Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.5 azioni a favore dei paesi in transizione |
Data: | 05/05/2003 |
Numero: | 775 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 20.5.67 - Regolamento 5 maggio 2003, n. 775.
Regolamento (CE) n. 775/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 6 maggio 2003, n. L 112).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 3 del
(2) Le convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del
(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) All'articolo 3, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Le spese ammissibili possono comprendere segnatamente:»
2) È inserito il seguente articolo 8 bis:
«Art. 8 bis. Convenzioni di finanziamento
Per ciascun Programma, le spese ammissibili devono rispettare le disposizioni della convenzione di finanziamento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.