Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 30/10/2008 |
Numero: | 1067 |
Sommario |
Art. 1. In deroga all’articolo 135 e all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per il frumento tenero del codice NC 10019099, di qualità diversa dalla [...] |
Art. 2. 1. È aperto, il 1 gennaio di ogni anno, un contingente tariffario di 2989240 tonnellate di frumento tenero del codice NC 10019099, di qualità diversa dalla qualità alta |
Art. 3. 1. Il contingente tariffario globale di importazione è suddiviso in tre sottocontingenti |
Art. 4. 1. In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare una sola domanda di titolo per numero d’ordine e per settimana. Se un operatore presenta più [...] |
Art. 5. La durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo rilascio effettivo, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008 |
Art. 6. La domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, il nome del paese d’origine del prodotto e una croce nella casella "Sì". I titoli sono validi esclusivamente per i [...] |
Art. 7. In deroga all’articolo 12, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1342/2003, la cauzione relativa ai titoli d’importazione di cui al presente regolamento è fissata a 30 EUR per tonnellata |
Art. 8. Nel quadro dei contingenti tariffari l’immissione in libera pratica nella Comunità di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta originario dai paesi terzi è subordinata alla presentazione [...] |
Art. 9. Il regolamento (CE) n. 2375/2002 è abrogato |
Art. 10. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 14.5.969 - Regolamento 30 ottobre 2008, n. 1067.
Regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
(G.U.U.E. 31 ottobre 2008, n. L 290)
(Versione codificata)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) In esito a negoziati commerciali, la Comunità ha modificato le condizioni d’importazione di frumento tenero di qualità media e bassa, ossia di qualità diversa da quella alta, quale definita all’allegato I del
(3) Il suddetto contingente tariffario riguarda un quantitativo annuo massimo di 2989240 tonnellate, di cui 572000 tonnellate per le importazioni in provenienza dagli Stati Uniti d’America e 38853 tonnellate in provenienza dal Canada.
(4) Il
(5) Le disposizioni del
(6) Per consentire l’importazione ordinata e non a fini speculativi del frumento tenero oggetto dei suddetti contingenti tariffari, è necessario subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo d’importazione.
(7) Per garantire una corretta gestione dei contingenti è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli.
(8) Per tener conto delle condizioni di fornitura, è necessario prevedere una deroga per quanto riguarda la durata di validità dei titoli.
(9) Per una corretta gestione dei contingenti è necessario fissare la cauzione relativa ai titoli d’importazione a un livello relativamente elevato, in deroga all’articolo 12 del
(10) Occorre garantire una comunicazione rapida e reciproca, fra la Commissione e gli Stati membri, dei quantitativi richiesti e importati.
(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
In deroga all’articolo 135 e all’articolo 136, paragrafo 1, del
Per i prodotti di cui al presente regolamento, importati in quantità superiore ai quantitativi previsti all’articolo 3 del presente regolamento, si applica l’articolo 135 del
1. È aperto, il 1 gennaio di ogni anno, un contingente tariffario di 2989240 tonnellate di frumento tenero del codice NC 10019099, di qualità diversa dalla qualità alta.
2. Il dazio all’importazione nell’ambito del contingente tariffario è di 12 EUR per tonnellata.
3. Si applicano il
1. Il contingente tariffario globale di importazione è suddiviso in tre sottocontingenti:
- sottocontingente I (numero d’ordine 09.4123): 572000 tonnellate per gli Stati Uniti,
- sottocontingente II (numero d’ordine 09.4124): 38853 tonnellate per il Canada,
- sottocontingente III (numero d’ordine 09.4125): 2378387 tonnellate per gli altri paesi terzi.
2. Qualora, nel corso di un anno, si constati una sottoutilizzazione rilevante dei sottocontingenti I o II, la Commissione può, con il consenso dei paesi terzi interessati, adottare disposizioni per il trasferimento dei quantitativi inutilizzati verso gli altri sottocontingenti, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del
3. Il sottocontingente III è diviso in quattro sottoperiodi trimestrali che coprono le seguenti date e i seguenti quantitativi:
a) sottoperiodo 1: dal 1 gennaio al 31 marzo — 594597 tonnellate;
b) sottoperiodo 2: dal 1 aprile al 30 giugno — 594597 tonnellate;
c) sottoperiodo 3: dal 1 luglio al 30 settembre — 594597 tonnellate;
d) sottoperiodo 4: dal 1 ottobre al 31 dicembre — 594596 tonnellate.
4. In caso di esaurimento dei quantitativi per uno dei sottoperiodi da 1 a 3, la Commissione può procedere all’apertura anticipata del sottoperiodo successivo, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del
1. In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del
Le domande di titoli d’importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il venerdì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).
2. Ogni domanda di titolo indica un quantitativo in chilogrammi, senza decimali, che non può superare:
- per i sottocontingenti I e II, il quantitativo totale aperto per l’anno in causa per il sottocontingente interessato,
- per il sottocontingente III, il quantitativo totale aperto per il sottoperiodo interessato.
Nella domanda di titolo d’importazione e nel titolo stesso è indicato un solo paese di origine.
3. Entro il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti trasmettono alla Commissione, per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione che notifica, per numero d’ordine, ogni domanda con l’origine del prodotto e il quantitativo oggetto della domanda, nonché l’eventuale inesistenza di domande.
4. I titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la comunicazione di cui al paragrafo 3.
Il giorno del rilascio dei titoli di importazione gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del
La durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo rilascio effettivo, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del
La domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, il nome del paese d’origine del prodotto e una croce nella casella "Sì". I titoli sono validi esclusivamente per i prodotti originari del paese indicato nella casella 8.
In deroga all’articolo 12, lettere a) e b), del
Nel quadro dei contingenti tariffari l’immissione in libera pratica nella Comunità di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta originario dai paesi terzi è subordinata alla presentazione di un certificato di origine emesso dalle competenti autorità nazionali di tali paesi, secondo le disposizioni dell’articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione [10].
Il
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13.
[3] GU L 169 del 29.6.2007, pag. 53.
[4] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88.
[5] Cfr. allegato I.
[6] GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.
[7] GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.
[8] GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.
[9] GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.
[10] GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
ALLEGATO I
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Presente regolamento | |
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Articoli 1, 2 e 3 |
Articoli 1, 2 e 3 | |
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Art. 5 |
Art. 4 | |
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Art. 6 |
Art. 5 | |
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Art. 9 |
Art. 6 | |
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Art. 10 |
Art. 7 | |
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Art. 11 |
Art. 8 | |
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Art. 9 | |
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Art. 12, primo comma |
Art. 10 | |
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Art. 12, secondo comma |
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Allegato I | |
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Allegato II | |