§ 1.6.L07 - Regolamento 27 dicembre 2002, n. 2378.
Regolamento (CE) n. 2378/2002 della Commissione che deroga al regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:27/12/2002
Numero:2378


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.     


§ 1.6.L07 - Regolamento 27 dicembre 2002, n. 2378.

Regolamento (CE) n. 2378/2002 della Commissione che deroga al regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1766/92 in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(G.U.C.E. 31 dicembre 2002, n. L 358).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) Con la decisione del 19 dicembre 2002 e la decisione del 19 dicembre 2002, il Consiglio ha approvato la conclusione degli accordi sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America e tra la Comunità europea e il Canada, rispettivamente, intesi a modificare le concessioni previste per il settore dei cereali nell'elenco CXL allegato al (GATT). Questi accordi modificano le condizioni di importazione del frumento tenero di bassa e media qualità e dell'orzo, con la creazione di contingenti d'importazione per tali prodotti a decorrere dal 1° gennaio 2003.

     (2) Con le decisioni summenzionate il Consiglio ha autorizzato la Commissione a prevedere per tali prodotti deroghe temporanee al regime dei dazi all'importazione previsto dall'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92, in attesa che venga approvata una modifica formale di questo regolamento. Per poter applicare pienamente gli accordi approvati dal Consiglio, è inoltre opportuno adattare temporaneamente le modalità di applicazione relative ai dazi all'importazione nel settore dei cereali fissate dal regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2002.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 2, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96 non si applicano ai seguenti prodotti:

     a) frumento tenero di cui al codice NC ex 1001 90 99 di qualità diversa dalla qualità standard alta definita nell'allegato I dello stesso regolamento;

     b) orzo di cui ai codici NC 1003 00 10 e 1003 00 90.

     2. L'articolo 4, paragrafi 2 e 3, l'articolo 6, paragrafo 1, e gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1249/96 non si applicano al prodotto menzionato al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

 

          Art. 2.

     Il beneficio della riduzione forfettaria di 14 EUR per tonnellata del dazio all'importazione per il frumento di qualità standard alta di cui all'articolo 2, paragrafo 5, primo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1249/1999 non è più subordinato alle condizioni previste all'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, dello stesso regolamento.

 

          Art. 3.

     Oltre a quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1249/96, viene trattenuto un premio negativo («discount») dell'importo di 30 EUR per tonnellata sul frumento duro di qualità bassa nel quadro dei premi commerciali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.

 

          Art. 4.

     Il dazio all'importazione corrispondente al frumento tenero di qualità bassa imposto sul frumento duro di qualità bassa ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, quinto comma, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1249/96 non è più applicabile.

 

          Art. 5. [1]

     1. In deroga all'articolo 5, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1249/96, la domanda di titolo d'importazione per il frumento tenero di qualità alta può essere accolta soltanto su presentazione dell'impegno scritto da parte del richiedente di costituire presso l'organismo competente interessato, il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione libera pratica, una cauzione specifica aggiuntiva alle cauzioni previste dal regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione. L'importo di questa cauzione aggiuntiva è di 95 EUR per tonnellata.

     Tuttavia, se il titolo d'importazione è accompagnato da un certificato di conformità rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC), come indicato all'articolo 6, non è richiesta alcuna cauzione aggiuntiva. In questo caso, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95, l'importo della cauzione per i titoli d'importazione è di 6 EUR per tonnellata. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 24, l'indicazione del tipo di certificato di conformità.

     2. L'articolo 5, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1249/96 non si applica alle domande di titolo d'importazione per il frumento duro se questi titoli d'importazione sono accompagnati da certificati di conformità rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC), come indicato all'articolo 6. In questo caso, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95, l'importo della cauzione per i titoli d'importazione è di 6 EUR per tonnellata. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 24, l'indicazione del tipo di certificato di conformità.

 

          Art. 6. [2]

     A complemento di quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96, i certificati di conformità rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC) per il frumento tenero e il frumento duro sono ufficialmente riconosciuti dalla Commissione nel quadro della procedura di cooperazione amministrativa definita agli articoli da 63 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione. Quando i parametri analitici indicati nei certificati di conformità rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC) sono conformi alle norme di qualità del frumento tenero e del frumento duro di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, si prelevano campioni almeno sul 3 % delle merci in arrivo in ogni porto d'entrata nel corso della campagna di commercializzazione.

     Negli allegati I, II e III figurano modelli dei certificati di conformità riconosciuti per il frumento tenero e il frumento duro. La riproduzione del timbro autorizzate dai governi degli Stati Uniti d'America e del Canada è pubblicata nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

          Art. 7. [3]

     In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96, quando il risultato dell'analisi per il frumento tenero di qualità alta e per il frumento duro di qualità alta dimostra che i criteri di cui all'allegato I non sono soddisfatti, la cauzione relativa al titolo d'importazione di cui all'articolo 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1162/95 o all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento e la cauzione aggiuntiva di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del presente regolamento sono incamerate.

 

          Art. 8.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003.

     I titoli d'importazione rilasciati anteriormente al 1° gennaio 2003 e utilizzati dopo tale data sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Se tuttavia gli operatori non intendono utilizzare i titoli d'importazione dopo il 1° gennaio 2003, questi ultimi possono essere annullati su richiesta degli interessati presentata anteriormente al 15 gennaio 2003. In questo caso gli importi delle cauzioni sono svincolati proporzionalmente ai quantitativi non utilizzati.

 

 

ALLEGATO I

 

     Modello di certificato di conformità autorizzato dal governo degli Stati Uniti d'America per il frumento tenero

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

     Modello di certificato di conformità autorizzato dal governo degli Stati Uniti d'America per il frumento duro

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III

     Modello di certificato di conformità autorizzato dal governo del Canada per il frumento tenero e il frumento duro e specifiche di qualità per l'esportazione

     (Omissis)

 

Specifiche di qualità per l'esportazione di frumento tenero e frumento duro canadese

 

FRUMENTO TENERO

 

Canada western red spring (CWRS)

Peso specifico

Tenore totale di impurità, compresi altri semi di cereali

N. 1 CWRS

(Min.) 79,0 kg/hl

(Mass.) 0,4 %, compreso 0,2 % di altri semi

N. 2 CWRS

(Min.) 77,5 kg/hl

(Mass.) 0,75 %, compreso 0,2 % di altri semi

N. 3 CWRS

(Min.) 76,5 kg/hl

(Mass.) 1,25 %, compreso 0,2 % di altri semi

 

 

 

Canada western extra strong red spring (CWES)

Peso specifico

Tenore totale di impurità, compresi altri semi di cereali

N. 1 CWES

(Min.) 78,0 kg/hl

(Mass.) 0,75 %, compreso 0,2 % di altri semi

N. 2 CWES

(Min.) 76,0 kg/hl

(Mass.) 1,5 %, compreso 0,2 % di altri semi

 

 

 

Canada prairie spring red (CPSR)

Peso specifico

Tenore totale di impurità, compresi altri semi di cereali

N. 1 CPSR

(Min.) 77,0 kg/hl

(Mass.) 0,75 %, compreso 0,2 % di altri semi

N. 2 CPSR

(Min.) 75,0 kg/hl

(Mass.) 1,5 %, compreso 0,2 % di altri semi

 

 

 

Canada prairie spring white (CPSW)

Peso specifico

Tenore totale di impurità, compresi altri semi di cereali

N. 1 CPSW

(Min.) 77,0 kg/hl

(Mass.) 0,75 %, compreso 0,2 % di altri semi

N. 2 CPSW

(Min.) 75,0 kg/hl

(Mass.) 1,5 %, compreso 0,2 % di altri semi

 

 

 

Canada western red winter (CWRW)

Peso specifico

Tenore totale di impurità, compresi altri semi di cereali

N. 1 CWRW

(Min.) 78,0 kg/hl

(Mass.) 1,0 %, compreso 0,2 % di altri semi

N. 2 CWRW

(Min.) 74,0 kg/hl

(Mass.) 2,0 %, compreso 0,2 % di altri semi

 

 

 

Canada western soft white spring (CWSWS)

Peso specifico

Tenore totale di impurità, compresi altri semi di cereali

N. 1 CWSWS

(Min.) 78,0 kg/hl

(Mass.) 0,75 %, compreso 0,2 % di altri semi

N. 2 CWSWS

(Min.) 75,5 kg/hl

(Mass.) 1,0 %, compreso 0,2 % di altri semi

N. 3 CWSWS

(Min.) 75,0 kg/hl

(Mass.) 1,5 %, compreso 0,2 % di altri semi

 

FRUMENTO DURO

 

Canada western amber durum (CWAD)

Peso specifico

Tenore totale di impurità, compresi altri semi di cereali

N. 1 CWAD

(Min.) 80,0 kg/hl

(Mass.) 0,5 %, compreso 0,2 % di altri semi

N. 2 CWAD

(Min.) 79,5 kg/hl

(Mass.) 0,8 %, compreso 0,2 % di altri semi

N. 3 CWAD

(Min.) 78,0 kg/hl

(Mass.) 1,0 %, compreso 0,2 % di altri semi

N. 4 CWAD

(Min.) 75,0 kg/hl

(Mass.) 3,0 %, compreso 0,2 % di altri semi

 

NOTE: Altri semi di cereali: in queste categorie sono compresi soltanto avena, orzo, segale e triticale.

     Frumento tenero: Per le esportazioni di frumento tenero, la Canadian Grain Commission fornirà la documentazione con il certificato attestante il tenore proteico del carico in questione.

     Frumento duro: Per le esportazioni di frumento duro, la Canadian Grain Commission fornirà la documentazione con il certificato attestante la percentuale di semi vitrei e il peso specifico (kg/hl) del carico in questione.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 611/2003.

[2] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 611/2003.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 611/2003.