Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.5 azioni a favore dei paesi in transizione |
Data: | 20/11/2001 |
Numero: | 2251 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 2759/1999 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 20.5.70 - Regolamento 20 novembre 2001, n. 2251.
Regolamento (CE) n. 2251/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.C.E. 21 novembre 2001, n. L 304)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) L'articolo 8, paragrafo 2, del
(3) Secondo le norme relative agli aiuti esterni del Manuale di istruzioni "Appalti di servizi, di forniture e di lavori nel quadro della cooperazione comunitaria con i paesi terzi", al fine di ricevere un contributo per gli investimenti tutti i servizi, i lavori, i macchinari e le forniture devono essere originali unicamente della Comunità o dei paesi candidati. Ove richiesto, il beneficiario finale dovrebbe essere in grado di stabilire l'origine dei fattori produttivi degli appalti di lavori o di servizi finanziati nell'ambito dello strumento di cui trattasi, ricorrendo ad ogni mezzo legittimo per ottenere le prove necessarie.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) all'articolo 6, paragrafo 4, il testo della prima frase è sostituito dal seguente:
"4. L'aiuto di cui al paragrafo 3 è fissato per ogni associazione di produttori sulla base della produzione annua commercializzata e non supera:";
2) il testo dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal seguente:
"2. Sono sovvenzionabili da parte della Comunità unicamente le spese sostenute dall'organismo pagatore a decorrere dalla data della decisione della Commissione che delega a detto organismo la responsabilità della gestione finanziaria, o dalla(e) data(e) in essa specificate. Affinché un progetto possa essere sovvenzionato dalla Comunità, tutti i servizi, i lavori, i macchinari e le forniture devono essere originari della Comunità o dei paesi candidati; ove richiesto, il beneficiario finale deve essere in grado di stabilire l'origine dei fattori produttivi degli appalti di lavori o di servizi finanziati nell'ambito dello strumento di cui trattasi, ricorrendo ad ogni mezzo legittimo per ottenere le prove necessarie."
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.