§ 20.5.61 - Regolamento 17 dicembre 2002, n. 2251.
Regolamento (CE) n. 2251/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:17/12/2002
Numero:2251


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.5.61 - Regolamento 17 dicembre 2002, n. 2251.

Regolamento (CE) n. 2251/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione. (Testorilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 18 dicembre 2002, n. L 343).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2500/2001, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Uno degli obiettivi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1268/1999 è di risolvere problemi prioritari e specifici relativi ad un adeguamento sostenibile del settore agricolo e delle zone rurali nei paesi candidati. I danni causati all'agricoltura e alle zone rurali, incluse le foreste, da calamità naturali eccezionali possono costituire problemi di questo genere, come dimostrato dalle inondazioni che nell'agosto del 2002 hanno causato notevoli danni in diversi paesi candidati. La Comunità deve dare una risposta adeguata a queste calamità naturali eccezionali, avvalendosi di diversi strumenti, tra cui lo strumento di preadesione istituito dal regolamento (CE) n. 1268/1999.

     (2) Quando calamità naturali eccezionali, incluse quelle che comportano incendi, colpiscono le foreste di vari paesi candidati, occorre poter finanziare azioni a favore di tale settore. È inoltre necessario poter adottare le iniziative di prevenzione previste all'articolo 30, paragrafo 1, sesto trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti.

     (3) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2759/1999 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2251/2001, prevede la possibilità di sostenere la formazione professionale che contribuisce al miglioramento delle conoscenze e delle competenze professionali degli agricoltori e di altre persone coinvolte in attività agricole e forestali e nella loro riconversione. In assenza di qualsiasi altro strumento finanziario comunitario di preadesione a favore della formazione professionale, la concessione dell'aiuto previsto per tale formazione a chiunque svolga attività che possono beneficiare delle misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (Sapard) consentirebbe di raggiungere in modo più efficace gli obiettivi Sapard.

     (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2759/1999.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2759/1999 è modificato come segue:

     1) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 5

     1. È concesso un sostegno a favore della formazione professionale per contribuire al miglioramento delle conoscenze e delle competenze professionali degli agricoltori e di altre persone che esercitano attività agricole e forestali e alla loro riconversione. È inoltre concesso un aiuto a favore della formazione professionale di altre persone potenzialmente occupate in attività ammesse a beneficiare di un'altra misura del programma, ad eccezione di quelle previste all'articolo 2, ultimo trattino, del regolamento (CE) n. 1268/1999.

     2. Il sostegno alla formazione professionale non comprende i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento medio o superiore.»

     2) Il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

     «1. È concesso un sostegno a favore delle azioni previste agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1257/1999, alle condizioni ivi stabilite.

     Tuttavia, gli aiuti intesi a finanziare la ricostituzione del potenziale produttivo delle foreste sono concessi unicamente nei casi in cui la Commissione stabilisce che si è verificata una calamità naturale eccezionale, indipendentemente dalla causa.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.