Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 29/04/1999 |
Numero: | 313 |
Sommario |
Art. 1. Ciascuno Stato membro designa una laboratorio nazionale di riferimento addetto al controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi. Esso ne informa la Commissione, [...] |
Art. 2. 1. Ciascun laboratorio nazionale di riferimento è incaricato di svolgere i seguenti compiti |
Art. 3. Il laboratorio del "Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science" di Weymouth nel Regno Unito è designato come laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle [...] |
Art. 4. Il laboratorio comunitario di riferimento è incaricato di svolgere i seguenti compiti |
Art. 5. Il laboratorio comunitario di riferimento deve funzionare in base alle seguenti condizioni |
Art. 6. La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
Art. 7. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.456 - Decisione 29 aprile 1999, n. 313. [1]
Decisione (CE) n. 1999/313 del Consiglio relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi.
(G.U.C.E. 8 maggio 1999, n. L 120).
Ciascuno Stato membro designa una laboratorio nazionale di riferimento addetto al controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi. Esso ne informa la Commissione, che pubblica l'elenco di questi laboratori nazionali di riferimento e i relativi aggiornamenti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
1. Ciascun laboratorio nazionale di riferimento è incaricato di svolgere i seguenti compiti:
a) coordinare le attività dei laboratori nazionali incaricati di effettuare le analisi batteriologiche e virologiche dei molluschi bivalvi nello Stato membro,
b) assistere l'autorità competente dello Stato membro
nell'organizzazione del sistema di controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi,
c) organizzare periodicamente prove comparative tra i diversi laboratori nazionali incaricati di svolgere le suddette analisi,
d) garantire la diffusione delle informazioni fornite dal laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 3 presso le autorità competenti e i laboratori nazionali incaricati di svolgere le suddette analisi.
2. I laboratori nazionali di riferimento collaborano con il laboratorio comunitario di riferimento designato di cui all'articolo 3.
Il laboratorio del "Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science" di Weymouth nel Regno Unito è designato come laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi.
Il laboratorio comunitario di riferimento è incaricato di svolgere i seguenti compiti:
a) fornire ai laboratori nazionali di riferimento informazioni sui metodi d'analisi e sulle prove comparative,
b) coordinare l'applicazione da parte dei laboratori nazionali di riferimento dei metodi di cui alla lettera a), organizzando in particolare prove comparative,
c) coordinare la ricerca su nuovi metodi d'analisi e informare i laboratori nazionali di riferimento dei progressi compiuti in questo settore,
d) organizzare corsi di formazione e di perfezionamento per il personale dei laboratori nazionali di riferimento,
e) collaborare con i laboratori incaricati di effettuare le analisi batteriologiche e virologiche dei molluschi bivalvi nei paesi terzi,
f) fornire assistenza tecnica e scientifica alla Commissione, specialmente in caso di contestazione dei risultati delle analisi da parte degli Stati membri,
g) coadiuvare i laboratori nazionali di riferimento per i residui nell'attuazione di un adeguato sistema di garanzia della qualità basato sui principi delle buone prassi di laboratorio (GLP) e sui criteri EN 45000.
Il laboratorio comunitario di riferimento deve funzionare in base alle seguenti condizioni:
a) deve disporre di personale qualificato con sufficienti conoscenze delle tecniche applicate nelle analisi batteriologiche e virologiche dei molluschi bivalvi,
b) deve disporre di attrezzature e di materiali necessari per svolgere i compiti di cui all'articolo 4,
c) deve disporre di un'adeguata infrastruttura amministrativa,
d) deve fare rispettare al suo personale il carattere riservato di taluni elementi, risultati o comunicazioni,
e) deve osservare i principi delle buone prassi di laboratorio riconosciute a livello internazionale,
f) deve disporre di un elenco aggiornato delle sostanze di riferimento conservate dall'ufficio comunitario di riferimento e di un elenco aggiornato dei produttori e venditori di tali sostanze.
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
[1] Decisione abrogata dall’art. 61 del