§ 14.5.205 - Regolamento 27 dicembre 2002, n. 2376.
Regolamento (CE) n. 2376/2002 della Commissione relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:27/12/2002
Numero:2376


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5. 
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10. 


§ 14.5.205 - Regolamento 27 dicembre 2002, n. 2376. [1]

Regolamento (CE) n. 2376/2002 della Commissione relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio.

(G.U.C.E. 31 dicembre 2002, n. L 358).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

     vista la decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994, in particolare l'articolo 2,

     vista la decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT, in particolare l'articolo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) In esito a negoziati commerciali, la Comunità ha modificato le condizioni d'importazione di frumento tenero di qualità media e bassa e di orzo, istituendo contingenti d'importazione a datare dal 1° gennaio 2003. Per quanto riguarda l'orzo, la Comunità ha deciso di sostituire il sistema del margine di preferenza con due contingenti tariffari: un contingente di 50 000 tonnellate di orzo da birra e un altro contingente di 300 000 tonnellate di orzo, il quale forma oggetto del presente regolamento.

     (2) L'apertura di detto contingente rende necessario adattare il regolamento (CEE) n. 1766/92. Per consentire l'apertura del contingente in questione il 1° gennaio 2003, occorre derogare al regolamento (CEE) n. 1766/92 durante un periodo transitorio che scade al momento dell'entrata in vigore del regolamento modificato o al più tardi il 30 giugno 2003.

     (3) Per consentire l'importazione ordinata e non a fini speculativi dell'orzo oggetto del suddetto contingente tariffario, è necessario subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo d'importazione. Nell'ambito dei quantitativi fissati, i titoli devono essere rilasciati, su richiesta degli interessati, mediante la fissazione, se del caso, di un coefficiente di riduzione dei quantitativi richiesti.

     (4) Per garantire una corretta gestione del contingente è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli.

     (5) Per tener conto delle condizioni di fornitura, è necessario prevedere una deroga per quanto riguarda la durata di validità dei titoli.

     (6) Ai fini di un'efficace gestione del contigente, è opportuno prevedere deroghe al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001, per quanto riguarda la trasferibilità dei titoli e la tolleranza relativa ai quantitativi immessi in libera pratica.

     (7) Per una corretta gestione del contingente è necessario fissare la cauzione relativa ai titoli d'importazione ad un livello relativamente elevato, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/2002.

     (8) Occorre garantire una comunicazione rapida e reciproca, fra la Commissione e gli Stati membri, dei quantitativi richiesti e importati.

     (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     In deroga all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92, il dazio all'importazione per l'orzo del codice NC 1003 00 è fissato nel quadro del contingente aperto dal presente regolamento.

     Per i prodotti di cui al presente regolamento, importati in quantità superiore ai quantitativi previsti all'articolo 2 del presente regolamento, si applica l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92.

 

          Art. 2.

     1. È aperto il contingente tariffario di 300 000 tonnellate di orzo del codice NC 1003 00.

     2. Il contingente tariffario è aperto il 1° gennaio di ogni anno. Il dazio all'importazione nell'ambito del contingente tariffario è di 16 EUR per tonnellata.

 

          Art. 3.

     Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, ogni importazione nell'ambito del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato in conformità del regolamento (CE) n. 1291/2000.

 

          Art. 4.

     1. Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro tutti i lunedì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

     Ogni domanda di titolo indica un quantitativo che non può superare il quantitativo disponibile nell'ambito del sottocontingente per l'importazione del prodotto di cui trattasi nel periodo considerato. I richiedenti possono presentare una sola domanda di titolo nello Stato membro interessato. [2]

     2. Il giorno della presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti notificano alla Commissione mediante fax, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato, nonché il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d'importazione. Le notifiche sono effettuate anche se non sono state presentate domande in uno Stato membro. Questa informazione è comunicata separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione per i cereali.

     Qualora gli Stati membri non abbiano notificato domande di titoli alla Commissione entro il termine stabilito, la Commissione ritiene che nello Stato membro interessato non sono state presentate domande. [3]

     3. Se il cumulo dei quantitativi concessi dall'inizio dell'anno e dei quantitativi di cui al paragrafo 2 supera il quantitativo del contingente per l'anno considerato, la Commissione fissa un coefficiente unico di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti, entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande.

     4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda. Il giorno del rilascio dei titoli, le autorità competenti notificano mediante fax alla Commissione, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli lo stesso giorno.

 

          Art. 5. [4]

     I titoli d'importazione sono validi 45 giorni a decorrere dal giorno del rilascio. In conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo rilascio effettivo.

 

          Art. 6.

     In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti che derivano dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

 

          Art. 7.

     In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene iscritta la cifra «0».

 

          Art. 8.

     La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

     a) nella casella 20 è riportata una delle seguenti diciture:

     - Reglamento (CE) no 2376/2002

     - Forordning (EF) nr. 2376/2002

     - Verordnung (EG) Nr. 2376/2002

     - Κανονισμός (EK) αριθ. 2376/2002

     - Regulation (EC) No 2376/2002

     - Règlement (CE) no 2376/2002

     - Regolamento (CE) n. 2376/2002

     - Verordening (EG) nr. 2376/2002

     - Regulamento (CE) n.o 2376/2002

     - Asetus (EY) N:o 2376/2002

     - Förordning (EG) nr 2376/2002

     b) nella casella 24, l'indicazione «16 EUR/tonnellata».

 

          Art. 9.

     In deroga all'articolo 10, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1162/95, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è fissata a 30 EUR per tonnellata.

 

          Art. 10. [5]

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

 

 

     ALLEGATO

     Modello di comunicazione di cui all’articolo 4, paragrafo 2

     (Omissis)

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 9 del regolamento (CE) n. 2305/2003.

[2] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1113/2003.

[3] Paragrafo modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 539/2003 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1113/2003.

[4] Articolo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 539/2003 ed inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1113/2003.

[5] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1113/2003.