Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 14/07/2008 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. Variazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio annuale 2008 |
Art. 2. Autorizzazioni di spesa per l’anno 2008 |
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 68/2007 |
Art. 4. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 68/2007 |
Art. 5. Integrazione dell’allegato A.4 alla l.r. 68/2007 |
Art. 6. Debiti perenti |
Art. 7. Sostituzione dell’allegato 2 alla l.r. 68/2007 |
§ 6.1.277 - L.R. 14 luglio 2008, n. 40.
Bilancio di previsione per l’anno 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010. Assestamento.
(B.U. 23 luglio 2008, n. 24)
Art. 1. Variazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio annuale 2008
1. Agli stati previsionali della competenza e della cassa dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione dell’anno 2008 sono apportate le variazioni indicate negli allegati A e B.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione 2008 è modificato nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze:
Valori in Euro
|
IN AUMENTO |
IN DIMINUZIONE |
TOTALE |
Residui |
|||
Entrata |
556.259.622,53 |
788.261.155,01 |
-222.001.532,48 |
Spesa |
1.143.682.381,29 |
409.435.381,27 |
734.247.000,02 |
Totale |
- 577.422.758,76 |
378.825.773,74 |
- 956.248.532,50 |
Competenza |
|||
Entrata |
1.295.964.985,13 |
97.290.908,13 |
1.198.674.077,00 |
Spesa |
1.683.885.344,56 |
485.211.267,56 |
1.198.674.077,00 |
Totale |
- 387.920.359,43 |
- 387.920.359,43 |
0,00 |
Cassa |
|||
Fondo di cassa al 01.01.2008 |
474.210.130,86 |
|
474.210.130,86 |
Entrata |
1.683.965.047,30 |
800.354.726,03 |
883.610.321,27 |
Spesa |
2.116.749.337,98 |
758.928.885,85 |
1.357.820.452,13 |
Totale |
41.425.840,18 |
41.425.840,18 |
0,00 |
Art. 2. Autorizzazioni di spesa per l’anno 2008
1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate, per competenza e per cassa, nell’importo indicato all’allegato B.
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
“Art. 4
Disavanzo dell’esercizio 2008
1. Agli effetti di cui ai commi successivi il disavanzo per l’esercizio 2008 è approvato in euro 850.672.312,63 comprensivo della somma di euro 575.100.624,89 relativa al disavanzo del rendiconto 2007.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell’esercizio 2008 mutui e ad emettere prestiti obbligazionari o titoli similari, per l’importo complessivo di euro 850.672.312,63 per la copertura del disavanzo di cui al comma 1, per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate nell’allegato A.4 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010, come integrato dall’articolo 5 della presente legge.
3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trentacinque, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2008. L’ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1° gennaio 2009, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate semestrali posticipate.
4. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2009 e 2010, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” e UPB 735 “Rimborso prestiti”.
5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2010, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2010, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.
Art. 4. Sostituzione dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
“Art. 5
Intervento per il programma pluriennale degli investimenti
1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nel triennio 2008-2010 mutui, prestiti o titoli similari per l’importo complessivo di euro 600.834.816,24 di cui euro 404.193.511,15 nel 2008, euro 138.114.301,22 nel 2009 ed euro 58.527.003,87 nel 2010, per l’attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell’articolo 9 della
2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni cinquanta, nel limite massimo del 50 per cento dell’importo autorizzato.
3. I mutui e prestiti di cui al comma 1 sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2008. L’ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1° gennaio 2009, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate semestrali posticipate.
4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2009 e 2010, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” e UPB 735 “Rimborso prestiti”.
5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2010 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.
Art. 5. Integrazione dell’allegato A.4 alla
1. L’allegato A.4 al bilancio di previsione 2008 recante il prospetto delle operazioni di indebitamento autorizzate dalla
Art. 6. Debiti perenti
1. Ai sensi dell’articolo 34, comma 5, della
UPB 741 “Fondi – Spese correnti”………………………………………+ euro 93.303.967,14
UPB 743 “Fondi – Spese d’investimento”…………………….+ euro 94.510.032,94
Art. 7. Sostituzione dell’allegato 2 alla
1. L’allegato 2 alla
Allegati
(Omissis)