Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.3 amministrazione |
Data: | 29/01/2004 |
Numero: | 156 |
Sommario |
Art. 1. Bilancio provvisorio. |
Art. 2. Regole di ammissibilità. |
Art. 3. Pagamento dell'assistenza finanziaria per il funzionamento dei laboratori. |
Art. 4. Regole di ammissibilità per i simposi. |
Art. 5. Versamento dell'assistenza finanziaria della Comunità per l'organizzazione di simposi. |
Art. 6. Documenti giustificativi. |
Art. 7. Tasso di conversione per le domande in valuta nazionale. |
Art. 8. Audit. |
Art. 9. Abrogazione. |
Art. 10. Entrata in vigore e applicabilità. |
§ 19.3.106 – Regolamento 29 gennaio 2004, n. 156.
Regolamento (CE) n. 156/2004 della Commissione relativo all'assistenza finanziaria della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento ai sensi dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE.
(G.U.U.E. 30 gennaio 2004, n. L 27).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) I criteri di ammissibilità per le spese dei laboratori comunitari di riferimento che ricevono un'assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 28 della decisione 90/424/ CEE e le procedure per la dichiarazione di spesa e l'effettuazione di audit sono state stabilite nel
(2) I laboratori comunitari di riferimento («laboratori») svolgono le funzioni e i compiti previsti nella legislazione veterinaria della Comunità per assistere la Comunità.
(3) Il livello di assistenza finanziaria annuale della Comunità («assistenza finanziaria») per il funzionamento di taluni laboratori è fissato su base annuale tramite decisioni specifiche nel settore della salute pubblica veterinaria, della salute animale e dei rifiuti di origine animale.
(4) I costi relativi a missioni effettuate dal personale dei laboratori devono essere correntemente finanziati dai laboratori sulla base delle spese generali del beneficiario fino a un massimo del 7 % dei costi ammissibili totali per l'azione.
(5) Poiché a tali missioni è da ascriversi una proporzione crescente delle spese generali del beneficiario e poiché certe spese per missioni possono essere coperte sulla base di una tariffa giornaliera standard si dovrebbe creare un capitolo a parte nel contesto della spesa ammissibile annuale di ciascun laboratorio.
(6) Considerando i costi e i benefici dei simposi, è opportuno restringere il numero di partecipanti ammissibili ai simposi e se ne dovrebbe invitare soltanto uno per Stato membro. Deroghe a tale regola andrebbero decise in casi debitamente giustificati e contestualmente all'assistenza finanziaria concessa per l'organizzazione dei simposi.
(7) Si avverte la necessità di chiarire il tasso da usarsi per la conversione delle domande di pagamento presentate in valuta nazionale come da regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio che istituisce il regime agromonetario dell'euro.
(8) Si dovrebbero stabilire regole per armonizzare la presentazione del bilancio provvisorio relativo alla spesa dei laboratori in considerazione delle attività svolte in virtù della legislazione veterinaria della Comunità.
(9) Poiché si devono apportare diversi cambiamenti al
(10) Una sana gestione finanziaria giustifica l'applicazione delle regole di ammissibilità a partire dall'inizio del 2004 per la definizione delle spese ammissibili sostenute durante tale anno.
(11) A fini di controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del
(12) Le misure adottate con il presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Bilancio provvisorio.
I laboratori comunitari di riferimento (qui di seguito denominati «laboratori») presentano entro il 1° ottobre di ciascun anno di calendario «n» il bilancio provvisorio della spesa del laboratorio in relazione alle attività comunitarie per l'anno di calendario «n+1».
I laboratori presentano il bilancio provvisorio in forma computerizzata conformemente all'allegato I.
Art. 2. Regole di ammissibilità.
Entro i limiti dell'assistenza finanziaria annuale della Comunità concessa ai laboratori, si applicano le regole di ammissibilità di cui all'allegato II per la spesa collegata al personale, ai materiali durevoli, ai materiali non durevoli, alla spedizione di campioni per i test comparativi e alle spese generali.
Art. 3. Pagamento dell'assistenza finanziaria per il funzionamento dei laboratori.
A condizione che i piani di azione siano realizzati in modo efficiente e che i beneficiari forniscano alla Commissione tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite nel presente articolo, l'assistenza finanziaria per il funzionamento del laboratorio è versata nel modo seguente:
a) può essere pagato, su richiesta del beneficiario, un prefinanziamento pari al 70 % dell'importo totale;
b) il saldo è versato su presentazione da parte del beneficiario di:
i) una relazione finanziaria certificata dal direttore del laboratorio;
ii) documenti giustificativi relativi ai test comparativi; e
iii) una relazione tecnica;
c) la relazione finanziaria certificata e presentata in conformità con l'allegato III entro il 31 marzo dell'anno successivo alla fine del periodo per il quale l'assistenza finanziaria è stata concessa;
d) in caso di mancato rispetto della scadenza di cui al punto c), l'assistenza finanziaria è ridotta di 25 % il 1° maggio, 50 % il 1° giugno, 75 % il 1° luglio e 100 % il 1° settembre.
Art. 4. Regole di ammissibilità per i simposi.
1. Entro i limiti dell'assistenza finanziaria annuale concessa per l'organizzazione di un simposio, si applicano le regole di ammissibilità menzionate nell'allegato IV per le spese di viaggio e le diarie per un massimo di 30 partecipanti a simposi, di cui viene invitato almeno uno per Stato membro.
2. Possono essere decise deroghe al paragrafo 1 in casi debitamente giustificati contestualmente alla decisione dell'assistenza finanziaria annuale della Comunità per il funzionamento di certi laboratori.
Art. 5. Versamento dell'assistenza finanziaria della Comunità per l'organizzazione di simposi.
A condizione che il simposio sia stato organizzato in modo efficiente e che il beneficiario fornisca alla Commissione tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite nel presente articolo, l'assistenza finanziaria per l'organizzazione dei simposio è versata nel modo seguente:
a) può essere pagato, su richiesta del beneficiario, un prefinanziamento pari al 70 % dell'importo totale entro i 60 giorni che precedono la data fissata per il simposio;
b) il saldo è versato previa accettazione da parte della Commissione dei relativi documenti giustificativi e di una relazione tecnica sull'uso dell'assistenza finanziaria;
c) i documenti giustificativi sono presentati conformemente all'allegato V entro i tre mesi successivi alla data del simposio;
d) in caso di mancato rispetto della scadenza di cui al punto c), l'assistenza finanziaria è ridotta di 25 % per un mese rispetto alla scadenza prevista di presentazione della documentazione, 50 % per un ritardo di due mesi, 75 % per un ritardo di tre mesi e 100 % per un ritardo di quattro mesi.
Art. 6. Documenti giustificativi.
1. Il direttore tecnico del laboratorio conserva copia certificata dei documenti giustificativi, quali fatture, buste paga e fogli di presenza, invio di campioni, missioni.
2. Il beneficiario registra la spesa dichiarata alla Commissione nel suo sistema di contabilità dei costi e conserva tutti i documenti giustificativi per un periodo di cinque anni a fini di audit.
I documenti giustificativi comprovanti tutti i costi e le ore lavorate quali indicati nella domanda di rimborso, sono trasmessi su richiesta alla Commissione.
Art. 7. Tasso di conversione per le domande in valuta nazionale.
Il tasso di conversione per le richieste presentate in valuta nazionale nel corso del mese «n» è quello in vigore il decimo giorno del mese «n+1» o il primo giorno precedente per il quale si è fissato un tasso.
Art. 8. Audit.
La Commissione può effettuare audit in conformità con l'articolo 9 del
Art. 9. Abrogazione.
Il
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Art. 10. Entrata in vigore e applicabilità.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Si applica dal 1° gennaio 2004.
ALLEGATO I
(Articolo 1)
(Omissis)
ALLEGATO II
(Articolo 2)
Regole di ammissibilità applicabili alla spesa collegata al personale,
ai materiali durevoli, ai materiali non durevoli, alla spedizione di campioni
per i test comparativi, e alle spese generali
1. Personale
Le spese per il personale, qualunque ne sia lo status, si limitano ai costi delle retribuzioni effettivamente versate (retribuzioni, stipendi, oneri sociali e costi pensionistici) per il personale scientifico, il personale in possesso di qualifiche post-universitarie, i tecnici e il personale amministrativo specificamente dedicati, interamente o in parte, allo svolgimento di compiti comunitari, come indicato nel programma di lavoro approvato.
Tutto il tempo di lavoro del personale dedicato allo svolgimento di compiti comunitari deve essere registrato e certificato sulla base di un minimo di 12 mesi e di 1600 ore/anno. Il responsabile designato del progetto o un membro di grado superiore debitamente autorizzato del personale del beneficiario dovranno procedere a tale registrazione e certificazione almeno una volta al mese.
2. Materiali durevoli
I materiali acquistati o in locazione possono essere addebitati come costi diretti. L'importo rimborsabile per i materiali in locazione non può eccedere l'importo al quale i materiali avrebbero potuto essere acquistati per la durata del test. I costi rimborsabili saranno calcolati nel modo seguente:
A × C × D / B
A = Periodo in mesi per i quali i materiali sono destinati ad essere utilizzati per il progetto, dalla data della consegna. L'ammissibilità è limitata ai materiali effettivamente pagati durante il periodo coperto dall'assistenza finanziaria comunitaria.
B = Periodo di ammortamento di 60 mesi (36 mesi nel caso di attrezzature informatiche che costino meno di 25 000 EUR).
C = Costo dei materiali senza IVA.
D = Percentuale di utilizzazione dei materiali per il progetto.
L'IVA non recuperabile pagata dal beneficiario sarà considerata come una spesa ammissibile.
3. Materiali non durevoli
Il rimborso sarà basato sui costi effettivi senza IVA sostenuti durante il periodo in questione. Il beneficiario dovrà inoltre indicare, per i vari materiali, la percentuale del bilancio totale del laboratorio relativo ai materiali non durevoli.
Tutte le altre spese di amministrazione, di viaggio e di segretariato sono considerate come rientranti nella categoria delle «spese generali».
4. Spedizione di campioni per i test comparativi
Dietro presentazione dei relativi documenti, il rimborso si baserà sui costi effettivi senza IVA dell'invio di campioni in connessione con tali test.
5. Missioni
Le spese di viaggio e le diarie del personale dei laboratori sostenute per missioni rientranti nel programma di lavoro approvato saranno rimborsate fino a un massimo di 5 000 EUR. Le diarie e i costi alberghieri non devono superare le diarie e i tetti per i costi alberghieri applicabili al personale della Comunità.
6. Spese generali
Sarà concesso automaticamente un contributo forfettario pari a 7 % dei costi effettivamente rimborsabili sulla base di tutti i costi diretti sopra elencati (punti da 1 a 5).
ALLEGATO III
(Omissis)
ALLEGATO IV
(Articolo 4)
REGOLE DI AMMISSIBILITÀ PER I SIMPOSI
1. Spese di viaggio
Le spese ammissibili per il viaggio ferroviario sono quelle corrispondenti a un biglietto di prima classe relativo al percorso più breve.
Le spese ammissibili per il viaggio aereo sono quelle relative al biglietto in classe turistica alla tariffa meno cara possibile, tenuto conto dei vincoli delle condizioni di viaggio. Quando tali condizioni lo consentano, si applicheranno tariffe ridotte (APEX, PEX, Escursione, ecc.). Tuttavia, se il viaggio è separato da un fine settimana da non più di 24 ore, potrà essere concesso il rimborso di spese diarie aggiuntive se ciò consentirà di utilizzare tariffe di viaggio ridotte, purché ne risulti un risparmio generale (spese di viaggio + diarie).
Se i partecipanti utilizzeranno la loro autovettura invece di effettuare viaggi ferroviari o aerei, le spese di viaggio saranno rimborsate sulla base del biglietto ferroviario di prima classe per il percorso più breve, esclusi eventuali supplementi e applicando la tariffa meno cara. Se due o più persone utilizzeranno la stessa autovettura, solo il proprietario della vettura avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio. I costi di parcheggio o i pedaggi pagati utilizzando un'autovettura privata non saranno rimborsati. I partecipanti che utilizzeranno la loro autovettura rimarranno pienamente responsabili degli eventuali incidenti all'autovettura o da essa provocati a terzi. L'organizzatore del simposio non può in nessun caso accettare richieste di compensazione, quali che siano i motivi per i quali i partecipanti abbiano utilizzato l'autovettura privata.
Le eventuali negligenze da parte dei partecipanti (ad esempio perdita dei buoni), e le loro conseguenze finanziarie, rimarranno interamente a carico dei partecipanti.
2. Indennità giornaliere (diarie)
Le seguenti indennità applicabili dal 24 marzo 1999 [data di pubblicazione del
Paese nel quale viene organizzato il simposio |
Indennità giornaliere (diarie) (in euro) |
Belgio |
149,63 |
Danimarca |
179,28 |
Germania |
127,10 |
Grecia |
113,19 |
Spagna |
141,30 |
Francia |
130,29 |
Irlanda |
165,20 |
Italia |
129,82 |
Lussemburgo |
143,48 |
Paesi Bassi |
147,69 |
Austria |
121,81 |
Portogallo |
142,98 |
Finlandia |
155,60 |
Svezia |
156,54 |
Regno Unito |
199,21 |
ALLEGATO V
(Omissis)