§ 38.10.27 - D.L. 24 gennaio 1996, n. 30.
Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.10 lavori pubblici
Data:24/01/1996
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Art. 2.  Disposizioni varie in materia di sanatoria e d'intervento nelle zone interessate dall'abusivismo.
Art. 3.  Commissari ad acta.
Art. 4.  Osservatori regionali e osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio.
Art. 5.  Norme in materia di pianificazione urbanistica.
Art. 6.  Norme transitorie e sanzionatorie.
Art. 7.  Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche.
Art. 8.  Modifica alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia.
Art. 9.  Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico- edilizia.
Art. 10.  Opere di particolare pregio artistico e/o architettonico.
Art. 11.  Opere riguardanti sedi di comunità terapeutiche o necessarie all'abbattimento di barriere architettoniche.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 38.10.27 - D.L. 24 gennaio 1996, n. 30. [1]

Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

(G.U. 25 gennaio 1996, n. 20).

 

Capo I

REGOLARIZZAZIONE DI VIOLAZIONI EDILIZIE

 

Art. 1. Modifiche all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

     1. [2].

     2. Ai fini della determinazione delle somme da corrispondere a titolo di oblazione ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è fatto salvo il quinto comma dell'art. 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni.

 

Capo II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANATORIA EDILIZIA

E DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 2. Disposizioni varie in materia di sanatoria e d'intervento nelle zone interessate dall'abusivismo.

     1. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il versamento dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità ed i termini per il versamento dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia. I suddetti termini per il versamento dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; per la rateizzazione della restante parte dell'oblazione sono fissati rispettivamente a 60, 90, 120, 180 e 210 giorni dal versamento dell'acconto e per il versamento degli oneri di concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto.

     2. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 15 della citata legge n. 1497 del 1939.

     3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione. Coloro che hanno presentato domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 1987, per la quale il sindaco ha espresso provvedimento di diniego, ed hanno riproposto la domanda ai sensi dell'art. 39 della citata legge n. 724 del 1994 e successive modificazioni, per il medesimo immobile, possono compensare il credito a loro favore scaturito dal diniego della prima domanda di condono edilizio con il debito derivato dal nuovo calcolo dell'oblazione relativa alla domanda di condono inoltrata ai sensi del medesimo art. 39. All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle oblazioni previste dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La quota eccedente tali importi, versata all'entrata dello Stato, è riassegnata, limitatamente alla misura necessaria a coprire gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

     4. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa. I comuni possono utilizzare le relative somme per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria, per anticipare i costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè per gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo. I comuni che, ai sensi dell'art. 39, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, hanno adottato provvedimenti per consentire la realizzazione di opere di urbanizzazione con scorporo delle aliquote, possono utilizzare una quota parte delle somme vincolate per la costituzione di un apposito fondo di garanzia, per l'autorecupero, con l'obiettivo di sostenere l'azione delle forme consortili costituitesi e di integrare i progetti relativi alle predette opere con progetti di intervento comunale.

     5. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo accantonati per progetto finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, ovvero nell'ambito dei lavori socialmente utili. I comuni possono anche avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi.

     6. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.

     7. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente decreto, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto dell'art. 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47 e successive modifiche e integrazioni.

     8. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 4.

     9. La tipologia di abuso di cui al n. 4 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve intendersi applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti di destinazione d'uso eseguiti senza opere edilizie.

     10. I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in corso di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e

successive modificazioni, che non siano stati ancora oggetto di recupero urbanistico a mezzo di variante agli strumenti urbanistici, di cui all'art. 29 della stessa legge, dovranno essere regolarizzati dai comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base della normativa regionale specificamente adottata.

 

     Art. 3. Commissari ad acta.

     1. In caso di inadempienze il Ministro dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su richiesta del sindaco, del comitato regionale di controllo, ai sensi dell'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nomina un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.

     2. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.

 

     Art. 4. Osservatori regionali e osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio.

     1. Le regioni, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono istituire gli osservatori regionali sull'abusivismo edilizio, che si avvalgono delle rilevazioni dei comuni, dell'autorità giudiziaria competente e dei propri uffici.

     . Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce un osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio che pubblica ogni anno un rapporto sull'andamento del fenomeno dell'abusivismo, articolato per regione e per tipologie di abuso. Tale osservatorio, costituito con personale del Ministero dei lavori pubblici, si avvale di rilievi aerofotogrammetrici e di un'eventuale collaborazione con altri Ministeri competenti e con le regioni, senza alcun onere aggiuntivo in relazione al personale ed alle strutture.

 

     Art. 5. Norme in materia di pianificazione urbanistica.

     1. - 2. [3].

     3. L'approvazione dello strumento urbanistico e delle relative varianti da parte della regione e, ove prevista, della provincia o di altro ente locale, avviene entro centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico corredato della necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine, che può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati. In caso di diniego di approvazione, il termine di cui all'art. 39, comma 1, lettera c-bis), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ridotto della metà, decorre nuovamente dalla data di comunicazione.

     4. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 39, commi 1, lettera c-bis, e 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dal presente articolo, i termini ivi previsti decorrono dal 1° gennaio 1995.

 

     Art. 6. Norme transitorie e sanzionatorie.

     1. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrata dal presente decreto, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'art. 17 e del secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, semprechè non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui al presente articolo è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo.

     2. Gli atti di cui al secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o più rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio nonchè il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli per le opere di cui al terzo comma dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dall'art. 7, comma 13, del presente decreto la cui sanatoria, ai sensi del presente decreto, sia subordinata a tale parere favorevole. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall'art. 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere indicati, a pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo precedente, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'art. 39, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994.

Nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le norme del presente articolo concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.

     3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonchè ai trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali.

 

     Art. 7. Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche.

     1. Il Ministero dei lavori pubblici entro il 31 marzo 1996 procede al riesame di tutte le procedure di affidamento o di esecuzione delle opere di propria competenza che per qualsiasi ragione risultino sospese, anche di fatto, da più di quattro mesi, alla data del 31 dicembre 1994, ad eccezione dei casi di provvedimenti di sequestro dei cantieri adottati dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti penali nonchè dei casi di sospensione relativi alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

     2. Il riesame di cui al comma 1 ha per oggetto il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dei lavori fino al lotto funzionale, gli aspetti di tutela ambientale e di sicurezza, i riflessi derivanti all'amministrazione appaltante da provvedimenti giurisdizionali che eventualmente hanno determinato la sospensione dei lavori, la congruità degli aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di appositi criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

     3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori pubblici nomina una o più commissioni. Fanno parte della commissione magistrati amministrativi, contabili o avvocati dello Stato cui è affidata la presidenza, nonchè almeno un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati.

     4. I compensi spettanti ai componenti dei suddetti organi collegiali sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa è posta a carico del capitolo 1115 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nella misura di lire 60 milioni per l'esercizio 1994 e di lire 120 milioni per l'esercizio 1995.

     5. La commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al Ministro le proposte conseguenti entro novanta giorni.

     6. Qualora il riesame si concluda con esito positivo, la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere ripresa e portata a conclusione.

     7. Possono essere oggetto del riesame di cui al presente articolo anche le revoche di affidamenti intervenute a seguito di norme, direttive o circolari la cui efficacia sia stata successivamente sospesa o che siano state abrogate.

     8. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ferme restando le rispettive competenze in ordine all'adozione dei provvedimenti conseguenti, possono chiedere al Ministro dei lavori pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle procedure di affidamento e di realizzazione di lavori di rispettiva competenza, ove ricorrano le condizioni indicate nel presente articolo.

     9. Ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 o 2, le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono, per quanto di loro competenza, ad esaminare, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi relativi ad affidamenti ed esecuzione di opere pubbliche che, pur rientrando nelle ipotesi di cui al presente articolo, possono essere riavviate, con provvedimento amministrativo, anche su istanza delle imprese interessate.

     10. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici relativi alla costituzione ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3.

     11. Il riesame ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono estesi alle opere di competenza dell'ANAS. In tali ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei lavori pubblici si intendono come di competenza dell'amministratore straordinario e degli organi che subentrano nei poteri di questo.

     12. I compensi spettanti ai componenti degli organi collegiali nominati ai sensi del comma 11 gravano sugli strumenti finanziari dell'ANAS nella misura di lire 40 milioni per l'esercizio 1994 e lire 120 milioni per l'esercizio 1995.

 

Capo III

NORME IN MATERIA DI CONTROLLO, DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA

E DI INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

 

     Art. 8. Modifica alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia.

     1. - 12. [4].

     13. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, terzo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 2 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, non si applicano nei casi di sanatoria previsti dal presente decreto.

     14. Gli atti di cui all'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, sono adottati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e sentiti gli enti locali interessati. I pareri dovranno essere espressi entro sessanta giorni.

 

     Art. 9. Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico- edilizia.

     1. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni provvedono ad aggiornare la propria legislazione in materia di programma pluriennale di attuazione, anche in deroga a specifiche disposizioni dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dell'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 e successive modificazioni, secondo princìpi che ne circoscrivano la funzione alla programmazione della formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o di rilevanti ristrutturazioni urbanistiche, individuati territorialmente in modo univoco, anche in coordinamento con il programma triennale dei lavori pubblici del comune e con lo stato delle urbanizzazioni nel territorio interessato, e riferiscano i criteri di obbligatorietà alle effettive esigenze di sviluppo e di trasformazione degli aggregati urbani. Le opere di urbanizzazione comunali da realizzarsi in attuazione degli strumenti urbanistici sono inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del comune.

     2. I comuni sono obbligati ad istruire e definire gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata afferenti le aree edificabili in base alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, con priorità per le aree incluse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei programmi pluriennali di attuazione approvati e ancorchè scaduti nei casi in cui non riservino o non abbiano riservato con apposito atto la formazione di tali strumenti all'iniziativa pubblica.

     3. Per le opere di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 30 aprile 1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 915 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

     4. [5].

     5. Le opere funzionali alla conduzione di fondi rustici nei comuni montani non destinate ad abitazione sono sanabili previo pagamento al comune competente di un'oblazione da lire 500.000 a lire 1.500.000, qualora:

     a) si tratti di opere costruite in legno, o in strutture prefabbricate amovibili, di volume complessivo non superiore a metri cubi 150, realizzate su fondi rustici di superficie non inferiore a metri quadri 6.000;

     b) le opere fossero esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

     c) non sussista una violazione dei vincoli paesaggistici o idro- geologici non sanabile.

 

     Art. 10. Opere di particolare pregio artistico e/o architettonico.

     1. Si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, alle opere di particolare pregio artistico e/o architettonico con cubatura anche superiore a 750 metri cubi, realizzate dal proprietario del fondo sotto la superficie terrestre, purchè il loro valore artistico e/o architettonico sia stato riconosciuto con specifico parere espresso dalla competente soprintendenza ai beni culturali, architettonici ed artistici, purchè sia rispettato il termine del 31 dicembre 1993 per le opere sanabili.

 

     Art. 11. Opere riguardanti sedi di comunità terapeutiche o necessarie all'abbattimento di barriere architettoniche.

     1. Si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, e le norme relative all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per le seguenti opere realizzate entro il 31 dicembre 1993, per le quali sia stata già presentata richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, anche ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47:

     a) immobili utilizzati per sedi di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, e per disabili, anche oltre i 750 metri cubi;

     b) opere strettamente necessarie all'abbattimento di barriere architettoniche negli spazi interni ed esterni accessori alla proprietà e alla residenza di portatori di handicap che ne abbiano necessità.

     2. Lo scorporo delle aliquote previste dall'art. 39, comma 9, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si estende, per le istituzioni legalmente riconosciute aventi come scopo il recupero dei minori, anche alle opere di urbanizzazione secondaria.

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Il presente decreto non è stato convertito in legge. L'art. 2, comma 61, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto la sanatoria degli atti adottati e degli effetti prodotti in base ad esso.

[2] Modifica l'art. 39 della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

[3] Modificano l'art. 39 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[4] Modificano la L. 28 febbraio 1985, n. 47.

[5] Sostituisce l'art. 4 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398.