§ 19.3.84 - Regolamento 20 febbraio 2003, n. 324.
Regolamento (CE) n. 324/2003 della Commissione che stabilisce i criteri di ammissibilità per la spesa dei laboratori comunitari di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.3 amministrazione
Data:20/02/2003
Numero:324


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     


§ 19.3.84 - Regolamento 20 febbraio 2003, n. 324. [1]

Regolamento (CE) n. 324/2003 della Commissione che stabilisce i criteri di ammissibilità per la spesa dei laboratori comunitari di riferimento che ricevono assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 28 della decisione n. 90/424/CEE e stabilisce le procedure per la dichiarazione di spesa e l'effettuazione di audit.

(G.U.U.E. 21 febbraio 2003, n. L 47).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario, modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE, e in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) L'aiuto finanziario comunitario dovrebbe essere concesso ai laboratori comunitari di riferimento designati dalla Comunità per assisterli nello svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti nei seguenti atti:

     - direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina, modificata da ultimo dall'Atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia,

     - direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE,

     - direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle, modificata da ultimo dall'Atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia,

     - direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/72/CE,

     - direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini, modificata da ultimo dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA,

     - decisione 93/383/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossime marine, modificata da ultimo dalla decisione 1999/312/CE,

     - direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci,

     - direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi,

     - direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti,

     - decisione 96/463/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che designa l'organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura,

     - decisione 1999/313/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi,

     - decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici,

     - direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini,

     - direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica,

     - direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana,

     - regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1326/2001.

     (2) Dovrebbe anche essere compresa l'assistenza finanziaria relativa all'organizzazione di simposi annuali nell'area di responsabilità dei laboratori comunitari di riferimento.

     (3) Il livello di assistenza finanziaria per il funzionamento di taluni laboratori comunitari di riferimento è fissata su base annuale tramite decisioni specifiche nel settore della salute pubblica veterinaria, della salute animale e dei rifiuti di origine animale.

     (4) I laboratori comunitari di riferimento sono sotto la supervisione delle autorità competenti degli Stati membri.

     (5) Lo scopo del presente regolamento è di:

     - definire entro i limiti di tale assistenza finanziaria il tipo di spesa ammissibile per il finanziamento comunitario del laboratorio (personale, materiali durevoli, materiali non durevoli, test comparativi, spese generali) e per l'organizzazione di simposi (spese di trasferta e diarie),

     - stabilire le procedure per la dichiarazione di spesa e per l'effettuazione di audit.

     (6) Una sana amministrazione finanziaria giustifica l'applicazione di questi criteri dall'inizio del 2003, per stabilire l'eleggibilità delle spese effettuate durante lo stesso anno.

     (7) Ai fini del controllo finanziario, sono applicabili gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

     (8) Le misure adottate con il presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Entro i limiti dell'assistenza finanziaria annuale concessa ai laboratori, si applicheranno le seguenti regole di ammissibilità alla spesa collegata al personale, ai materiali durevoli, ai materiali non durevoli, alla spedizione di campioni per i test comparativi e alle spese generali.

     1. Personale

     Le spese ammissibili per il personale, qualunque ne sia lo status, si limitano ai costi delle retribuzioni effettivamente versate (retribuzioni, stipendi, oneri sociali e costi pensionistici) per il personale scientifico, il personale in possesso di qualifiche post-universitarie, i tecnici e il personale amministrativo specificamente dedicati, interamente o in parte, allo svolgimento di compiti comunitari, come indicato nel programma di lavoro approvato.

     Tutto il tempo di lavoro del personale dedicato allo svolgimento di compiti comunitari deve essere registrato e certificato sulla base di un minimo di 12 mesi e di 1 600 ore/ anno. Il responsabile designato del progetto o un membro di grado superiore debitamente autorizzato del personale beneficiario dovranno procedere a tale registrazione e certificazione almeno una volta al mese.

     2. Materiali durevoli

     I materiali acquistati o in locazione potranno essere addebitati come costi diretti. L'importo rimborsabile per i materiali in locazione non può eccedere l'importo al quale i materiali avrebbero potuto essere acquistati per la durata del test. I costi rimborsabili saranno calcolati nel modo seguente:

     (A x C x D) / B

     A = periodo in mesi per il quale i materiali sono destinati ad essere utilizzati per il progetto, dalla data della consegna. L'ammissibilità è limitata ai materiali effettivamente pagati durante il periodo coperto dall'assistenza finanziaria comunitaria.

     B = periodo di ammortamento di 60 mesi (36 mesi nel caso di attrezzature informatiche che costino meno di 25 000 EUR).

     C = costo dei materiali senza IVA.

     D = percentuale di utilizzazione dei materiali per il progetto.

     L'IVA non recuperabile pagata dal beneficiario sarà considerata come una spesa ammissibile.

     3. Materiali non durevoli

     Il rimborso sarà basato sui costi effettivi senza IVA sostenuti durante il periodo in questione. Il beneficiario dovrà inoltre indicare, per i vari materiali, la percentuale del bilancio totale del laboratorio relativo ai materiali non durevoli.

     Tutte le altre spese di amministrazione, di viaggio e di segretariato sono considerate come rientranti nella categoria delle «spese generali».

     4. Test comparativi

     Dietro presentazione dei relativi documenti, il rimborso si baserà sui costi effettivi senza IVA dell'invio di campioni in connessione con tali test.

     5. Spese generali

     Sarà concesso automaticamente un contributo forfettario pari al 7 % dei costi effettivamente rimborsabili sulla base di tutti i costi diretti sopra elencati (punti da 1 a 4).

 

          Art. 2.

     Per avere diritto all'assistenza finanziaria comunitaria, il beneficiario dovrà dichiarare e certificare le spese ogni anno.

     A condizione che i piani di azione siano realizzati in modo efficiente e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie entro i limiti di tempo previsti, l'assistenza finanziaria comunitaria per il funzionamento del laboratorio sarà versata nel modo seguente:

     a) potrà essere pagato, su richiesta del beneficiario, un prefinanziamento pari al 70 % dell'importo totale;

     b) il saldo sarà versato dietro presentazione da parte del beneficiario di una relazione finanziaria certificata dal direttore del laboratorio, della documentazione relativa ai test comparativi e di una relazione tecnica;

     c) la relazione finanziaria certificata dovrà essere presentata in conformità con l'allegato I del presente regolamento e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla fine del periodo per il quale l'assistenza finanziaria è stata concessa;

     d) in caso di mancato rispetto del termine, il contributo sarà ridotto del 25 % entro il 1° maggio, del 50 % entro il 1° giugno, del 75 % entro il 1° luglio e del 100 % entro il 1° settembre.

     A parte la spesa relativa ai test comparativi, il direttore tecnico dovrà conservare una copia autenticata della relativa documentazione (fatture, retribuzioni, formulari di presenza, ecc.). Le spese dichiarate dovranno essere registrate nel relativo sistema di contabilità del beneficiario, il quale dovrà conservare a fini di audit tutta la relativa documentazione per cinque anni. Tale documentazione, da cui risultino tutti i costi e le ore impiegate secondo quanto indicato nella domanda di rimborso, dovrà essere inviata alla Commissione su sua richiesta.

 

          Art. 3.

     Entro i limiti dell'assistenza finanziaria annuale concessa per l'organizzazione di un simposio, si applicheranno le regole di ammissibilità menzionate nell'allegato II per le spese di viaggio e le diarie per un massimo di due partecipanti invitati per ciascuno Stato membro.

 

          Art. 4.

     A condizione che il simposio sia stato organizzato in modo efficiente e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti, l'assistenza finanziaria comunitaria per l'organizzazione del simposio sarà versata nel modo seguente:

     a) potrà essere pagato, su richiesta del beneficiario, un prefinanziamento pari al 70 % dell'importo totale entro 60 giorni prima della data fissata per il simposio;

     b) il saldo sarà versato previa accettazione da parte della Commissione della relativa documentazione finanziaria e di una relazione tecnica sull'utilizzazione dell'assistenza finanziaria;

     c) la documentazione finanziaria relativa dovrà essere presentata secondo quanto previsto dall'allegato III del presente regolamento e non oltre tre mesi dalla data del simposio;

     d) in caso di mancato rispetto dei termini, il contributo sarà ridotto del 25 % entro un mese dalla data prevista di presentazione della documentazione, del 50 % entro due mesi, del 75 % entro tre mesi e del 100 % entro quattro mesi.

 

          Art. 5.

     La Commissione può effettuare audit in conformità con l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

 

          Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

 

 

ALLEGATO I

RELAZIONE FINANZIARIA CERTIFICATA

[Articolo 2, lettera c)]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

REGOLE DI AMMISSIBILITÀ PER I SIMPOSI

 

     1. Spese di viaggio

     Le spese ammissibili per il viaggio ferroviario sono quelle corrispondenti a un biglietto di prima classe relativo al percorso più breve.

     Le spese ammissibili per il viaggio aereo sono quelle relative al biglietto in classe turistica alla tariffa meno cara possibile, tenuto conto dei vincoli delle condizioni di viaggio. Quando tali condizioni lo consentano, si applicheranno tariffe ridotte (APEX, PEX, Escursione, ecc.). Tuttavia, se il viaggio è separato da un fine settimana da non più di 24 ore, potrà essere concesso il rimborso di spese diarie aggiuntive se ciò consentirà di utilizzare tariffe di viaggio ridotte, purché ne risulti un risparmio generale (spese di viaggio + diarie).

     Se i partecipanti utilizzeranno la loro autovettura invece di effettuare viaggi ferroviari o aerei, le spese di viaggio saranno rimborsate sulla base del biglietto ferroviario di prima classe per il percorso più breve, esclusi eventuali supplementi e applicando la tariffa meno cara. Se due o più persone utilizzeranno la stessa autovettura, solo il proprietario della vettura avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio. I costi di parcheggio o i pedaggi pagati utilizzando un'autovettura privata non saranno rimborsati. I partecipanti che utilizzeranno la loro autovettura rimarranno pienamente responsabili degli eventuali incidenti all'autovettura o da essa provocati a terzi. L'organizzatore del simposio non può in nessun caso accettare richieste di compensazione, quali che siano i motivi per i quali i partecipanti abbiano utilizzato l'autovettura privata.

     Le eventuali negligenze da parte dei partecipanti (ad esempio perdita dei buoni), e le loro conseguenze finanziarie, rimarranno interamente a carico dei partecipanti.

 

     2. Indennità giornaliere (diarie)

     Le seguenti indennità applicabili dal 24 marzo 1999 [data di pubblicazione del regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 620/1999 (GU L 78 del 24.3.1999)] saranno adeguate in conformità con le indennità diarie vigenti alla data del simposio.

 

 

(in euro)

Paese nel quale viene organizzato il simposio

Indennità giornaliere (diarie)

Belgio

149,63

Danimarca

179,28

Germania

127,1

Grecia

113,19

Spagna

141,3

Francia

130,29

Irlanda

165,2

Italia

129,82

Lussemburgo

143,48

Paesi Bassi

147,69

Austria

121,81

Portogallo

142,98

Finlandia

155,6

Svezia

156,54

Regno Unito

199,21

 

 

ALLEGATO III

DOCUMENTI FINANZIARI GIUSTIFICATIVI

[Articolo 4, lettera c)]

 

     (Omissis)

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 9 del regolamento (CE) n. 156/2004.