Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 09/07/2002 |
Numero: | 552 |
Sommario |
Art. 1. 1. E’ vietata la spedizione dal territorio italiano di volatili vivi vaccinati contro l’influenza aviaria, di uova da cova, pulcini di un giorno e altra progenie di tali volatili |
Art. 2. Nella regione descritta nell’allegato le partite di volatili vaccinati sono sottoposte a sorveglianza secondo quanto prescritto nell’allegato II. La sorveglianza prosegue per sei mesi dopo la [...] |
Art. 3. Entro il 31 dicembre 2002 l’Italia presenta una relazione finale sui risultati della campagna di vaccinazione e del programma di sorveglianza |
Art. 4. La presente decisione si applica a partire dal settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.968 - Decisione 9 luglio 2002, n. 552. [1]
Decisione n. 2002/552/CE della Commissione recante misure restrittive connesse alla vaccinazione contro l’influenza aviaria in Italia. Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 10 luglio 2002, n. L 180).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) Con la
(2) La stretta sorveglianza a cui sono state sottoposte le partite di volatili non ha rilevato la presenza di virus dopo l’ultimo caso di influenza aviaria a bassa patogenicità registrato nel marzo 2001.
(3) Le autorità italiane hanno informato la Commissione e gli Stati membri che le vaccinazioni sono cessate il 16 maggio 2002.
(4) In seguito all’abbandono della vaccinazione occorre modificare le misure restrittive per i volatili vivi vaccinati e le uova da cova e levare le misure restrittive per le uova da mensa e le carni di pollame provenienti da volatili vaccinati.
(5) Tuttavia, occorre proseguire la sorveglianza dei volatili vaccinati e dell’uso della prova sierologica (test IFA) approvati con la
(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
1. E’ vietata la spedizione dal territorio italiano di volatili vivi vaccinati contro l’influenza aviaria, di uova da cova, pulcini di un giorno e altra progenie di tali volatili.
2. I certificati di polizia sanitaria che scortano le partite di volatili vivi e di uova da cova provenienti dall’Italia recano la seguente dicitura: "Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla
Nella regione descritta nell’allegato le partite di volatili vaccinati sono sottoposte a sorveglianza secondo quanto prescritto nell’allegato II. La sorveglianza prosegue per sei mesi dopo la data di cessazione della vaccinazione contro l’influenza aviaria.
Entro il 31 dicembre 2002 l’Italia presenta una relazione finale sui risultati della campagna di vaccinazione e del programma di sorveglianza.
La presente decisione si applica a partire dal settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegato I
Zona nella quale deve essere praticata la vaccinazione
I seguenti comuni della provincia di Verona, nella regione Veneto:
Roverchiara |
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Angiari |
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Isola Rizza |
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S. Pietro di Morubio |
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Oppeano |
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Palù |
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Ronco all’Adige |
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Albaredo d’Adige |
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Bonavigo |
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Cerea |
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Bovolone |
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Concamarise |
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Salizzole |
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Isola della Scala |
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Nogara |
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S. Giovanni Lupatoto |
zona a sud dell’autostrada A4 |
Verona |
zona a sud dell’autostrada A4 e ad est del territorio del comune di S. Giovanni Lupatoto |
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zona a sud dell’autostrada A4 e ad ovest del territorio del comune di S. Giovanni Lupatoto |
S. Martino Buon Albergo |
zona a sud dell’autostrada A4 |
Lavagno |
zona a sud dell’autostrada A4 |
Colognola ai Colli |
zona a sud dell’autostrada A4 |
San Bonifacio |
zona a sud dell’autostrada A4 |
Caldiero |
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Buttapietra |
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Zevio |
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Belfiore |
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Arcole |
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Zimella |
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Veronella |
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Cologna Veneta |
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Pressana |
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Roveredo di Guà |
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Minerbe |
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Gazzo Veronese |
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Sanguinetto |
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Casaleone |
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Legnago |
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Boschi Sant’Anna |
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Erbè |
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Sorgà |
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Castel d’Azzano |
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Vigasio |
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Trevenzuolo |
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Allegato II
Piano di sorveglianza dell’influenza aviaria a bassa
patogenicità nella zona di vaccinazione della regione Veneto
In tutte le aziende che detengono volatili vaccinati, il veterinario ufficiale deve prelevare dieci campioni, almeno ogni 45 giorni, da volatili di controllo non vaccinati per un’indagine sierologica.
I campioni devono essere sottoposti al test di inibizione dell’emoagglutinazione (HI) per la ricerca di anticorpi H 7. A complemento di questa prova può essere eseguita anche la prova di immunofluorescenza indiretta (IFA).
Tutti i campioni devono essere presentati per l’analisi al Laboratorio nazionale dell’influenza aviaria.
In caso di risultanze sieropositive occorre sacrificare almeno dieci volatili di controllo, in condizioni adeguate, e procedere ad un esame virologico conformemente all’allegato III della direttiva 92/40/CEE.
[1] Decisione abrogata dall’art. 10 della