§ 1.5.H12 – Decisione 16 febbraio 2004, n. 159.
Decisione n. 2004/159/CE della Commissione che modifica per la seconda volta la decisione 2002/975/CE relativa all'introduzione della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:16/02/2004
Numero:159


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.5.H12 – Decisione 16 febbraio 2004, n. 159.

Decisione n. 2004/159/CE della Commissione che modifica per la seconda volta la decisione 2002/975/CE relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 19 febbraio 2004, n. L 50).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/ 33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

     vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

     vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/ 2003, in particolare l'articolo 16,

     considerando quanto segue:

     (1) Nell'ottobre 2002, l'Italia ha notificato alla Commissione la presenza in Veneto e in Lombardia del virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità del sottotipo H7N3 e la veloce propagazione della malattia.

     (2) Al fine di contrastare la propagazione dell'infezione, le autorità italiane hanno quindi adottato misure drastiche, compresa la soppressione degli allevamenti infetti. A titolo di misura integrativa, le stesse autorità hanno inoltre richiesto che fosse approvato un programma di vaccinazione di almeno 18 mesi contro l'influenza aviaria onde evitare che l'infezione si diffondesse ulteriormente.

     (3) Il programma di vaccinazione è stato approvato con la decisione 2002/975/CE della Commissione che ha stabilito la norme relative alla vaccinazione contro l'influenza aviaria nell'area di cui in allegato. La stessa decisione prevede inoltre misure specifiche di controllo applicabili agli scambi intracomunitari quali la limitazione dei movimenti di volatili da cortile vivi e di uova da cova e da mensa.

     (4) Alla luce dell'esperienza, è necessario modificare il programma di vaccinazione approvato affinché esso includa la vaccinazione dei volatili da riproduzione e in modo da adeguare gli schemi vaccinali riguardanti diverse categorie di pollame, in particolare le ovaiole. Alla luce dello sviluppo epidemiologico positivo quanto all'incidenza dell'influenza aviaria tra le popolazioni di età avanzata, andrebbero riviste le misure che limitano l'arco di vita di alcune categorie di volatili.

     (5) La revisione o la revoca delle restrizioni dei movimenti attualmente in vigore, applicabili agli scambi intracomunitari di prodotti provenienti da allevamenti siti in un determinato raggio circostante un allevamento infetto dal virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità, deve essere condizionata all'adozione di determinate misure preventive.

     (6) Il «test di discriminazione» (test IFA), approvato con decisione 2001/847/CE della Commissione e originariamente destinato ai tacchini, è stato ulteriormente sviluppato e il suo utilizzo su altre specie di volatili, in particolare i polli, dovrebbe fornire le necessarie garanzie sanitarie per il commercio intracomunitario di carni fresche provenienti da polli vaccinati.

     (7) Malgrado l'incidenza di infezioni da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità sia in netto calo negli ultimi mesi, è tuttavia opportuno prolungare il programma di vaccinazione per altri sei mesi onde evitare la recrudescenza della malattia tra la popolazione.

     (8) La decisione 2002/975/CE deve essere pertanto modificata in conformità.

     (9) Nella stessa occasione occorre inoltre abrogare, in quanto non più applicabili, le decisioni della Commissione 2000/149/CE, 2003/153/CE, 2003/359/ CE e 2003/428/CE, adottate in occasione dell'insorgenza di focolai d'influenza aviaria ad alta patogenicità in Italia nel 2000 e nei Paesi Bassi e in Belgio nel 2003.

     (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Sono approvate le modifiche richieste dall'Italia al programma di vaccinazione approvato dalla decisione 2002/975/CE per quanto riguarda in particolare:

     a) la possibilità di vaccinare i volatili da riproduzione;

     b) la modifica degli schemi vaccinali riguardanti diverse categorie di volatili in funzione del loro stato immunitario, in particolare per le ovaiole;

     c) la modifica del programma di monitoraggio dei volatili provenienti dalla zona di vaccinazione;

     d) l'impiego di un ulteriore vaccino eterologo ottenuto dal ceppo A/ck/Italy/1067/1999/H7N1;

     e) l'allungamento dell'arco di vita di alcune categorie di volatili e

     f) il prolungamento del programma di vaccinazione di sei mesi (per un totale di 24 mesi).

 

          Art. 2.

     La decisione 2002/975/CE è modificata come segue:

     1) Il paragrafo 3 dell'articolo 3 è soppresso.

     2) a) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), la dicitura «3 km» è sostituita con «1 km».

     b) All'articolo 5, paragrafi 2 e 3, le espressioni «da tacchini», «di tacchini» e «di tacchino» vanno rispettivamente sostituite con «da tacchini e da polli», «di tacchini e di polli» e «di tacchino e di pollo».

     3) a) All'allegato II, punto 1, l'espressione «i tacchini» va sostituita con «i tacchini e i polli».

     b) All'allegato II, il punto 2 è sostituito dal seguente testo:

     «2. Uso del test ai fini della spedizione di carni fresche di tacchino e di pollo dalle zone di vaccinazione in Italia verso altri Stati membri

     Le carni provenienti da tacchini e polli vaccinati contro l'influenza aviaria possono essere spedite ad altri Stati membri a condizione che, nel caso di animali tenuti nello stesso edificio, i campioni ematici siano stati prelevati dall'ufficiale veterinario nei 7 giorni precedenti la macellazione da almeno 10 tacchini o polli vaccinati destinati alla macellazione. Nel caso in cui i volatili sono tenuti in più di un gruppo o capannone, occorre procedere ad una selezione casuale di almeno 20 animali vaccinati da tutti i gruppi o capannoni dell'allevamento.»

 

          Art. 3.

     Le decisioni 2000/149/CE, 2003/153/CE, 2003/359/CE e 2003/428/CE sono abrogate.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.