Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 26/03/2003 |
Numero: | 539 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 14.5.267 - Regolamento 26 marzo 2003, n. 539.
Regolamento (CE) n. 539/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2376/2002 relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio.
(G.U.U.E. 27 marzo 2003, n. L 80).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
vista la decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), in particolare l'articolo 2,
vista la decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT, in particolare l'articolo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Nel quadro del contingente tariffario per il frumento tenero è importante armonizzare in tutti gli Stati membri le date di applicazione con riferimento alle festività nazionali e ridurre il periodo di validità dei titoli d'importazione. Le stesse disposizioni dovrebbero essere applicabili anche al contingente tariffario d'orzo.
(3) Il
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) all'articolo 4, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«Il giorno della presentazione delle domande di titoli le autorità competenti notificano alla Commissione mediante fax, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato, nonché il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d'importazione.»;
2) l'articolo 5 è soppresso.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2003.