§ 14.5.272 - Regolamento 3 aprile 2003, n. 611.
Regolamento (CE) n. 611/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2378/2002 che deroga al regolamento (CE) n. 1249/96 [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:03/04/2003
Numero:611


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.5.272 - Regolamento 3 aprile 2003, n. 611.

Regolamento (CE) n. 611/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2378/2002 che deroga al regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(G.U.U.E. 4 aprile 2003, n. L 87).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2378/2002 della Commissione deroga temporaneamente alle norme generali per l'importazione di cereali in seguito all'adozione delle decisioni del Consiglio del 19 dicembre 2002 recanti approvazione della conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra, rispettivamente, la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e il Canada, per le modifiche, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT). Al fine di risolvere le difficoltà pratiche nel trattamento doganale delle importazioni di frumento tenero di qualità alta nei casi in cui siano forniti i certificati di conformità, è necessario modificare le disposizioni del regolamento citato in materia di cauzioni e di titoli d'importazione per il frumento tenero di qualità alta.

     (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2378/2002, gli operatori possono evitare l'incameramento della cauzione qualora gli importatori siano in grado di presentare un nuovo titolo d'importazione emesso nel quadro del contingente di frumento di qualità media e di qualità inferiore aperto dal regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 531/2003.

     (3) Poiché tale possibilità causa difficoltà pratiche a livello doganale e crea le condizioni per un uso indebito del contingente tariffario di cui trattasi, è opportuno sopprimere la relativa disposizione.

     (4) Il regolamento (CE) n. 2378/2002 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

     (5) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2378/2002 è modificato come segue.

     1) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     «Art. 5.

     1. In deroga all'articolo 5, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1249/96, la domanda di titolo d'importazione per il frumento tenero di qualità alta può essere accolta soltanto su presentazione dell'impegno scritto da parte del richiedente di costituire presso l'organismo competente interessato, il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione libera pratica, una cauzione specifica aggiuntiva alle cauzioni previste dal regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione. L'importo di questa cauzione aggiuntiva è di 95 EUR per tonnellata.

     Tuttavia, se il titolo d'importazione è accompagnato da un certificato di conformità rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC), come indicato all'articolo 6, non è richiesta alcuna cauzione aggiuntiva. In questo caso, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95, l'importo della cauzione per i titoli d'importazione è di 6 EUR per tonnellata. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 24, l'indicazione del tipo di certificato di conformità.

     2. L'articolo 5, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1249/96 non si applica alle domande di titolo d'importazione per il frumento duro se questi titoli d'importazione sono accompagnati da certificati di conformità rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC), come indicato all'articolo 6. In questo caso, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95, l'importo della cauzione per i titoli d'importazione è di 6 EUR per tonnellata. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 24, l'indicazione del tipo di certificato di conformità.»

     2) Nel secondo paragrafo dell'articolo 6, le parole «e firme» sono soppresse.

     3) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     «Art. 7.

     In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96, quando il risultato dell'analisi per il frumento tenero di qualità alta e per il frumento duro di qualità alta dimostra che i criteri di cui all'allegato I non sono soddisfatti, la cauzione relativa al titolo d'importazione di cui all'articolo 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1162/95 o all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento e la cauzione aggiuntiva di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del presente regolamento sono incamerate.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.