§ 1.1.567 – Regolamento 22 dicembre 1999, n. 2759.
Regolamento (CE) n. 2759/1999 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:22/12/1999
Numero:2759


Sommario
Art. 1.  Obiettivo.
Art. 2.  Investimenti nelle aziende agricole.
Art. 3.  Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca.
Art. 4.  Misure agroambientali.
Art. 5. 
Art. 6.  Associazioni di produttori.
Art. 7.  Silvicoltura.
Art. 8.  Requisiti per l'ammissione e intensità di aiuto
Art. 8 bis.  Convenzioni di finanziamento.
Art. 9.  Autorità di gestione.
Art. 10.  Indicatori per la sorveglianza.
Art. 11.  Relazioni annuali e finali.
Art. 12.  Valutazioni.
Art. 13.  Disposizioni finali.


§ 1.1.567 – Regolamento 22 dicembre 1999, n. 2759.

Regolamento (CE) n. 2759/1999 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 23 dicembre 1999, n. L 331).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1268/1999, del 21 giugno 1999, del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 12, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (di seguito denominate "Sapard") previste dal regolamento (CE) n. 1268/1999 mirano in particolare ad assistere i paesi candidati nell'applicazione dell'acquis comunitario per quanto riguarda la politica agricola comune e le politiche ad essa collegate, nonché a risolvere i problemi prioritari e specifici connessi con l'adeguamento del settore agricolo e delle zone rurali nei paesi candidati;

     (2) gli stanziamenti erogati nell'ambito del programma Sapard tengono conto, segnatamente, dell'impatto sulla protezione dell'ambiente e sullo sviluppo sostenibile dell'economia del paese candidato di cui trattasi, nonché dei principi delle politiche di coesione sociale. Il sostegno comunitario non sostituisce le risorse finanziarie disponibili in ciascun paese candidato ed è complementare o contribuisce alle corrispondenti azioni nazionali;

     (3) in tale contesto l'aiuto è concesso, di norma, in conformità con le disposizioni che disciplinano il sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale e segnatamente con gli obiettivi e gli strumenti definiti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia

     (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti e dal regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione recante disposizioni di applicazione del precitato regolamento;

     (4) le misure particolari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1268/1999 sono simili alle misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999 e sono quindi applicate dai paesi candidati, per quanto possibile, conformemente ai principi relativi all'attuazione di tali misure nella Comunità. Viene fatto riferimento alle condizioni da applicare in relazione a tali misure;

     (5) al fine di ovviare alle carenze strutturali in materia di approvvigionamento e commercializzazione di prodotti agricoli, dovute alla mancanza di un'adeguata organizzazione dei produttori nei paesi candidati, è necessario un sostegno volto ad incoraggiare la costituzione di associazioni di produttori. A questo scopo è concesso un sostegno per il periodo transitorio di preadesione in conformità con i principi vigenti in materia nella Comunità, ferma restando la possibilità di derogare o di integrare tali principi per far fronte a situazioni particolari nei paesi candidati;

     (6) possono beneficiare di un contributo comunitario altre misure previste dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1268/1999, a condizione che facciano parte del programma approvato dalla Commissione;

     (7) le condizioni di ammissibilità delle spese nel quadro del programma Sapard tengono conto del periodo di validità del regolamento (CE) n. 1268/1999, nonché dell'esigenza di un periodo minimo durante il quale le imprese non debbono subire modifiche sostanziali per raggiungere il loro obiettivo. Le condizioni specifiche di ammissibilità delle spese sono definite nell'ambito di accordi bilaterali tra la Comunità e i singoli paesi candidati;

     (8) le misure Sapard sono attuate conformemente agli orientamenti definiti dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali. A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1268/1999, la Commissione e il paese candidato stabiliscono congiuntamente procedure per la sorveglianza dell'attuazione del programma; è tuttavia necessario definire gli indicatori utilizzati nell'ambito di tali procedure. A tale scopo si prendono in considerazione gli indicatori definiti dal regolamento (CE) n. 1260/1999;

     (9) il sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione, congiuntamente al contributo comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione, deve essere coordinato dal regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89;

     (10) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

 

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1. Obiettivo.

     Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione

 

     Art. 2. Investimenti nelle aziende agricole.

     1. È concesso un sostegno a favore degli investimenti nel settore agricolo in conformità delle condizioni di cui al titolo II, capo I, del regolamento (CE) n. 1257/1999, ad eccezione dell'articolo 7 di detto capo.

     2. Il sostegno agli investimenti viene concesso ad aziende agricole:

     - che, al momento in cui viene presa la decisione di concedere il sostegno, rispettano i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e

     - di cui può essere dimostrata la redditività al termine dell'investimento.

     Tuttavia, qualora le norme concernenti i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali siano state recentemente introdotte al momento della presentazione della domanda, la concessione del sostegno è subordinata alla condizione che l'azienda beneficiaria rispetti i nuovi requisiti alla conclusione dell'investimento.

     3. Gli Stati membri candidati fissano i limiti degli investimenti totali ammissibili al sostegno e stabiliscono requisiti accettabili per quanto riguarda le conoscenze e competenze professionali che gli agricoltori debbono possedere per poter beneficiare del sostegno.

 

     Art. 3. Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca.

     1. È concesso un sostegno agli investimenti previsti all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1257/1999 riguardante il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli inclusi i prodotti della pesca compresi nell'allegato I del trattato. I prodotti agricoli, ad esclusione dei prodotti della pesca, devono provenire da paesi candidati o dalla Comunità. Sono esclusi dal sostegno gli investimenti a livello di commercio al dettaglio.

     Il sostegno viene accordato alle persone cui incombe l'onere finanziario degli investimenti nell'ambito di imprese conformi ai requisiti fissati all'articolo 2, paragrafo 2, primo e secondo trattino, del presente regolamento.

     Tuttavia, qualora al momento della presentazione della domanda siano stati recentemente introdotti requisiti minimi connessi all'acquis in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, la concessione del sostegno è subordinata alla condizione che l'azienda beneficiaria rispetti tali nuovi requisiti alla conclusione dell'investimento. [1]

     2. Le spese ammissibili possono comprendere segnatamente [2]:

     a) la costruzione e l'acquisizione di beni immobili, escluso l'acquisto di terreni;

     b) nuove macchine ed attrezzature, compresi i programmi informatici; tuttavia, la Commissione può acconsentire, caso per caso, all'ammissibilità di attrezzature usate, subordinandola a garanzie specifiche per quanto riguarda in particolare la provenienza e le specifiche tecniche [3];

     c) le spese generali, quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, oltre alle spese di cui alle lettere a) e b) e fino ad un massimo del 12% di queste ultime.

 

     Art. 4. Misure agroambientali.

     È concesso un sostegno a favore delle azioni previste al titolo II, capo VI, del regolamento (CE) n. 1257/1999, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, purché si tratti di azioni pilota.

     Tali azioni sono finalizzate allo sviluppo di esperienze concrete nell'applicazione delle misure agroambientali da parte dell'amministrazione e delle aziende.

 

     Art. 5. [4]

     1. È concesso un sostegno a favore della formazione professionale per contribuire al miglioramento delle conoscenze e delle competenze professionali degli agricoltori e di altre persone che esercitano attività agricole e forestali e alla loro riconversione. È inoltre concesso un aiuto a favore della formazione professionale di altre persone potenzialmente occupate in attività ammesse a beneficiare di un'altra misura del programma, ad eccezione di quelle previste all'articolo 2, ultimo trattino, del regolamento (CE) n. 1268/1999.

     2. Il sostegno alla formazione professionale non comprende i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento medio o superiore.

 

     Art. 6. Associazioni di produttori.

     1. È concesso un sostegno inteso a promuovere la costituzione di associazioni di produttori e ad agevolarne il funzionamento amministrativo per i cinque anni successivi alla data del loro riconoscimento.

     2. Il presente articolo si applica alle associazioni di produttori costituite per garantire l'adeguamento coordinato della produzione dei propri membri alle esigenze del mercato, la commercializzazione congiunta dei prodotti, compresi la centralizzazione e la preparazione delle vendite e l'approvvigionamento dei grossisti, nonché la definizione di regole comuni in materia di informazione sulla produzione, segnatamente per quanto riguarda i raccolti e i quantitativi disponibili, ufficialmente riconosciute dal paese candidato.

     3. Il sostegno concesso alle associazioni di produttori riconosciute dopo il 1° gennaio 2000 per i cinque anni successivi alla data del loro riconoscimento verte sui costi di costituzione e di funzionamento di tali associazioni, calcolati forfettariamente.

     4. L'aiuto di cui al paragrafo 3 è fissato per ogni associazione di produttori sulla base della produzione annua commercializzata e non supera [5]:

     a) nel primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno, ammonta rispettivamente al 5%, 5%, 4%, 3% e 2% del valore della produzione commercializzata, limitatamente a 1 milione di EUR,

     b) nel primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno, ammonta rispettivamente al 2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5% e 1,5% del valore della produzione commercializzata superiore a 1 milione di euro,

     c) è soggetto, per ogni associazione di produttori, a un massimale di

     - 100 000 EUR per il primo anno,

     - 100 000 EUR per il secondo anno,

     - 80 000 EUR per il terzo anno,

     - 60 000 EUR per il quarto anno,

     - 50 000 EUR per il quinto anno, ed è versato in rate annuali.

 

     Art. 7. Silvicoltura.

     1. È concesso un sostegno a favore delle azioni previste agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1257/1999, alle condizioni ivi stabilite.

     Tuttavia, gli aiuti intesi a finanziare la ricostituzione del potenziale produttivo delle foreste sono concessi unicamente nei casi in cui la Commissione stabilisce che si è verificata una calamità naturale eccezionale, indipendentemente dalla causa. [6]

     2. È concesso un sostegno per l'imboschimento delle superfici agricole purché esso sia adeguato alle condizioni locali e compatibile con l'ambiente.

     Tale sostegno può comprendere, oltre ai costi d'impianto, un premio annuale per ettaro imboschito, destinato a coprire i costi di manutenzione per un periodo non superiore a cinque anni.

     3. Il sostegno per l'imboschimento delle superfici agricole realizzato dalle autorità pubbliche deve coprire unicamente le spese di sistemazione.

     4. Il sostegno per l'imboschimento delle superfici agricole non è concesso per l'impianto di abeti natalizi.

     5. In caso di imboschimento con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata, il sostegno per i costi di imboschimento è concesso unicamente per le spese di impianto.

 

     Art. 8. Requisiti per l'ammissione e intensità di aiuto [7].

     1. Le spese relative ad azioni riguardanti misure contemplate dagli articoli da 2 a 7 del presente regolamento e qualsiasi altra misura prevista dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1268/1999 sono ammesse a beneficiare del contributo comunitario solo se rientrano in un programma di sviluppo agricolo e rurale approvato conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1268/1999.

     2. Sono sovvenzionabili da parte della Comunità unicamente le spese sostenute dall'organismo pagatore a decorrere dalla data della decisione della Commissione che delega a detto organismo la responsabilità della gestione finanziaria, o dalla(e) data(e) in essa specificate. Affinché un progetto possa essere sovvenzionato dalla Comunità, tutti i servizi, i lavori, i macchinari e le forniture devono essere originari della Comunità o dei paesi candidati; ove richiesto, il beneficiario finale deve essere in grado di stabilire l'origine dei fattori produttivi degli appalti di lavori o di servizi finanziati nell'ambito dello strumento di cui trattasi, ricorrendo ad ogni mezzo legittimo per ottenere le prove necessarie [8].

     La data finale per l'ammissione dell'impegno è la più recente tra la data finale dell'esercizio finanziario 2006 e la data di adesione del paese candidato in questione.

     3. Un'operazione può continuare a beneficiare dell'aiuto solo se, nei cinque anni successivi alla data in cui il pagamento è stato autorizzato dall'organismo pagatore del paese candidato, non subisce modifiche sostanziali:

     a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico, e

     b) che determinino un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura oppure la cessazione o il cambiamento di localizzazione di una attività produttiva.

     4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1268/1999 si intende per:

     a) "giovane agricoltore": un agricoltore che abbia meno di 40 anni al momento in cui è adottata la decisione di concessione del sostegno e che possieda conoscenze e competenze professionali adeguate;

     b) "zone montane": le zone montane quali definite nell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999;

     c) "contributo pubblico": qualsiasi contributo pubblico, sia esso erogato o meno a titolo del programma. [9]

 

     Art. 8 bis. Convenzioni di finanziamento. [10]

     Per ciascun Programma, le spese ammissibili devono rispettare le disposizioni della convenzione di finanziamento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione applicabile tra la Comunità e il paese candidato di cui trattasi.

 

     Art. 9. Autorità di gestione.

     La Commissione provvede a che ciascun paese candidato istituisca e gestisca, secondo gli standard più elevati, un'autorità in grado di garantire una gestione efficace e regolare del programma.

 

     Art. 10. Indicatori per la sorveglianza.

     Gli indicatori fisici, ambientali e finanziari applicati nella sorveglianza dell'attuazione del programma tengono conto degli elementi contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

 

     Art. 11. Relazioni annuali e finali.

     Le relazioni annuali previste dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1268/1999 comprendono, oltre agli elementi di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1260/1999, ove del caso, gli indicatori fisici per ciascuna misura.

 

     Art. 12. Valutazioni.

     Gli esami e la valutazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1268/1999 sono effettuati tenendo conto delle procedure di valutazione previste al titolo IV, capo III, del regolamento (CE) n. 1260/1999 e al capo III, sezione 5, del regolamento (CE) n. 1750/1999.

 

     Art. 13. Disposizioni finali.

     Le condizioni specifiche per la concessione del sostegno e l'ammissibilità delle spese nel quadro del presente regolamento, tenuto conto degli orientamenti stabiliti della Commissione per gli Stati membri, formano oggetto di accordi bilaterali conclusi tra la Commissione, a nome della Comunità europea, e ciascun paese candidato.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica, per quanto riguarda il sostegno comunitario, a decorrere dal 1° gennaio 2000.


[1] Paragrafo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2356/2000 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2278/2004.

[2] Alinea così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 775/2003.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2356/2000.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2251/2002.

[5] Alinea così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2251/2001.

[6] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2251/2002.

[7] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2356/2000.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2251/2001.

[9] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2356/2000 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2278/2004.

[10] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 775/2003.