§ 1.1.744 - Regolamento 22 luglio 2009, n. 637.
Regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilità delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:22/07/2009
Numero:637


Sommario
Art. 1. Ai fini dell’applicazione del primo comma dell’articolo 9, paragrafo 6 della direttiva 2002/53/CE e del primo comma dell’articolo 9, paragrafo 6 della direttiva 2002/55/CE, il presente regolamento [...]
Art. 2. 1. Nel caso di un marchio commerciale che costituisce un diritto anteriore altrui, l’impiego di una denominazione varietale nel territorio della Comunità è vietato qualora all’autorità competente per [...]
Art. 3. 1. Si ritiene che una denominazione varietale causi difficoltà ai suoi utilizzatori per quanto riguarda il riconoscimento o la riproduzione nei seguenti casi
Art. 4. Per valutare se una denominazione sia identica o possa essere confusa con la denominazione di un’altra varietà si applicano le seguenti disposizioni
Art. 5. Per denominazioni correntemente utilizzate per la commercializzazione di merci o che devono essere riservate in virtù di altre norme legislative s’intendono in particolare
Art. 6. Si ritiene che una denominazione varietale possa indurre in errore o creare confusione se
Art. 7. Le denominazioni varietali che sono state autorizzate in forma di codice devono essere chiaramente indicate come tali nel catalogo o nei cataloghi ufficiali degli Stati membri relativi alle varietà [...]
Art. 8. Il regolamento (CE) n. 930/2000 è abrogato
Art. 9. 1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 1.1.744 - Regolamento 22 luglio 2009, n. 637.

Regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi

(G.U.U.E. 23 luglio 2009, n. L 191)

 

(Versione codificata)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole [1], in particolare l’articolo 9, paragrafo 6,

 

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi [2] in particolare l’articolo 9, paragrafo 6,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi [3], è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese [4]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

 

(2) Le direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE stabiliscono le norme generali relative all’ammissibilità delle denominazioni varietali, mediante riferimento all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali [5].

 

(3) Ai fini dell’attuazione delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE è opportuno stabilire le modalità d’applicazione dei criteri stabiliti all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, in particolare per quanto concerne gli impedimenti alla designazione di una denominazione varietale, come precisato ai paragrafi 3 e 4 di tale articolo. In una prima fase le modalità suddette concernono unicamente i seguenti impedimenti:

 

- impiego vietato da un diritto anteriore altrui,

 

- difficoltà per quanto concerne il riconoscimento o la riproduzione,

 

- denominazione che sia identica o possa essere confusa con la denominazione varietale di un’altra varietà,

 

- denominazione che sia identica o possa essere confusa con altre denominazioni,

 

- possibilità di indurre in errore o creare confusione circa le caratteristiche della varietà o altri elementi.

 

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Ai fini dell’applicazione del primo comma dell’articolo 9, paragrafo 6 della direttiva 2002/53/CE e del primo comma dell’articolo 9, paragrafo 6 della direttiva 2002/55/CE, il presente regolamento stabilisce le modalità d’applicazione di alcuni criteri indicati all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 per l’ammissibilità delle denominazioni varietali.

 

     Art. 2.

1. Nel caso di un marchio commerciale che costituisce un diritto anteriore altrui, l’impiego di una denominazione varietale nel territorio della Comunità è vietato qualora all’autorità competente per l’autorizzazione della denominazione varietale sia stato notificato un marchio che è stato registrato in uno o più Stati membri o a livello comunitario prima dell’approvazione della denominazione varietale e che è identico o analogo alla denominazione varietale e registrato per prodotti identici o analoghi alla varietà di pianta interessata.

 

2. Nel caso di un’indicazione geografica o di una denominazione di origine di prodotti agricoli o alimentari che costituisce un diritto anteriore altrui, l’impiego di una denominazione varietale nel territorio della Comunità è vietato qualora la denominazione varietale possa violare l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio [6] in riferimento all’indicazione geografica o alla denominazione di origine protetta in uno Stato membro o nella Comunità ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, dell’articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, dell’articolo 5, paragrafo 6, dell’articolo 6, e dell’articolo 7, paragrafo 4 o dell’ex articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio [7], per prodotti identici o analoghi alla varietà di pianta interessata.

 

3. L’inammissibilità di una denominazione dovuta all’esistenza di un diritto anteriore nel caso di cui al paragrafo 2 può essere eliminata ottenendo il consenso scritto del titolare del diritto anteriore a che la denominazione venga impiegata con riferimento alla varietà interessata, purché tale consenso non sia atto a indurre in errore il pubblico sulla vera origine del prodotto.

 

4. Nel caso di un diritto anteriore del richiedente per la totalità o parte della denominazione proposta, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94.

 

     Art. 3.

1. Si ritiene che una denominazione varietale causi difficoltà ai suoi utilizzatori per quanto riguarda il riconoscimento o la riproduzione nei seguenti casi:

 

a) qualora sia costituita da una "denominazione di fantasia":

 

i) se consiste di una sola lettera;

 

ii) se consiste di, o contiene come elemento separato, una serie di lettere che non formino una parola pronunciabile in una lingua ufficiale della Comunità; tuttavia, se tale serie è un’abbreviazione consueta, tale abbreviazione consueta è limitata ad un massimo di due gruppi contenenti ciascuno fino a tre caratteri, collocati a ciascun estremo della denominazione;

 

iii) se contiene un numero, a meno che tale numero sia parte integrante della denominazione o indichi che la varietà rientra o rientrerà in una serie numerata di varietà apparentate per il metodo di ottenimento;

 

iv) se consiste di più di tre termini o elementi, a meno che il concatenamento dei termini renda facile il riconoscimento o la riproduzione;

 

v) se consiste di un termine o elemento eccessivamente lungo oppure contiene tale termine o elemento;

 

vi) se contiene un segno d’interpunzione o altro simbolo, una combinazione di lettere maiuscole e minuscole (salvo il caso in cui la prima lettera è maiuscola e il resto della denominazione è in lettere minuscole), un deponente, un esponente o un disegno;

 

b) qualora sia costituita da un "codice":

 

i) se consiste soltanto di una o più cifre, tranne qualora si tratti di linee ottenute da inincroci o di analoghi tipi varietali specifici;

 

ii) se consiste di una sola lettera;

 

iii) se contiene più di dieci lettere, oppure lettere e numeri;

 

iv) se contiene più di quattro gruppi diversi di una lettera o più lettere e di una cifra o di più cifre;

 

v) se contiene un segno d’interpunzione o altro simbolo, un deponente, un esponente o un disegno.

 

2. Nel presentare la proposta di una denominazione varietale il richiedente è tenuto a dichiarare se la denominazione proposta è in forma di "denominazione di fantasia" o di "codice".

 

3. Qualora il richiedente non dichiari la forma della denominazione proposta, questa verrà considerata come una "denominazione di fantasia".

 

     Art. 4.

Per valutare se una denominazione sia identica o possa essere confusa con la denominazione di un’altra varietà si applicano le seguenti disposizioni:

 

a) con l’espressione "possa essere confusa con" si intende fare riferimento, tra l’altro, a una denominazione varietale differente per una sola lettera o per gli accenti sulle lettere rispetto alla denominazione varietale di una varietà di una specie apparentata, che sia stata ufficialmente ammessa alla commercializzazione nella Comunità, nello Spazio economico europeo o in una parte contraente della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) o che sia oggetto di una privativa per ritrovati vegetali in tali territori. Tuttavia, non viene considerata atta a generare confusione la differenza di una sola lettera in un’abbreviazione consueta che costituisce entità separata della denominazione varietale. Inoltre, non viene considerata atta a generare confusione la differenza di una lettera la cui evidenza sia tale da rendere la denominazione chiaramente distinta da denominazioni varietali già registrate. Differenze di due o più lettere non sono considerate atte a generare confusione, tranne nel caso in cui vi sia un semplice cambiamento di posto di due lettere. La differenza di una cifra tra due numeri (ove sia ammissibile la presenza di un numero in una denominazione di fantasia) non è da considerarsi atta a generare confusione.

 

Fatto salvo l’articolo 6, il primo comma non si applica a una denominazione varietale in forma di codice qualora si presenti sotto forma di codice anche la denominazione varietale di riferimento. Ove tra due codici vi sia una differenza di un solo carattere, una sola lettera o un solo numero, tale differenza è da considerarsi atta a consentire di distinguere i due codici in modo soddisfacente. In sede di raffronto tra denominazioni sotto forma di codice, vanno ignorati gli spazi vuoti;

 

b) il significato di "specie apparentata" è quello indicato nell’ allegato I;

 

c) per "varietà non più esistente" si intende una varietà non più commercializzata;

 

d) per "registro ufficiale delle varietà vegetali" si intende il Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi oppure un registro compilato e tenuto dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali o da un organismo ufficiale degli Stati membri della Comunità o dello Spazio economico europeo o di una parte contraente dell’UPOV;

 

e) per "una varietà la cui denominazione non abbia assunto alcun significato particolare" si intende una varietà la cui denominazione è stata iscritta in un registro ufficiale delle varietà vegetali ed ha quindi acquistato un significato particolare, ma ha perso tale significato al termine di un periodo di dieci anni successivo alla soppressione dal registro.

 

     Art. 5.

Per denominazioni correntemente utilizzate per la commercializzazione di merci o che devono essere riservate in virtù di altre norme legislative s’intendono in particolare:

 

a) denominazioni di monete o termini associati a pesi e misure;

 

b) espressioni che, a norma della legislazione, non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli dalla stessa previsti.

 

     Art. 6.

Si ritiene che una denominazione varietale possa indurre in errore o creare confusione se:

 

a) desta la falsa impressione che la varietà abbia caratteristiche o un valore particolari;

 

b) desta la falsa impressione che la varietà sia apparentata od ottenuta da un’altra varietà specifica;

 

c) faccia riferimento a una caratteristica o un valore particolare in modo tale da destare la falsa impressione che solo quella varietà possieda tale caratteristica o valore, mentre altre varietà della stessa specie possono presentare la stessa caratteristica o lo stesso valore;

 

d) suggerisce, in base all’analogia con un marchio ben conosciuto ma che non è un marchio registrato o una denominazione varietale registrata, che si tratta di un’altra varietà o desta un’impressione erronea sull’identità del richiedente, della persona responsabile del mantenimento della varietà o del costitutore;

 

e) consiste dei seguenti termini o li contiene:

 

i) comparativi o superlativi;

 

ii) la denominazione botanica o comune di una specie del gruppo delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi al quale appartiene la varietà;

 

iii) il nome di una persona fisica o giuridica, oppure un riferimento a tale persona, che desti un’impressione erronea sull’identità del richiedente, della persona responsabile del mantenimento della varietà o del costitutore;

 

f) comprende un nome geografico che potrebbe fuorviare il pubblico riguardo alle caratteristiche o al valore della varietà.

 

     Art. 7.

Le denominazioni varietali che sono state autorizzate in forma di codice devono essere chiaramente indicate come tali nel catalogo o nei cataloghi ufficiali degli Stati membri relativi alle varietà di piante ufficialmente ammesse o nel catalogo comune pertinente con una nota in calce recante la seguente indicazione: denominazione varietale riconosciuta in forma di "codice".

 

     Art. 8.

Il regolamento (CE) n. 930/2000 è abrogato.

 

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell’allegato III.

 

     Art. 9.

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

2. Il presente regolamento non si applica alle denominazioni varietali che il richiedente ha proposto per approvazione all’autorità competente anteriormente al 25 maggio 2000.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

 

[2] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

 

[3] GU L 108 del 5.5.2000, pag. 3.

 

[4] Cfr. allegato II.

 

[5] GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1.

 

[6] GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

 

[7] GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

 

 

ALLEGATO I

 

SPECIE APPARENTATE

 

Per definire una "specie apparentata", conformemente all’articolo 4, lettera b), si assume che:

 

a) se esiste più di una classe nell’ambito dello stesso genere, si applica l’elenco di classi al punto 1;

 

b) se le classi comprendono più di un genere, si applica l’elenco di classi al punto 2;

 

c) a titolo generale, per i generi e le specie che non sono compresi nell’elenco delle classi dei punti 1 e 2, si considera che un genere costituisca una classe.

 

1. Classi nell’ambito dello stesso genere

 

Classi | Nome scientifico |

 

Classe 1.1 | Brassica oleracea |

 

Classe 1.2 | Brassica diversa dalla Brassica oleracea |

 

Classe 2.1 | Beta vulgaris — barbabietola da zucchero, barbabietola da foraggio |

 

Classe 2.2 | Beta vulgaris — barbabietola che comprende la barbabietola di tipo Cheltenham e la bietola da costa |

 

Classe 2.3 | Bietola diversa da quella delle classi 2.1 e 2.2 |

 

Classe 3.1 | Cucumis sativus |

 

Classe 3.2 | Cucumis melo |

 

Classe 3.3 | Cucumis diverso da quello delle classi 3.1 e 3.2 |

 

Classe 4.1 | Solanum tuberosum |

 

Classe 4.2 | Solanum diverso dalla classe 4.1 |

 

2. Classi che comprendono più di un genere

 

Classi | Nome scientifico |

 

Classe 201 | Secale, Triticale, Triticum |

 

Classe 203 [1] | Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phleum e Poa |

 

Classe 204 [1] | Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium |

 

Classe 205 | Cichorium, Lactuca |

 

[*] Le classi 203 e 204 non vengono definite esclusivamente in base alle specie apparentate.

 

 

ALLEGATO II

 

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

 

Regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione | (GU L 108 del 5.5.2000, pag. 3) |

 

Regolamento (CE) n. 1831/2004 della Commissione | (GU L 321 del 22.10.2004, pag. 29) |

 

Regolamento (CE) n. 920/2007 della Commissione | (GU L 201 del 2.8.2007, pag. 3) |

 

 

ALLEGATO III

 

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CE) n. 930/2000

Presente regolamento |

 

 

Art. 1

Art. 1 |

 

 

Art. 2

Art. 2 |

 

 

Art. 3

Art. 3 |

 

 

Art. 4

Art. 4 |

 

 

Art. 5, lettera a)

Art. 5, lettera a) |

 

 

Art. 5, lettera c)

Art. 5, lettera b) |

 

 

Art. 6, lettere dalla a) alla d)

Art. 6, lettere dalla a) alla d) |

 

 

Art. 6, lettera e), punti i) e ii)

Art. 6, lettera e), punti i) e ii) |

 

 

Art. 6, lettera e), punto iv)

Art. 6, lettera e), punto iii) |

 

 

Art. 6, lettera f)

Art. 6, lettera f) |

 

 

Art. 7

Art. 7 |

 

 

Art. 8 |

 

 

Art. 8

Art. 9 |

 

 

Allegato

Allegato I |

 

 

Allegati II e III |