§ 5.2.17 - Regolamento 27 luglio 1994, n. 2100.
Regolamento (CEE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.2 diritto della proprietà industriale
Data:27/07/1994
Numero:2100


Sommario
Art. 1.  Privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
Art. 2.  Effetto uniforme della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
Art. 3.  Privative nazionali per ritrovati vegetali.
Art. 4.  Ufficio comunitario.
Art. 5.  Oggetto della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
Art. 6.  Varietà ammesse alla tutela.
Art. 7.  Distinzione.
Art. 8.  Omogeneità.
Art. 9.  Stabilità.
Art. 10.  Novità.
Art. 11.  Diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
Art. 12.  Legittimazione a presentare domanda per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
Art. 13.  Diritti dei titolari della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e atti vietati.
Art. 14.  Deroga alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
Art. 15.  Limitazione degli effetti della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
Art. 16.  Esaurimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
Art. 17.  Uso della denominazione varietale.
Art. 18.  Limiti all'impiego della denominazione varietale.
Art. 19.  Durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
Art. 20.  Dichiarazione di nullità della privativa per ritrovati vegetali.
Art. 21.  Annullamento della privativa per ritrovati vegetali.
Art. 22.  Equiparazione al diritto nazionale.
Art. 23.  Trasferimento.
Art. 24.  Esecuzione forzata.
Art. 25.  Procedura fallimentare o procedure analoghe.
Art. 26.  Domanda della privativa comunitaria per ritrovati vegetali come elemento patrimoniale.
Art. 27.  Licenze contrattuali.
Art. 28.  Contitolarità.
Art. 29.  Licenza obbligatoria.
Art. 30.  Condizione giuridica, sezioni distaccate.
Art. 31.  Personale.
Art. 32.  Privilegi e immunità.
Art. 33.  Responsabilità.
Art. 34.  Lingue.
Art. 35.  Decisioni dell'Ufficio.
Art. 36.  Istituzione e competenze.
Art. 37.  Composizione.
Art. 38.  Presidenza.
Art. 39.  Riunioni.
Art. 40.  Sede delle riunioni.
Art. 41.  Votazioni.
Art. 42.  Funzioni e poteri del presidente.
Art. 43.  Nomina del personale superiore.
Art. 44.  Controllo della legittimità.
Art. 45.  Istituzione e competenze.
Art. 46.  Composizione delle commissioni di ricorso.
Art. 47.  Indipendenza dei membri delle commissioni di ricorso.
Art. 48.  Esclusione e ricusazione.
Art. 49.  Presentazione delle domande.
Art. 50.  Condizioni cui devono soddisfare le domande.
Art. 51.  Data della domanda.
Art. 52.  Diritto di priorità.
Art. 53.  Esame della forma della domanda.
Art. 54.  Esame del merito.
Art. 55.  Esame tecnico.
Art. 56.  Esecuzione dell'esame tecnico.
Art. 57.  Relazioni d'esame.
Art. 58.  Costo dell'esame tecnico.
Art. 59.  Opposizioni contro la concessione della privativa.
Art. 60.  Priorità di una nuova domanda in caso di opposizioni.
Art. 61.  Rigetto della domanda.
Art. 62.  Concessione della privativa.
Art. 63.  Denominazione della varietà.
Art. 64.  Verifica tecnica.
Art. 65.  Relazione sulla verifica tecnica.
Art. 66.  Modifica della denominazione varietale.
Art. 67.  Decisioni impugnabili.
Art. 68.  Persone legittimate a presentare ricorso e ad essere parti nella procedura di ricorso.
Art. 69.  Termine e forma del ricorso.
Art. 70.  Revisione interlocutoria.
Art. 71.  Esame dei ricorsi.
Art. 72.  Decisione sul ricorso.
Art. 73.  Ricorsi avverso le decisioni delle commissioni di ricorso.
Art. 74.  Ricorso diretto.
Art. 75.  Motivazione delle decisioni e diritto di audizione. Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse si fondano esclusivamente su motivi o fatti in merito ai quali le parti della procedura hanno potuto [...]
Art. 76.  Esame d'ufficio dei fatti.
Art. 77.  Procedura orale.
Art. 78.  Istruzione.
Art. 79.  Notifica.
Art. 80.  Restitutio in integrum.
Art. 81.  Principi generali.
Art. 82.  Rappresentante legale.
Art. 83.  Tasse.
Art. 84.  Prescrizione degli obblighi finanziari.
Art. 85.  Ripartizione delle spese
Art. 86.  Esecuzione delle decisioni che stabiliscono l'importo delle spese.
Art. 87.  Tenuta del registro.
Art. 88.  Consultazione pubblica.
Art. 89.  Pubblicazioni periodiche.
Art. 90.  Scambi di informazioni e di pubblicazioni.
Art. 91.  Cooperazione amministrativa e giudiziaria.
Art. 92.  Divieto di protezione cumulativa.
Art. 93.  Applicazione delle legislazioni nazionali.
Art. 94.  Infrazioni.
Art. 95.  Atti anteriori alla concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
Art. 96.  Prescrizione.
Art. 97.  Applicazione complementare della legislazione nazionale in caso di infrazione.
Art. 98.  Rivendicazione del diritto ad una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
Art. 99.  Riconoscimento dell'identificazione di una varietà.
Art. 100.  Conseguenze di un cambiamento di proprietà della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
Art. 101.  Competenza e procedura in azioni legali di diritto civile.
Art. 102.  Disposizioni complementari.
Art. 103.  Regole di procedura applicabili.
Art. 104.  Legittimazione a promuovere un'azione per infrazione.
Art. 105.  Obbligo delle autorità giudiziarie nazionali o di altri organi competenti.
Art. 106.  Sospensione del procedimento.
Art. 107.  Sanzioni applicabili in caso di infrazione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
Art. 108.  Bilancio.
Art. 109.  Preparazione del bilancio.
Art. 110.  Esecuzione del bilancio.
Art. 111.  Controllo.
Art. 112.  Disposizioni finanziarie.
Art. 113.  Regolamento relativo alle tasse.
Art. 114.  Altre norme d'applicazione.
Art. 115.  Procedura.
Art. 116.  Deroghe.
Art. 117.  Disposizioni transitorie.
Art. 118.  Entrata in vigore.


§ 5.2.17 - Regolamento 27 luglio 1994, n. 2100.

Regolamento (CEE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

(G.U.C.E. 1 settembre 1994, n. L 227).

 

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

     E' istituito un sistema di privative comunitarie per ritrovati vegetali come unica forma di proprietà industriale comunitaria per quanto riguarda le varietà vegetali.

 

     Art. 2. Effetto uniforme della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

     La privativa comunitaria per ritrovati vegetali ha effetto uniforme sul territorio della Comunità e può essere concessa, trasferita o estinta sul territorio summenzionato soltanto in modo uniforme.

 

     Art. 3. Privative nazionali per ritrovati vegetali.

     Il presente regolamento non pregiudica la facoltà degli Stati membri di concedere una privativa nazionale per ritrovati vegetali, fatte salve le disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 1.

 

     Art. 4. Ufficio comunitario.

     Per l'applicazione del presente regolamento è istituito un Ufficio comunitario delle varietà vegetali, qui di seguito denominato "l'Ufficio".

 

PARTE SECONDA

DIRITTO SOSTANZIALE

 

CAPITOLO I

CONDIZIONI CHE REGOLANO LA CONCESSIONE DELLA

PRIVATIVA COMUNITARIA PER RITROVATI VEGETALI

 

     Art. 5. Oggetto della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

     1. Oggetto del diritto di privativa comunitaria per ritrovati vegetali possono essere le varietà di tutte le specie e di tutti i generi botanici, compresi, inter alia, gli ibridi tra generi e specie.

     2. Ai fini del presente regolamento, per "varietà" si intende un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale, a prescindere dal fatto che siano o meno soddisfatte pienamente le condizioni per la concessione di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali, possa essere:

     - definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultante da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi,

     - distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche e

     - considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato.

     3. Un insieme vegetale consiste di vegetali interi o di parti di vegetali, nella misura in cui tali parti di vegetali siano in grado di produrre vegetali interi, denominati entrambi in appresso "costituenti varietali".

     4. L'espressione delle caratteristiche di cui al paragrafo 2, primo trattino può essere invariabile o variabile tra costituenti varietali dello stesso tipo purché il grado di variazione sia anche il risultato del genotipo o della combinazione di genotipi.

 

     Art. 6. Varietà ammesse alla tutela.

     La privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere concessa per varietà che siano

     a) distinte,

     b) omogenee,

     c) stabili e

     d) nuove.

     Inoltre, la varietà deve essere designata da una denominazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 63.

 

     Art. 7. Distinzione.

     1. Una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda determinata in virtù dell'articolo 51.

     2. L'esistenza di un'altra varietà si considera notoriamente conosciuta, in particolare, se alla data di presentazione della domanda, determinata in virtù dell'articolo 51:

     a) tale varietà ha formato oggetto di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali o è stata iscritta in un registro ufficiale delle varietà vegetali, nella Comunità o in qualunque Stato oppure nell'ambito di un'organizzazione intergovernativa competente in materia;

     b) per tale varietà è stata chiesta la concessione di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali o l'iscrizione nel suddetto registro ufficiale, a condizione che nel frattempo la domanda sia stata accolta.

     Il regolamento di esecuzione a norma dell'articolo 114 può specificare altri casi come esempi da considerare notoriamente conosciuti.

 

     Art. 8. Omogeneità.

     Una varietà si considera omogenea se, fatta salva la variazione che si può prevedere dai particolari caratteri della sua moltiplicazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonché di altri caratteri usati per la descrizione della varietà.

 

     Art. 9. Stabilità.

     Una varietà si considera stabile se l'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione nonché di altri usati per la descrizione della varietà, rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni o, nel caso di uno specifico ciclo di moltiplicazione, al termine di ciascun ciclo.

 

     Art. 10. Novità.

     1. Una varietà si considera nuova qualora alla data della presentazione della domanda, determinata in virtù dell'articolo 51, i costituenti varietali o un materiale del raccolto della varietà non sono stati venduti o altrimenti ceduti a terzi dal costitutore o con il suo consenso, conformemente all'articolo 11, ai fini dello sfruttamento della varietà:

     a) più di un anno prima della summenzionata data, all'interno del territorio della Comunità;

     b) più di quattro anni o, per le specie arboree e viticole, più di sei anni prima della summenzionata data, al di fuori del territorio della Comunità.

     2. La cessione di costituenti varietali ad un organismo ufficiale a scopi conformi alla legge, o a terzi sulla base di un contratto o altro rapporto giuridico, a soli fini di produzione, di riproduzione della moltiplicazione, di condizionamento o del magazzinaggio, non è considerata cessione a terzi ai sensi del paragrafo 1, purché il costitutore conservi il diritto esclusivo di cessione di questi e di altri costituenti varietali e non si proceda ad un'ulteriore cessione. Tuttavia tale cessione di costituenti varietali è considerata cessione ai sensi del paragrafo 1 se detti costituenti sono ripetutamente utilizzati nella produzione di una varietà ibrida e se vi è cessione dei costituenti varietali o di un materiale del raccolto della varietà ibrida.

     Analogamente la cessione di costituenti varietali da parte di una società o ditta ai sensi dell'articolo 58, secondo comma del trattato ad un'altra di tali società o ditte non è considerata cessione a terzi se una di esse appartiene interamente all'altra o quando entrambe appartengono interamente ad una terza società o ditta, sempreché non si proceda ad un'altra cessione. Questa disposizione non si applica alle società cooperative.

     3. La cessione dei costituenti varietali o del materiale del raccolto delle varietà ottenuti da piante coltivati per gli scopi specificati nell'articolo 15, lettere b) e c) e che non siano utilizzati per ulteriore riproduzione o moltiplicazione non si considerano sfruttamento della varietà a meno che non si faccia riferimento alla varietà ai fini di tale cessione.

Analogamente, non si tiene conto della cessione a terzi se questa è dovuta o conseguente al fatto che il costitutore ha esposto la varietà in occasione di un'esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta in base alla convenzione sulle esposizioni internazionali, o in una esposizione organizzata in uno Stato membro ufficialmente riconosciuta equivalente da tale Stato membro.

 

CAPITOLO II

TITOLARITÀ

 

     Art. 11. Diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

     1. Il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali spetta alla persona che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero al suo avente causa, entrambi - la persona e il suo avente causa - in appresso denominati "il costitutore".

     2. Se due o più persone hanno creato oppure scoperto e sviluppato insieme la varietà, il diritto spetta congiuntamente a tali persone o ai rispettivi aventi causa. Questa disposizione si applica anche a due o più persone nei casi in cui una o più di una di queste abbiano scoperto la varietà e l'altra o le altre l'abbiano sviluppata.

     3. Il diritto spetta parimenti congiuntamente al costitutore e a un'altra persona o ad altre persone, qualora il costitutore e l'altra persona o le altre persone abbiano convenuto, con dichiarazione scritta, di esercitare il diritto congiuntamente.

     4. Se il costitutore è un lavoratore dipendente, il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali viene determinato in base alla normativa nazionale applicabile al contratto di lavoro nel cui contesto la varietà è stata creata o scoperta e sviluppata.

     5. Qualora, a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali appartenga congiuntamente a due o più persone, una o più di esse può delegare le altre, mediante procura scritta, a chiedere il riconoscimento di tale diritto.

 

     Art. 12. Legittimazione a presentare domanda per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

     1. La domanda per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica o da qualsiasi organismo assimilato a una persona giuridica ai sensi della legislazione ad esso applicabile, purché:

     a) abbia la nazionalità di uno degli Stati membri o di uno Stato membro dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali ai sensi dell'articolo 1 xi dell'atto del 1991 relativo alla convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, o abbia il domicilio, la sede o uno stabilimento in tale Stato;

     b) abbia la nazionalità di un altro Stato e non soddisfi i requisiti indicati alla lettera a) per quanto riguarda il domicilio, la sede o lo stabilimento, a condizione che la Commissione, previa consultazione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 36, abbia deciso in tal senso. Tale disposizione può essere subordinata alla condizione che l'altro Stato accordi ai cittadini di tutti gli Stati membri, per la varietà dello stesso taxon botanico, una protezione corrispondente a quella accordata ai sensi del presente regolamento; la Commissione stabilisce se detta condizione è soddisfatta.

     2. Le domande possono essere presentate congiuntamente da due o più persone che si trovino in tali condizioni.

 

CAPITOLO III

EFFETTI DELLA PRIVATIVA COMUNITARIA

PER RITROVATI VEGETALI

 

     Art. 13. Diritti dei titolari della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e atti vietati.

     1. In virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali il titolare o i titolari di tale privativa, in appresso denominati "il titolare", hanno facoltà di effettuare in ordine alle varietà gli atti elencati al paragrafo 2.

     2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 15 e 16, gli atti indicati in appresso effettuati in ordine a costituenti varietali, o al materiale del raccolto della varietà protetta, in appresso denominati globalmente "materiali", richiedono l'autorizzazione del titolare:

     a) produzione o riproduzione (moltiplicazione),

     b) condizionamento a fini di moltiplicazione,

     c) messa in vendita,

     d) vendita o altra commercializzazione,

     e) esportazione dalla Comunità,

     f) importazione nella Comunità,

     g) magazzinaggio per uno degli scopi di cui alle lettere da a) a f).

     Il titolare può subordinare la sua autorizzazione a determinate condizioni e limitazioni.

     3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a prodotti del raccolto soltanto qualora essi siano stati ottenuti mediante un'utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali della varietà protetta e a meno che il titolare abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione ai suddetti costituenti varietali.

     4. Nel regolamento di esecuzione ai sensi dell'Art. 114 si può prevedere che in casi specifici le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo si applicano anche ai prodotti direttamente ottenuti da materiali della varietà protetta. Tali disposizioni sono applicabili soltanto qualora tali prodotti siano stati ottenuti mediante un'utilizzazione non autorizzata di materiali della varietà protetta e a meno che il titolare abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione al suddetto materiale. Nella misura in cui le disposizioni del paragrafo 2 si applicano ai prodotti direttamente ottenuti, questi ultimi sono parimenti considerati "materiale".

     5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano anche in relazione:

     a) alle varietà che sono derivate essenzialmente dalla varietà per la quale è stato concesso il diritto comunitario di protezione delle nuove varietà vegetali, qualora tale varietà non sia essa stessa una varietà essenzialmente derivata,

     b) alle varietà che non sono distinte, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, dalla varietà protetta e

     c) alle varietà la cui produzione richiede l'utilizzazione ripetuta della varietà protetta.

     6. Ai fini del paragrafo 5, lettera a), una varietà si considera essenzialmente derivata da un'altra varietà, in appresso denominata "varietà iniziale", quando:

     a) è derivata prevalentemente dalla varietà iniziale o da una varietà che è essa stessa derivata prevalentemente dalla varietà iniziale,

     b) è distinta, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, dalla varietà iniziale e

     c) eccezion fatta per le differenze risultanti dalla derivazione, è essenzialmente conforme alla varietà iniziale nell'espressione dei caratteri risultanti dal genotipo o dalla combinazione di genotipi della varietà iniziale.

     7. Il regolamento d'esecuzione in virtù dell'articolo 114 può specificare possibili forme di derivazione cui si applicano per lo meno le disposizioni del paragrafo 6.

     8. Fatti salvi gli articoli 14 e 29, l'esercizio dei diritti conferiti dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali non può violare disposizioni adottate per motivi di pubblica moralità, di ordine pubblico e di pubblica sicurezza o per la protezione della salute e della vita delle persone, degli animali e delle piante, la protezione dell'ambiente, la protezione della proprietà industriale o commerciale ovvero per la salvaguardia della concorrenza, del commercio o della produzione agricola.

 

     Art. 14. Deroga alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

     1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 2 e ai fini della salvaguardia della produzione agricola, gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare nei campi a fini di moltiplicazione, nelle loro aziende, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una varietà diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi che benefici di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano unicamente alle specie di piante agricole di:

     a) Piante da foraggio:

     Cicer arietinum I. - Cece

     Lupinus luteus I. - Lupino giallo

     Medicago sativa I. - Erba medica

     Pisum sativum I. (partim) - Pisello

     Trifolium alexandrinum I. - Trifoglio alessandrino

     Trifolium resupinatum I. - Trifoglio persiano

     Vicia faba - Fava comune

     Vicia sativa I. - Veccia comune

     e, per quanto riguarda il Portogallo, Lolium multiflorum lam - Loietto italico

     b) Cereali:

     Avena sativa - Avena comune

     Hordeum vulgare I. - Orzo comune

     Oryza sativa I. - Riso

     Phalaris canariensis I. - Canaria

     Secale cereale I. - Segala

     X Triticosecale Wittm. - Segala tetrastica

     Triticum aestivum I. emend. Fiori et Paol. - Frumento tenero Triticum durum Desf. - Frumento duro

     Triticum spelta I. - Spelta

     c) Patate:

     Solanum tuberosum - Patata

     d) Piante da olio e da fibra:

     Brassica napus I. (partim) - Colza

     Brassica rapa I. (partim) - Rapa

     Linum usitatissimum - Lino da seme escluso il lino da fibra.

     3. Nelle norme di applicazione ai sensi dell'articolo 114 sono stabilite, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, le condizioni per porre in applicazione la deroga di cui al paragrafo 1 e per salvaguardare i legittimi interessi del costitutore e dell'agricoltore, in base ai seguenti criteri:

     - non vi sono restrizioni quantitative a livello di azienda agricola nei limiti delle esigenze della stessa;

     - il prodotto del raccolto può essere trattato, per essere piantato, dall'agricoltore stesso o da servizi messi a sua disposizione, fatte salve alcune restrizioni in materia di organizzazione della lavorazione di detto prodotto del raccolto che possono essere stabilite dagli Stati membri, in particolare per assicurare l'identità del prodotto sottoposto a trattamento con quello risultante da tale operazione;

     - i piccoli agricoltori non sono tenuti al pagamento di una remunerazione al titolare; per piccoli agricoltori si intendono:

     - nel caso delle specie vegetali di cui al paragrafo 2 dell'articolo 2 cui si applica il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un sistema di sostegno ai produttori di taluni seminativi, gli agricoltori che non coltivano vegetali su una superficie più ampia di quella che sarebbe necessaria per produrre 92 tonnellate di cereali; per il calcolo della superficie si applica l'articolo 8, paragrafo 2 del citato regolamento;

     - nel caso delle altre specie vegetali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli agricoltori che soddisfano opportuni criteri paragonabili;

     - agli altri agricoltori viene richiesta un'equa remunerazione del titolare, sensibilmente inferiore all'importo da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della stessa varietà nella stessa zona; l'esatto ammontare di tale equa remunerazione può essere soggetto a variazioni nel tempo, tenuto conto del ricorso che si farà alla deroga di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la varietà in questione;

     - il controllo del rispetto delle disposizioni del presente articolo o delle disposizioni adottate ai sensi del presente articolo è di esclusiva responsabilità dei titolari; nell'organizzare detto controllo essi non possono prevedere un'assistenza da parte di organi ufficiali;

     - le relative informazioni vengono fornite ai titolari, su loro richiesta, dagli agricoltori e dai fornitori di servizi di trattamento; le informazioni pertinenti possono altresì essere fornite da organi ufficiali che partecipano al controllo della produzione agricola, qualora dette informazioni siano state raccolte nel normale espletamento delle loro funzioni, senza oneri amministrativi o finanziari supplementari. Queste disposizioni lasciano impregiudicata, per quanto concerne i dati personali, la normativa nazionale e comunitaria sulla protezione degli individui rispetto al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.

 

     Art. 15. Limitazione degli effetti della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

     La privativa comunitaria per ritrovati vegetali non si estende:

     a) ad atti effettuati privatamente e per scopi non commerciali,

     b) ad atti effettuati per scopi sperimentali;

     c) ad atti effettuati per costituire, scoprire o sviluppare nuove varietà,

     d) ad atti di cui all'articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4, per quanto riguarda tali altre varietà, fatte salve le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 5, o nei casi in cui l'altra varietà o il materiale di tale varietà siano protetti da un diritto di proprietà che non contiene un'analoga disposizione, e

     e) ad atti il cui divieto sarebbe contrario alle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 8, all'articolo 14 o all'articolo 29.

 

     Art. 16. Esaurimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

     La privativa comunitaria per ritrovati vegetali non si estende agli atti riguardanti il materiale della varietà protetta o di una varietà contemplata dalle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 5, che sia stata ceduta ad altri in qualsiasi parte della Comunità dal titolare o con il suo consenso, o qualsiasi materiale derivante da detto materiale, a meno che tali atti:

     a) siano relativi all'ulteriore moltiplicazione della varietà in questione, salvo se tale moltiplicazione era prevista al momento della cessione del materiale, oppure

     b) siano relativi all'esportazione di costituenti della varietà in paesi terzi dove non siano protette le varietà del genere o specie cui appartiene la varietà, salvo se il materiale esportato è destinato al consumo finale.

 

     Art. 17. Uso della denominazione varietale.

     1. Qualsiasi persona che, all'interno del territorio della Comunità, offra o ceda ad altri per scopi commerciali costituenti varietali di una varietà protetta o di una varietà contemplata dalle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 5 è tenuto ad indicare la denominazione varietale attribuita alla varietà ai sensi del l'articolo 63; qualora si tratti di informazioni scritte, la denominazione varietale deve essere facilmente riconoscibile e chiaramente leggibile. Qualora vi sia un marchio di fabbrica o una denominazione commerciale, o un'analoga indicazione associata alla denominazione varietale attribuita, detta denominazione deve essere facilmente riconoscibile in quanto tale.

     2. Qualsiasi persona che svolga tali atti per quanto riguarda qualsiasi altro materiale della varietà è tenuta ad informare di tale denominazione conformemente ad altre disposizioni legali o qualora ne faccia richiesta un'autorità, l'acquirente o qualsiasi altra persona che abbia un interesse legittimo.

     3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche dopo l'estinzione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

 

     Art. 18. Limiti all'impiego della denominazione varietale.

     1. Il titolare non può avvalersi del diritto conferitogli in ordine ad una designazione identica alla denominazione varietale per ostacolare il libero uso di tale denominazione in relazione alla varietà anche dopo l'estinzione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

     2. I terzi possono avvalersi del diritto concesso in ordine ad una designazione che sia identica alla denominazione varietale per ostacolare il libero uso di tale denominazione soltanto se tale diritto è stato concesso prima che fosse attribuita detta denominazione varietale ai sensi dell'articolo 63.

     3. Qualora una varietà sia protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o, in uno Stato membro o in un membro dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali, da una privativa nazionale, all'interno della Comunità non potranno essere utilizzate né la sua denominazione designata né qualsiasi altra denominazione che possa essere confusa con essa relativamente ad un'altra varietà della stessa specie botanica o per una specie considerata apparentata in base alla pubblicazione effettuata conformemente all'articolo 63, paragrafo 5, o per il materiale di tale varietà.

 

CAPITOLO IV

DURATA ED ESTINZIONE DELLA PRIVATIVA

COMUNITARIA PER RITROVATI VEGETALI

 

     Art. 19. Durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

     1. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali dura fino allo scadere del venticinquesimo anno civile o, nel caso delle varietà di vite e di specie arboree, sino alla fine del trentesimo anno civile successivo all'anno della concessione del diritto.

     2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prolungare al massimo di altri cinque anni tale durata per quanto riguarda generi o specie specifici.

     3. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali si estingue prima della scadenza dei periodi contemplati al paragrafo 1 o conformemente al paragrafo 2, se il titolare vi rinuncia mediante dichiarazione scritta indirizzata all'Ufficio; l'estinzione ha effetto dal giorno successivo a quello in cui l'Ufficio riceve la dichiarazione.

 

     Art. 20. Dichiarazione di nullità della privativa per ritrovati vegetali.

     1. L'Ufficio dichiara nulla la privativa comunitaria per ritrovati vegetali se è accertato che:

     a) le condizioni stabilite agli articoli 7 o 10 non erano soddisfatte al momento della concessione del diritto, o

     b) le condizioni stabilite agli articoli 8 e 9 non erano soddisfatte al momento della concessione del diritto, nel caso di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali basata essenzialmente su informazioni e documenti forniti dal richiedente, o

     c) la privativa è stata concessa ad una persona che non ne aveva il diritto, a meno che essa sia trasferita alla persona avente diritto.

     2. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali dichiarata nulla è considerata come non avente avuto, fin dall'inizio, gli effetti specificati nel presente regolamento.

 

     Art. 21. Annullamento della privativa per ritrovati vegetali.

     1. L'Ufficio annulla la privativa comunitaria per ritrovati vegetali con effetto in futurum qualora sia accertato che le condizioni stabilite agli articoli 8 o 9 non sono più soddisfatte. Qualora sia accertato che dette condizioni non erano già più soddisfatte ad una data precedente a quella dell'annullamento, quest'ultimo può avere effetto a decorrere da tale data.

     2. L'Ufficio può annullare la privativa comunitaria per ritrovati vegetali con effetto in futurum se il titolare, dopo apposita richiesta ed entro i termini specificati dall'Ufficio:

     a) non ha soddisfatto uno degli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, oppure

     b) nel caso specificato all'articolo 66, non propone un'altra denominazione conforme della varietà, oppure

     c) non paga le tasse dovute per il mantenimento in vigore della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, oppure

     d) in veste di titolare iniziale o in veste di avente causa in seguito a un trasferimento conforme all'articolo 23, non soddisfa più le condizioni stabilite agli articoli 12 e 82.

 

CAPITOLO V

LA PRIVATIVA COMUNITARIA PER I RITROVATI

VEGETALI COME ELEMENTO PATRIMONIALE

 

     Art. 22. Equiparazione al diritto nazionale.

     1. Salvo disposizioni contrarie degli articoli da 23 a 29, la privativa comunitaria per ritrovati vegetali come oggetto di proprietà si considera a tutti gli effetti e per l'intero territorio della Comunità come il corrispondente diritto di proprietà nello Stato membro sul territorio del quale:

     a) in base all'iscrizione nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali, il titolare aveva il domicilio, la sede o uno stabilimento alla data considerata, o

     b) se le condizioni di cui alla lettera a) non sono soddisfatte, il primo rappresentante legale del titolare, secondo quanto indicato nel registro precitato, aveva il domicilio, la sede o uno stabilimento alla data dell'iscrizione.

     2. Se non ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1, lo Stato di cui al paragrafo 1 è costituito dallo Stato membro in cui ha sede l'Ufficio.

     3. Se il registro di cui al paragrafo 1 contiene, per il titolare o il suo rappresentante legale, l'indicazione di un domicilio, di una sede o di uno stabilimento in due o più Stati membri, il paragrafo 1 si applica al primo domicilio o sede o stabilimento iscritto.

     4. Se due o più persone sono iscritte nel registro di cui al paragrafo 1 come contitolari, il titolare da prendere in considerazione per l'applicazione del paragrafo 1, lettera a) è il primo dei contitolari che, per ordine di iscrizione, soddisfa le condizioni suddette. Qualora nessuno dei contitolari soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), si applica il paragrafo 2.

 

     Art. 23. Trasferimento.

     1. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere trasferita a uno o più aventi causa.

     2. Il trasferimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per cessione può essere effettuato solo a favore degli aventi causa che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 12 e all'articolo 82. La cessione deve essere fatta per iscritto e deve essere firmata dalle parti contraenti, a meno che non risulti da sentenza o da qualsiasi altro atto che concluda un procedimento giudiziario; altrimenti la cessione è nulla.

     3. Salvo che l'articolo 100 disponga altrimenti, il trasferimento non incide sui diritti acquisiti da terzi prima della data del trasferimento stesso.

     4. Il trasferimento ha effetto dinanzi all'Ufficio e nei confronti di terzi solo dietro presentazione dei documenti prescritti dal regolamento di esecuzione, previa iscrizione nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali. Tuttavia, prima dell'iscrizione, il trasferimento può essere impugnato nei confronti di terzi che hanno acquisito diritti dopo la data del trasferimento stesso ma che erano a conoscenza del medesimo al momento dell'acquisizione di tali diritti.

 

     Art. 24. Esecuzione forzata.

     La privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere oggetto di misure di esecuzione forzata e di provvedimenti provvisori, anche cautelari, ai sensi dell'articolo 24 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 16 settembre 1988, in appresso denominata "convenzione di Lugano".

 

     Art. 25. Procedura fallimentare o procedure analoghe.

     Fino all'entrata in vigore di disposizioni comuni per gli Stati membri in materia, le privative comunitarie per ritrovati vegetali possono essere ricomprese in una procedura fallimentare o in una procedura analoga solo nello Stato membro in cui sia stata avviata in primo luogo tale procedura ai sensi della legislazione nazionale o di convenzioni applicabili al riguardo.

 

     Art. 26. Domanda della privativa comunitaria per ritrovati vegetali come elemento patrimoniale.

     Gli articoli da 22 a 25 si applicano alle domande di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali. In merito a tali domande, i riferimenti al registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali fatti nei presenti articoli si considerano fatti al registro delle domande di privative comunitarie per ritrovati vegetali.

 

     Art. 27. Licenze contrattuali.

     1. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere oggetto, in tutto o in parte, di licenze contrattuali. Dette licenze possono essere esclusive o non esclusive.

     2. Il titolare può far valere i diritti conferiti dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali nei confronti del titolare di una licenza contrattuale che violi le condizioni o i limiti della licenza di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 28. Contitolarità.

Quando più persone sono contitolari di una privativa per ritrovati vegetali, gli articoli da 22 a 27 si applicano mutatis mutandis alla quota rispettiva del contitolare, sempreché le quote siano state determinate.

 

     Art. 29. Licenza obbligatoria. [1]

     1. L'Ufficio accorda una licenza obbligatoria a una o più persone, a richiesta, unicamente per motivi di interesse pubblico, e previa consultazione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 36.

     2. A richiesta di uno Stato membro, della Commissione o di un organismo istituito a livello comunitario e riconosciuto dalla Commissione, può essere concessa una licenza obbligatoria a una categoria di persone rispondenti a specifici requisiti o a qualsiasi persona per uno o più Stati membri o l'intera Comunità. Tale licenza può essere concessa solo per motivi di interesse pubblico e previa approvazione del consiglio di amministrazione.

     3. All'atto della concessione della licenza obbligatoria di cui ai paragrafi 1, 2, 5 o 5 bis l'Ufficio stabilisce il tipo di atti contemplati e specifica le condizioni eque da rispettare e i requisiti specifici di cui al paragrafo 2. Le condizioni eque tengono conto degli interessi di eventuali titolari di una privativa per ritrovati vegetali cui la concessione della licenza obbligatoria possa recare pregiudizio. Le condizioni eque possono altresì riguardare eventuali limiti di tempo e l'importo dell'indennità da versare al titolare, e possono imporre a quest'ultimo taluni obblighi il cui adempimento sia necessario per conferire validità alla licenza obbligatoria.

     4. Alla scadenza di ogni periodo annuale a decorrere dalla concessione della licenza obbligatoria di cui ai paragrafi 1, 2, 5 o 5 bis ed entro l'eventuale limite di tempo di cui al paragrafo 3, ciascuna delle parti della procedura può chiedere che la decisione relativa alla concessione della licenza obbligatoria sia annullata o modificata. Tale richiesta può essere motivata esclusivamente dal fatto che le circostanze determinanti la decisione precedente abbiano subito nel frattempo modifiche.

     5. A richiesta, la licenza obbligatoria è concessa al titolare di diritti per una varietà essenzialmente derivata qualora siano rispettati i criteri di cui al paragrafo 1. Le condizioni eque di cui al paragrafo 3 comprendono il versamento al titolare di una congrua indennità per la varietà iniziale.

     5a. A richiesta, al titolare di un brevetto di un'invenzione biotecnologica è concessa una licenza obbligatoria per lo sfruttamento non esclusivo di una varietà vegetale protetta ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/44/CE, subordinandola al pagamento di un canone adeguato a titolo di equa remunerazione, purché il titolare del brevetto dimostri che:

     i) ha chiesto invano al titolare della privativa di concedergli una licenza contrattuale; e

     ii) l'invenzione costituisce un progresso tecnico significativo di notevole interesse economico rispetto alla varietà vegetale protetta.

     Qualora sia stata concessa a un titolare, per consentirgli di acquisire o di utilizzare la sua privativa comunitaria per ritrovati vegetali, una licenza obbligatoria ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche per lo sfruttamento non esclusivo di un'invenzione brevettata, al titolare del brevetto per tale invenzione è concessa, dietro sua richiesta, una licenza dipendente non esclusiva a condizioni ragionevoli per utilizzare la varietà protetta.

     Il campo d'applicazione territoriale della licenza o della licenza dipendente di cui al presente paragrafo è limitato alla parte o alle parti del territorio comunitario per le quali vale il brevetto.

     6. Il regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 114 può specificare alcuni altri casi quali esempi di pubblico interesse di cui ai paragrafi 1, 2 e 5 bis e stabilire inoltre le modalità di attuazione dei paragrafi da 1 a 5 bis.

     7. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali non può essere oggetto di licenze obbligatorie concesse dagli Stati membri.

 

PARTE TERZA

L'UFFICIO COMUNITARIO DELLE VARIETÀ VEGETALI

 

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 30. Condizione giuridica, sezioni distaccate.

     1. L'Ufficio è un organismo della Comunità. Esso ha personalità giuridica.

     2. In ciascuno Stato membro, l'Ufficio gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare esso può acquisire o alienare beni immobili e mobili e può stare in giudizio.

     3. L'Ufficio è rappresentato dal suo presidente.

     4. Con il consenso del consiglio d'amministrazione, di cui all'articolo 36, l'Ufficio può affidare a organismi nazionali determinati compiti amministrativi di sua competenza o creare sezioni distaccate da esso dipendenti negli Stati membri, con il consenso di questi ultimi.

 

     Art. 31. Personale.

     1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 47 ai membri della commissione dei ricorsi, le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e i regolamenti di esecuzione delle predette disposizioni adottati congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee si applicano al personale dell'Ufficio.

     2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 43, i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto e dal regime applicabile agli altri agenti sono esercitati dall'Ufficio nei confronti del proprio personale.

 

     Art. 32. Privilegi e immunità.

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applica all'Ufficio.

 

     Art. 33. Responsabilità.

     1. La responsabilità contrattuale dell'Ufficio è disciplinata dalla legislazione applicabile al contratto di cui trattasi.

     2. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in forza di una clausola compromissoria contenuta nei contratti conclusi dall'Ufficio.

     3. In caso di responsabilità extracontrattuale, l'Ufficio deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri, i danni causati dai propri servizi o dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni.

     4. La Corte di giustizia è competente per le controversie riguardanti il risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

     5. La responsabilità personale dei dipendenti nei confronti dell'Ufficio è disciplinata dalle disposizioni fissate nello statuto o nel regime applicabile al personale.

 

     Art. 34. Lingue.

     1. All'Ufficio si applicano le disposizioni di cui al regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea .

     2. Le domande trasmesse all'Ufficio, i documenti necessari per il disbrigo delle domande e tutti gli altri documenti presentati sono redatti in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee.

     3. Le parti della procedura dinanzi all'Ufficio come indicato nelle norme di applicazione conformemente all'articolo 114 hanno il diritto di compiere tutti gli atti scritti e orali in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee con traduzione e, in caso di audizione, interpretazione simultanea almeno in ciascuna delle altre lingue ufficiali delle Comunità europee scelta da qualsiasi altra parte. L'esercizio di questi diritti non comporta, per le parti, addebiti specifici.

     4. I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Ufficio sono in via di principio forniti dal Centro di traduzione degli organi dell'Unione.

 

     Art. 35. Decisioni dell'Ufficio.

     1. Nella misura in cui non siano di competenza della commissione di ricorso, a norma dell'articolo 72, le decisioni dell'Ufficio sono adottate dal presidente dell'Ufficio o sotto la sua autorità.

     2. Fatto salvo il paragrafo 1, le decisioni a norma degli articoli 20, 21, 29, 59, 61, 62, 63, 66 o 100, paragrafo 2 sono adottate da un comitato composto da tre membri del personale dell'Ufficio. Le qualifiche dei membri del comitato, le competenze dei singoli membri nelle fase preparatoria delle decisioni, le modalità di votazione nonché il ruolo del presidente nell'ambito del comitato sono definiti nelle norme di applicazione di cui all'articolo 114. Negli altri casi, nell'adottare le decisioni, i membri del comitato non sono vincolati da alcuna istruzione.

     3. Le decisioni del presidente diverse da quelle previste dal paragrafo 2, se non sono prese dal presidente stesso, possono essere adottate da un agente dell'Ufficio al quale siano stati delegati i poteri a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera h).

 

CAPITOLO II

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

 

     Art. 36. Istituzione e competenze.

     1. E' istituito un consiglio di amministrazione presso l'Ufficio. Oltre alle competenze attribuitegli da altre disposizioni del presente regolamento nonché dai provvedimenti citati agli articoli 113 e 114, il consiglio di amministrazione esercita nei confronti dell'Ufficio le competenze seguenti:

     a) consiglia l'Ufficio su questioni di competenza dell'Ufficio stesso o delinea orientamenti generali al riguardo;

     b) esamina il rapporto d'attività del presidente e controlla altresì le attività dell'Ufficio, in base a tale esame e ad ogni altra informazione ricevuta;

     c) su proposta dell'Ufficio, stabilisce il numero dei comitati di cui all'articolo 35, nonché la ripartizione del lavoro e la durata del mandato o formula linee direttrici generali al riguardo;

     d) può stabilire norme sui metodi di lavoro dell'Ufficio;

     e) esso può definire linee direttrici per i test, conformemente all'articolo 56, paragrafo 2.

     2. Inoltre il consiglio di amministrazione:

     - se lo ritiene necessario, può emettere pareri e chiedere informazioni all'Ufficio o alla Commissione;

     - può trasmettere alla Commissione, con o senza modifiche, i progetti che gli sono stati presentati conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, lettera g) o presentare propri progetti di modifica del presente regolamento, dei provvedimenti citati agli articoli 113 e 114 o di qualsiasi altro provvedimento che riguardi il diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali;

     - è consultato conformemente all'articolo 113, paragrafo 4 e all'articolo 114, paragrafo 2;

     - esercita le proprie funzioni concernenti il bilancio dell'Ufficio conformemente agli articoli 109, 111 e 112.

 

     Art. 37. Composizione.

     1. Il consiglio d'amministrazione si compone di un rappresentante di ogni Stato membro e di un rappresentante della Commissione e dei loro supplenti.

     2. I membri del consiglio d'amministrazione possono farsi assistere da consiglieri o da esperti nei limiti previsti dal regolamento interno del consiglio d'amministrazione.

 

     Art. 38. Presidenza.

     1. Il consiglio d'amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce di diritto il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

     2. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente scade quando cessa il rispettivo mandato di membro in seno al consiglio di amministrazione. Fatta salva tale disposizione, la durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di tre anni, salvo se un altro presidente o vicepresidente sia stato eletto prima della fine di tale periodo. Il mandato è rinnovabile.

 

     Art. 39. Riunioni.

     1. Il Consiglio d'amministrazione si riunisce su convocazione del suo presidente.

     2. Salvo contraria decisione del consiglio d'amministrazione, il presidente dell'Ufficio partecipa alle deliberazioni. Il presidente non ha diritto di voto.

     3. Il consiglio d'amministrazione si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno. Inoltre, si riunisce su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri.

     4. Esso adotta il proprio regolamento interno e, in base a quest'ultimo, può istituire comitati alle sue dipendenze.

     5. Il consiglio d'amministrazione può invitare degli osservatori a partecipare alle sue riunioni.

     6. Al segretariato del consiglio d'amministrazione provvede l'Ufficio.

 

     Art. 40. Sede delle riunioni.

     Il consiglio d'amministrazione si riunisce presso la sede della Commissione, dell'Ufficio o di un ufficio d'esame. Le modalità sono stabilite dal regolamento interno.

 

     Art. 41. Votazioni.

     1. Per le decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 2, il consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza semplice dei voti espressi dai rappresentanti degli Stati membri.

     2. Per le decisioni che competono al consiglio d'amministrazione in forza degli articoli 12, paragrafo 1, lettera b), 29, 36, paragrafo 1, lettere a), b), d), ed e), 43, 47, 109, paragrafo 3, e 112, è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei voti dei rappresentanti degli Stati membri.

     3. Ciascuno Stato membro dispone di un voto.

     4. Le decisioni del consiglio di amministrazione non sono vincolanti ai sensi dell'articolo 189 del trattato.

 

CAPITOLO III

DIREZIONE DELL'UFFICIO

 

     Art. 42. Funzioni e poteri del presidente.

     1. L'Ufficio è diretto dal presidente.

     2. A tale scopo il presidente ha segnatamente i poteri e le funzioni seguenti:

     a) il presidente adotta tutte le misure necessarie, segnatamente l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni, per garantire il funzionamento dell'Ufficio conformemente alle disposizioni del presente regolamento, ai provvedimenti di cui agli articoli 113 e 114 o alle norme stabilite o alle linee direttrici delineate dal consiglio di amministrazione in virtù dell'articolo 36, paragrafo 1;

     b) presenta ogni anno un rapporto d'attività alla Commissione e al consiglio d'amministrazione;

     c) esercita nei confronti del personale i poteri conferitigli dall'articolo 31, paragrafo 2;

     d) presenta proposte in conformità degli articoli 36, paragrafo 1, lettera c) e 47, paragrafo 2;

     e) elabora lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Ufficio conformemente all'articolo 109, paragrafo 1, e dà esecuzione al bilancio conformemente all'articolo 110;

     f) fornisce le informazioni richieste dal consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, primo trattino;

     g) può presentare al consiglio d'amministrazione proposte di modifica del presente regolamento, dei provvedimenti di cui agli articoli 113 e 114 nonché di qualsiasi altro provvedimento relativo alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali;

     h) può delegare le sue competenze ad altri membri dell'Ufficio conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 113 e 114.

     3. Il presidente è assistito da uno o più vicepresidenti. In caso di assenza o di impedimento del presidente, il vicepresidente o uno dei vicepresidenti ne assume le funzioni conformemente alla procedura contemplata nelle norme stabilite o nelle linee direttrici definite dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 36, paragrafo 1.

 

     Art. 43. Nomina del personale superiore.

     1. Il presidente dell'Ufficio è nominato dal Consiglio in base ad un elenco di candidati che è proposto dalla Commissione in seguito al parere espresso dal consiglio d'amministrazione. Il Consiglio può destituire dalla carica il presidente su proposta della Commissione, in seguito al parere espresso dal consiglio di amministrazione.

     2. La durata del mandato del presidente è al massimo di cinque anni. Il suo mandato è rinnovabile.

     3. Il vicepresidente o i vicepresidenti dell'Ufficio sono nominati o destituiti dalla carica in base ai disposti dei paragrafi 1 e 2, previa consultazione del presidente.

     4. Il Consiglio esercita il potere disciplinare nei confronti dei funzionari di cui ai paragrafi 1 e 3.

 

     Art. 44. Controllo della legittimità.

     1. La Commissione controlla la legittimità degli atti del presidente per i quali la legislazione comunitaria non prevede alcun tipo di controllo di legittimità da parte di un altro organo, e degli atti del consiglio di amministrazione riguardanti il bilancio dell'Ufficio.

     2. La Commissione chiede la modifica o l'annullamento di qualsiasi atto illecito contemplato nel paragrafo 1.

     3. Qualsiasi atto di cui al paragrafo 1, sia esso implicito o esplicito, può essere deferito alla Commissione da qualsiasi Stato membro o da qualsiasi membro del consiglio d'amministrazione ovvero da terzi direttamente e personalmente interessati, ai fini del controllo della legittimità. La questione deve essere deferita alla Commissione entro due mesi a decorrere dalla data in cui la parte interessata è venuta a conoscenza dell'atto contestato. La Commissione adottata e comunica una decisione entro due mesi.

 

CAPITOLO IV

LE COMMISSIONI DI RICORSO

 

     Art. 45. Istituzione e competenze.

     1. Nell'ambito dell'Ufficio sono istituite una o più commissioni di ricorso.

     2. La commissione o le commissioni di ricorso sono competenti per le decisioni sui ricorsi presentati contro le decisioni di cui all'articolo 67.

     3. La commissione o le commissioni di ricorso sono convocate ove necessario. Il numero delle commissioni di ricorso e la ripartizione dei compiti sono definiti dalle norme di applicazione conformemente all'articolo 114.

 

     Art. 46. Composizione delle commissioni di ricorso.

     1. Una commissione di ricorso si compone di un presidente e di altri due membri.

     2. Il presidente sceglie, per ciascuna causa, gli altri membri ed i rispettivi supplenti in base all'elenco di membri qualificati compilato conformemente all'articolo 47, paragrafo 2.

     3. Qualora la commissione di ricorso ne ravvisi la necessità per la natura stessa del ricorso, essa può avvalersi di altri due membri che figurano a tal fine nell'elenco di cui sopra.

     4. Le qualifiche dei membri di ciascuna commissione di ricorso, i poteri dei singoli membri nella fase preparatoria delle deliberazioni, nonché le modalità di voto sono stabiliti nelle norme di applicazione conformemente all'articolo 114.

 

     Art. 47. Indipendenza dei membri delle commissioni di ricorso.

     1. I presidenti delle commissioni di ricorso ed i rispettivi supplenti sono nominati dal consiglio in base ad un elenco di candidati per ogni presidenza e ogni supplente proposti dalla Commissione in seguito al parere espresso dal consiglio di amministrazione. La durata del mandato è di cinque anni. Esso è rinnovabile.

     2. Gli altri membri delle commissioni di ricorso sono scelti, conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, in base ad un elenco di membri qualificati compilato su proposta dell'Ufficio, dal consiglio d'amministrazione per un periodo di cinque anni. L'elenco è valido cinque anni ed è rinnovabile in parte o in toto.

     3. I membri delle commissioni di ricorso sono indipendenti. Nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione.

     4. I membri delle commissioni di ricorso non possono essere membri dei comitati di cui all'articolo 35 né esercitare altre funzioni in seno all'Ufficio. Le funzioni di membro delle commissioni di ricorso possono essere esercitate a tempo parziale.

     5. I membri delle commissioni di ricorso durante il rispettivo mandato non possono essere esonerati dal loro incarico né soppressi dall'elenco, se non per motivi gravi e a meno che la Corte di giustizia delle Comunità europee, su richiesta della Commissione e previo parere del consiglio di amministrazione, decida in tal senso.

 

     Art. 48. Esclusione e ricusazione.

     1. I membri delle commissioni di ricorso non possono partecipare alla procedura di ricorso se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti come rappresentanti di una delle parti della procedura o se hanno partecipato alla decisione che forma oggetto del ricorso stesso.

     2. Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione di ricorso ritiene di non poter partecipare alla procedura di ricorso, ne informa la commissione di ricorso.

     3. I membri delle commissioni di ricorso possono essere ricusati da una delle parti della procedura di ricorso per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 ovvero per sospetta parzialità. La ricusazione non è ammessa qualora la parte della procedura di ricorso, sebbene a conoscenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto atti procedurali. La ricusazione non può basarsi sulla nazionalità dei membri.

     4. Le commissioni di ricorso decidono, nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini di tale decisione, il membro ritirato o ricusato è sostituito nella commissione di ricorso dal suo supplente.

 

PARTE QUARTA

PROCEDURA DINNANZI ALL'UFFICIO

 

CAPITOLO I

DOMANDE

 

     Art. 49. Presentazione delle domande.

     1. Una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali è presentata, a scelta del richiedente:

     a) direttamente all'Ufficio, o

     b) ad uno dei servizi da esso dipendenti o ad uno degli organismi nazionali distaccati all'uopo o incaricati di cui all'articolo 30, paragrafo 4, a condizione che il richiedente informi direttamente l'Ufficio di tale deposito entro le due settimane successive alla presentazione. Le norme di applicazione ai sensi dell'articolo 114 possono stabilire particolari sulle modalità di trasmissione delle informazioni di cui alla lettera b). La mancata trasmissione all'Ufficio delle informazioni su una domanda, ai sensi della lettera b), non pregiudica la validità della domanda sempreché la medesima sia pervenuta all'Ufficio entro un mese dalla sua presentazione al servizio dell'Ufficio o all'organismo nazionale.

     2. Se la domanda viene presentata ad uno degli organismi nazionali di cui al paragrafo 1, lettera b), tale organismo nazionale adotta tutte le disposizioni per garantire la trasmissione della stessa all'Ufficio entro le due settimane successive alla presentazione. Gli organismi nazionali possono applicare al richiedente una tassa di un importo non superiore alle spese amministrative necessarie al ricevimento e alla trasmissione della domanda stessa.

 

     Art. 50. Condizioni cui devono soddisfare le domande.

     1. La domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali deve contenere almeno i seguenti dati:

     a) una richiesta di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali;

     b) l'individuazione del taxon botanico;

     c) le informazioni atte a identificare il richiedente o, se del caso, i richiedenti congiunti;

     d) il nome del costitutore e l'assicurazione che, a conoscenza del richiedente, nessuna altra persona ha partecipato alla selezione o alla scoperta e sviluppo della varietà. Il richiedente, se non è il costitutore, o l'unico costitutore, deve fornire i documenti pertinenti che giustifichino come abbia ottenuto la privativa comunitaria in questione;

     e) una designazione provvisoria della varietà;

     f) una descrizione tecnica della varietà;

     g) l'origine geografica della varietà;

     h) la procura di ogni mandatario;

     i) i dettagli su ogni precedente commercializzazione della varietà;

     j) i dettagli di ogni altra domanda presentata per la stessa varietà.

     2. I dettagli in merito alle condizioni di cui al paragrafo 1, inclusa la disposizione per ulteriori informazioni, possono figurare nelle norme di applicazione ai sensi dell'articolo 114.

     3. Un richiedente propone una denominazione varietale che può accompagnare la domanda.

 

     Art. 51. Data della domanda.

     La data di presentazione della domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali è costituita dalla data in cui una domanda valida è stata ricevuta dall'Ufficio conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, lettera a) o dalla sottosezione o dall'organismo nazionale conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, lettera b), purché soddisfi al disposto dell'articolo 50, paragrafo 1 e a condizione che sia avvenuto il pagamento delle tasse esigibili conformemente all'articolo 83 entro il limite di tempo specificato dall'Ufficio.

 

     Art. 52. Diritto di priorità.

     1. Il diritto di priorità per una domanda è determinato dalla data di ricevimento della medesima. Qualora ci siano domande con la stessa data, l'ordine di priorità è determinato in base all'ordine in cui sono state ricevute, se tale ordine può essere stabilito; in caso contrario hanno la stessa priorità.

     2. Se il richiedente o il suo dante causa ha già chiesto una privativa per la varietà in uno Stato membro o in uno Stato dell'Unione internazionale per la tutela delle nuove varietà vegetali e la data della domanda non supera dodici mesi dalla presentazione della precedente domanda, il richiedente fruisce del diritto alla priorità derivante dalla domanda precedente ai fini della domanda per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, sempreché la domanda precedente sussista alla data della presentazione.

     3. Il diritto di priorità implica che la data di presentazione della domanda precedente viene considerata come data di presentazione della domanda per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ai fini degli articoli 7, 10 e 11.

     4. I paragrafi 2 e 3 si applicano altresì alle domande presentate in precedenza in un altro Stato membro, purché, alla data della presentazione della domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, sia soddisfatta la condizione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), seconda frase per quanto riguarda il suddetto Stato.

     5. Ogni diritto di priorità anteriore a quello di cui al paragrafo 2 si esaurisce se il richiedente non presenta all'Ufficio, entro un termine di 3 mesi a decorrere dalla data di presentazione, copie della domanda precedente certificate conformi dalle autorità competenti in materia. Se la domanda precedente non è stata redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità europea, l'Ufficio può inoltre esigere una traduzione della domanda precedente in una delle lingue suddette.

 

CAPITOLO II

ESAME

 

     Art. 53. Esame della forma della domanda.

     1. L'Ufficio esamina se:

     a) la domanda è stata effettivamente presentata in conformità dell'articolo 49;

     b) la domanda soddisfa le condizioni di cui all'articolo 50 e le condizioni stabilite nelle norme di applicazione ai sensi di detto articolo;

     c) se del caso, la rivendicazione del diritto di priorità soddisfa le disposizioni dell'articolo 52, paragrafi 2, 4 e 5 e

d) le tasse dovute conformemente all'articolo 83 sono state pagate entro il termine prescritto dall'Ufficio.

     2. Se la domanda, benché soddisfi le condizioni di cui all'articolo 51, non soddisfa le altre condizioni di cui all'articolo 50, l'Ufficio invita il richiedente ad ovviare alle irregolarità constatate.

     3. Se la domanda non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 51, l'Ufficio informa al riguardo il richiedente o, qualora ciò non sia possibile, pubblica l'informazione ai sensi dell'articolo 89.

 

     Art. 54. Esame del merito.

     1. L'Ufficio esamina se la varietà può essere oggetto della privativa comunitaria per ritrovati vegetali a norma dell'articolo 5, se si tratta di una nuova varietà ai sensi dell'articolo 10, e se il richiedente è legittimato a presentare una domanda conformemente all'articolo 12 e se le condizioni specificate all'articolo 82 sono soddisfatte. L'Ufficio esamina altresì se la denominazione varietale proposta è ammissibile a norma dell'articolo 63. A tal fine esso può avvalersi del contributo di altri organismi.

     2. Si considera che il primo richiedente abbia diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali conformemente all'articolo 11. Ciò non si applica se, prima che venga presa una decisione, consta all'Ufficio o risulta da una sentenza definitiva emessa per quanto riguarda la rivendicazione di un diritto conformemente all'articolo 98, paragrafo 4, che il diritto non è o non è unicamente del primo richiedente. Qualora l'identità dell'unica persona o dell'altra persona che ha diritto alla privativa sia stata determinata, la persona o le persone possono avviare il procedimento come richiedente o richiedenti.

 

     Art. 55. Esame tecnico.

     1. In seguito all'esame di cui agli articoli 53 e 54 l'Ufficio, constatato che nulla osta alla concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, adotta le disposizioni necessarie affinché l'esame tecnico inteso a controllare il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 sia effettuato almeno in uno Stato membro dal servizio o dai servizi incaricati dal consiglio d'amministrazione dell'esame tecnico delle varietà delle specie considerate, in appresso denominati "l'Ufficio o gli uffici d'esame".

     2. In mancanza di un ufficio d'esame, l'Ufficio può istituire, con il consenso del consiglio d'amministrazione, altri servizi appropriati e responsabili a tal fine o sue sottosezioni distaccate agli stessi fini. Per l'applicazione delle disposizioni del presente capitolo detti servizi o sottosezioni distaccate sono considerati uffici d'esame. Essi possono utilizzare le attrezzature messe a disposizione dal richiedente.

     3. L'Ufficio trasmette la domanda agli uffici d'esame in un numero di copie identico a quello stabilito dalle norme d'applicazione ai sensi dell'articolo 114.

     4. In base a norme di carattere generale o prescrizioni ad hoc, l'Ufficio stabilisce non solo la data e il luogo di prestazione del materiale destinato all'esame tecnico e dei campioni di riferimento, ma altresì la qualità e la quantità di tale materiale e di tali campioni.

     5. Se il richiedente rivendica un diritto di priorità conformemente all'articolo 52, paragrafi 2 o 4, egli fornisce il materiale necessario e qualsiasi altro documento richiesto entro il termine di due anni a decorrere dalla data della domanda a norma dell'articolo 51. Se la domanda precedente è stata ritirata o respinta prima della scadenza del termine di due anni, l'Ufficio può esigere che il richiedente fornisca il materiale o qualsiasi altro documento richiesto entro un termine stabilito.

 

     Art. 56. Esecuzione dell'esame tecnico.

     1. Fatto salvo un diverso tipo di esame tecnico relativo al rispetto delle condizioni fissate dagli articoli 7, 8 e 9, gli uffici d'esame effettuano sperimentazioni di coltura della varietà o qualsiasi altra ricerca necessaria per l'esame tecnico.

     2. Gli esami tecnici sono effettuati conformemente alle linee direttrici per i test stabilite dal consiglio di amministrazione e alle istruzioni date dall'Ufficio.

     3. Ai fini dell'esame tecnico, gli uffici d'esame possono, con il consenso dell'Ufficio, avvalersi del contributo di altri servizi tecnici qualificati e tener conto dei risultati conseguiti da tali servizi.

     4. Salvo disposizioni contrarie dell'Ufficio, ogni ufficio d'esame avvia l'esame tecnico non oltre la data in cui sarebbe stato avviato l'esame tecnico in base a domande per privative nazionali, presentate nella data in cui la domanda trasmessa dall'Ufficio è stata ricevuta dall'ufficio d'esame.

     5. Nel caso dell'articolo 55, paragrafo 5, ogni ufficio d'esame avvia l'esame tecnico, salvo disposizioni contrarie dell'Ufficio, entro la data in cui avrebbe avuto inizio l'esame di domande per privative nazionali, purché il materiale richiesto e gli altri documenti necessari siano stati presentati alla data in questione.

     6. Il consiglio d'amministrazione può decidere che l'esame tecnico abbia inizio a una data successiva per le varietà di vite e per le specie arboree.

 

     Art. 57. Relazioni d'esame.

     1. A richiesta dell'Ufficio o se l'ufficio d'esame ritiene che i risultati dell'esame tecnico siano sufficienti per valutare la varietà, quest'ultimo trasmette all'Ufficio una relazione d'esame, accompagnata da una descrizione della varietà, se ritiene che siano soddisfatte le condizioni specificate agli articoli 7, 8 e 9.

     2. L'Ufficio comunica i risultati dell'esame tecnico e la descrizione della varietà al richiedente e lo invita a formulare osservazioni al riguardo.

     3. L'Ufficio di propria iniziativa, previa consultazione del richiedente o su richiesta di quest'ultimo può chiedere un esame complementare se ritiene che la relazione d'esame non gli consenta di prendere una decisione con cognizione di causa. Ai fini della valutazione dei risultati l'esame complementare eseguito prima che una decisione presa ai sensi degli articoli 61 e 62 diventi definitiva è considerato parte dell'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 1.

     4. I risultati dell'esame tecnico sono riservati all'uso esclusivo dell'Ufficio e non possono essere utilizzati dagli uffici d'esame senza il suo consenso.

 

     Art. 58. Costo dell'esame tecnico.

     L'Ufficio versa agli uffici d'esame un'indennità fissata conformemente alle norme d'applicazione di cui all'articolo 114.

 

     Art. 59. Opposizioni contro la concessione della privativa.

     1. Chiunque può presentare all'Ufficio un'opposizione scritta alla concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

     2. Agli opponenti è riconosciuto, insieme con il richiedente, la qualità di parti nel procedimento per la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Fatto salvo l'articolo 88, gli opponenti hanno accesso ai documenti, inclusi i risultati dell'esame tecnico e la descrizione della varietà di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

     3. L'opposizione può fondarsi esclusivamente sull'assunto che:

     a) le condizioni di cui agli articoli da 7 a 11 non sono soddisfatte;

     b) esiste per l'attribuzione di una denominazione varietale proposta un impedimento ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 3 o paragrafo 4.

     4. L'opposizione può essere presentata:

     a) in qualsiasi momento dopo la presentazione della domanda e prima della decisione ai sensi degli articoli 61 o 62, nel caso contemplato al paragrafo 3, lettera a);

     b) entro un termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della denominazione varietale proposta conformemente all'articolo 89, nel caso di opposizioni di cui al paragrafo 3, lettera b).

     5. Le decisioni in merito alle opposizioni possono essere prese unitamente alle decisioni di cui agli articoli 61, 62 o 63.

 

     Art. 60. Priorità di una nuova domanda in caso di opposizioni.

     Se un'opposizione motivata dal mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 11 comporta la revoca o il rigetto di una domanda per una privativa comunitaria per ritrovati vegetali e se l'opponente presenta una domanda per una privativa comunitaria per ritrovati vegetali entro il termine di un mese a decorrere dal ritiro o dal rigetto definitivo della domanda, l'opponente stesso può esigere che la data di presentazione della domanda ritirata o respinta sia considerata come la data di presentazione della sua domanda.

 

CAPITOLO III

DECISIONI

 

     Art. 61. Rigetto della domanda.

     1. L'Ufficio respinge la domanda per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali non appena constata che il richiedente:

     a) non ha ovviato alle irregolarità di cui all'articolo 53 entro il termine impartitogli;

     b) non ha rispettato una norma o prescrizione ai sensi dell'articolo 55, paragrafi 4 o 5 nel termine stabilito, salvo dispensa dell'ufficio a presentare il materiale oppure

     c) non ha proposto una denominazione varietale ammissibile conformemente all'articolo 63.

     2. L'Ufficio respinge altresì le domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali:

     a) se constata che le condizioni che è tenuto a verificare conformemente all'articolo 54 non sono state soddisfatte, o

     b) se giunge alla conclusione, in base alle relazioni d'esame di cui all'articolo 57, che le condizioni degli articoli 7, 8 e 9 non sono state rispettate.

 

     Art. 62. Concessione della privativa.

     Se ritiene che i risultati dell'esame bastino per pronunciarsi sulla domanda e che non esistono impedimenti ai sensi degli articoli 59 e 61, l'Ufficio concede la privativa comunitaria per ritrovati vegetali. La decisione include una descrizione ufficiale della varietà.

 

     Art. 63. Denominazione della varietà.

     1. Quando è concessa una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, l'Ufficio approva per la varietà in questione la denominazione varietale proposta dal richiedente conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, se ritiene, sulla base dell'esame effettuato conformemente all'articolo 54, paragrafo 1, seconda frase, che tale denominazione sia ammissibile.

     2. Una denominazione varietale è ammissibile se non vi sono impedimenti ai sensi dei paragrafi 3 o 4 del presente articolo.

     3. Esiste un impedimento all'attribuzione di una denominazione varietale qualora:

     a) un diritto anteriore altrui ne vieti l'impiego sul territorio della Comunità;

     b) la denominazione sia difficilmente riconoscibile o possa essere difficilmente riprodotta dai suoi utilizzatori;

     c) la denominazione sia identica o possa essere confusa con una denominazione varietale in base alla quale, in uno Stato membro o in uno Stato dell'Unione internazionale per la tutela delle nuove varietà vegetali, un'altra varietà della stessa specie o di una specie apparentata è iscritta in un registro ufficiale delle varietà o in cui il materiale dell'altra varietà è stato commercializzato, a meno che quest'altra varietà non esista più e che la sua denominazione non abbia assunto alcuna importanza particolare;

     d) la denominazione sia identica o possa essere confusa con altre denominazioni che sono correntemente utilizzate per la commercializzazione di merci o che devono essere riservate in virtù di un'altra legislazione;

     e) la denominazione possa costituire un illecito in uno degli Stati membri o possa essere contraria all'ordine pubblico;

     f) la denominazione possa indurre in errore o creare confusione circa le caratteristiche, il valore, l'identità della varietà o l'identità del costitutore o di una qualsiasi delle altre parti della procedura.

     4. Esiste altresì un impedimento se, per una varietà già iscritta:

     a) in uno degli Stati membri, o

     b) in uno Stato dell'Unione internazionale per la tutela delle nuove varietà vegetali, o

     c) in un altro Stato per il quale un atto comunitario stabilisce che le varietà sono valutate in base a norme equivalenti a quelle contemplate nelle direttive sui cataloghi comuni

in un registro ufficiale delle varietà vegetali o del suo materiale e ivi commercializzata, la denominazione varietale proposta è diversa da quella registrata o utilizzata, a meno che quest'ultima sia oggetto di uno degli impedimenti contemplati al paragrafo 3.

     5. L'Ufficio pubblica l'elenco delle specie che considera "apparentate" ai sensi del paragrafo 3, lettera c).

 

CAPITOLO IV

MANTENIMENTO IN VIGORE DEL DIRITTO COMUNITARIO

DI TUTELA DELLE NUOVE VARIETÀ VEGETALI

 

     Art. 64. Verifica tecnica.

     1. L'Ufficio verifica se le varietà tutelate sono mantenute inalterate.

     2. A tal fine si procede a una verifica tecnica conformemente alle disposizioni degli articoli 55 e 56.

     3. Il titolare è tenuto a fornire all'Ufficio e agli uffici d'esame incaricati della verifica tecnica della varietà tutte le informazioni necessarie per valutare se la varietà è mantenuta inalterata. Egli è tenuto a fornire del materiale della varietà, conformemente alle istruzioni dell'Ufficio e a permettere di verificare se sono state adottate tutte le misure appropriate per garantire che la varietà sia mantenuta inalterata.

 

     Art. 65. Relazione sulla verifica tecnica.

     1. A richiesta dell'Ufficio, o se accerta che la varietà non è omogenea o stabile, l'ufficio d'esame incaricato della verifica tecnica trasmette all'Ufficio una relazione sui risultati degli accertamenti effettuati.

     2. Se all'atto della verifica tecnica emergono difetti ai sensi del paragrafo 1, l'Ufficio trasmette al titolare i risultati della verifica tecnica e gli offre la possibilità di formulare osservazioni al riguardo.

 

     Art. 66. Modifica della denominazione varietale.

     1. L'Ufficio modifica una denominazione varietale attribuita conformemente all'articolo 63 qualora tale denominazione non soddisfi o non soddisfi più le condizioni previste in detto articolo e qualora, nel caso in cui esista un altrui diritto precedente e contrastante, il titolare accetti la modifica o una sentenza definitiva vieti, per il medesimo motivo, l'impiego della denominazione varietale al titolare o a qualsiasi altra persona tenuta ad utilizzare la denominazione varietale stessa.

     2. L'Ufficio invita il titolare a proporre una denominazione varietale modificata e si attiene alle disposizioni di cui all'articolo 63.

     3. La denominazione varietale modificata proposta può essere oggetto di opposizione ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, lettera b).

 

CAPITOLO V

RICORSI

 

     Art. 67. Decisioni impugnabili.

     1. Le decisioni dell'Ufficio adottate conformemente agli articoli 20, 21, 59, 61, 62, 63 e 66, nonché le decisioni riguardanti le tasse a norma dell'articolo 83, le spese a norma dell'articolo 85, l'iscrizione o la soppressione di dati nel registro a norma dell'articolo 87, e la consultazione pubblica a norma dell'articolo 88 possono formare oggetto di ricorsi.

     2. Un ricorso presentato conformemente al paragrafo 1 ha effetto sospensivo. L'Ufficio può tuttavia, qualora ritenga che le circostanze lo richiedano, disporre che la decisione impugnata non sia sospesa.

     3. Possono formare oggetto di ricorso le decisioni dell'Ufficio ai sensi degli articoli 29 e 100, paragrafo 2, a meno che non sia stato presentato un ricorso diretto a norma dell'articolo 74. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

     4. Una decisione che non pone fine a un procedimento nei confronti di una delle parti può essere oggetto di ricorso solo unitamente alla decisione definitiva, a meno che tale decisione preveda un ricorso separato.

 

     Art. 68. Persone legittimate a presentare ricorso e ad essere parti nella procedura di ricorso.

     Fatto salvo l'articolo 82, qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare ricorso avverso una decisione di cui sia destinataria oppure avverso una decisione che, pur avendo come destinataria formale un'altra persona, la riguardi direttamente e personalmente. Le parti della procedura possono partecipare, e l'Ufficio partecipa di diritto, alla procedura di ricorso.

 

     Art. 69. Termine e forma del ricorso.

     Il ricorso è presentato per iscritto all'Ufficio entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata qualora questa abbia come destinataria la persona che presenta il ricorso o, in mancanza, entro due mesi a decorrere dalla pubblicazione della decisione ed una relazione scritta indicante i motivi del ricorso viene presentata entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla suddetta notifica o dalla pubblicazione della decisione di ricorso.

 

     Art. 70. Revisione interlocutoria.

     1. Se il servizio dell'Ufficio che ha predisposto la decisione ritiene che il ricorso sia ammissibile e fondato, l'Ufficio rettifica la propria decisione. Questa disposizione non si applica quando al ricorrente si oppone un'altra parte della procedura di ricorso.

     2. Se la decisione non è rettificata entro un termine di un mese dalla data di notifica della motivazione, per quanto riguarda l'appello l'Ufficio deve immediatamente:

     - decidere se intentare un'azione ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, seconda frase, e

     - deferire il ricorso alla commissione di ricorso.

 

     Art. 71. Esame dei ricorsi.

     1. Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso ne esamina la fondatezza.

     2. In occasione dell'esame del ricorso, la commissione di ricorso invita le parti della procedura di ricorso, tante volte quanto è necessario, a presentare, entro un termine determinato, osservazioni sulle notifiche trasmesse o sulle comunicazioni provenienti da altre parti della procedura di ricorso. Le parti della procedura di ricorso hanno la facoltà di fare rimostranze orali.

 

     Art. 72. Decisione sul ricorso.

     La commissione di ricorso decide sul ricorso in base all'esame effettuato a norma dell'articolo 71. La commissione di ricorso può esercitare le attribuzioni di competenza dell'Ufficio o deferire la causa al servizio responsabile dell'Ufficio per il seguito del ricorso. Quest'ultimo è vincolato dalla decisione della commissione di ricorso in ordine alle questioni di diritto sempreché i fatti siano gli stessi.

 

     Art. 73. Ricorsi avverso le decisioni delle commissioni di ricorso. [2]

     1. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

     2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione oppure per sviamento di potere.

     3. La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata.

     4. Il ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, che sia rimasta totalmente o parzialmente soccombente nelle sue conclusioni.

     5. Il ricorso deve essere presentato alla Corte di giustizia entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di ricorso.

     6. L'Ufficio è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.

 

     Art. 74. Ricorso diretto.

     1. Il ricorso diretto alla Corte di giustizia delle Comunità europee può basarsi sulle decisioni dell'Ufficio ai sensi degli articoli 29 e 100, paragrafo 2.

     2. Si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 73.

 

CAPITOLO VI

ALTRE DISPOSIZIONI PROCEDURALI

 

     Art. 75. Motivazione delle decisioni e diritto di audizione. Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse si fondano esclusivamente su motivi o fatti in merito ai quali le parti della procedura hanno potuto prendere posizione oralmente o per iscritto.

 

     Art. 76. Esame d'ufficio dei fatti.

     Nel corso della procedura, l'Ufficio procede all'esame d'ufficio dei fatti nella misura in cui questi ultimi sono oggetto dell'esame conformemente agli articoli 54 e 55. L'Ufficio non tiene conto dei fatti o delle prove che non sono stati prodotti entro i termini fissati dall'Ufficio.

 

     Art. 77. Procedura orale.

     1. L'Ufficio ricorre alla procedura orale di propria iniziativa o a richiesta di una qualsiasi delle parti della procedura.

     2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, la procedura orale dinanzi all'Ufficio non è pubblica.

     3. La procedura orale dinanzi alla commissione di ricorso, inclusa la pronuncia della decisione, è pubblica, fatta salva decisione contraria della commissione di ricorso qualora la pubblicità possa causare inconvenienti gravi e ingiustificati nei confronti di una delle parti della procedura di ricorso.

 

     Art. 78. Istruzione.

     1. Per tutte le procedure dinanzi all'Ufficio possono essere adottate le seguenti misure d'istruzione:

     a) audizione delle parti della procedura;

     b) domanda di informazioni;

     c) produzione di documenti o di altre prove;

     d) audizione di testimoni;

     e) perizie;

     f) ispezioni;

     g) dichiarazioni giurate.

     2. Se le decisioni dell'Ufficio vengono adottate in seno a un comitato, esso può affidare a uno dei suoi membri il compito di esaminare le prove addotte.

     3. L'Ufficio, se ritiene necessario procedere all'audizione di una delle parti della procedura, di un testimone o di un perito,

     a) cita la persona interessata a comparire, oppure

     b) chiede, conformemente alle disposizioni dell'articolo 91, paragrafo 2, alle autorità competenti, giudiziarie o altre, dello Stato nel territorio nel quale è domiciliata la persona in causa, di procedere all'audizione.

     4. Una parte della procedura, un testimone o un perito citato a comparire dinanzi all'Ufficio può chiedere a quest'ultimo di essere autorizzato a deporre dinanzi alle autorità competenti, giudiziarie o altre, dello Stato nel cui territorio ha il suo domicilio. Dopo aver ricevuto tale richiesta o qualora non vi siano reazioni alla citazione, l'Ufficio può chiedere, a norma dell'articolo 91, paragrafo 2, alle autorità competenti, giudiziarie o altre, di procedere all'audizione della persona interessata.

     5. Se una parte della procedura, un testimone o un perito depone dinanzi all'Ufficio quest'ultimo può chiedere, se ritiene opportuno che la deposizione sia fatta sotto giuramento o in un'altra forma vincolante, alle autorità competenti, giudiziarie o altre, dello Stato nel cui territorio è domiciliata la persona interessata, di procedere a una nuova audizione in base alle condizioni prescritte.

     6. Se l'Ufficio chiede ad un'autorità competente, giudiziaria o altra, di raccogliere una deposizione può altresì chiedere di assumere tale deposizione in una forma vincolante e autorizzare un membro dell'Ufficio ad assistere all'audizione della parte della procedura, del testimone o del perito e a interrogarlo, per il tramite dell'autorità di cui sopra o direttamente.

 

     Art. 79. Notifica.

     L'Ufficio notifica d'ufficio tutte le decisioni e citazioni nonché le comunicazioni che implicano un termine di decorrenza o la cui notifica è contemplata da altre disposizioni del presente regolamento o da disposizioni adottate in virtù del presente regolamento o ancora prescritte dal presidente dell'Ufficio. Le notifiche possono essere fatte per il tramite dei competenti uffici delle varietà degli Stati membri.

 

          Art. 80. Restitutio in integrum.

     1. Il richiedente di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o il titolare o qualsiasi altra parte in causa nella procedura dinanzi all'Ufficio che, pur avendo preso tutte le precauzioni richieste dalle circostanze, non ha potuto rispettare un termine nei confronti dell'Ufficio è reintegrato, a sua richiesta, nei suoi diritti se l'impedimento ha avuto come conseguenza diretta, in virtù del presente regolamento, la perdita di un diritto o rimedio giuridico.

     2. Le domande devono essere presentate per iscritto entro un termine di due mesi a decorrere dalla cessazione dell'impedimento. L'atto omesso deve essere eseguito nel termine predetto. La domanda è ammissibile solo entro il termine di un anno a decorrere dalla scadenza del termine che non è stato rispettato.

     3. La domanda deve esporre i motivi sui cui è basata e indicare i fatti a cui si riferisce.

     4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei termini contemplati al paragrafo 2 nonché all'articolo 52, paragrafi 2, 4 e 5.

     5. Chiunque, in uno Stato membro e nel periodo che intercorre fra la perdita di un diritto connesso, conformemente al paragrafo 1, con la domanda o la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e il ristabilimento di tale diritto, abbia, in buona fede, utilizzato o svolto effettivi e seri preparativi per utilizzare il materiale di una varietà oggetto di una domanda pubblicata per la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali o di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali già concessa, può continuare, a titolo gratuito, l'utilizzazione in parola nella sua azienda o per le necessità della sua azienda.

 

     Art. 81. Principi generali.

     1. In mancanza di disposizioni procedurali nel presente regolamento o in disposizioni adottate in virtù del presente regolamento, l'Ufficio prende in considerazione i principi generalmente ammessi in materia negli Stati membri.

     2. Le disposizioni dell'articolo 48 si applicano mutatis mutandis al personale dell'Ufficio nella misura in cui ha partecipato alle decisioni del tipo contemplato all'articolo 67, e al personale degli uffici d'esame, nella misura in cui si è occupato delle misure adottate per la preparazione delle decisioni suddette.

 

     Art. 82. Rappresentante legale.

     Le persone che non sono domiciliate o che non hanno sede o uno stabilimento nel territorio della Comunità possono avviare una procedura quali parti in causa dinanzi all'Ufficio soltanto se hanno designato un rappresentante legale avente domicilio, sede o uno stabilimento nel territorio della Comunità.

 

CAPITOLO VII

TASSE, PAGAMENTO DELLE SPESE

 

     Art. 83. Tasse.

     1. In base ai regolamenti relativi alle tasse di cui all'articolo 113, l'Ufficio riscuote delle tasse per coprire le spese degli atti contemplati nel presente regolamento nonché delle tasse annuali per tutta la durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

     2. In caso di mancato pagamento delle tasse esigibili per gli atti dell'Ufficio di cui all'articolo 113, paragrafo 2 o per altri atti dell'Ufficio contemplati nei regolamenti relativi alle tasse e che devono essere espletati solo su richiesta, si considera che la domanda non è stata presentata o che il ricorso non è stato depositato se le misure necessarie per effettuare il pagamento delle tasse non sono state adottate entro il termine di un mese a decorrere dalla data in cui l'Ufficio ha inviato una nuova richiesta di pagamento richiamando l'attenzione dell'interessato sulle conseguenze del mancato pagamento.

     3. Se talune informazioni fornite dal richiedente della privativa comunitaria per ritrovati vegetali possono essere verificate solo tramite un esame tecnico che esula dal quadro stabilito per l'esame tecnico delle varietà del taxon considerato, le tasse esigibili per l'esame tecnico possono essere maggiorate fino a concorrenza dell'importo delle spese effettive, previa consultazione dell'interessato.

     4. Le tasse riscosse per un ricorso devono essere rimborsate se il ricorso viene accolto mentre è previsto un rimborso pro rata se il ricorso è stato accolto parzialmente. Tuttavia il rimborso può essere parzialmente o totalmente rifiutato se l'esito del ricorso è basato su fatti che non erano disponibili al momento della decisione iniziale.

 

     Art. 84. Prescrizione degli obblighi finanziari.

     1. Il diritto dell'Ufficio di esigere il pagamento delle tasse si prescrive dopo un termine di quattro anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale la tassa è divenuta esigibile.

     2. I diritti nei confronti dell'Ufficio in materia di rimborso di tasse o di somme riscosse in eccedenza all'atto del pagamento delle tasse si prescrivono dopo quattro anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale il diritto è sorto.

     3. Il termine contemplato al paragrafo 1 è interrotto da una richiesta di pagamento della tassa e, nel caso contemplato al paragrafo 2, da una richiesta di rimborso scritta e motivata. Il termine decorre nuovamente a partire dalla data della sua interruzione; esso scade al più tardi al termine di un periodo di sei anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale il termine originale ha iniziato a decorrere, a meno che per far valere il diritto sia stata avviata nel frattempo un'azione legale; in questo caso il termine scade al più presto al termine del periodo di un anno a decorrere dalla data in cui la decisione è passata in giudicato.

 

     Art. 85. Ripartizione delle spese

     1. La parte soccombente di una procedura di nullità o annullamento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali o di una procedura di ricorso, sostiene le spese dell'altra parte della procedura, nonché le proprie spese sostenute dalla medesima, indispensabili ai fini della procedura, comprese le spese di spostamento e di soggiorno e la retribuzione di un agente, consulente o avvocato, entro i limiti previsti dalle tariffe fissate per ciascuna categoria di spese, alle condizioni stabilite nelle norme di applicazione ai sensi dell'articolo 114.

     2. Tuttavia, ove le parti della procedura ottengano soddisfazione su alcuni capi del ricorso e non su altri, o qualora l'equità lo richieda, l'Ufficio o la commissione di ricorso decide una diversa ripartizione delle spese.

     3. La parte della procedura che pone fine a una procedura ritirando la domanda per la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, la domanda di nullità o di annullamento della privativa, o di ricorso, o rinunciando alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali, sostiene le spese dell'altra parte della procedura come contemplato nei paragrafi 1 e 2.

     4. Quando le parti della procedura si accordano davanti all'Ufficio o alla commissione di ricorso su una ripartizione delle spese diverso da quello risultante dall'applicazione dei paragrafi precedenti, si deve prenderne atto.

     5. A richiesta l'Ufficio o la commissione di ricorso fissa l'importo delle spese da rimborsare a norma dei precedenti paragrafi.

 

     Art. 86. Esecuzione delle decisioni che stabiliscono l'importo delle spese.

     1. Ogni decisione definitiva dell'Ufficio che stabilisce l'importo delle spese ha carattere esecutorio.

     2. L'esecuzione è disciplinata dalle disposizioni di procedura civile in vigore nello Stato membro nel cui territorio ha luogo. La formula esecutoria è apposta, senz'altro controllo oltre la verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno Stato membro designa a tal fine informandone l'Ufficio e la Corte di Giustizia delle Comunità europee.

     3. Una volta espletate queste formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può adire direttamente l'organo competente in base alla legislazione nazionale per procedere all'esecuzione.

     4. L'esecuzione può essere sospesa solo da una decisione della Corte di Giustizia delle Comunità europee. Tuttavia, il controllo della regolarità delle misure esecutorie è di competenza dei tribunali nazionali.

 

CAPITOLO VIII

REGISTRI

 

     Art. 87. Tenuta del registro.

     1. L'Ufficio tiene un registro delle domande di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali che contiene i seguenti dati:

     a) le domande di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali che precisano il taxon, la denominazione provvisoria delle varietà, la data di presentazione nonché i nomi e gli indirizzi del richiedente, del costitutore e di qualsiasi rappresentante legale interessato;

     b) la conclusione di procedure riguardanti richieste di concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali con indicazione dei dati contemplati alla lettera a);

     c) le proposte di denominazione varietale;

     d) le modifiche relative all'identità del richiedente o del suo rappresentante legale;

     e) a richiesta, qualsiasi misura di esecuzione forzata quale menzionata agli articoli 24 e 26.

     2. L'Ufficio tiene un registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali che contiene, dopo la concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, i seguenti dati:

     a) la specie e la denominazione della varietà;

     b) la descrizione ufficiale della varietà ovvero il riferimento ai documenti dell'Ufficio che contengono tale descrizione ufficiale della varietà quale parte integrante del registro;

     c) per le varietà che richiedono, per la produzione di materiale, l'impiego ripetuto di taluni componenti, il riferimento a tali componenti;

     d) il nome e l'indirizzo del titolare, del costitutore e di qualsiasi rappresentante legale designato;

     e) la data d'inizio e di scadenza della privativa comunitaria per ritrovati vegetali nonché la motivazione della scadenza di tale diritto;

     f) a richiesta, qualsiasi diritto contrattuale esclusivo di sfruttamento, o qualsiasi diritto di sfruttamento obbligatorio, incluso il nome e l'indirizzo del beneficiario di tale diritto;

     g) a richiesta, qualsiasi misura di esecuzione forzata quale prevista all'articolo 24;

     h) a richiesta sia del titolare di una varietà iniziale che del costitutore di una varietà essenzialmente derivata dalla varietà iniziale, l'identificazione delle varietà iniziali e essenzialmente derivate, comprese le denominazioni varietali e i nomi delle parti interessate. Una richiesta di una delle parti interessate può essere sufficiente soltanto a seguito di un riconoscimento in via non contenziosa dell'altra parte ai sensi dell'articolo 99 o di una decisione o sentenza definitiva in conformità delle disposizioni del presente regolamento relativamente a un'identificazione delle varietà in questione in quanto iniziali e essenzialmente derivate.

     3. Ogni altro elemento o condizione da inserire in entrambi i registri può essere specificato nelle norme di applicazione in forza dell'articolo 114.

     4. L'Ufficio può adattare, di propria iniziativa e previa consultazione del titolare, la descrizione ufficiale della varietà, per quanto concerne il numero e il tipo delle caratteristiche o le espressioni di tali caratteristiche, se necessario, in funzione dei principi applicabili alla descrizione delle varietà del taxon considerato, per rendere possibile il raffronto con le descrizioni di altre varietà del taxon considerato.

 

     Art. 88. Consultazione pubblica.

     1. I registri citati all'articolo 87 sono accessibili al pubblico.

     2. In caso di interesse legittimo sono accessibili al pubblico, conformemente alle condizioni stabilite nelle norme di applicazione in forza dell'articolo 114:

     a) i documenti relativi a una domanda di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali;

     b) i documenti relativi a una privativa comunitaria per ritrovati vegetali già concessa;

     c) le sperimentazioni di coltura destinate all'esame tecnico di una varietà;

     d) le sperimentazioni di coltura destinate alla verifica della conservazione di una varietà;

     3. Nel caso di varietà per le quali materiali con specifici componenti devono essere ripetutamente impiegati per la produzione di materiale e a richiesta del richiedente di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, sono escluse dalla consultazione pubblica tutte le informazioni relative ai componenti, inclusa la loro coltivazione. Una tale richiesta è ammissibile solo fino al momento della decisione sulla domanda di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

     4. Il materiale, fornito o ottenuto nel quadro degli esami contemplati agli articoli 55, paragrafo 4, 56, e 64, può essere ceduto a terzi dalle autorità competenti in virtù del presente regolamento solo se la persona interessata dà il suo consenso e se la cessione risulta indispensabile in virtù della cooperazione in materia di esame contemplata dal presente regolamento o in virtù di disposizioni legislative e regolamentari.

 

     Art. 89. Pubblicazioni periodiche.

     L'Ufficio pubblica, almeno ogni due mesi, un documento contenente le informazioni iscritte nei registri conformemente all'articolo 87, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a), d), e) e f), g) e h), non ancora pubblicate. L'Ufficio pubblica inoltre una relazione annuale, contenente le informazioni da esso ritenute utili, ed almeno un elenco delle privative comunitarie per ritrovati vegetali valide, dei loro titolari, delle date di concessione e scadenza, e delle denominazioni varietali approvate. I particolari di tali pubblicazioni sono specificati dal consiglio d'amministrazione.

 

     Art. 90. Scambi di informazioni e di pubblicazioni.

     1. L'Ufficio e gli uffici delle varietà competenti degli Stati membri si scambiano, a richiesta e fatte salve le condizioni fissate per la trasmissione dei risultati degli esami tecnici, per le loro esigenze e gratuitamente, una o più copie delle rispettive pubblicazioni e qualsiasi altra informazione utile relativa alle domande o alla concessione dei diritti di privativa.

     2. I dati di cui all'articolo 88, paragrafo 3 sono esclusi dall'informazione a meno che:

a) l'informazione sia necessaria ai fini degli esami conformemente agli articoli 55 e 64, o

b) il richiedente di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o il titolare diano il loro consenso.

 

     Art. 91. Cooperazione amministrativa e giudiziaria.

     1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento o della legislazione nazionale, l'Ufficio, gli uffici d'esame e le autorità giudiziarie o altre autorità competenti degli Stati membri si prestano, a richiesta, assistenza reciproca fornendo informazioni o autorizzando l'accesso ai documenti relativi alla varietà e ai campioni o alle sperimentazioni di coltura della stessa. Se l'Ufficio e i summenzionati uffici d'esame autorizzano le autorità giudiziarie ad avere accesso ai documenti, ai campioni o alle sperimentazioni di coltura, l'accesso non è soggetto alle restrizioni contemplate all'articolo 88 e l'accesso consentito dai suddetti uffici d'esame non è soggetto a una decisione dell'Ufficio conformemente a detto articolo.

     2. In base alla commissione rogatoria emanata dall'Ufficio, le autorità giudiziarie o altre autorità competenti degli Stati membri mettono in atto, per conto dell'Ufficio e nei limiti delle loro competenze, le misure di istruzione o altri atti giudiziari connessi.

 

PARTE QUINTA

INCIDENZA SU ALTRE DISPOSIZIONI

LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

 

     Art. 92. Divieto di protezione cumulativa.

     1. Ogni varietà oggetto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali non deve essere oggetto di un diritto nazionale di tutela delle nuove varietà vegetali o di un brevetto per dette varietà. Qualsiasi diritto concesso contrariamente al disposto della prima frase è inefficace.

     2. Se, prima della concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, è stato concesso al titolare un altro diritto di tutela conformemente al paragrafo 1 per la medesima varietà, questi non può esercitare, nei confronti della varietà in parola, i diritti derivanti da tale protezione finché sussisterà per la varietà summenzionata la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

 

     Art. 93. Applicazione delle legislazioni nazionali.

     L'esercizio dei diritti concernenti la privativa comunitaria per ritrovati vegetali è soggetto alle restrizioni derivanti dalle legislazioni degli Stati membri solo se ne è fatto esplicito riferimento nel presente regolamento.

 

PARTE SESTA

AZIONI CIVILI, INFRAZIONI, COMPETENZA GIURISDIZIONALE

 

     Art. 94. Infrazioni.

     1. Chiunque:

     a) compia senza esservi autorizzato uno degli atti contemplati all'articolo 13, paragrafo 2, nei confronti di una varietà oggetto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, o

     b) ometta l'uso corretto di una denominazione varietale come indicato all'articolo 17, paragrafo 1 o ometta le pertinenti informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, o

     c) utilizzi, contrariamente al disposto dell'articolo 18, paragrafo 3, la denominazione varietale di una varietà oggetto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o una denominazione che può essere confusa con la denominazione suddetta,

     può essere oggetto di un'azione intentata dal titolare per far cessare la violazione o per ottenere un'equa compensazione o per entrambe le cose.

     2. Chiunque agisca deliberatamente o per negligenza è tenuto fra l'altro a risarcire il danno subito dal titolare per l'atto di cui trattasi. Nel caso di colpa lieve, il risarcimento può essere ridotto in proporzione senza tuttavia essere inferiore al vantaggio ottenuto dall'autore dell'infrazione per il fatto di averla compiuta.

 

     Art. 95. Atti anteriori alla concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

     Il titolare può esigere un indennizzo adeguato da parte di chiunque abbia commesso, nel periodo compreso fra la pubblicazione della domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali e la concessione della stessa, un atto che gli sarebbe stato vietato, dopo tale periodo, in virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

 

     Art. 96. Prescrizione.

     I ricorsi contemplati agli articoli 94 e 95 si prescrivono dopo tre anni a decorrere dalla data in cui la privativa comunitaria per ritrovati vegetali è stata definitivamente concessa e il titolare ha preso conoscenza dell'atto e dell'identità dell'autore ovvero, qualora non sussista tale conoscenza, dopo trent'anni dal compimento dell'atto in parola.

 

     Art. 97. Applicazione complementare della legislazione nazionale in caso di infrazione.

     1. Se l'autore dell'infrazione ai sensi dell'articolo 94 ha ottenuto, grazie all'infrazione, un vantaggio a scapito del titolare o del licenziatario, l'autorità giudiziaria competente conformemente agli articoli 101 o 102 applica la legislazione nazionale, incluse le disposizioni di diritto privato internazionale, per quanto concerne il rimborso.

     2. Il disposto del paragrafo 1 si applica altresì alle azioni che possono essere intentate per il compimento o l'omissione di taluni atti ai sensi dell'articolo 95 nel periodo compreso fra la pubblicazione della domanda di concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali e l'esecuzione della domanda.

     3. Negli altri casi, gli effetti della privativa comunitaria per ritrovati vegetali sono determinati esclusivamente dalle disposizioni del presente regolamento.

 

     Art. 98. Rivendicazione del diritto ad una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

     1. Se una privativa comunitaria per ritrovati vegetali è stata concessa a una persona non abilitata in virtù dell'articolo 11, la persona abilitata può esigere, fatto salvo qualsiasi altro diritto o azione in virtù della legislazione degli Stati membri, il trasferimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

     2. Se una persona beneficia solo in parte di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali essa può rivendicare il diritto a tale privativa, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, in qualità di contitolare.

     3. I diritti contemplati ai paragrafi 1 e 2 possono essere fatti valere solo entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Questa disposizione non si applica se il titolare era a conoscenza, al momento della concessione o dell'acquisizione, del fatto di non beneficiare o di non essere l'unico beneficiario della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

     4. I diritti contemplati ai paragrafi 1 e 2 sono altresì riconosciuti mutatis mutandis alla persona abilitata per quanto riguarda qualsiasi domanda di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali formulata da un richiedente che non era abilitato o che non era il solo ad essere abilitato.

 

     Art. 99. Riconoscimento dell'identificazione di una varietà.

     Il titolare di una varietà iniziale e il costitutore di una varietà essenzialmente derivata dalla varietà iniziale hanno il diritto di ottenere un riconoscimento dell'identificazione delle varietà in questione quali varietà iniziali ed essenzialmente derivate.

 

     Art. 100. Conseguenze di un cambiamento di proprietà della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

     1. Se un cambiamento integrale di proprietà della privativa comunitaria per ritrovati vegetali interviene in seguito a una decisione definitiva in virtù dell'articolo 101 e 102 a seguito di un'azione di rivendicazione di diritti conformemente all'articolo 98 paragrafo 1, i diritti di godimento o altri diritti si estinguono con l'iscrizione della persona abilitata nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali.

     2. Se, prima dell'inizio della procedura ai sensi degli articoli 101 o 102, il titolare o un licenziatario ha compiuto uno degli atti contemplati all'articolo 13, paragrafo 2 o ha effettuato al riguardo preparativi effettivi e seri, egli può compiere o continuare tali atti, a condizione di chiedere la concessione di una licenza non esclusiva al nuovo titolare iscritto nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali. A tal fine egli dispone del termine prescritto dal regolamento d'esecuzione. La licenza può essere concessa dall'Ufficio in mancanza di un accordo fra le parti. L'articolo 29, paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7 si applica mutatis mutandis.

     3. Il paragrafo 2 non si applica se il titolare o il licenziatario era in malafede al momento del compimento degli atti o dei preparativi in parola.

 

     Art. 101. Competenza e procedura in azioni legali di diritto civile.

     1. Per le procedure relative ad azioni concernenti i ricorsi di cui agli articoli da 94 a 100 si applicano la convenzione di Lugano nonché le disposizioni complementari del presente articolo e degli articoli da 102 a 106 del presente regolamento.

     2. Le procedure contemplate al paragrafo 1 sono di competenza degli organi giurisdizionali

     a) dello Stato membro o di un'altra parte contraente della convenzione di Lugano in cui il convenuto ha il domicilio, la sede o uno stabilimento, o

     b) se tale condizione non è soddisfatta in nessuno degli Stati membri o da nessuna delle parti contraenti, dello Stato membro in cui l'attore ha il domicilio, la sua sede o uno stabilimento o

     c) se neppure questa condizione è soddisfatta in nessuno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha sede l'Ufficio.

Le autorità giudiziarie competenti hanno competenza per quanto concerne gli atti di infrazione che si presume siano stati commessi nel territorio di uno Stato membro.

     3. Per le procedure relative alle azioni intentate per casi di infrazione è altresì possibile adire i tribunali del luogo in cui l'atto lesivo è stato compiuto. In tal caso il tribunale è competente solo per le infrazioni che si presume siano state commesse nel territorio dello Stato membro in cui ha sede.

     4. Le azioni legali e gli organi giurisdizionali competenti sono quelli contemplati dalla legislazione dello Stato determinato conformemente ai paragrafi 2 o 3.

 

     Art. 102. Disposizioni complementari.

     1. Per le azioni di rivendicazione di un diritto di cui all'articolo 98 del presente regolamento non si applicano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4 della convenzione di Lugano.

     2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 101 del presente regolamento, si applicano le disposizioni degli articoli 5, paragrafo 1, e 17 e 18 della convenzione di Lugano.

     3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 del presente regolamento, il domicilio o la sede di una parte sarà stabilito conformemente agli articoli 52 e 53 della convenzione di Lugano.

 

     Art. 103. Regole di procedura applicabili.

     Nella misura in cui la competenza delle autorità giudiziarie nazionali è stabilita in virtù degli articoli 101 e 102 e fatti salvi gli articoli 104 e 105 del presente regolamento, si applicano le regole di procedura del diritto nazionale che disciplinano il medesimo tipo di azioni relative ai corrispondenti diritti nazionali.

 

     Art. 104. Legittimazione a promuovere un'azione per infrazione.

     1. L'azione per infrazione può essere promossa dal titolare. Il licenziatario può promuovere tali azioni salvo che siano state espressamente escluse di concerto con il titolare nel caso di una licenza esclusiva o dall'Ufficio ai sensi degli articoli 29 o 100, paragrafo 2.

     2. Ogni licenziatario può intervenire nel quadro di un'azione per infrazione promossa dal titolare per ottenere un risarcimento per il danno subito.

 

     Art. 105. Obbligo delle autorità giudiziarie nazionali o di altri organi competenti.

     Qualsiasi autorità giudiziaria nazionale o altro organo competente per un'azione relativa ad una privativa comunitaria per ritrovati vegetali deve considerare valida tale privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

 

     Art. 106. Sospensione del procedimento.

     1. Se il ricorso riguarda azioni ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 4 e se la decisione dipende dall'attitudine della varietà ad essere protetta conformemente all'articolo 6, tale decisione può essere pronunciata solo se l'Ufficio ha deliberato in merito alla domanda di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

     2. Se il ricorso riguarda una privativa comunitaria per ritrovati vegetali già concessa per la quale è stata avviata una procedura di dichiarazione di nullità o di annullamento conformemente agli articoli 20 o 21, la procedura può essere sospesa nella misura in cui la decisione dipende dalla validità della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

 

     Art. 107. Sanzioni applicabili in caso di infrazione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

     Gli Stati membri adottano le misure adeguate affinché le disposizioni intese a reprimere i casi di infrazione dei diritti nazionali siano applicate altresì in caso di infrazione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

 

PARTE SETTIMA

BILANCIO, CONTROLLO FINANZIARIO,

DISPOSIZIONI COMUNITARIE DI ESECUZIONE

 

     Art. 108. Bilancio.

     1. Tutte le entrate e le spese dell'Ufficio devono essere stimate per ogni esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e devono essere iscritte nel bilancio dell'Ufficio.

     2. Nel bilancio le entrate e le spese devono essere in equilibrio.

     3. Le entrate comprendono, fatte salve entrate di altro genere, il gettito delle tasse dovute conformemente all'articolo 83 e conformemente al regolamento relativo alle tasse di cui all'articolo 113 e, se necessario, una sovvenzione iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee.

     4. Le spese comprendono, fatte salve spese di altro genere, le spese fisse dell'Ufficio e le spese inerenti al normale funzionamento dello stesso, ivi comprese le somme esigibili da parte degli uffici d'esame.

 

     Art. 109. Preparazione del bilancio.

     1. Il presidente redige ogni anno uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Ufficio per l'esercizio successivo e lo trasmette entro il 31 marzo di ogni anno al consiglio d'amministrazione unitamente ad un organigramma; qualora lo stato di previsione comporti una sovvenzione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, esso è corredato di un commento introduttivo.

     2. Se lo stato di previsione comporta una sovvenzione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, il consiglio d'amministrazione lo trasmette senza indugio alla Commissione unitamente all'organigramma e al commento e può presentare anche il suo parere. La Commissione li inoltra all'autorità di bilancio delle Comunità eventualmente con il suo parere e uno stato di previsione alternativo.

     3. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio che include l'organigramma dell'Ufficio. Se lo stato di previsione comporta una sovvenzione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, il bilancio è, se necessario, adeguato in funzione degli stanziamenti previsti nel bilancio generale delle Comunità europee.

 

     Art. 110. Esecuzione del bilancio.

     Il presidente cura l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio.

 

     Art. 111. Controllo.

     1. Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese e il controllo della constatazione e degli ordini di riscossione di tutte le entrate dell'Ufficio è di competenza del controllore finanziario nominato dal consiglio d'amministrazione.

     2. Al più tardi il 31 marzo di ogni anno, il presidente trasmette alla Commissione, al consiglio d'amministrazione e alla Corte dei conti delle Comunità europee il resoconto generale delle entrate e delle spese dell'Ufficio per l'esercizio finanziario precedente. La Corte dei conti lo esamina conformemente alle pertinenti disposizioni applicabili al bilancio generale delle Comunità europee.

     3. Il consiglio d'amministrazione dà atto al presidente dell'Ufficio dell'esecuzione del bilancio.

 

     Art. 112. Disposizioni finanziarie.

     Il consiglio d'amministrazione adotta, previa consultazione della Corte dei conti, disposizioni finanziarie interne che specifichino, in particolare, la procedura per l'elaborazione e l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio. Le disposizioni finanziarie devono per quanto possibile corrispondere alle disposizioni del regolamento finanziario applicabili al bilancio generale delle Comunità europee e possono discostarsi da esse soltanto nel caso in cui lo impongano esigenze specifiche della gestione dell'Ufficio.

 

     Art. 113. Regolamento relativo alle tasse.

     1. Il regolamento relativo alle tasse stabilisce segnatamente i fatti per i quali le tasse sono esigibili conformemente all'articolo 83, paragrafo 1, il loro importo e le modalità di pagamento.

     2. Le tasse sono esigibili segnatamente per i seguenti fatti:

     a) il disbrigo delle domande per la concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali; le tasse comprendono:

     - esame della forma (articolo 53),

     - esame del merito (articolo 54),

     - esame della denominazione varietale (articolo 63),

     - decisione (articoli 61, 62),

     - pubblicazioni (articolo 89);

     b) l'organizzazione e la realizzazione dell'esame tecnico; c) la procedura di ricorso fino alla decisione in materia;

d) ogni anno di validità di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

     3. a) Fatte salve le lettere b) e c), gli importi delle tasse vengono fissati a un livello tale da consentire che le entrate relative siano in linea di massima sufficienti a garantire il pareggio del bilancio dell'Ufficio.

     b) Tuttavia, la sovvenzione di cui all'articolo 108, paragrafo 3 può coprire, per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre del quarto anno a decorrere dalla data stabilita all'articolo 118, paragrafo 2, le spese relative alla fase di avviamento dell'Ufficio. Secondo la procedura stabilita all'articolo 115, detto periodo può essere prolungato, se necessario, per non più di un anno.

     c) Inoltre soltanto durante il suddetto periodo transitorio, la sovvenzione di cui all'articolo 108, paragrafo 3 può anche coprire talune spese dell'Ufficio relative ad alcune attività diverse dal disbrigo delle domande, dall'organizzazione e dalla realizzazione dell'esame tecnico e della procedura di ricorso. Tali attività sono specificate, entro un anno dall'adozione del presente regolamento, nelle norme di applicazione ai sensi dell'articolo 114.

     4. Il regolamento relativo alle tasse è adottato conformemente alla procedura contemplata all'articolo 115, previa consultazione del consiglio di amministrazione sul progetto delle misure da adottare.

 

     Art. 114. Altre norme d'applicazione.

     1. Per l'applicazione del presente regolamento sono adottate norme dettagliate. Esse includono in particolare:

     - disposizioni che disciplinano i rapporti fra l'Ufficio e gli uffici d'esame, gli organismi o le sottosezioni di cui agli articoli 30, paragrafo 4 e 55, paragrafi 1 e 2,

     - disposizioni sulle questioni contemplate all'articolo 36, paragrafo 1 e all'articolo 42, paragrafo 2;

     - disposizioni sulla procedura delle commissioni di ricorso.

     2. Salvi restando gli articoli 112 e 113 tutte le norme d'applicazione di cui al presente regolamento sono adottate conformemente alla procedura contemplata all'articolo 115, previa consultazione del consiglio d'amministrazione sul progetto delle misure da adottare.

 

     Art. 115. Procedura. [3]

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

PARTE OTTAVA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 116. Deroghe.

     1. In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) e fatte salve le disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, una varietà è considerata come nuova anche nel caso in cui i costituenti varietali o un materiale del raccolto non sono stati venduti o altrimenti ceduti a terzi dal costitutore o con il suo consenso all'interno del territorio della Comunità, ai fini dello sfruttamento della varietà, più di quattro anni prima e, nel caso della vite o delle specie arboree, più di sei anni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, se la data della domanda rientra nell'anno successivo all'entrata in vigore stessa.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a siffatte varietà anche nei casi in cui è stata concessa una privativa nazionale per ritrovati vegetali in uno o più Stati membri prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

     3. In deroga agli articoli 55 e 56, l'esame tecnico di tali varietà è effettuato nella misura del possibile dall'Ufficio in base ai risultati disponibili di eventuali lavori svolti per la concessione di una privativa nazionale per ritrovati vegetali, d'intesa con l'autorità dinanzi alla quale si sono svolti tali lavori.

     4. Nel caso di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali concessa conformemente ai paragrafi 1 o 2,

     - l'articolo 13, paragrafo 5, lettera a) non si applica in relazione alle varietà essenzialmente derivate la cui esistenza era comunemente nota nella Comunità prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

     - l'articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino non si applica agli agricoltori che continuano ad usare una determinata varietà conformemente all'autorizzazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, qualora, anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, abbiano già utilizzato tale varietà ai fini descritti all'articolo 14, paragrafo 1, senza il pagamento di una remunerazione; tale disposizione è applicabile fino al 30 giugno del settimo anno successivo all'anno di entrata in vigore del presente regolamento. Prima di questa data, la Commissione presenterà una relazione articolata, varietà per varietà, sulla situazione delle varietà stabilite. Il suddetto periodo potrà essere prorogato, nelle disposizioni di applicazione adottate ai sensi dell'articolo 114, sempreché la relazione presentata dalla Commissione lo giustifichi;

     - fatti salvi i diritti conferiti dalla protezione nazionale, le disposizioni dell'articolo 16 si applicano mutatis mutandis agli atti relativi al materiale ceduto a terzi dal costitutore o con il suo consenso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e compiuti da persone che, anteriormente a tale data, abbiano già compiuto atti di questo tipo o abbiano preso al riguardo disposizioni effettive e serie.

Se precedenti atti di questo tipo hanno implicato l'ulteriore moltiplicazione di cui all'articolo 16, lettera a) l'autorizzazione del titolare è richiesta per qualsiasi ulteriore moltiplicazione dopo la scadenza del secondo anno e, nel caso di varietà viticole e di specie arboree, dopo la scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

     - in deroga all'articolo 19, alla durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali è sottratto il periodo più lungo,

     - nel corso del quale i costituenti varietali o un materiale del raccolto sono stati venduti o altrimenti ceduti a terzi dal costitutore o con il suo consenso all'interno del territorio della Comunità, ai fini dello sfruttamento della varietà, in base ai risultati della procedura per la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, nel caso del paragrafo 1,

     - di validità della privativa o delle privative nazionali per ritrovati vegetali, nel caso del paragrafo 2,

e, comunque, un periodo non superiore a cinque anni.

 

     Art. 117. Disposizioni transitorie.

     L'Ufficio è istituito a tempo debito per espletare pienamente i compiti che gli incombono in virtù del presente regolamento a decorrere dal 27 aprile 1995.

 

     Art. 118. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     2. Gli articoli 1, 2 e 3, 5-29 e 49-106 si applicano a decorrere dal 27 aprile 1995.

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) N. 873/2004.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2506/95.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 807/2003.