§ 1.6.1101 – Regolamento 26 giugno 2003, n. 1110.
Regolamento (CE) n. 1110/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:26/06/2003
Numero:1110


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1249/96 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 1.6.1101 – Regolamento 26 giugno 2003, n. 1110.

Regolamento (CE) n. 1110/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(G.U.U.E. 27 giugno 2003, n. L 158).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) A seguito di discussioni di natura interpretativa in merito al metodo di fissazione e adeguamento dei dazi all'importazione e dei costi relativi al nolo marittimo, è necessario, per motivi di maggiore chiarezza, modificare le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2002.

     (2) Con la decisione 2003/254/CE e la decisione 2003/253/CE, il Consiglio ha approvato la conclusione degli accordi sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America e tra la Comunità europea e il Canada, rispettivamente, intesi a modificare le concessioni previste per il settore dei cereali nell'elenco CXL allegato al GATT. Questi accordi modificano le condizioni di importazione del frumento tenero di bassa e media qualità e dell'orzo, con la fissazione di contingenti d'importazione per tali prodotti a decorrere dal 1° gennaio 2003.

     (3) Con le decisioni summenzionate il Consiglio ha autorizzato la Commissione a prevedere per tali prodotti deroghe temporanee al regime dei dazi all'importazione previsto dall'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92, in attesa che venga approvata una modifica formale di questo regolamento. Per consentire l'attuazione degli accordi approvati dal Consiglio a decorrere dal 1° gennaio 2003, la Commissione ha adottato con il regolamento (CE) n. 2378/2002, modificato dal regolamento (CE) n. 611/2003, modalità di applicazione temporanee. Tali disposizioni temporanee scadono il 30 giugno 2003.

     (4) A questo stadio si devono adottare le modalità di applicazione permanenti degli accordi approvati dal Consiglio.

     (5) È pertanto opportuno inserire in via permanente nel regolamento (CE) n. 1249/96 le disposizioni del regolamento (CE) n. 2378/2002, il cui funzionamento è risultato soddisfacente nel primo semestre del 2003.

     (6) Tenendo conto del fatto che è abolita la detrazione per l'orzo da birra e che la detrazione per il frumento tenero di qualità alta sarà effettuata in forma di premio, le riduzioni per prodotti specifici collegate alle disposizioni sulla destinazione particolare delle merci saranno applicabili esclusivamente al mais vitreo. In queste condizioni, occorre che gli attuali regimi in materia di disposizioni sulla destinazione particolare siano semplificati e armonizzati con la legislazione doganale generale.

     (7) Nei casi in cui vengano accettati i certificati di conformità per prodotti di qualità alta (frumento tenero e frumento duro di qualità alta nel caso del Canada e degli Stati Uniti e mais vitreo nel caso dell'Argentina), è importante ridurre l'importo delle cauzioni al livello più basso possibile. L'unica cauzione applicabile nel caso della certificazione di conformità dovrebbe essere quella relativa al titolo d'importazione.

     (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1249/96.

     (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

 

ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1249/96 è modificato come segue:

     1) l'articolo 2 è modificato come segue:

     a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

     (omissis).

     b) al paragrafo 3, il secondo comma è soppresso;

     c) il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

     (omissis).

     2) il testo degli articoli 4 e 5 è sostituito dal testo seguente:

     (omissis). [1]

     3) l'articolo 6 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

     (omissis).

     b) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

     (omissis).

     4) l'allegato I del presente regolamento è inserito come allegato IV bis.

     5) l'allegato II del presente regolamento è inserito come allegato IV ter.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2003.

 

 

ALLEGATO I [2]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II [3]

 

     (Omissis)


[1] Punto rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 7 giugno 2005, n. L 143

[2] Modifica il regolamento (CE) n. 1249/96.

[3] Modifica il regolamento (CE) n. 1249/96.