Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 26/06/2003 |
Numero: | 1111 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 14.5.448 - Regolamento 26 giugno 2003, n. 1111.
Regolamento (CE) n. 1111/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2375/2002 relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio
(G.U.U.E. 27 giugno 2003, n. L 158).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Nel primo e nel secondo trimestre del 2003 si è registrato un grande interesse da parte degli operatori per le importazioni nell'ambito del sottocontingente III, comprendente tutti i paesi terzi tranne gli Stati Uniti e il Canada, che ha provocato una partecipazione rilevante. Si sono verificati anche problemi di comunicazione tra la Commissione e le autorità di alcuni Stati membri, che hanno creato incertezze riguardo alle effettive quantità di frumento richieste in tutta la Comunità e difficoltà nel controllo dei quantitativi disponibili nell'ambito del contingente. È opportuno chiarire quali siano gli obblighi degli Stati membri in materia.
(3) La validità dei titoli d'importazione è attualmente disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, modificato da ultimo dal
(4) Il
(5) Il
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) l'articolo 5 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
«Ogni domanda di titolo indica un quantitativo che non può superare il quantitativo disponibile, per ciascun sottocontingente, per l'importazione del prodotto di cui trattasi nel periodo considerato. I richiedenti possono presentare una sola domanda di titolo nello Stato membro interessato.»;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. Il giorno della presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti notificano alla Commissione mediante fax, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato, nonché il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d'importazione. Le notifiche sono effettuate anche se non sono state presentate domande di titoli in uno Stato membro. Questa informazione è comunicata separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione per i cereali.
Qualora gli Stati membri non abbiano notificato domande di titoli alla Commissione entro il termine stabilito, la Commissione ritiene che nello Stato membro interessato non sono state presentate domande»;
2) è inserito l'articolo 6 seguente:
«Art. 6.
I titoli d'importazione sono validi 45 giorni a decorrere dal giorno del rilascio. In conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, del
3) all'articolo 12 è soppresso il terzo comma.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.