§ 14.5.450 - Regolamento 26 giugno 2003, n. 1113.
Regolamento (CE) n. 1113/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2376/2002 relativo all'apertura e alla gestione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:26/06/2003
Numero:1113


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.5.450 - Regolamento 26 giugno 2003, n. 1113.

Regolamento (CE) n. 1113/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2376/2002 relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio

(G.U.U.E. 27 giugno 2003, n. L 158).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

     vista la decisione 2003/253/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994, in particolare l'articolo 2,

     vista la decisione 2003/254/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994, in particolare l'articolo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2376/2002 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 539/2003, apre un contingente tariffario per l'importazione di 300 000 tonnellate di orzo del codice NC 1003 00. Le modalità d'applicazione sono simili a quelle del regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 531/2003, relativo all'apertura di un contingente tariffario all'importazione di 2 981 600 tonnellate di frumento tenero di bassa e media qualità.

     (2) Nel quadro del contingente tariffario per il frumento tenero, è opportuno chiarire gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda la comunicazione settimanale delle domande di titoli d'importazione. È opportuno rendere applicabili le stesse disposizioni anche al contingente tariffario di orzo.

     (3) La validità dei titoli d'importazione è attualmente disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2003. Considerata l'incertezza riguardo alla validità dei titoli d'importazione, è opportuno inserire una disposizione specifica nel regolamento (CE) n. 2376/2002 affinché la validità dei titoli d'importazione nell'ambito del contingente tariffario non sia inferiore ai 45 giorni.

     (4) Il regolamento (CE) n. 2376/2002 è stato adottato inizialmente per un periodo transitorio, dal 1o gennaio 2003 al 30 giugno 2003, in attesa che venisse modificato il regolamento (CE) n. 1766/92. Poiché le disposizioni di tale regolamento sono risultate soddisfacenti sul piano operativo nel periodo in questione, è opportuno applicarle su base permanente.

     (5) Il regolamento (CE) n. 2376/2002 deve pertanto essere modificato in conformità.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 2376/2002 è modificato come segue:

     1) L' articolo 4 è modificato come segue:

     a) Al paragrafo 1, il secondo comma è sostituto dal testo seguente:

     «Ogni domanda di titolo indica un quantitativo che non può superare il quantitativo disponibile nell'ambito del sottocontingente per l'importazione del prodotto di cui trattasi nel periodo considerato. I richiedenti possono presentare una sola domanda di titolo nello Stato membro interessato.»

     b) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

     «2. Il giorno della presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti notificano alla Commissione mediante fax, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato, nonché il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d'importazione. Le notifiche sono effettuate anche se non sono state presentate domande in uno Stato membro. Questa informazione è comunicata separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione per i cereali.

     Qualora gli Stati membri non abbiano notificato domande di titoli alla Commissione entro il termine stabilito, la Commissione ritiene che nello Stato membro interessato non sono state presentate domande.»

     2) È inserito il seguente articolo 5:

     «Art. 5.

     I titoli d'importazione sono validi 45 giorni a decorrere dal giorno del rilascio. In conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo rilascio effettivo.»

     3) All'articolo 10 è soppresso il terzo comma.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.