§ 6.1.281 - L.R. 24 dicembre 2008, n. 68.
Bilancio di previsione per l’anno 2008 e Bilancio pluriennale 2008 – 2010. Terza variazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:24/12/2008
Numero:68


Sommario
Art. 1.  Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2008
Art. 2.  Autorizzazioni di spesa per l’anno 2008
Art. 3.  Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008 – 2010
Art. 4.  Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 68/2007
Art. 5.  Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 68/2007
Art. 6.  Integrazione dell’Allegato A.4 alla l.r. 68/2007
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 6.1.281 - L.R. 24 dicembre 2008, n. 68.

Bilancio di previsione per l’anno 2008 e Bilancio pluriennale 2008 – 2010. Terza variazione.

(B.U. 31 dicembre 2008, n. 45)

 

Art. 1. Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2008

1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, delle entrate e delle spese, del bilancio di previsione 2008 sono apportate le variazioni indicate negli allegati A e B.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione 2008 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

 

 

 In aumento

 In diminuzione

 Totale

Competenza

 

 

 

Entrata

26.786.464,50

665.100,00

26.121.364,50

Spesa

42.584.303,25

16.462.938,75

26.121.364,50

Totale

15.797.838,75

15.797.838,75

0,00

 

 

 

 

Cassa

 

 

 

Entrata

26.786.464,50

665.100,00

26.121.364,50

Spesa

42.584.303,25

16.462.938,75

26.121.364,50

Totale

15.797.838,75

15.797.838,75

0,00

 

     Art. 2. Autorizzazioni di spesa per l’anno 2008

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge, per competenza e per cassa, nell’importo indicato all’allegato B.

 

     Art. 3. Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008 – 2010

1. Agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008 – 2010 sono apportate le variazioni indicate negli allegati C e D.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio pluriennale a legislazione vigente è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:

 

ESERCIZIO 2009

 In aumento

 In diminuzione

 Totale

Entrata

0,00

0,00

0,00

Spesa

49.000,00

49.000,00

0,00

Totale

49.000,00

49.000,00

0,00

 

 

 

 

ESERCIZIO 2010

 

 

 

Entrata

0,00

0,00

0,00

Spesa

43.000,00

43.000,00

0,00

Totale

43.000,00

43.000,00

0,00

 

 

 

 

 

 

     Art. 4. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 68/2007

1. L’articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 68 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e pluriennale 2008 – 2010), è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Disavanzo dell’esercizio 2008

1. Agli effetti di cui ai commi successivi il disavanzo per l’esercizio 2008 è approvato in euro 876.387.312,63 comprensivo della somma di euro 575.100.624,89 relativa al disavanzo del rendiconto 2007.

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell’esercizio 2008 mutui e ad emettere prestiti obbligazionari o titoli similari, per l’importo complessivo di euro 876.387.312,63 per la copertura del disavanzo di cui al comma 1, per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate nell’allegato A.4 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e pluriennale 2008 – 2010 e successive integrazioni.

3. I mutui e prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2008. L’ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1° gennaio 2009, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate semestrali posticipate. 4. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2009 e 2010, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” e UPB 735 “ Rimborso prestiti”.

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2010, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2010, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.

 

     Art. 5. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 68/2007

1. L’articolo 5 della l.r. 68/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Intervento per il programma pluriennale degli investimenti

1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nel triennio 2008/2010 mutui, prestiti o titoli similari per l’importo complessivo di euro 573.774.078, 42 di cui euro 378.632.773,33 nel 2008, euro 136.614.301, 22 nel 2009 ed euro 58.527.003,87 nel 2010, per l’attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e successive modifiche.

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni trenta, nel limite massimo del 50 per cento dell’importo autorizzato.

3. I mutui e prestiti di cui al comma 1 sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2008. L’ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1° gennaio 2009, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate semestrali posticipate. 4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2009 e 2010, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” e UPB 735 “ Rimborso prestiti”.

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2010 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.

 

     Art. 6. Integrazione dell’Allegato A.4 alla l.r. 68/2007

1. L’allegato A.4 al bilancio di previsione 2008, recante il prospetto delle operazioni di indebitamento autorizzate per l’esercizio 2008 dalla l.r. 68/2007, già integrato dalla legge regionale 14 luglio 2008, n. 40 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008 – 2010. Assestamento) e dalla legge regionale 6 ottobre 2008, n. 51 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008 – 2010. Seconda variazione), è ulteriormente integrato dall’allegato E alla presente legge.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.