§ 6.1.272 - L.R. 21 dicembre 2007, n. 68.
Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:21/12/2007
Numero:68


Sommario
Art. 1.  Bilancio annuale
Art. 2.  Bilancio pluriennale
Art. 3.  Allegati
Art. 4.  Disavanzo dell’esercizio 2008
Art. 5.  Intervento per il programma pluriennale degli investimenti
Art. 6.  Intervento per il settore sanitario
Art. 7.  Allegati di bilancio
Art. 8.  Autorizzazioni per il bilancio annuale e pluriennale
Art. 9.  Variazioni di bilancio
Art. 10.  Erogazione al Consiglio regionale
Art. 11.  Estinzione di crediti di modesto ammontare
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 6.1.272 - L.R. 21 dicembre 2007, n. 68.

Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010.

(B.U. 28 dicembre 2007, n. 42)

 

Art. 1. Bilancio annuale

1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l’anno finanziario 2008 annesso alla presente legge (Sub A.1), comprensivo del prospetto di raffronto tra entrate e spese a destinazione vincolata di cui all’articolo 18, comma 9, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).

2. E’ approvato per l’anno finanziario 2008:

a) in euro 2.136.559.097,36 il totale dei residui attivi presunti, al netto delle contabilità speciali, delle unità previsionali di base di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Residui - riga Totale);

b) in euro 3.130.715,89 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Residui - riga Contabilità Speciali).

3. E’ approvato per l’anno finanziario 2008:

a) in euro 1.256.252.755,83 il totale dei residui passivi presunti, al netto delle contabilità speciali, delle unità previsionali di base di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 – colonna Residui – riga Totale);

b) in euro 807.826.098,75 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 – colonna Residui - riga Contabilità Speciali).

4. E’ approvato per l’anno finanziario 2008:

a) in euro 9.753.075.717,14 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base dell’entrata, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge Sub A.2 - colonna Competenza - riga Totale);

b) in euro 6.171.485.313,17 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali dell’entrata della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Competenza - riga Contabilità Speciali).

5. E’ approvato per l’anno finanziario 2008:

a) in euro 9.753.075.717,14 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base della spesa, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Competenza - riga Totale);

b) in euro 6.171.485.313,17 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 – colonna Competenza - riga Contabilità Speciali).

6. E’ approvato per l’anno finanziario 2008: a) in euro 11.814.023.855,83 lo stato di previsione di cassa di ciascuna unità previsionale di base dell’entrata, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Cassa – riga Totale);

b) in euro 6.174.616.029,06 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell’entrata della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Cassa - riga Contabilità Speciali).

7. E’ approvato per l’anno finanziario 2008:

a) in euro 11.109.328.472,97 lo stato di previsione di cassa di ciascuna unità previsionale di base della spesa, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Cassa – riga Totale);

b) in euro 6.879.311.411,92 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Cassa - riga Contabilità Speciali).

 

     Art. 2. Bilancio pluriennale

1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa di bilancio pluriennale a legislazione vigente della Regione per il periodo 2008/2010 annesso alla presente legge (Sub B.1 – colonna 6).

2. E’ approvato in euro 26.895.752.298,67 lo stato di previsione delle unità previsionali di entrata della Regione del bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2008/2010 annesso alla presente legge (Sub B.2 - colonna 6).

3. E’ approvato in euro 26.895.752.298,67 lo stato di previsione delle unità previsionali di spesa della Regione del bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2008/2010 annesso alla presente legge (Sub B.3 – colonna 6).

4. E’ approvato il quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2008/2010 annesso alla presente legge (Sub B.1 – colonna 7).

5. E’ approvato in euro 26.895.752.298,67 lo stato di previsione delle unità previsionali dell’entrata del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2008/2010 annesso alla presente legge (Sub B.2 – colonna 7).

6. E’ approvato in euro 26.895.752.298,67 lo stato di previsione delle unità previsionali della spesa del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2008/2010 annesso alla presente legge (Sub B.3 – colonna 7).

 

     Art. 3. Allegati

1. Sono approvati i seguenti allegati previsti dall’articolo 14, comma 2, della l.r. 36/2001:

a) elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi speciali (allegato 1);

b) prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario (allegato 2).

 

     Art. 4. Disavanzo dell’esercizio 2008 [1]

1. Agli effetti di cui ai commi successivi il disavanzo per l’esercizio 2008 è approvato in euro 876.387.312,63 comprensivo della somma di euro 575.100.624,89 relativa al disavanzo del rendiconto 2007.

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell’esercizio 2008 mutui e ad emettere prestiti obbligazionari o titoli similari, per l’importo complessivo di euro 876.387.312,63 per la copertura del disavanzo di cui al comma 1, per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate nell’allegato A.4 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e pluriennale 2008 – 2010 e successive integrazioni.

3. I mutui e prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2008. L’ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1° gennaio 2009, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate semestrali posticipate. 4. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2009 e 2010, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” e UPB 735 “ Rimborso prestiti”.

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2010, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2010, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

 

     Art. 5. Intervento per il programma pluriennale degli investimenti [2]

1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nel triennio 2008/2010 mutui, prestiti o titoli similari per l’importo complessivo di euro 573.774.078, 42 di cui euro 378.632.773,33 nel 2008, euro 136.614.301, 22 nel 2009 ed euro 58.527.003,87 nel 2010, per l’attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e successive modifiche.

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni trenta, nel limite massimo del 50 per cento dell’importo autorizzato.

3. I mutui e prestiti di cui al comma 1 sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2008. L’ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1° gennaio 2009, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate semestrali posticipate. 4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2009 e 2010, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” e UPB 735 “ Rimborso prestiti”.

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2010 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

 

     Art. 6. Intervento per il settore sanitario

1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nel triennio 2008/2010 mutui o prestiti obbligazionari per un importo annuo di euro 100.000.000,00, per un totale complessivo di euro 300.000.000,00, per la riqualificazione, l’ammodernamento e l’innovazione tecnologica delle strutture sanitarie toscane, secondo quanto previsto dal documento di programmazione economica e finanziaria 2008 approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 24 luglio 2007, n. 45.

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1 possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni dieci.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 1 sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2008. L’ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1° gennaio 2009, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate semestrali posticipate.

4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2009 e 2010, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” e UPB 735 “Rimborso prestiti”.

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2010 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

 

     Art. 7. Allegati di bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio annuale relativo all’esercizio 2008:

a) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti (allegato Sub A.5);

b) prospetto di riclassificazione per l’armonizzazione con il bilancio dello Stato (allegato Sub A.6);

c) elenco delle spese obbligatorie (allegato Sub A.7);

d) elenco delle spese impreviste (allegato Sub A.8);

e) elenco dei provvedimenti legislativi da coprire con i fondi speciali (allegato Sub A.9).

f) elenco dei mutui e delle altre forme di indebitamento (allegato Sub A.10).

 

     Art. 8. Autorizzazioni per il bilancio annuale e pluriennale

1. E’ autorizzato l’accertamento dei tributi e delle entrate per il triennio 2008/2010.

2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l’anno 2008.

3. E’ autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione delle unità previsionali di spesa relative al bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2008/2010 (Sub B.3 – colonne 1,2,3).

4. E’ autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui all’articolo 1 comma 7.

5. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio la quota di spesa per gli anni 2008/2010 è quella indicata nello stato di previsione della spesa rispettivamente nelle colonne della competenza e della cassa.

 

     Art. 9. Variazioni di bilancio

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell’esercizio 2008 le variazioni al bilancio di previsione 2008 ed al bilancio pluriennale 2008/2010, ai sensi dell’articolo 23, comma 3 della l.r. 36/2001, fra le UPB di cui all’allegato Sub A.11.

 

     Art. 10. Erogazione al Consiglio regionale

1. I fondi stanziati nella UPB 134 “Funzionamento del Consiglio regionale” sono erogati ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario) e del relativo regolamento interno di contabilità del Consiglio.

 

     Art. 11. Estinzione di crediti di modesto ammontare

1. E’ confermato in euro 45,00 l’importo dei crediti di natura non tributaria per i quali può essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui, ai sensi dell’articolo 27, comma 1 della l.r. 36/2001.

 

     Art. 12. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

 

Allegato 1

Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010.

(Omissis)


[1] Articolo già sostituito dall'art. 3 della L.R. 14 luglio 2008, n. 40, dall'art. 4 della L.R. 6 ottobre 2008, n. 51 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 68.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 4 della L.R. 14 luglio 2008, n. 40, dall'art. 5 della L.R. 6 ottobre 2008, n. 51 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 68.