§ 14.5.448 - Regolamento 26 giugno 2003, n. 1111.
Regolamento (CE) n. 1111/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2375/2002 relativo all'apertura e alla gestione di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:26/06/2003
Numero:1111


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.5.448 - Regolamento 26 giugno 2003, n. 1111.

Regolamento (CE) n. 1111/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2375/2002 relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio

(G.U.U.E. 27 giugno 2003, n. L 158).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

     vista la decisione 2003/253/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994, in particolare l'articolo 2,

     vista la decisione 2003/254/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994, in particolare l'articolo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 531/2003, apre un contingente tariffario per l'importazione di 2 981 600 tonnellate di frumento tenero di bassa e media qualità del codice NC 1001 90 99. Questo contingente tariffario comprende 572 000 tonnellate per le importazioni dagli Stati Uniti e 38 000 tonnellate per le importazioni dal Canada.

     (2) Nel primo e nel secondo trimestre del 2003 si è registrato un grande interesse da parte degli operatori per le importazioni nell'ambito del sottocontingente III, comprendente tutti i paesi terzi tranne gli Stati Uniti e il Canada, che ha provocato una partecipazione rilevante. Si sono verificati anche problemi di comunicazione tra la Commissione e le autorità di alcuni Stati membri, che hanno creato incertezze riguardo alle effettive quantità di frumento richieste in tutta la Comunità e difficoltà nel controllo dei quantitativi disponibili nell'ambito del contingente. È opportuno chiarire quali siano gli obblighi degli Stati membri in materia.

     (3) La validità dei titoli d'importazione è attualmente disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2003. Data l'incertezza riguardo alla validità dei titoli d'importazione, è opportuno inserire una disposizione specifica nel regolamento (CE) n. 2375/2002, così da assicurare che la validità dei titoli d'importazione nell'ambito del contingente tariffario non sia inferiore a 45 giorni.

     (4) Il regolamento (CE) n. 2375/2002 è stato inizialmente adottato per un periodo transitorio, dal 1o gennaio 2003 al 30 giugno 2003, nell'attesa che venisse modificato il regolamento (CE) n. 1766/92. Poiché le disposizioni del suddetto regolamento si sono rivelate soddisfacenti sul piano operativo in tale periodo, si ritiene opportuno applicarle su base permanente.

     (5) Il regolamento (CE) n. 2375/2002 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2375/2002 è modificato come segue:

     1) l'articolo 5 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Ogni domanda di titolo indica un quantitativo che non può superare il quantitativo disponibile, per ciascun sottocontingente, per l'importazione del prodotto di cui trattasi nel periodo considerato. I richiedenti possono presentare una sola domanda di titolo nello Stato membro interessato.»;

     b) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

     «2. Il giorno della presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti notificano alla Commissione mediante fax, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato, nonché il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d'importazione. Le notifiche sono effettuate anche se non sono state presentate domande di titoli in uno Stato membro. Questa informazione è comunicata separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione per i cereali.

     Qualora gli Stati membri non abbiano notificato domande di titoli alla Commissione entro il termine stabilito, la Commissione ritiene che nello Stato membro interessato non sono state presentate domande»;

     2) è inserito l'articolo 6 seguente:

     «Art. 6.

     I titoli d'importazione sono validi 45 giorni a decorrere dal giorno del rilascio. In conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli è calcolata a decorrere dal giorno del rilascio effettivo.»;

     3) all'articolo 12 è soppresso il terzo comma.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.