Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 03/04/2003 |
Numero: | 611 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 14.5.272 - Regolamento 3 aprile 2003, n. 611.
Regolamento (CE) n. 611/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2378/2002 che deroga al regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali.
(G.U.U.E. 4 aprile 2003, n. L 87).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) A norma dell'articolo 7 del
(3) Poiché tale possibilità causa difficoltà pratiche a livello doganale e crea le condizioni per un uso indebito del contingente tariffario di cui trattasi, è opportuno sopprimere la relativa disposizione.
(4) Il
(5) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5.
1. In deroga all'articolo 5, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1249/96, la domanda di titolo d'importazione per il frumento tenero di qualità alta può essere accolta soltanto su presentazione dell'impegno scritto da parte del richiedente di costituire presso l'organismo competente interessato, il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione libera pratica, una cauzione specifica aggiuntiva alle cauzioni previste dal regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione. L'importo di questa cauzione aggiuntiva è di 95 EUR per tonnellata.
Tuttavia, se il titolo d'importazione è accompagnato da un certificato di conformità rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC), come indicato all'articolo 6, non è richiesta alcuna cauzione aggiuntiva. In questo caso, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95, l'importo della cauzione per i titoli d'importazione è di 6 EUR per tonnellata. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 24, l'indicazione del tipo di certificato di conformità.
2. L'articolo 5, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1249/96 non si applica alle domande di titolo d'importazione per il frumento duro se questi titoli d'importazione sono accompagnati da certificati di conformità rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC), come indicato all'articolo 6. In questo caso, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95, l'importo della cauzione per i titoli d'importazione è di 6 EUR per tonnellata. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 24, l'indicazione del tipo di certificato di conformità.»
2) Nel secondo paragrafo dell'articolo 6, le parole «e firme» sono soppresse.
3) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7.
In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96, quando il risultato dell'analisi per il frumento tenero di qualità alta e per il frumento duro di qualità alta dimostra che i criteri di cui all'allegato I non sono soddisfatti, la cauzione relativa al titolo d'importazione di cui all'articolo 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1162/95 o all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento e la cauzione aggiuntiva di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del presente regolamento sono incamerate.»
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.