Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 30/11/2001 |
Numero: | 847 |
Sommario |
Art. 1. La decisione 2000/721/CE è modificata come segue |
Art. 2. Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione |
Art. 3. La presente decisione si applica a decorrere dal 1° dicembre 2001 |
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.B34 - Decisione 30 novembre 2001, n. 847.
Decisione n. 2001/847/CE della Commissione che modifica per la terza volta la decisione 2000/721/CE per apportare adeguamenti al programma di vaccinazione italiano contro l'influenza aviaria e alle restrizioni commerciali attualmente applicabili alle carni fresche provenienti da tacchini vaccinati.
Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 1 dicembre 2001, n. L 315).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) Il 7 novembre 2000 la Commissione ha adottato la
(2) Con le decisioni 2000/785/CE e 2001/627/CE della Commissione sono stati apportati taluni adeguamenti al programma di vaccinazione e alle restrizioni dei movimenti applicabili negli scambi intracomunitari.
(3) Le autorità italiane hanno comunicato che la situazione dell'influenza aviaria è migliorata ed hanno chiesto ulteriori modifiche al programma di vaccinazione approvato e alle attuali restrizioni commerciali. L'uso di un test IFA di recente elaborazione, che consente di distinguere tra gli animali vaccinati con il ceppo H7N3 e quelli infettati con il ceppo selvatico H7N1, deve essere altresì aggiunto alle misure di lotta contro la malattia attualmente applicate.
(4) Le proprietà del nuovo test IFA sono state valutate da un gruppo di esperti degli Stati membri e dal laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria e il test è stato giudicato un mezzo efficace per distinguere i gruppi di tacchini vaccinati da quelli infetti.
(5) Il miglioramento della situazione zoosanitaria rende opportuno modificare il programma di vaccinazione e le restrizioni commerciali attualmente applicabili alle carni fresche provenienti da tacchini vaccinati.
(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato la presente decisione:
La
1) All'articolo 1, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.
2) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:
(Omissis).
3) All'articolo 5, il paragrafo 1 diventa paragrafo 1, lettera a), ed il testo seguente è aggiunto come paragrafo 1, lettera b):
(Omissis).
4) L'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato III alla
Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° dicembre 2001.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegato
(Omissis).