§ 1.6.H96 - Regolamento 24 ottobre 2002, n. 1900.
Regolamento (CE) n. 1900/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:24/10/2002
Numero:1900


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.H96 - Regolamento 24 ottobre 2002, n. 1900.

Regolamento (CE) n. 1900/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(G.U.C.E. 25 ottobre 2002, n. L 287).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 597/2002, per determinare i prezzi rappresentativi cif all'importazione di orzo, la Commissione fa riferimento alle quotazioni dell'US Barley n. 2 presso la Minneapolis Grain Exchange. Qualora tali quotazioni non siano rappresentative, vengono prese in considerazione le quotazioni fob disponibili negli Stati Uniti d'America. Nei mesi estivi, di norma la Commissione utilizza le quotazioni fob dell'orzo a Duluth (Grandi Laghi). Tuttavia nei mesi invernali, quando i Grandi Laghi sono gelati, sono di solito utilizzate altre quotazioni fob (Golfo del Messico o Portland).

     (2) La nota a piè di pagina n. 2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 impone che si tenga conto dell'importo corrispondente al trasporto tra il luogo di quotazione e il Golfo del Messico. Nell'utilizzazione della quotazione fob di Portland questa condizione ha dato luogo ad alcune distorsioni nel calcolo del prezzo rappresentativo cif all'importazione di orzo. Poiché le zone di produzione dell'orzo sono situate negli stati centrosettentrionali degli Stati Uniti d'America, la distanza da percorrere e, di conseguenza, i costi di trasporto tra le zone di produzione e i porti di esportazione presentano valori affini. Di conseguenza, è opportuno eliminare l'esigenza di tener conto dei costi di trasporto tra il porto di quotazione fob indicato e il Golfo del Messico.

     (3) È necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1249/96.

     (4) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96, il testo della seconda nota a piè di pagina è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.