Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 12/12/2002 |
Numero: | 975 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
§ 1.5.D33 - Decisione 12 dicembre 2002, n. 975. [1]
Decisione n. 2002/975/CE della Commissione relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.C.E. 13 dicembre 2002, n. L 337).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) Nel 1999 e nel 2000 si sono manifestati in Italia focolai d'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N1 che hanno arrecato ingenti danni economici all'industria avicola. Un virus a bassa patogenicità era circolato nel paese prima dell'epidemia.
(2) Nell'ottobre 2002, nel quadro della sorveglianza dell'influenza aviaria, la presenza di virus a bassa patogenicità del sottotipo H7N3 è stata individuata in Veneto e in Lombardia.
(3) Attualmente, il controllo delle infezioni di influenza aviaria a bassa patogenicità non è regolamentato dalla normativa comunitaria.
(4) Le autorità veterinarie competenti hanno adottato misure di lotta volte ad impedire la diffusione della malattia in altre zone. Tali misure non hanno tuttavia permesso un sufficiente contenimento dell'infezione.
(5) Il virus a bassa patogenicità può trasformarsi in virus altamente patogeno e provocare gravi epidemie della malattia.
(6) Nel corso della precedente epidemia di influenza aviaria in Italia, la Commissione ha approvato un programma di vaccinazione, da attuarsi unitamente a una sorveglianza intensiva e a talune disposizioni relative agli scambi intracomunitari di pollame vivo e prodotti a base di pollame.
(7) Nel quadro delle azioni successive alla campagna di vaccinazione, determinate misure relative alla limitazione dei movimenti negli scambi intracomunitari di pollame vivo e prodotti a base di pollame sono state mantenute con l'adozione della
(8) L'esperienza della campagna di vaccinazione italiana indica che essa è riuscita ad arrestare la propagazione del virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità.
(9) Il sottotipo H7N3 del virus dell'influenza aviaria è responsabile delle attuali infezioni, mentre all'origine dell'epidemiaprecedente era il sottotipo H7N1.
(10) L'infezione è attualmente diffusa in una zona d'Italia caratterizzata da consistente patrimonio avicolo.
(11) In questo contesto, la vaccinazione può costituire un mezzo efficace per corroborare le misure di lotta contro la malattia.
(12) Laddove viene praticata la vaccinazione contro l'influenza aviaria, è necessario sottoporre gli animali vaccinati a limitazioni dei movimenti.
(13) Le autorità italiane hanno presentato un programma di vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in una zona circoscritta del territorio italiano, comprendente specifiche limitazioni dei movimenti.
(14) Ai fini dell'esecuzione del programma, le autorità italiane hanno autorizzato l'uso di due vaccini inattivati contro l'influenza aviaria. Per la fase iniziale, un vaccino omologo è ottenuto dal ceppo madre CK/Pak/1995- H7N3. Nella fase successiva, a partire dall'inizio del 2003, verrà utilizzato un vaccino eterologo ottenuto dal ceppo madre A/CK/Italy/AG-473/1999-H7N1.
(15) Il programma di vaccinazione presentato dall'Italia è stato esaminato nell'ambito di un gruppo di lavoro tecnico.
(16) La sorveglianza dei gruppi di pollame vaccinati e non vaccinati verrà proseguita, anche con l'uso del test sierologico (test IFA) approvato con
(17) Le autorità italiane introducono, in concomitanza con la vaccinazione del pollame, specifiche limitazioni dei movimenti degli animali, applicabili agli scambi intracomunitari.
(18) Per motivi di chiarezza, la
(19) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
È approvato il programma di vaccinazione contro l'influenza aviaria presentato dall'Italia, da attuarsi nella zona indicata nell'allegato I.
I movimenti di volatili vivi, uova da cova, uova da mensa e carni fresche di pollame da, verso e dentro la zona indicata nell'allegato I sono sottoposti alle limitazioni specificate nel programma di vaccinazione di cui all'articolo 1.
1. È vietata la spedizione dal territorio italiano di volatili vivi e uova da cova originari e/o provenienti dalla zona indicata nell'allegato I.
2. Laspedizione di volatili vivi e uova da cova originari e/o provenienti da parti del territorio italiano non comprese nella zona indicata nell'allegato I è autorizzata a condizione che:
- sia stato possibile escludere qualsiasi contatto o altro legame epidemiologico relativo all'influenza aviaria tra l'azienda d'origine e aziende o centri d'incubazione situati nella zona di cui all'allegato I e
- l'azienda d'origine non sia situata in una delle zone soggette a limitazioni definite dall'autorità competente in relazione all'influenza aviaria.
[3. È vietata la spedizione dall'Italia di uova da mensa ottenute da pollame vaccinato contro l'influenza aviaria e originario della zona definita nell'allegato I.] [2]
I certificati di polizia sanitaria che scortano le partite di volatili vivi e di uova da cova provenienti dall'Italia devono recare la seguente dicitura: «Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla
1. Le carni fresche di pollame devono recare il marchio prescritto all'articolo 5 della
a) volatili vaccinati contro l'influenza aviaria;
b) gruppi di volatili sieropositivi all'influenza aviaria destinati alla macellazione sotto controllo ufficiale conformemente al programma di vaccinazione di cui all'articolo 1;
c) volatili originari di aziende situate nella zona soggetta a limitazioni che sarà stabilita, su un raggio di almeno 1 km, intorno a ciascuna azienda avicola in cui sia presente l'infezione da influenza aviaria a bassa patogenicità conformemente al programma di vaccinazione di cui all'articolo 1 [3].
2. In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), le carni fresche ottenute da tacchini e da polli vaccinati contro l'influenza aviaria con un vaccino eterologo del sottotipo (H7N1) non devono recare il marchio prescritto all'articolo 5 della
i) sono stati regolarmente ispezionati e sottoposti con esito negativo a un test per l'individuazione dell'influenza aviaria conformemente al programma di vaccinazione approvato, prestando particolare attenzione ai volatili di controllo; per l'esame:
- dei volatili vaccinati, deve essere utilizzato il test IFA,
- dei volatili di controllo, deve essere utilizzato il test d'inibizione dell'emoagglutinazione (HI), il test AGID o il test ELISA; tuttavia, se necessario, potrà essere utilizzato anche il test IFA;
ii) sono stati sottoposti ad ispezione clinica da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico, prestando particolare attenzione ai volatili di controllo;
iii) sono stati sottoposti con esito negativo a un test sierologico per l'individuazione dell'influenza aviaria presso il laboratorio nazionale, conformemente alla procedura di campionamento ed analisi prevista all'allegato II della presente decisione;
iv) devono essere spediti direttamente a un macello designato dall'autorità competente ed essere macellati immediatamente dopo l'arrivo. I volatili devono essere tenuti separati da altri gruppi non conformi alle presenti disposizioni. [4]
3. Le carni fresche di tacchino e di pollo che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2 devono essere accompagnate dal certificato sanitario di cui all'allegato VI della
«Le carni di tacchino e di pollo sopra descritte sono conformi alla decisione 2002/.../CE». [5]
Le autorità italiane provvedono affinché, nella zona indicata nell'allegato I:
1) per la raccolta, il magazzinaggio e il trasporto delle uova da mensa siano utilizzati esclusivamente imballaggi a perdere o imballaggi che possono essere debitamente lavati e disinfettati;
2) tutti i mezzi utilizzati per il trasporto di volatili da cortile, uova da cova, uova da mensa e mangime siano puliti e disinfettati immediatamente prima e dopo ogni trasporto con disinfettanti e secondo metodi approvati dall'autorità competente.
I movimenti di volatili dacortile vivi e di uovadacovaprovenienti da parti del territorio italiano non comprese nella zona indicata nell'allegato I, a destinazione di altri Stati membri, sono autorizzati soltanto con un preavviso di cinque giorni notificato alle autorità veterinarie centrali e locali del paese di destinazione. Detto preavviso deve essere emesso dall'autorità veterinaria competente.
1. Le autorità italiane notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, con un anticipo di almeno un giorno, la data di inizio della campagna di vaccinazione.
2. Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 si applicano a decorrere dalla data di inizio della campagna di vaccinazione.
1. Ogni sei mesi le autorità italiane presentano una relazione recante informazioni sull'efficacia del programma di vaccinazione di cui all'articolo 1.
2. La presente decisione, e in particolare la durata del periodo durante il quale le limitazioni dei movimenti di cui agli articoli da 2 a 7 restano in vigore successivamente al completamento del programma di vaccinazione, devono essere riesaminati di conseguenza.
La
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I [6]
ZONA DI VACCINAZIONE
Regione Veneto
Provincia di Verona
La zona di vaccinazione comprende il territorio dei seguenti comuni:
Albaredo d'Adige
Angiari
Arcole
Belfiore
Bevilacqua
Bonavigo
Boschi Sant'Anna
Bovolone
Bussolengo
Buttapietra
Zona di Calmiero a sud dell'autostrada A4
Casaleone
Castel d'Azzano
Zona di Castelnuovo del Garda a sud dell'autostrada A4
Cerea
Cologna Veneta
Zona di Colognola ai Colli a sud dell'autostrada A4
Concamarise
Erbé
Gazzo Veronese
Isola della Scala
Isola Rizza
Zona di Lavagno a sud dell'autostrada A4
Minerbe
Zona di Monteforte d'Alpone a sud dell'autostrada A4
Mozzecane
Nogara
Nogarole Rocca
Oppeano
Palù
Pescantina
Zona di Peschiera del Garda a sud dell'autostrada A4
Povegliano Veronese
Pressana
Ronco all'Adige
Roverchiara
Roveredo di Guà
Zona di S. Bonifacio a sud dell'autostrada A4
Zona di S. Giovanni Lupatoto a sud dell'autostrada A4
Zona di S. Martino Buon Albergo a sud dell'autostrada A4
S. Pietro di Morubio
Salizzole
Sanguinetto
Zona di Soave a sud dell'autostrada A4
Sommacampagna
Sona
Sorgà
Trevenzuolo
Valeggio sul Mincio
Zona di Verona a sud dell'autostrada A4
Veronella
Vigasio
Villafranca di Verona
Zevio
Zimella
Provincia di Vicenza
La zona di vaccinazione comprende il territorio dei seguenti comuni:
Agugliaro
Albettone
Alonte
Asigliano Veneto
Barbarano Vicentino
Campiglia dei Berici
Castegnero
Lonigo
Montegalda
Montegaldella
Mossano
Nanto
Noventa Vicentina
Orgiano
Poiana Maggiore
S. Germano dei Berici
Sossano
Villaga
Provincia di Padova
La zona di vaccinazione comprende il territorio dei seguenti comuni:
Carceri
Casale di Scodosia
Este
Lozzo Atestino
Megliadino S. Fidenzio
Megliadino S. Vitale
Montagnana
Ospedaletto Euganeo
Ponso
S. Margherita d'Adige
Saletto
Urbana
Regione Lombardia
Provincia di Mantova
La zona di vaccinazione comprende il territorio dei seguenti comuni:
Acquanegra sul Chiese
Asola
Bigarello
Canneto sull'Oglio
Casalmoro
Casaloldo
Casalromano
Castel d'Ario
Castel Goffredo
Castelbelforte
Castiglione delle Stiviere
Cavriana
Ceresara
Gazoldo degli Ippoliti
Goito
Guidizzolo
Mariana Mantovana
Marmirolo
Medole
Monzambano
Piubega
Ponti sul Mincio
Porto Mantovano
Redondesco
Rodigo
Roncoferraro
Roverbella
San Giorgio di Mantova
Solferino
Villimpenta
Volta Mantovana
Provincia di Brescia
La zona di vaccinazione comprende il territorio dei seguenti comuni:
Acquafredda
Alfianello
Azzano Mella
Bagnolo Mella
Barbariga
Bassano Bresciano
Berlingo
Borgo San Giacomo
Borgosatollo
Brandico
Zona di Brescia a sud dell'autostrada A4
Zona di Calcinato a sud dell'autostrada A4
Calvisano
Capriano del Colle
Carpendolo
Zona di Castegnato a sud dell'autostrada A4
Castel Mella
Castelcovati
Zona di Castenedolo a sud dell'autostrada A4
Castrezzato
Cazzago San Martino
Chiari
Cigole
Boccaglio
Cologne
Comezzano-Cizzago
Corzano
Dello
Zona di Desenzano del Garda a sud dell'autostrada A4
Zona di Erbusco a sud dell'autostrada A4
Fiesse
Flero
Gambara
Ghedi
Gottolengo
Isorella
Leno
Lograto
Zona di Lonato a sud dell'autostrada A4
Longhena
Maclodio
Mairano
Manerbio
Milzano
Montichiari
Montirone
Offlaga
Orzinuovi
Orzivecchi
Zona di Ospitaletto a sud dell'autostrada A4
Zona di Palazzolo sull'Oglio a sud dell'autostrada A4
Pavone del Mella
Pompiano
Poncarale
Pontevico
Pontoglio
Zona di Pozzolengo a sud dell'autostrada A4
Pralboino
Quinzano d'Oglio
Remedello
Zona di Rezzato a sud dell'autostrada A4
Roccafranca
Zona di Roncadelle a sud dell'autostrada A4
Zona di Rovato a sud dell'autostrada A4
Rudiano
San Gervasio Bresciano
San Paolo
San Zeno Naviglio
Seniga
Torbole Casaglia
Travagliato
Trenzano
Urago d'Oglio
Verolanuova
Verolavecchia
Villachiara
Visano
Provincia di Bergamo
La zona di vaccinazione comprende il territorio dei seguenti comuni:
Antegnate
Zona di Bagnatica a sud dell'autostrada A4
Barbata
Bariano
Zona di Bolgare a sud dell'autostrada A4
Calcinate
Calcio
Zona di Castelli Calepio a sud dell'autostrada A4
Cavernago
Cividale al Piano
Cologno al Serio
Cortenuova
Zona di Costa di Mezzate a sud dell'autostrada A4
Covo
Fara Olivana con Sola
Fontanella
Ghisalba
Zona di Grumello del Monte a sud dell'autostrada A4
Isso
Martinengo
Morengo
Mornico al Serio
Pagazzano
Palosco
Pumenengo
Romano di Lombardia
Zona di Seriate a sud dell'autostrada A4
Zona di Telgate a sud dell'autostrada A4
Torre Pallavicina
Provincia di Cremona
La zona di vaccinazione comprende il territorio dei seguenti comuni:
Camisano
Casale Cremasco-Vidolasco
Casaletto di Sopra
Castel Gabbiano
Soncino
ALLEGATO II [7]
PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI
1. Introduzione ed obiettivo generale
Il test di immunofluorescenza indiretta (test IFA) messo a punto è inteso a distinguere i tacchini e i polli vaccinati/esposti al ceppo selvatico da quelli vaccinati/non esposti al ceppo selvatico nel quadro di una strategia di vaccinazione «DIVA» (Differentiating Infected from Vaccinated Animals = distinzione degli animali infetti da quelli vaccinati) utilizzando un vaccino eterologo ottenuto dal virus selvatico del sottotipo H7N3.
2. Uso del test ai fini della spedizione di carni fresche di tacchino e di pollo dalle zone di vaccinazione in Italia verso altri Stati membri
Le carni provenienti da tacchini e polli vaccinati contro l'influenza aviaria possono essere spedite ad altri Stati membri a condizione che, nel caso di animali tenuti nello stesso edificio, i campioni ematici siano stati prelevati dall'ufficiale veterinario nei 7 giorni precedenti la macellazione da almeno 10 tacchini o polli vaccinati destinati alla macellazione. Nel caso in cui i volatili sono tenuti in più di un gruppo o capannone, occorre procedere ad una selezione casuale di almeno 20 animali vaccinati da tutti i gruppi o capannoni dell'allevamento.
[1] Decisione abrogata dall’art. 9 della
[2] Paragrafo abrogato dall’art. 2 della
[3] Lettera così modificata dall’art. 2 della
[4] Paragrafo così modificato dall’art. 2 della
[5] Paragrafo così modificato dall’art. 2 della
[6] Allegato così sostituito dall’art. 1 della
[7] Allegato così modificato dall’art. 2 della