§ 1.1.490 – Regolamento 4 maggio 2000, n. 930.
Regolamento n. 930/2000 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:04/05/2000
Numero:930


Sommario
Art. 1.  
Art. 2.  
Art. 3.  
Art. 4.  
Art. 5.  
Art. 6.  
Art. 7.  
Art. 8.  


§ 1.1.490 – Regolamento 4 maggio 2000, n. 930. [1]

Regolamento n. 930/2000 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi.

(G.U.C.E. 5 maggio 2000, n. L 108).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

     vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) Le direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE stabiliscono le norme generali relative all'ammissibilità delle denominazioni varietali, mediante riferimento all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali  modificato dal regolamento (CE) n. 2506/95.

     (2) Ai fini dell'attuazione delle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE è opportuno stabilire le modalità d'applicazione dei criteri stabiliti all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, in particolare per quanto concerne gli impedimenti alla designazione di una denominazione varietale, come precisato ai paragrafi 3 e 4 di tale articolo. In una prima fase le modalità suddette concernono unicamente i seguenti impedimenti:

     - impiego vietato da un diritto anteriore altrui,

     - difficoltà per quanto concerne il riconoscimento o la riproduzione,

     - denominazione che sia identica o possa essere confusa con la denominazione varietale di un'altra varietà,

     - denominazione che sia identica o possa essere confina con altre denominazioni,

     - possibilità di indurre in errore o creare confusione circa le caratteristiche della varietà o altri elementi.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 70/457/CEE e dell'articolo 10, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 70/458/CEE, il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione di alcuni criteri indicati all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 per l'ammissibilità delle denominazioni varietali.

 

          Art. 2.

     1. Nel caso di un marchio commerciale che costituisce un diritto anteriore altrui, l'impiego di una denominazione varietale nel territorio della Comunità è vietato qualora all'autorità competente per l'autorizzazione della denominazione varietale sia stato notificato un marchio che è stato registrato in uno o più Stati membri o a livello comunitario prima dell'approvazione della denominazione varietale e che è identico o analogo alla denominazione varietale e registrato per prodotti identici o analoghi alla varietà di pianta interessata.

     2. Nel caso di una indicazione geografica o di una denominazione di origine di prodotti agricoli o alimentari che costituisce un diritto anteriore altrui, l’impiego di una denominazione varietale nel territorio della Comunità è vietato qualora la denominazione varietale violerebbe l’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (*) in riferimento all’indicazione geografica o alla denominazione di origine protetta in uno Stato membro o nella Comunità ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, dell’articolo 6 o dell’ex articolo 17 di tale regolamento per prodotti identici o comparabili alla varietà di pianta interessata [2].

     3. L’inammissibilità di una denominazione dovuta all’esistenza di un diritto anteriore nel caso di cui al paragrafo 2 può essere eliminata ottenendo il consenso scritto del titolare del diritto anteriore a che la denominazione venga impiegata con riferimento alla varietà interessata, purché tale consenso non sia atto a indurre in errore il pubblico sulla vera origine del prodotto [3].

     4. Nel caso di un diritto anteriore del richiedente per la totalità o parte della denominazione proposta, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94 [4].

 

          Art. 3.

     1. Si ritiene che una denominazione varietale causi difficoltà ai suoi utilizzatori per quanto riguarda il riconoscimento o la riproduzione nei seguenti casi:

     a) qualora sia costituita da una “denominazione di fantasia”:

     i) se consiste di una sola lettera;

     ii) se consiste di, o contiene come elemento separato, una serie di lettere che non formino una parola pronunciabile in una lingua ufficiale della Comunità; tuttavia, se tale serie è un’abbreviazione consueta, tale abbreviazione consueta è limitata ad un massimo di due gruppi contenenti ciascuno fino a tre caratteri, collocati a ciascun estremo della denominazione;

     iii) se contiene un numero, a meno che tale numero sia parte integrante della denominazione o indichi che la varietà rientra o rientrerà in una serie numerata di varietà apparentate per il metodo di ottenimento;

     iv) se consiste di più di tre termini o elementi, a meno che il concatenamento dei termini renda facile il riconoscimento o la riproduzione;

     v) se consiste di un termine o elemento eccessivamente lungo oppure contiene tale termine o elemento;

     vi) se contiene un segno d’interpunzione o altro simbolo, una combinazione di lettere maiuscole e minuscole (salvo il caso in cui la prima lettera è maiuscola e il resto della denominazione è in lettere minuscole), un deponente, un esponente o un disegno; [5]

     b) qualora sia costituita da un "codice":

     i) se consiste soltanto di una o più cifre, tranne qualora si tratti di linee ottenute da inincroci o di analoghi tipi varietali specifici;

     ii) se consiste di una sola lettera;

     iii) se contiene più di dieci lettere, oppure lettere e numeri;

     iv) se contiene più di quattro gruppi diversi di una lettera o più lettere e di una cifra o di più cifre;

     v) se contiene un segno d’interpunzione o altro simbolo, un deponente, un esponente o un disegno [6].

     2. Nel presentare la proposta di una denominazione varietale il richiedente è tenuto a dichiarare se la denominazione proposta è in forma di "denominazione di fantasia" o di "codice".

     3. Qualora il richiedente non dichiari la forma della denominazione proposta, questa verrà considerata come una "denominazione di fantasia".

 

          Art. 4.

     Per valutare se una denominazione sia identica o possa essere confusa con la denominazione di un'altra varietà si applicano le seguenti disposizioni:

     a) con l’espressione “possa essere confusa con” si intende fare riferimento, tra l’altro, ad una denominazione varietale differente per una sola lettera o per gli accenti sulle lettere rispetto alla denominazione varietale di una varietà di una specie apparentata, che sia stata ufficialmente ammessa alla commercializzazione nella Comunità, nello Spazio economico europeo o in una parte contraente della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) o che sia oggetto di una privativa per ritrovati vegetali in tali territori. Tuttavia, non viene considerata atta a generare confusione la differenza di una sola lettera in un’abbreviazione consueta che costituisce entità separata della denominazione varietale. Inoltre, non viene considerata atta a generare confusione la differenza di una lettera la cui evidenza sia tale da rendere la denominazione chiaramente distinta da denominazioni varietali già registrate. Differenze di due o più lettere non sono considerate atte a generare confusione, tranne nel caso in cui vi sia un semplice cambiamento di posto di due lettere. La differenza di una cifra tra due numeri (ove sia ammissibile la presenza di un numero in una denominazione di fantasia) non è da considerarsi atta a generare confusione.

     Fatto salvo l’articolo 6, la presente disposizione non si applica a una denominazione varietale in forma di codice qualora si presenti sotto forma di codice anche la denominazione varietale di riferimento. Ove tra due codici vi sia una differenza di un solo carattere, una sola lettera o un solo numero, tale differenza è da considerarsi atta a consentire di distinguere i due codici in modo soddisfacente. In sede di raffronto tra denominazioni sotto forma di codice, vanno ignorati gli spazi vuoti; [7]

     b) per "specie apparentata" si intende una specie appartenente alla stessa classe elencata in allegato o, altrimenti, allo stesso genere botanico;

     c) per "varietà non più esistente" si intende una varietà non più commercializzata;

     d) per "registro ufficiale delle varietà vegetali" si intende il Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi oppure un registro compilato e tenuto dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali o da un organismo ufficiale degli Stati membri della Comunità o dello Spazio economico europeo o di una parte contraente dell'UPOV;

     e) per "una varietà la cui denominazione non abbia assunto alcun significato particolare" si intende una varietà la cui denominazione è stata iscritta in un registro ufficiale delle varietà vegetali ed ha quindi acquistato un significato particolare, ma ha perso tale significato al termine di un periodo di dieci anni successivo alla soppressione dal registro.

 

          Art. 5.

     Per denominazioni correntemente utilizzate per la commercializzazione di merci o che devono essere riservate in virtù di altre norme legislative s'intende in particolare:

     a) denominazioni di monete o termini associati a pesi e misure;

     [b) termini che sono entrati nel linguaggio quotidiano in una parte o nell'intera Comunità e la cui approvazione quale denominazione varietale ne impedirebbe l'uso da parte di altri nel commercializzare materiale di moltiplicazione di altre varietà;] [8]

     c) espressioni che, a norma della legislazione, non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli dalla stessa previsti.

 

          Art. 6.

     Si ritiene che una denominazione varietale possa indurre in errore o creare confusione se:

     a) desta la falsa impressione che la varietà abbia caratteristiche o un valore particolari;

     b) desta la falsa impressione che la varietà sia apparentata o ottenuta da un'altra varietà specifica;

     c) faccia riferimento ad una caratteristica od un valore particolare in modo tale da destare la falsa impressione che solo quella varietà possieda tale caratteristica o valore, mentre altre varietà della stessa specie possono presentare la stessa caratteristica o lo stesso valore;

     d) suggerisce, in base all'analogia ad un marchio ben conosciuto ma che non è un marchio registrato o una denominazione varietale registrata, che si tratta di un'altra varietà o desta un'impressione erronea sull'identità del richiedente, della persona responsabile del mantenimento della varietà o del costitutore;

     e) consiste dei seguenti termini o li contiene:

     i) comparativi o superlativi,

     ii) la denominazione botanica o comune di una specie del gruppo delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi al quale appartiene la varietà [9],

     [iii) la denominazione comune di un genere o di una specie del regno vegetale del gruppo sia delle specie di piante agricole sia delle specie di ortaggi al quale appartiene la varietà, oppure] [10]

     iv) il nome di una persona fisica o giuridica, oppure un riferimento a tale persona, che desti un'impressione erronea sull'identità del richiedente, della persona responsabile del mantenimento della varietà o del costitutore;

     f) comprende un nome geografico che potrebbe fuorviare il pubblico riguardo alle caratteristiche o al valore della varietà [11].

 

          Art. 7.

     Le denominazioni varietali che sono state autorizzate in forma di codice devono essere chiaramente indicate come tali nel catalogo o nei cataloghi ufficiali degli Stati membri relativi alle varietà di piante ufficialmente ammesse o nel catalogo comune pertinente con una nota in calce recante la seguente indicazione: "denominazione varietale riconosciuta in forma di codice'".

 

          Art. 8.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     2. Esso non si applica alle denominazioni varietali che il richiedente ha proposto per approvazione all'autorità competente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 8 del Regolamento (CE) n. 637/2009.

[2] Paragrafo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1831/2004.

[3] Paragrafo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1831/2004.

[4] Paragrafo così rinumerato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1831/2004.

[5] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1831/2004.

[6] Punto così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1831/2004.

[7] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1831/2004.

[8] Lettera abrogata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1831/2004.

[9] Punto così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1831/2004.

[10] Punto abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1831/2004.

[11] Lettera aggiunta dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1831/2004.