§ 1.1.688 - Regolamento 20 giugno 2006, n. 908.
Regolamento (CE) n. 908/2006 della Commissione che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:20/06/2006
Numero:908


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.1.688 - Regolamento 20 giugno 2006, n. 908. [1]

Regolamento (CE) n. 908/2006 della Commissione che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità

(G.U.U.E. 21 giugno 2006, n. L 168).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CEE) n. 2123/89 della Commissione, del 14 luglio 1989, che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità, è stato modificato in modo sostanziale a più riprese. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

      (2) Secondo il regolamento (CEE) n. 2759/75, il prezzo comunitario di mercato dei suini macellati viene stabilito in base ai prezzi rilevati sui mercati rappresentativi.

      (3) Per l'applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento è necessario stabilire l'elenco dei mercati rappresentativi. Per la fissazione dei prezzi dei suini macellati, è d'uopo prendere in considerazione tanto le quotazioni determinate direttamente sui mercati o nei macelli quanto le quotazioni determinate nei centri di quotazione, il cui insieme costituisce per ciascuno Stato membro un mercato rappresentativo.

      (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     I mercati rappresentativi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75 sono costituiti dai mercati indicati all’allegato I del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il regolamento (CEE) n. 2123/89 è abrogato.

     I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato III.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

 

Stato membro

Tipo di mercato rappresentativo

Mercato/Centro di quotazione

Belgio

Il centro di quotazione seguente:

Bruxelles

Repubblica ceca

Il mercato seguente:

Praga

Danimarca

Il centro di quotazione seguente:

Copenaghen

Germania

I centri di quotazione seguenti:

Kiel, Amburgo, Oldenburg, Münster, Düsseldorf, Treviri, Giessen, Stoccarda, Monaco, Bützow, Potsdam, Magdeburgo, Erfurt, Dresda

Estonia

Il centro di quotazione seguente:

Tallinn

Grecia

I centri di quotazione seguenti:

Preveza, Chalkida, Corinto, Agrinio, Drama, Larissa, Verria

Spagna

I centri di quotazione seguenti:

Ebro, Mercolleida, Campillos, Segovia, Segura, Silleda e l’insieme dei mercati seguenti: Murcia, Malaga, Barcellona, Huesca, Burgos, Lleida, Navarra, Pontevedra, Segovia, Ciudad Real

Francia

I centri di quotazione seguenti:

Rennes, Nantes, Metz, Lione, Tolosa

Irlanda

L’insieme dei mercati seguenti:

Waterford, Edenderry

Italia

L’insieme dei mercati seguenti:

Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, Perugia

Cipro

Il mercato seguente:

Nicosia

Lettonia

Il mercato seguente:

Riga

Lituania

Il centro di quotazione seguente:

Vilnius

Lussemburgo

L’insieme dei mercati seguenti:

Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Mersch, Wecker

Ungheria

Il centro di quotazione seguente:

Budapest

Malta

Il centro di quotazione seguente:

Marsa

Paesi Bassi

Il centro di quotazione seguente:

Zoetermeer

Austria

Il centro di quotazione seguente:

Vienna

Polonia

Il centro di quotazione seguente:

Varsavia

Portogallo

L’insieme dei mercati seguenti:

Famalicão, Coimbra, Leiria, Montijo, Póvoa da Galega, Rio Maior

Slovenia

Il centro di quotazione seguente:

Lubiana

Slovacchia

Il centro di quotazione seguente:

Bratislava

Finlandia

Il centro di quotazione seguente:

Helsinki

Svezia

L’insieme dei mercati seguenti:

Helsingborg, Trelleborg, Skövde, Skara, Kalmar, Uppsala, Visby, Kristianstad

Regno Unito

Il centro di quotazione Milton Keynes per l’insieme delle regioni seguenti:

Scozia, Irlanda del Nord, Northern England, Eastern England

 

 

ALLEGATO II

Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

 

     Regolamento (CEE) n. 2123/89 della Commissione (GU L 203 del 15.7.1989, pag. 23)

     Regolamento (CEE) n. 1786/90 della Commissione (GU L 163 del 29.6.1990, pag. 54)

     Regolamento (CEE) n. 3787/90 della Commissione (GU L 364 del 28.12.1990, pag. 26)

     Regolamento (CE) n. 3236/94 della Commissione (GU L 338 del 28.12.1994, pag. 18)

     Regolamento (CE) n. 1448/95 della Commissione (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 47)

     Regolamento (CE) n. 426/96 della Commissione (GU L 60 del 9.3.1996, pag. 3)

     Regolamento (CE) n. 532/96 della Commissione (GU L 78 del 28.3.1996, pag. 14)

     Regolamento (CE) n. 1285/98 della Commissione (GU L 178 del 23.6.1998, pag. 5)

     Regolamento (CE) n. 2712/2000 della Commissione (GU L 313 del 13.12.2000, pag. 4)

     Regolamento (CE) n. 1901/2004 della Commissione (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 71)

 

 

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CEE) n. 2123/89

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III

 


[1] Abrogato dall'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1249/2008.