenti supplementari effettuati per il settore bovino nel corso dell’esercizio finanziario precedente nello Stato membro interessato per la produzione complessiva annua, in tonnellate, di bovini adulti di cui sono comunicati i prezzi.

 

8. Se l’autorità competente dello Stato membro ritiene che i prezzi a essa comunicati:

 

a) si riferiscono a un numero insignificante di carcasse, non ne tiene conto;

 

b) non sembrano attendibili, ne tiene conto solo dopo essersi accertata che sono attendibili.

 

     Art. 17. Comunicazione settimanale dei prezzi alla Commissione

1. A norma dell’articolo 36, gli Stati membri comunicano alla Commissione i prezzi calcolati a norma dell’articolo 16, paragrafi da 4 a 7. Essi non trasmettono tali prezzi ad alcun altro organismo prima di averli comunicati alla Commissione.

 

2. Se, a motivo di circostanze eccezionali o della stagionalità dell’offerta, non sia possibile, in uno Stato membro o in una regione, procedere alla rilevazione dei prezzi per un numero significativo di carcasse appartenenti a una o più classi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, la Commissione può ricorrere agli ultimi prezzi rilevati per detta classe o dette classi; ove questa situazione perduri per più di due settimane consecutive, la Commissione, ai fini della rilevazione dei prezzi, può decidere di eliminare temporaneamente la classe o le classi di cui sopra e di ridistribuire temporaneamente la (le) ponderazione(i) attribuita(e) a tale classe o a tali classi.

 

     Art. 18. Prezzi medi comunitari

1. Per una determinata categoria:

 

a) il prezzo medio comunitario di ciascuna delle classi di conformazione e di stato d’ingrassamento di cui all’articolo 14, paragrafo 1, corrisponde alla media ponderata dei prezzi nazionali di mercato rilevati per la classe in questione. La ponderazione è fondata sulla percentuale delle macellazioni effettuate per detta classe in ciascuno Stato membro rispetto al totale delle macellazioni comunitarie della stessa classe;

 

b) il prezzo medio comunitario di ciascuna classe di conformazione corrisponde alla media ponderata dei prezzi medi comunitari per le classi di stato d’ingrassamento che compongono la classe di conformazione. La ponderazione si basa sulla percentuale delle macellazioni effettuate per ogni classe di stato d’ingrassamento rispetto al totale delle macellazioni comunitarie della stessa classe di conformazione;

 

c) il prezzo medio comunitario corrisponde alla media ponderata dei prezzi medi comunitari di cui alla lettera a). La ponderazione si basa sulla percentuale delle macellazioni effettuate per ciascuna classe di cui alla lettera a) rispetto al totale delle macellazioni comunitarie della categoria.

 

2. Il prezzo medio comunitario di tutte le categorie corrisponde alla media ponderata dei prezzi medi di cui al paragrafo 1, lettera c). La ponderazione si basa sulla percentuale di ciascuna categoria rispetto al totale delle macellazioni di bovini adulti nella Comunità.

 

     Art. 19. Comunicazione annuale degli Stati membri alla Commissione

Entro il 15 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione:

 

a) un elenco di carattere riservato dei macelli che partecipano alla rilevazione dei prezzi, a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettere a) o b), indicando la quantità di bovini adulti, espressa in numero di capi e se possibile in tonnellate di peso carcassa, macellati in ciascuno di tali macelli durante l’anno civile precedente;

 

b) un elenco di carattere riservato delle persone fisiche o giuridiche che partecipano alla rilevazione dei prezzi, a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettere c) o d), indicando la quantità di bovini adulti, espressa in numero di capi e se possibile in tonnellate di peso carcassa, da esse avviata alla macellazione durante l’anno civile precedente;

 

c) un elenco delle regioni per le quali ha luogo la rilevazione dei prezzi e la ponderazione attribuita a ciascuna di esse a norma dell’articolo 16, paragrafo 6.

 

CAPO III

SETTORE DELLE CARNI SUINE

 

     Art. 20. Classificazione obbligatoria delle carcasse e deroghe

1. La tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino cui all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, è utilizzata da tutti i macelli per la classificazione di tutte le carcasse in modo da consentire pari condizioni di pagamento dei produttori in base al peso e alla composizione dei suini che hanno consegnato alla macellazione.

 

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non rendere obbligatorio l’uso di tale tabella per i macelli:

 

a) per i quali gli Stati membri hanno fissato un numero massimo di macellazioni; questo numero non può superare i 200 suini alla settimana come media annua;

 

b) che macellano esclusivamente suini nati e ingrassati nei propri allevamenti e che sezionano la totalità delle carcasse ottenute.

 

Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione la decisione di cui al primo comma specificando il numero massimo ammesso di macellazioni che possono essere effettuate in ciascun macello esentato dall’obbligo di applicare la tabella comunitaria.

 

     Art. 21. Pesatura, classificazione e bollatura

1. Le carcasse di suino sono classificate in conformità della classificazione definita nell’allegato V, parte B, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007, al momento della pesatura.

 

Per i suini macellati nel loro territorio gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ad ammettere la classificazione prima della pesatura.

 

2. A norma dell’articolo 43, lettera m), punto iv), del regolamento (CE) n. 1234/2007, le disposizioni dell’allegato V, parte B, punto II, del medesimo regolamento e del paragrafo 1 del presente articolo non escludono, per i suini macellati nel territorio di un dato Stato membro, il ricorso a criteri di valutazione supplementari rispetto al peso e al tenore stimato di carne magra.

 

3. Immediatamente dopo la classificazione, le carcasse di suino sono bollate con la lettera maiuscola che indica la classe della carcassa oppure la percentuale che esprime il tenore stimato di carne magra in conformità dell’allegato V, parte B, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

Le lettere o le cifre hanno un’altezza di almeno 2 cm. La bollatura può essere effettuata mediante inchiostro non tossico, indelebile e termoresistente oppure ricorrendo a ogni altra forma di marcatura permanente, previa autorizzazione delle autorità nazionali competenti.

 

Fatto salvo il disposto del primo comma, è ammessa la bollatura della carcassa con indicazioni relative al peso della carcassa o altre indicazioni ritenute appropriate.

 

Le mezzene sono bollate sulla cotenna al livello della zampa posteriore o del prosciutto.

 

È considerata una forma di bollatura ammissibile anche un’etichetta apposta in modo da renderne impossibile l’asportazione senza danneggiarla.

 

4. In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri possono stabilire che non è necessaria la bollatura delle carcasse di suino se è redatto un verbale ufficiale che indica, per ogni carcassa, almeno i seguenti elementi:

 

a) l’identificazione individuale della carcassa con qualsiasi mezzo inalterabile;

 

b) il peso della carcassa a caldo; e

 

c) la stima del tenore di carne magra.

 

Il verbale deve essere conservato per sei mesi e certificato conforme all’originale il giorno della compilazione da parte di una persona incaricata di questa funzione di controllo.

 

Tuttavia, per poter essere commercializzate non sezionate in un altro Stato membro, le carcasse recano l’indicazione corrispondente alla classe appropriata, come previsto nell’allegato V, parte B, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007, oppure alla percentuale che esprime il tenore di carne magra.

 

5. Fatto salvo l’allegato V, parte B, punto III, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, prima delle operazioni di pesatura, classificazione e bollatura dalla carcassa non può essere rimosso alcun tessuto adiposo, muscolare o di altro tipo.

 

     Art. 22. Peso della carcassa

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, il peso si riferisce alla carcassa fredda presentata come descritto nell’allegato V, parte B, punto III, del medesimo regolamento.

 

2. Le carcasse sono pesate quanto prima possibile dopo la macellazione e comunque non oltre 45 minuti dopo la giugulazione del suino.

 

Il peso della carcassa a freddo corrisponde al peso a caldo, registrato come indicato al primo comma, diminuito del 2 %.

 

Se in un determinato macello non può essere generalmente rispettato il periodo di 45 minuti tra la giugulazione e la pesatura del suino, l’autorità competente dello Stato membro interessato può consentire che detto periodo sia oltrepassato a condizione che la detrazione di 2 % di cui al secondo comma sia diminuita di 0,1 punti per quarto d’ora supplementare iniziato di ritardo, anche non ancora trascorso.

 

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il peso della carcassa fredda può essere calcolato con riferimento a tabelle fisse di riduzioni di peso assolute, stabilite dagli Stati membri in funzione delle caratteristiche del loro patrimonio suinicolo e comunicate alla Commissione. Il ricorso a tali tabelle è autorizzato, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, purché le riduzioni previste per classe di peso corrispondano, per quanto possibile, alle detrazioni risultanti dai paragrafi 1 e 2.

 

     Art. 23. Tenore di carne magra delle carcasse di suino

1. Ai fini dell’applicazione dell’allegato V, parte B, punto IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il tenore di carne magra di una carcassa di suino corrisponde al rapporto tra:

 

- il peso totale dei muscoli rossi striati, purché possano essere separati con un coltello, e

 

- il peso della carcassa.

 

Il peso totale dei muscoli rossi striati si ottiene mediante sezionamento totale o parziale della carcassa o con una combinazione di un sezionamento totale o parziale e di un metodo rapido nazionale, basato su metodi statistici collaudati e adottato secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

Il sezionamento di cui al secondo comma può essere sostituito anche da una stima della percentuale di carne magra ottenuta attraverso il sezionamento totale con un apparecchio per tomografia computerizzata, a condizione che si ottengano risultati di sezionamento comparati soddisfacenti.

 

2. Il metodo statistico standard di stima del tenore di carne magra delle carcasse di suino, autorizzato come metodo di classificazione ai sensi dell’allegato V, parte B, punto IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007, è il metodo dei minimi quadrati ordinari oppure il metodo dei modelli di regressione di rango ridotto, ma possono essere utilizzati anche altri metodi statisticamente collaudati.

 

Il metodo è basato su un campione rappresentativo della produzione nazionale o regionale di carni suine, composto di almeno 120 carcasse il cui tenore di carne magra è stato accertato conformemente al metodo di sezionamento illustrato nell’allegato IV del presente regolamento. Se si procede a campionamenti multipli, il riferimento è misurato su almeno 50 carcasse con una precisione pari almeno a quella ottenuta applicando il metodo statistico standard su 120 carcasse secondo il metodo descritto nell’allegato IV.

 

3. Sono autorizzati solo i metodi di classificazione per i quali lo scarto quadratico medio di previsione (RMSEP), calcolato mediante una tecnica di validazione incrociata integrale oppure mediante una prova di convalida effettuata su un campione rappresentativo di almeno 60 carcasse, è inferiore a 2,5. Inoltre, tutti i valori aberranti sono inclusi nel calcolo del RMSEP.

 

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, attraverso un protocollo, i metodi di classificazione che chiedono di essere autorizzati ad applicare sul loro territorio, descrivono le prove di sezionamento e indicano i principi su cui tali metodi si basano, nonché le equazioni utilizzate per la stima del tenore di carne magra. Il protocollo è composto da due parti e include i dati indicati nell’allegato V. La parte 1 del protocollo è presentata alla Commissione prima dell’inizio della prova di sezionamento.

 

L’applicazione di metodi di classificazione sul territorio di uno Stato membro è autorizzata secondo la procedura prevista dall’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 in base al protocollo.

 

5. L’utilizzazione pratica dei metodi di classificazione deve corrispondere nei minimi particolari alla descrizione che figura nella decisione comunitaria che ne autorizza l’applicazione.

 

     Art. 24. Controlli in loco

1. La classificazione, la pesatura e la bollatura delle carcasse di suino nei macelli di cui all’articolo 20 sono oggetto di controlli in loco effettuati senza preavviso da un organismo indipendente dalle agenzie responsabili della classificazione e dai macelli.

 

Tuttavia, l’obbligo di indipendenza delle agenzie di classificazione non si applica se i controlli sono eseguiti dalle stesse autorità competenti.

 

2. I controlli devono essere eseguiti almeno due volte al trimestre in tutti i macelli riconosciuti che abbattono un numero pari o superiore a 200 suini alla settimana come media annua.

 

Tuttavia, nei macelli riconosciuti che abbattono un numero di suini inferiore a 200 alla settimana, come media annua, gli Stati membri stabiliscono la frequenza dei controlli.

 

3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 gli Stati membri:

 

a) stabiliscono la portata dei controlli in base a una valutazione del rischio, tenendo conto in particolare del numero di abbattimenti di suini nei macelli considerati e dei risultati dei controlli precedenti effettuati nei medesimi macelli;

 

b) comunicano alla Commissione le misure adottate per l’applicazione delle suddette disposizioni entro il 1 luglio 2009 e, successivamente, entro il mese successivo a eventuali modifiche delle informazioni da comunicare.

 

4. Se l’organismo di controllo non dipende da un’amministrazione pubblica, i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere eseguiti sotto la supervisione fisica di un organismo pubblico, da effettuarsi almeno una volta all’anno nelle stesse condizioni. L’organismo pubblico è informato regolarmente dei risultati dei lavori dell’organismo di controllo.

 

     Art. 25. Prezzo di mercato delle carcasse di suino negli Stati membri

1. Il prezzo di mercato dei suini macellati in uno Stato membro è uguale alla media dei prezzi dei suini macellati rilevati sui mercati rappresentativi o nei centri di quotazione di tale Stato membro.

 

2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 è determinato dalle quotazioni registrate per le carcasse di peso:

 

- da 60 a meno di 120 kg della classe E,

 

- da 120 a meno di 180 kg della classe R.

 

La scelta delle categorie di peso e dell’eventuale ponderazione delle medesime spetta allo Stato membro; quest’ultimo ne informa la Commissione.

 

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i mercati rappresentativi o i centri di quotazione di cui al paragrafo 1 entro il 1 luglio 2009 e, successivamente, entro il mese successivo a eventuali modifiche delle informazioni da comunicare.

 

La Commissione trasmette agli altri Stati membri le comunicazioni di cui al primo comma.

 

     Art. 26. Prezzo medio comunitario

1. Il prezzo medio comunitario di mercato dei suini macellati, di cui agli articoli 17 e 37 del regolamento (CE) n. 1234/2007 è determinato sulla base dei prezzi pagati ai fornitori di suini vivi franco macello, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

 

2. I prezzi determinati a norma del paragrafo 1 comprendono il valore delle frattaglie e degli altri residui non trasformati e sono espressi per 100 kg di carcassa fredda di suino:

 

- presentata in base alla presentazione di riferimento stabilita nell’allegato V, parte B, punto III, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, e

 

- pesata e classificata al gancio in macello; il peso constatato è convertito in peso della carcassa fredda secondo i metodi previsti all’articolo 22 del presente regolamento.

 

3. Ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato di cui al paragrafo 1, i prezzi rilevati in ogni Stato membro sono ponderati mediante l’applicazione di coefficienti che esprimono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ciascuno Stato membro.

 

I coefficienti di cui al primo comma sono determinati in base al numero di suini censiti all’inizio di dicembre di ogni anno a norma della direttiva 93/23/CEE del Consiglio [16].

 

     Art. 27. Comunicazione settimanale dei prezzi alla Commissione

1. A norma dell’articolo 36 gli Stati membri comunicano alla Commissione:

 

a) le quotazioni determinate a norma degli articoli 25, paragrafo 1 e 26, paragrafi 1 e 2;

 

b) le quotazioni rappresentative per i suinetti, per unità di peso vivo medio di circa 20 kg.

 

2. Se non riceve una o più quotazioni la Commissione tiene conto dell’ultima quotazione disponibile. Nel caso in cui una quotazione o le quotazioni manchino per la terza settimana consecutiva, la Commissione non tiene più conto della o delle quotazioni in questione.

 

3. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano le seguenti informazioni, se disponibili, concernenti i prodotti contemplati dall’allegato I, parte XVII, del regolamento (CE) n. 1234/2007:

 

a) i prezzi di mercato praticati negli Stati membri per i prodotti importati dai paesi terzi;

 

b) i prezzi praticati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi.

 

CAPO IV

SETTORE DELLE CARNI OVINE

 

     Art. 28. Criteri per la definizione delle carcasse di agnelli leggeri

1. Ai fini dell’applicazione dei criteri di cui all’allegato V, parte C, punto III, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, si applicano le norme stabilite nell’allegato VI del presente regolamento.

 

2. Il colore della carne, di cui all’allegato VI, è determinato sui fianchi a livello del muscolo retto dell’addome (rectus abdominis), con riferimento a una scala colorimetrica normalizzata.

 

     Art. 29. Disposizioni complementari relative alle classi di conformazione e di stato di ingrassamento, al peso della carcassa e al colore della carne

Nell’allegato VII del presente regolamento figurano disposizioni complementari specifiche per le definizioni di classe di conformazione e di stato di ingrassamento di cui all’allegato V, parte C, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

     Art. 30. Classificazione e identificazione

1. La classificazione e l’identificazione di cui all’allegato V, parte C, punti III e V, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono eseguite nel macello medesimo.

 

2. La classificazione, l’identificazione e la pesatura delle carcasse hanno luogo entro un’ora dalla giugulazione dell’animale.

 

3. L’identificazione delle carcasse o delle mezzene classificate in base alla tabella di cui all’articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei macelli partecipanti è effettuata mediante una bollatura che indica la categoria e le classi di conformazione e di stato di ingrassamento.

 

La bollatura avviene mediante stampigliatura, usando un inchiostro indelebile e non tossico secondo un procedimento riconosciuto dalle autorità nazionali competenti.

 

Le categorie sono designate come segue:

 

a) L: carcasse di ovini di meno di 12 mesi (agnello);

 

b) S: carcasse di altri ovini.

 

4. Gli Stati membri possono autorizzare la sostituzione della bollatura con un’etichetta inalterabile e saldamente aderente.

 

     Art. 31. Classificazione a cura di classificatori qualificati

Gli Stati membri curano che la classificazione sia eseguita da classificatori sufficientemente qualificati. Gli Stati membri designano tali classificatori con una procedura di riconoscimento oppure designano un organismo a tal fine responsabile.

 

     Art. 32. Controlli in loco

1. L’operato dei classificatori di cui all’articolo 31 e la classificazione e l’identificazione delle carcasse nei macelli partecipanti sono oggetto di controlli in loco effettuati senza preavviso da un organismo designato dallo Stato membro, indipendente dalle agenzie responsabili della classificazione e dai macelli partecipanti.

 

Tuttavia, l’obbligo di indipendenza delle agenzie di classificazione non si applica se i controlli sono eseguiti dalle stesse autorità competenti.

 

Se l’organismo di controllo non dipende da un’amministrazione pubblica, i controlli di cui al primo comma devono essere eseguiti sotto la supervisione fisica di un organismo pubblico, da effettuarsi almeno una volta all’anno nelle stesse condizioni. L’organismo pubblico è informato regolarmente dei risultati dei lavori dell’organismo di controllo.

 

2. I controlli devono essere eseguiti almeno una volta al trimestre in tutti i macelli partecipanti che procedono alla classificazione e che abbattono un numero pari o superiore a 80 ovini alla settimana come media annua. Ciascun controllo deve vertere su almeno 40 carcasse, scelte a caso.

 

Tuttavia, nei macelli partecipanti che abbattono un numero inferiore a 80 ovini alla settimana, come media annua, gli Stati membri stabiliscono la frequenza dei controlli e il numero minimo di carcasse da controllare in base a una valutazione del rischio, tenendo conto in particolare del numero di ovini macellati nei macelli considerati e delle risultanze di controlli precedentemente eseguiti nei medesimi.

 

     Art. 33. Rilevazione del prezzo di mercato

1. Il prezzo di mercato da constatare in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini, di cui all’articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, è il prezzo entrata macello, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, pagato al fornitore di agnelli di origine comunitaria. Questo prezzo è espresso per 100 kg di carcassa, presentata secondo la presentazione di riferimento di cui all’allegato V, parte C, punto IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007, pesata e classificata al gancio in macello.

 

2. Il peso da prendere in considerazione è il peso della carcassa a caldo, corretto per tener conto del calo di peso dovuto al raffreddamento. Gli Stati membri informano la Commissione dei coefficienti correttivi utilizzati.

 

3. Se dopo la pesatura e la classificazione al gancio la presentazione della carcassa differisce dalla presentazione di riferimento, gli Stati membri adattano il peso della carcassa applicando i coefficienti correttivi di cui all’allegato V, parte C, punto IV, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Gli Stati membri informano la Commissione dei coefficienti correttivi utilizzati.

 

     Art. 34. Comunicazione dei prezzi alla Commissione

1. Gli Stati membri la cui produzione di carni ovine supera 200 t all’anno comunicano alla Commissione, in via riservata, l’elenco dei macelli o altri stabilimenti che partecipano alla rilevazione dei prezzi in base alla tabella comunitaria (di seguito "stabilimenti partecipanti"), indicando altresì la produzione approssimativa annua di detti stabilimenti partecipanti.

 

2. A norma dell’articolo 36, gli Stati membri di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione il prezzo medio di ciascuna qualità di agnello ai sensi delle tabelle comunitarie di classificazione per tutti gli stabilimenti partecipanti, indicando altresì l’entità relativa per ciascuna qualità. Se tuttavia una qualità rappresenta meno dell’1 % del totale non è necessario comunicarne il prezzo. Gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione il prezzo medio, con riferimento al peso, di tutti gli agnelli classificati in base a ciascuna tabella utilizzata ai fini della comunicazione dei prezzi.

 

Gli Stati membri sono tuttavia autorizzati a differenziare in funzione del peso i prezzi comunicati per ciascuna classe di conformazione e di stato di ingrassamento di cui all’allegato V, parte C, punto III, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Il termine "qualità" è definito come la combinazione della classe di conformazione e dello stato di ingrassamento.

 

     Art. 35. Prezzi medi comunitari

Ai fini del calcolo dei prezzi medi comunitari delle carcasse di agnello, i prezzi di cui all’articolo 34, paragrafo 2, sono ponderati mediante applicazione di coefficienti che esprimono la consistenza relativa del patrimonio ovino di ciascuno Stato membro rispetto alla produzione comunitaria complessiva di carni ovine.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

 

     Art. 36. Comunicazione settimanale dei prezzi alla Commissione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il mercoledì di ogni settimana entro le ore 12 (ora di Bruxelles), i prezzi di mercato o le quotazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, all’articolo 27, paragrafo 1 e all’articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

I prezzi o le quotazioni si riferiscono al periodo che va dal lunedì alla domenica precedente la settimana nella quale sono comunicate le informazioni.

 

I prezzi o le quotazioni comunicati sono espressi in euro o eventualmente in moneta nazionale.

 

2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse per via elettronica usando il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.

 

     Art. 37. Revisione periodica dei coefficienti di ponderazione

1. I coefficienti di ponderazione di cui all’articolo 18, all’articolo 26, paragrafo 3, e all’articolo 35 del presente regolamento sono riveduti periodicamente per tener conto delle tendenze registrate a livello nazionale e comunitario.

 

2. A ogni revisione di cui al paragrafo 1, la Commissione comunica agli Stati membri i coefficienti di ponderazione riveduti.

 

     Art. 38. Comitato di controllo comunitario

1. Il comitato di controllo comunitario di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di seguito "il comitato", è incaricato di effettuare i controlli in loco concernenti:

 

a) l’applicazione delle disposizioni relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse dei bovini e degli ovini;

 

b) la rilevazione dei prezzi di mercato in base a tali tabelle di classificazione;

 

c) la classificazione, l’identificazione e la bollatura dei prodotti nell’ambito degli acquisti all’intervento pubblico nel settore delle carni bovine, previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

2. Il numero dei membri del comitato è limitato a:

 

a) tre esperti della Commissione, uno dei quali assume la presidenza del comitato;

 

b) un esperto dello Stato membro interessato;

 

c) otto esperti degli altri Stati membri.

 

Gli Stati membri designano gli esperti in funzione della loro indipendenza e della loro competenza, in particolare in materia di classificazione delle carcasse e di rilevazione dei prezzi di mercato, nonché della specificità del lavoro da svolgere.

 

Gli esperti non devono utilizzare in nessun caso a fini personali né divulgare le informazioni raccolte in occasione dei lavori del comitato.

 

3. Le ispezioni sono effettuate nei macelli, sui mercati delle carni, nei centri di intervento, nei centri di quotazione e presso i servizi centrali e regionali competenti per l’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

 

4. Le ispezioni sono effettuate a intervalli regolari negli Stati membri e la loro frequenza può variare, in particolare, in funzione della consistenza relativa della produzione di carni bovine e ovine negli Stati membri visitati o di problemi legati all’applicazione delle tabelle di classificazione.

 

La Commissione elabora il programma delle ispezioni previa consultazione degli Stati membri. Possono partecipare allo svolgimento delle verifiche agenti dello Stato membro visitato.

 

Ciascuno Stato membro organizza le visite da effettuare sul suo territorio in base ai criteri definiti dalla Commissione. A tale scopo lo Stato membro invia, trenta giorni prima dell’ispezione, il programma particolareggiato delle visite previste alla Commissione, che può chiedere modifiche del programma.

 

La Commissione trasmette agli Stati membri, quanto prima possibile prima di ogni visita, informazioni sul programma e sul suo svolgimento.

 

5. Alla fine di ogni visita, i membri del comitato e gli agenti dello Stato membro visitato si riuniscono per valutarne i risultati. I membri del comitato traggono le conclusioni della missione per quanto riguarda i punti di cui al paragrafo 1.

 

Il presidente del comitato redige una relazione sulle ispezioni svolte, contenente le conclusioni di cui al primo comma. La relazione è trasmessa quanto prima allo Stato membro visitato e successivamente agli altri Stati membri.

 

Se la relazione di cui al secondo comma evidenzia lacune nei vari campi di attività oggetto della verifica, o formula raccomandazioni allo scopo di migliorare le operazioni, entro tre mesi dalla data di trasmissione della relazione gli Stati membri informano la Commissione delle eventuali modifiche previste o attuate.

 

6. Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del comitato sono a carico della Commissione, in conformità della normativa in materia di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno delle persone estranee alla Commissione che quest’ultima designa in qualità di esperti.

 

     Art. 39. Misure da adottarsi dagli Stati membri

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per:

 

a) garantire l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento;

 

b) garantire l’esattezza dei prezzi comunicati a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, dell’articolo 27, paragrafo 1, e dell’articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento;

 

c) sanzionare le infrazioni eventuali, in particolare la falsificazione e l’uso fraudolento di timbri e di etichette oppure la classificazione operata da personale non autorizzato.

 

2. Gli Stati membri informano quanto prima la Commissione delle misure di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 40. I regolamenti (CEE) n. 563/82, (CEE) n. 2967/85, (CEE) n. 344/91, (CE) n. 295/96, (CE) n. 103/2006, (CE) n. 1128/2006, (CE) n. 908/2006, (CE) n. 1319/2006, (CE) n. 710/2008 e (CE) n. 22/2008 e la decisione n. 83/471/CEE sono abrogati.

 

I riferimenti ai regolamenti e alla decisione abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VIII.

 

     Art. 41.

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2009.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

 

[2] GU L 67 dell’11.3.1982, pag. 23.

 

[3] GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39.

 

[4] GU L 41 del 14.2.1991, pag. 15.

 

[5] GU L 39 del 17.2.1996, pag. 1.

 

[6] GU L 17 del 21.1.2006, pag. 6.

 

[7] GU L 168 del 21.6.2006, pag. 11.

 

[8] GU L 201 del 25.7.2006, pag. 6.

 

[9] GU L 243 del 6.9.2006, pag. 3.

 

[10] GU L 197 del 25.7.2008, pag. 28.

 

[11] GU L 9 del 12.1.2008, pag. 6.

 

[12] GU L 259 del 20.9.1983, pag. 30.

 

[13] GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.

 

[14] GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 6.

 

[15] GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.

 

[16] GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1.

 

 

ALLEGATO I

 

Disposizioni complementari sulle classi di conformazione e di stato di ingrassamento delle carcasse di bovini adulti di cui all’articolo 3

 

1. CONFORMAZIONE

 

Sviluppo dei profili della carcassa e in particolare delle sue parti essenziali (coscia, schiena, spalla)

 

Classe di conformazione | Disposizioni complementari |

 

S Superiore | Cosciaarrotondamento molto pronunciato, doppia muscolatura, strie muscolari ben evidenziate | Fesa (scannello) che avanza molto ampiamente sulla sinfisi (symphisis pelvis) |

 

Schienamolto larga e molto spessa, sino all’altezza della spalla | Scamone molto arrotondato |

 

Spallaarrotondamento molto pronunciato | |

 

E Eccellente | Cosciamolto arrotondata | Fesa (scannello) che avanza ampiamente sulla sinfisi (symphisis pelvis) |

 

Schienalarga e molto spessa, sino all’altezza della spalla | Scamone molto arrotondato |

 

Spallamolto arrotondata | |

 

U Ottima | Cosciaarrotondata | Fesa (scannello) che avanza sulla sinfisi (symphisis pelvis) |

 

Schienalarga e spessa, sino all’altezza della spalla | Scamone arrotondato |

 

Spallaarrotondata | |

 

R Buona | Cosciaben sviluppata | Fesa (scannello) e scamone leggermente arrotondati |

 

Schienaancora spessa ma meno larga all’altezza della spalla | |

 

Spallaabbastanza ben sviluppata | |

 

O Abbastanza buona | Cosciada mediamente sviluppata a insufficientemente sviluppata | |

 

Schienadi spessore da medio a insufficiente | Scamone rettilineo |

 

Spallada mediamente sviluppata a quasi piatta | |

 

P Mediocre | Cosciapoco sviluppata | |

 

Schienastretta con ossa apparenti | |

 

Spallapiatta con ossa apparenti | |

 

2. STATO DI INGRASSAMENTO

 

Massa di grasso all’esterno della carcassa e sulla parete interna della cassa toracica

 

Classe di stato di ingrassamento | Disposizioni complementari |

 

1 Molto scarso | Nessuna traccia di grasso all’interno della cassa toracica |

 

2 Scarso | All’interno della cassa toracica i muscoli intercostali sono nettamente visibili |

 

3 Medio | All’interno della cassa toracica i muscoli intercostali sono ancora visibili |

 

4 Abbondante | Le vene di grasso della coscia sono prominenti. All’interno della cassa toracica i muscoli intercostali possono essere infiltrati di grasso |

 

5 Molto abbondante | La coscia è quasi interamente ricoperta di uno strato spesso di grasso, di modo che le vene di grasso non sono più chiaramente visibili. All’interno della cassa toracica i muscoli intercostali sono infiltrati di grasso |

 

 

ALLEGATO II

 

AUTORIZZAZIONE DELLE TECNICHE DI CLASSIFICAZIONE AUTOMATIZZATA DI CUI ALL’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

 

PARTE A

 

Condizioni minime e requisiti minimi per l’autorizzazione

 

1. Lo Stato membro interessato organizza una prova di certificazione per una giuria formata da almeno cinque periti in classificazione delle carcasse di bovini adulti. Due membri della giuria devono provenire dallo Stato membro che effettua la prova. Gli altri membri della giuria devono provenire ciascuno da un altro Stato membro. La giuria consta di un numero dispari di periti. I periti dei servizi della Commissione e degli altri Stati membri possono assistere alla prova di certificazione in qualità di osservatori.

 

I membri della giuria lavorano in modo indipendente e anonimo.

 

Lo Stato membro interessato nomina un coordinatore della prova di certificazione, il quale:

 

- non fa parte della giuria,

 

- possiede conoscenze tecniche soddisfacenti ed è pienamente indipendente,

 

- controlla che i membri della giuria lavorino in modo indipendente e anonimo,

 

- raccoglie i risultati della classificazione dei membri della giuria e quelli ottenuti utilizzando le tecniche di classificazione automatizzata,

 

- assicura che, per l’intera durata della prova di certificazione, nessun membro della giuria e nessun’altra parte interessata abbiano accesso ai risultati ottenuti con le tecniche di classificazione automatizzata,

 

- convalida la classificazione di ciascuna carcassa e può decidere, per motivi obiettivi che deve precisare, di rifiutare una o più carcasse dal campione da utilizzare per la prova.

 

2. Per la prova di certificazione:

 

- ciascuna classe di conformazione e di stato di ingrassamento è suddivisa in tre sottoclassi,

 

- è richiesto un campione di almeno 600 carcasse convalidate,

 

- la percentuale massima di rifiuto non deve superare il 5 % delle carcasse ritenute atte a essere classificate con le tecniche automatizzate di classificazione.

 

3. Per ogni carcassa convalidata, è considerata corrispondente alla classe corretta della carcassa la media dei risultati dei membri della giuria.

 

Per valutare il funzionamento delle tecniche di classificazione automatizzata, per ciascuna carcassa convalidata si confrontano i risultati dell’apparecchio per la classificazione automatizzata con la media dei risultati della giuria. La precisione della classificazione ottenuta con le tecniche di classificazione automatizzata è valutata utilizzando un sistema di punti così assegnati:

 

| Conformazione | Stato di ingrassamento |

 

Nessun errore | 10 | 10 |

 

Errore di 1 unità (1 sottoclasse superiore o inferiore) | 6 | 9 |

 

Errore di 2 unità (2 sottoclassi superiori o inferiori) | –9 | 0 |

 

Errore di 3 unità (3 sottoclassi superiori o inferiori) | –27 | –13 |

 

Errore di oltre 3 unità (oltre 3 sottoclassi superiori o inferiori) | –48 | –30 |

 

Per essere autorizzate, le tecniche di classificazione automatizzata devono ottenere almeno il 60 % del numero massimo di punti, sia per la conformazione che per lo stato di ingrassamento.

 

Inoltre la classificazione automatizzata deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti limiti:

 

| Conformazione | Stato di ingrassamento |

 

Errore sistematico | ± 0,30 | ± 0,60 |

 

Coefficiente angolare della linea di regressione | 1 ± 0,15 | 1 ± 0,30 |

 

PARTE B

 

Informazioni che gli Stati membri devono fornire sull’organizzazione di una prova di certificazione

 

- Le date alle quali sarà effettuata la prova di certificazione,

 

- una descrizione dettagliata delle carcasse di bovini adulti classificati nello Stato membro o in parte di esso,

 

- i metodi statistici utilizzati per selezionare il campione di carcasse rappresentativo in termini di categoria, classi di conformazione e di stato di ingrassamento dei bovini adulti macellati nello Stato membro o in parte di esso,

 

- il nome e l’indirizzo del macello o dei macelli nel quale deve effettuarsi la prova di classificazione, una spiegazione dell’organizzazione e dello svolgimento delle linee di macellazione, compresa la velocità oraria,

 

- la presentazione della carcassa da utilizzare nel corso della prova di certificazione,

 

- una descrizione dell’apparecchio di classificazione automatizzata e delle sue caratteristiche tecniche, in particolare il sistema di sicurezza della macchina contro manomissioni di ogni tipo,

 

- i periti nominati dallo Stato membro che prenderanno parte alla prova di certificazione come membri della giuria,

 

- il coordinatore della prova di certificazione, con la dimostrazione delle sue conoscenze tecniche e della sua totale indipendenza,

 

- il nome e l’indirizzo dell’organismo indipendente designato dallo Stato membro, che esamina i risultati della prova di certificazione.

 

PARTE C

 

Informazioni che gli Stati membri devono fornire sui risultati di una prova di certificazione

 

- Una copia dei tabulati di classificazione compilati e firmati dai membri della giuria e dal coordinatore nel corso della prova di certificazione,

 

- una copia dei risultati della classificazione ottenuti utilizzando le tecniche di classificazione automatizzata firmati dal coordinatore nel corso della prova di certificazione,

 

- un rapporto redatto dal coordinatore sull’organizzazione della prova di certificazione tenuto conto delle condizioni e dei requisiti minimi elencati nella parte B del presente allegato,

 

- un esame quantitativo, utilizzando un metodo che la Commissione deve approvare, sui risultati della prova di certificazione che indica i risultati della classificazione di ciascun perito classificatore e quelli ottenuti utilizzando le tecniche di classificazione automatizzata. I dati utilizzati per l’esame devono essere forniti in un formato elettronico approvato dalla Commissione,

 

- la precisione delle tecniche di classificazione automatizzata, stabilita conformemente alla disposizioni di cui alla parte A, punto 3, del presente allegato.

 

 

ALLEGATO III

 

Coefficienti correttivi di cui all’articolo 13, paragrafo 5, espressi in percentuale del peso della carcassa

 

Percentuali | di diminuzione | di aumento |

 

Classi di stato di ingrassamento | 1-2 | 3 | 4-5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

 

Rognoni | –0,4 | |

 

Grasso della rognonata | –1,75 | –2,5 | –3,5 | |

 

Grasso di bacino | –0,5 | |

 

Fegato | –2,5 | |

 

Diaframma | –0,4 | |

 

Pilastro del diaframma | –0,4 | |

 

Coda | –0,4 | |

 

Midollo spinale | –0,05 | |

 

Grasso mammario | –1,0 | |

 

Testicoli | –0,3 | |

 

Grasso scrotale | –0,5 | |

 

Corona della fesa (scannello) | –0,3 | |

 

Vena giugulare e grasso adiacente (vena grassa) | –0,3 | |

 

Mondatura | | 0 | 0 | + 2 | + 3 | + 4 |

 

Asportazione del grasso della punta di petto lasciando una copertura di grasso (il tessuto muscolare non deve essere apparente) | | 0 | +0,2 | +0,2 | +0,3 | +0,4 |

 

Asportazione del grasso della pancia adiacente al grasso scrotale | | 0 | +0,3 | +0,4 | +0,5 | +0,6 |

 

 

ALLEGATO IV

 

Tenore di carne magra di cui all’articolo 23, paragrafo 2

 

1. La stima del tenore di carne magra si basa sulla dissezione eseguita conformemente al metodo di riferimento.

 

2. Se si esegue un sezionamento parziale, la stima del tenore di carne magra si basa sulla dissezione dei quattro tagli principali (spalla, lombata, prosciutto e pancetta). Il tenore di carne magra di riferimento è calcolato come segue:

 

Y = 0,89 × 100

 

Il peso della carne magra dei quattro tagli principali (spalla, lombata, prosciutto e pancetta) è calcolato sottraendo il totale delle parti non magre degli stessi quattro tagli dal peso totale dei tagli prima del sezionamento.

 

3. Se si esegue un sezionamento completo, il tenore di carne magra di riferimento si calcola come segue:

 

Y = 100 ×

 

Il peso della parte magra si calcola sottraendo il totale delle parti non magre dal peso totale della carcassa prima del sezionamento. Della testa sono sezionate solo le guance.

 

 

ALLEGATO V

 

Protocollo dei metodi di classificazione delle carcasse di suino di cui all’articolo 23, paragrafo 4

 

1. La parte 1 del protocollo contiene una descrizione dettagliata della prova di sezionamento e indica in particolare:

 

- il periodo di prova e il calendario previsto per l’intero iter di autorizzazione,

 

- il numero e l’ubicazione dei macelli,

 

- la descrizione dei suini oggetto del metodo di valutazione,

 

- il metodo di sezionamento prescelto (totale o parziale),

 

- una descrizione della procedura in caso di utilizzazione di un tomografo computerizzato, come previsto all’articolo 23, paragrafo 1, terzo comma,

 

- una descrizione dei metodi statistici utilizzati in funzione del metodo di campionamento prescelto,

 

- la descrizione del metodo rapido nazionale,

 

- l’esatta presentazione delle carcasse da utilizzare.

 

2. La parte 2 del protocollo contiene una descrizione dettagliata dei risultati della prova di sezionamento e indica in particolare:

 

- una descrizione dei metodi statistici utilizzati in funzione del metodo di campionamento prescelto,

 

- l’equazione che sarà usata o modificata,

 

- una descrizione numerica e un grafico dei risultati,

 

- una descrizione del nuovo apparecchio,

 

- il limite di peso dei suini per i quali può essere utilizzato il nuovo metodo e ogni altra limitazione per l’uso pratico del metodo medesimo.

 

 

ALLEGATO VI

 

Tabella di classificazione delle carcasse di agnelli di meno di 13 kg (peso morto) di cui all’articolo 28

 

Categoria | A | B | C |

 

Peso | ≤ 7 kg | 7,1-10 kg | 10,1-13 kg |

 

Qualità | I | II | I | II | I | II |

 

Colore della carne | Rosa chiaro | Altro colore o altra copertura adiposa | Rosa chiaro o rosa | Altro colore o altra copertura adiposa | Rosa chiaro o rosa | Altro colore o altra copertura adiposa |

 

Classe di stato d’ingrassamento [1] | (2) (3) | (2) (3) | (2) (3) |

 

[*] Quale definito nell’allegato V, parte C, punto III, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007

 

 

ALLEGATO VII

 

Disposizioni complementari sulle classi di conformazione e di stato di ingrassamento delle carcasse di ovini, di cui all’articolo 29

 

1. CONFORMAZIONE

 

Sviluppo dei profili della carcassa e in particolare delle sue parti essenziali (quarto posteriore, schiena, spalla)

 

Classe di conformazione | Disposizioni complementari |

 

S Superiore | Quarto posterioredoppia muscolatura, profili estremamente convessi.Schienaestremamente convessa, estremamente larga e estremamente spessaSpallaestremamente convessa e estremamente spessa |

 

E Eccellente | Quarto posterioremolto spesso, profili molto convessi.Schienamolto convessa, molto larga e molto spessa, sino all’altezza della spallaSpallamolto convessa e molto spessa |

 

U Ottima | Quarto posteriorespesso, profili convessi.Schienalarga e spessa, sino all’altezza della spallaSpallaspessa e convessa |

 

R Buona | Quarto posterioreprofili prevalentemente rettilineiSchienaspessa, ma meno larga all’altezza della spallaSpallaben sviluppata, ma meno spessa |

 

O Abbastanza buona | Quarto posterioreprofili che tendono a essere leggermente concaviSchienalarghezza e spessore scarsiSpallatendenzialmente stretta, spessore scarso |

 

P Mediocre | Quarto posterioreprofili da concavi a molto concaviSchienastretta e concava con le ossa apparentiSpallastretta, piatta e ossa apparenti |

 

2. STATO DI INGRASSAMENTO

 

Spessore di grasso nelle parti interne ed esterne della carcassa

 

Classe di stato di ingrassamento | Disposizioni complementari [1] |

 

1. Molto scarso | Esterno | Tracce di grasso o grasso non visibile |

 

Interno | Addominale | Tracce di grasso o grasso non visibile sui rognoni |

 

Toracico | Tracce di grasso intercostale o grasso intercostale non visibile |

 

2. Scarso | Esterno | Un sottile strato di grasso copre parte della carcassa, ma può essere meno evidente sugli arti |

 

Interno | Addominale | Tracce di grasso o un sottile strato di grasso copre parte dei rognoni |

 

Toracico | Il muscolo è chiaramente visibile tra le costole |

 

3. Medio | Esterno | Un sottile strato di grasso copre la maggior parte della carcassa o tutta la carcassa. Zone di grasso leggermente ispessito alla base della coda |

 

Interno | Addominale | Un sottile strato di grasso avvolge parte o tutti i rognoni |

 

Toracico | Il muscolo è ancora visibile tra le costole |

 

4. Abbondante | Esterno | Uno spesso strato di grasso copre la maggior parte della carcassa o tutta la carcassa, ma può essere più sottile sugli arti e più spesso sulle spalle |

 

Interno | Addominale | Il grasso avvolge interamente i rognoni |

 

Toracico | Il muscolo intercostale può presentare infiltrazioni di grasso. Si possono vedere depositi di grasso sulle costole |

 

5. Molto abbondante | Esterno | Copertura adiposa molto spessa Talora sono visibili masse di grasso |

 

Interno | Addominale | Uno spesso strato di grasso avvolge interamente i rognoni |

 

Toracico | Il muscolo intercostale presenta infiltrazioni di grasso. Sulle costole sono visibili depositi di grasso. |

 

[1] Le disposizioni complementari per la cavità addominale non si applicano ai fini dell’allegato VI del presente regolamento.

 

 

ALLEGATO VIII

 

Tavole di concordanza di cui all’articolo 40

 

1. REGOLAMENTO (CEE) N. 563/82

 

Regolamento (CEE) n. 563/82

Presente regolamento |

 

 

Art. 1, paragrafo 1

Art. 13, paragrafo 1 |

 

 

Art. 1, paragrafo 2

Art. 13, paragrafo 2 |

 

 

Art. 1, paragrafo 3

Art. 13, paragrafo 5, primo comma |

 

 

Art. 1, paragrafo 4

Art. 13, paragrafo 5, secondo comma |

 

 

Art. 2

Art. 2, paragrafi 3 e 4 |

 

 

Art. 3

Art. 13, paragrafo 4 |

 

 

Art. 4

Art. 41 |

 

2. REGOLAMENTO (CEE) N. 2967/85

 

Regolamento (CEE) n. 2967/85

Presente regolamento |

 

 

Art. 1

Art. 1 |

 

 

Art. 2, paragrafo 1

Art. 22, paragrafo 2, primo e secondo comma |

 

 

Art. 2, paragrafo 2

Art. 22, paragrafo 2, terzo comma |

 

 

Art. 2, paragrafo 3

Art. 22, paragrafo 3 |

 

 

Art. 3

Art. 23, paragrafi da 2 a 5 |

 

 

Art. 4, paragrafo 1

Art. 21, paragrafo 3, primo e secondo comma |

 

 

Art. 4, paragrafo 2

Art. 21, paragrafo 3, quarto comma |

 

 

Art. 4, paragrafo 3

Art. 21, paragrafo 3, quinto comma |

 

 

Art. 5

Art. 21, paragrafo 4, lettera a) |

 

 

Art. 6

Art. 39 |

 

 

Art. 7

Art. 41 |

 

3. REGOLAMENTO (CEE) N. 344/91

 

Regolamento (CEE) n. 344/91

Presente regolamento |

 

 

Art. 1, paragrafo 1

Art. 6, paragrafo 3 |

 

 

Art. 1, paragrafo 2

Art. 6, paragrafo 4 |

 

 

Art. 1, paragrafo 2 bis

Art. 6, paragrafo 2 |

 

 

Art. 1, paragrafo 3

Art. 6, paragrafo 5 |

 

 

Art. 1, paragrafo 4

Art. 6, paragrafo 6 |

 

 

Art. 1, paragrafo 5

Art. 7, paragrafo 2, frase introduttiva e lettera a) |

 

 

Art. 2, paragrafo 1

— |

 

 

Art. 2, paragrafo 2, frase introduttiva e primo trattino

Art. 5 |

 

 

Art. 2, paragrafo 2, secondo trattino

— |

 

 

Art. 2, paragrafo 3

Art. 6, paragrafo 7 |

 

 

Art. 3, paragrafo 1, primo comma

Art. 8 |

 

 

Art. 3, paragrafo 1, secondo comma

— |

 

 

Art. 3, paragrafo 1 bis, primo, secondo e terzo comma

Art. 9, paragrafo 1 |

 

 

Art. 3, paragrafo 1 bis, quarto comma

Art. 9, paragrafo 3, lettera a) |

 

 

Art. 3, paragrafo 1 ter

Art. 9, paragrafo 2 |

 

 

Art. 3, paragrafo 1 quater

Art. 9, paragrafo 4 |

 

 

Art. 3, paragrafo 2, primo comma

Art. 11, paragrafo 1 |

 

 

Art. 3, paragrafo 2, secondo comma

Art. 11, paragrafo 2 |

 

 

Art. 3, paragrafo 2, terzo comma

Art. 11, paragrafo 3 |

 

 

Art. 3, paragrafo 2, quarto comma

Art. 11, paragrafo 4 |

 

 

Art. 3, paragrafo 2, quinto comma

Art. 12, paragrafo 2 |

 

 

Art. 3, paragrafo 2, sesto comma

Art. 12, paragrafo 1 |

 

 

Art. 3, paragrafo 3

Art. 39, paragrafo 2 |

 

 

Art. 4

Art. 41 |

 

 

Allegato I

Allegato II, parte A |

 

 

Allegato II

Allegato II, parti B e C |

 

4. REGOLAMENTO (CE) N. 295/96

 

Regolamento (CE) n. 295/96

Presente regolamento |

 

 

Art. 1

Art. 14 |

 

 

Art. 2, paragrafo 1

Art. 15, paragrafo 1 |

 

 

Art. 2, paragrafo 2

— |

 

 

Art. 2, paragrafo 3

Art. 15, paragrafo 2 |

 

 

Art. 3, paragrafo 1

Art. 16, paragrafo 1 |

 

 

Art. 3, paragrafo 2

Art. 16, paragrafo 2 |

 

 

Art. 3, paragrafo 3

Art. 16, paragrafo 3 |

 

 

Art. 3, paragrafo 4, lettera a)

Art. 16, paragrafo 4, primo comma |

 

 

Art. 3, paragrafo 4, lettera b)

Art. 16, paragrafo 4, secondo comma |

 

 

Art. 3, paragrafo 4, lettera c)

Art. 16, paragrafo 5 |

 

 

Art. 3, paragrafo 4, lettera d)

Art. 16, paragrafo 6 |

 

 

Art. 3, paragrafo 4, lettera e), primo comma, frase introduttiva

Art. 16, paragrafo 7, primo comma, frase introduttiva |

 

 

Art. 3, paragrafo 4, lettera e), primo comma, primo trattino

Art. 16, paragrafo 7, primo comma, lettera a) |

 

 

Art. 3, paragrafo 4, lettera e), primo comma, secondo trattino

Art. 16, paragrafo 7, primo comma, lettera c) |

 

 

Art. 3, paragrafo 4, lettera e), secondo comma

Art. 16, paragrafo 7, secondo comma |

 

 

Art. 3, paragrafo 5

Art. 16, paragrafo 8 |

 

 

Art. 4

Art. 17 |

 

 

Art. 5, paragrafo 1

Art. 18, paragrafo 1 |

 

 

Art. 5, paragrafo 2

Art. 18, paragrafo 2 |

 

 

Art. 5, paragrafo 3

Art. 37, paragrafo 1 |

 

 

Art. 6

Art. 19 |

 

 

Art. 7

Art. 39, paragrafo 1 |

 

 

Art. 8

— |

 

 

Art. 9

Art. 41 |

 

5. REGOLAMENTO (CE) N. 103/2006

 

Regolamento (CE) n. 103/2006

Presente regolamento |

 

 

Art. 1

Art. 3, paragrafo 1 |

 

 

Art. 2

— |

 

 

Art. 3

Art. 41 |

 

 

Allegato I

Allegato I |

 

 

Allegati II e III

— |

 

6. REGOLAMENTO (CE) N. 908/2006

 

Regolamento (CE) n. 908/2006

Presente regolamento |

 

 

Art. 1

Art. 25, paragrafo 3, primo comma |

 

 

Art. 2

— |

 

 

Art. 3

Art. 41 |

 

 

Allegati da I a III

— |

 

7. REGOLAMENTO (CE) N. 1128/2006

 

Regolamento (CE) n. 1128/2006

Presente regolamento |

 

 

Art. 1, paragrafo 1

Art. 26, paragrafo 1 |

 

 

Art. 1, paragrafo 2

Art. 26, paragrafo 2 |

 

 

Art. 2, paragrafo 1

Art. 25, paragrafo 1 |

 

 

Art. 2, paragrafo 2

Art. 25, paragrafo 2 |

 

 

Art. 3

— |

 

 

Art. 4

Art. 41 |

 

 

Allegati I e II

— |

 

8. REGOLAMENTO (CE) N. 1319/2006

 

Regolamento (CE) n. 1319/2006

Presente regolamento |

 

 

Art. 1, paragrafo 1

Art. 27, paragrafo 1 |

 

 

Art. 1, paragrafo 2

Art. 27, paragrafo 2 |

 

 

Art. 2

— |

 

 

Art. 3

Art. 27, paragrafo 3 |

 

 

Articoli 4 e 5

— |

 

 

Art. 6

Art. 41 |

 

 

Allegati I e II

— |

 

9. REGOLAMENTO (CE) N. 22/2008

 

Regolamento (CE) n. 22/2008

Presente regolamento |

 

 

Art. 1

Art. 33 |

 

 

Art. 2

Art. 34 |

 

 

Art. 3

Art. 3, paragrafo 1 |

 

 

Art. 4, paragrafo 1

Art. 30, paragrafo 2 |

 

 

Art. 4, paragrafo 2

Art. 30, paragrafo 3 |

 

 

Art. 4, paragrafo 3

Art. 30, paragrafo 4 |

 

 

Art. 5, paragrafo 1

Art. 31 |

 

 

Art. 5, paragrafo 2

Art. 32 |

 

 

Art. 6

Art. 38, paragrafo 1, frase introduttiva e lettere a) e b) |

 

 

Art. 7

Art. 38, paragrafo 2, secondo e terzo comma |

 

 

Art. 8

Art. 38, paragrafo 2, primo comma |

 

 

Art. 9, paragrafo 1, primo comma

Art. 38, paragrafo 4, primo comma |

 

 

Art. 9, paragrafo 1, secondo comma

— |

 

 

Art. 9, paragrafo 2

Art. 38, paragrafo 4, secondo comma |

 

 

Art. 9, paragrafo 3

Art. 38, paragrafo 4, terzo comma |

 

 

Art. 9, paragrafo 4

Art. 38, paragrafo 4, quarto comma |

 

 

Art. 9, paragrafo 5

Art. 38, paragrafo 5, primo comma |

 

 

Art. 9, paragrafo 6

Art. 38, paragrafo 5, secondo comma |

 

 

Art. 10

Art. 38, paragrafo 6 |

 

 

Art. 11

— |

 

 

Art. 12

Art. 41 |

 

 

Allegato I

Allegato VII |

 

 

Allegati II e III

— |

 

10. REGOLAMENTO (CE) N. 710/2008

 

Regolamento (CE) n. 710/2008

Presente regolamento |

 

 

Art. 1

— |

 

 

Art. 2

— |

 

 

Art. 3

Art. 41 |

 

 

Allegato

— |

 

11. DECISIONE 83/471/CEE

 

Decisione 83/471/CEE

Presente regolamento |

 

 

Art. 1

Art. 38, paragrafo 1 |

 

 

Art. 2

Art. 38, paragrafo 2 |

 

 

Art. 3, paragrafo 1

Art. 38, paragrafo 3 |

 

 

Art. 3, paragrafo 2, primo comma

Art. 38, paragrafo 4, primo comma |

 

 

Art. 3, paragrafo 2, secondo comma

— |

 

 

Art. 3, paragrafo 2, terzo comma

Art. 38, paragrafo 4, secondo comma |

 

 

Art. 3, paragrafo 3

Art. 38, paragrafo 4, terzo comma |

 

 

Art. 3, paragrafo 4

Art. 38, paragrafo 4, quarto comma |

 

 

Art. 4

Art. 38, paragrafo 5 |

 

 

Art. 5

Art. 38, paragrafo 6 |

 

 

Art. 6

— |