§ 1.5.968 - Decisione 9 luglio 2002, n. 552.
Decisione n. 2002/552/CE della Commissione recante misure restrittive connesse alla vaccinazione contro l’influenza aviaria in Italia. Testo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:09/07/2002
Numero:552


Sommario
Art. 1.      1. E’ vietata la spedizione dal territorio italiano di volatili vivi vaccinati contro l’influenza aviaria, di uova da cova, pulcini di un giorno e altra progenie di tali volatili
Art. 2.      Nella regione descritta nell’allegato le partite di volatili vaccinati sono sottoposte a sorveglianza secondo quanto prescritto nell’allegato II. La sorveglianza prosegue per sei mesi dopo la [...]
Art. 3.      Entro il 31 dicembre 2002 l’Italia presenta una relazione finale sui risultati della campagna di vaccinazione e del programma di sorveglianza
Art. 4.      La presente decisione si applica a partire dal settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.968 - Decisione 9 luglio 2002, n. 552. [1]

Decisione n. 2002/552/CE della Commissione recante misure restrittive connesse alla vaccinazione contro l’influenza aviaria in Italia. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 10 luglio 2002, n. L 180).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

     vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

     vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria, in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

     (1) Con la decisione 2000/721/CE della Commissione, del 7 novembre 2000, relativa all’introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l’influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti, modificata da ultimo dalla decisione 2001/847/CE, la Commissione ha approvato il programma di vaccinazione presentato dall’Italia.

     (2) La stretta sorveglianza a cui sono state sottoposte le partite di volatili non ha rilevato la presenza di virus dopo l’ultimo caso di influenza aviaria a bassa patogenicità registrato nel marzo 2001.

     (3) Le autorità italiane hanno informato la Commissione e gli Stati membri che le vaccinazioni sono cessate il 16 maggio 2002.

     (4) In seguito all’abbandono della vaccinazione occorre modificare le misure restrittive per i volatili vivi vaccinati e le uova da cova e levare le misure restrittive per le uova da mensa e le carni di pollame provenienti da volatili vaccinati.

     (5) Tuttavia, occorre proseguire la sorveglianza dei volatili vaccinati e dell’uso della prova sierologica (test IFA) approvati con la decisione 2001/847/CE.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     1. E’ vietata la spedizione dal territorio italiano di volatili vivi vaccinati contro l’influenza aviaria, di uova da cova, pulcini di un giorno e altra progenie di tali volatili.

     2. I certificati di polizia sanitaria che scortano le partite di volatili vivi e di uova da cova provenienti dall’Italia recano la seguente dicitura: "Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2002/552/CE".

 

     Art. 2.

     Nella regione descritta nell’allegato le partite di volatili vaccinati sono sottoposte a sorveglianza secondo quanto prescritto nell’allegato II. La sorveglianza prosegue per sei mesi dopo la data di cessazione della vaccinazione contro l’influenza aviaria.

 

     Art. 3.

     Entro il 31 dicembre 2002 l’Italia presenta una relazione finale sui risultati della campagna di vaccinazione e del programma di sorveglianza.

 

     Art. 4.

     La presente decisione si applica a partire dal settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato I

Zona nella quale deve essere praticata la vaccinazione

 

     I seguenti comuni della provincia di Verona, nella regione Veneto:

Roverchiara

 

Angiari

 

Isola Rizza

 

S. Pietro di Morubio

 

Oppeano

 

Palù

 

Ronco all’Adige

 

Albaredo d’Adige

 

Bonavigo

 

Cerea

 

Bovolone

 

Concamarise

 

Salizzole

 

Isola della Scala

 

Nogara

 

S. Giovanni Lupatoto

zona a sud dell’autostrada A4

Verona

zona a sud dell’autostrada A4 e ad est del territorio del comune di S. Giovanni Lupatoto

 

zona a sud dell’autostrada A4 e ad ovest del territorio del comune di S. Giovanni Lupatoto

S. Martino Buon Albergo

zona a sud dell’autostrada A4

Lavagno

zona a sud dell’autostrada A4

Colognola ai Colli

zona a sud dell’autostrada A4

San Bonifacio

zona a sud dell’autostrada A4

Caldiero

 

Buttapietra

 

Zevio

 

Belfiore

 

Arcole

 

Zimella

 

Veronella

 

Cologna Veneta

 

Pressana

 

Roveredo di Guà

 

Minerbe

 

Gazzo Veronese

 

Sanguinetto

 

Casaleone

 

Legnago

 

Boschi Sant’Anna

 

Erbè

 

Sorgà

 

Castel d’Azzano

 

Vigasio

 

Trevenzuolo

 

 

 

Allegato II

Piano di sorveglianza dell’influenza aviaria a bassa

patogenicità nella zona di vaccinazione della regione Veneto

 

     In tutte le aziende che detengono volatili vaccinati, il veterinario ufficiale deve prelevare dieci campioni, almeno ogni 45 giorni, da volatili di controllo non vaccinati per un’indagine sierologica.

     I campioni devono essere sottoposti al test di inibizione dell’emoagglutinazione (HI) per la ricerca di anticorpi H 7. A complemento di questa prova può essere eseguita anche la prova di immunofluorescenza indiretta (IFA).

     Tutti i campioni devono essere presentati per l’analisi al Laboratorio nazionale dell’influenza aviaria.

     In caso di risultanze sieropositive occorre sacrificare almeno dieci volatili di controllo, in condizioni adeguate, e procedere ad un esame virologico conformemente all’allegato III della direttiva 92/40/CEE.

 


[1] Decisione abrogata dall’art. 10 della decisione n. 2002/975/CE.