Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.5 azioni a favore dei paesi in transizione |
Data: | 17/12/2002 |
Numero: | 2251 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 20.5.61 - Regolamento 17 dicembre 2002, n. 2251.
Regolamento (CE) n. 2251/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione. (Testorilevante ai fini del SEE).
(G.U.C.E. 18 dicembre 2002, n. L 343).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Uno degli obiettivi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del
(2) Quando calamità naturali eccezionali, incluse quelle che comportano incendi, colpiscono le foreste di vari paesi candidati, occorre poter finanziare azioni a favore di tale settore. È inoltre necessario poter adottare le iniziative di prevenzione previste all'articolo 30, paragrafo 1, sesto trattino, del
(3) L'articolo 5 del
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
1. È concesso un sostegno a favore della formazione professionale per contribuire al miglioramento delle conoscenze e delle competenze professionali degli agricoltori e di altre persone che esercitano attività agricole e forestali e alla loro riconversione. È inoltre concesso un aiuto a favore della formazione professionale di altre persone potenzialmente occupate in attività ammesse a beneficiare di un'altra misura del programma, ad eccezione di quelle previste all'articolo 2, ultimo trattino, del
2. Il sostegno alla formazione professionale non comprende i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento medio o superiore.»
2) Il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. È concesso un sostegno a favore delle azioni previste agli articoli 29 e 30 del
Tuttavia, gli aiuti intesi a finanziare la ricostituzione del potenziale produttivo delle foreste sono concessi unicamente nei casi in cui la Commissione stabilisce che si è verificata una calamità naturale eccezionale, indipendentemente dalla causa.»
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.