Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 24/10/2002 |
Numero: | 1900 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.H96 - Regolamento 24 ottobre 2002, n. 1900.
Regolamento (CE) n. 1900/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali.
(G.U.C.E. 25 ottobre 2002, n. L 287).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, modificato da ultimo dal
(2) La nota a piè di pagina n. 2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 impone che si tenga conto dell'importo corrispondente al trasporto tra il luogo di quotazione e il Golfo del Messico. Nell'utilizzazione della quotazione fob di Portland questa condizione ha dato luogo ad alcune distorsioni nel calcolo del prezzo rappresentativo cif all'importazione di orzo. Poiché le zone di produzione dell'orzo sono situate negli stati centrosettentrionali degli Stati Uniti d'America, la distanza da percorrere e, di conseguenza, i costi di trasporto tra le zone di produzione e i porti di esportazione presentano valori affini. Di conseguenza, è opportuno eliminare l'esigenza di tener conto dei costi di trasporto tra il porto di quotazione fob indicato e il Golfo del Messico.
(3) È necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1249/96.
(4) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96, il testo della seconda nota a piè di pagina è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.