§ 6.1.279 - L.R. 6 ottobre 2008, n. 51.
Bilancio di previsione per l’anno 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010. Seconda variazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:06/10/2008
Numero:51


Sommario
Art. 1.  Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2008
Art. 2.  Autorizzazioni di spesa per l’anno 2008
Art. 3.  Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008 - 2010
Art. 4.  Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 68/2007
Art. 5.  Sostituzione dell’art. 5 della l.r. 68/2007
Art. 6.  Integrazione dell’allegato A.4 alla l.r. 68/2007
Art. 7.  Sostituzione dell’allegato 2 alla l.r. 68/2007
Art. 8.  Oneri e impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari derivati sottoscritti dalla Regione


§ 6.1.279 - L.R. 6 ottobre 2008, n. 51.

Bilancio di previsione per l’anno 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010. Seconda variazione.

(B.U. 10 ottobre 2008, n. 32)

 

Art. 1. Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2008

1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, delle entrate e delle spese, del bilancio di previsione 2008 sono apportate le variazioni indicate negli allegati A e B.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione 2008 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

 

 

In aumento

In diminuzione

Totale

Residui

 

 

 

Entrata

 

 

 

Spesa

 

 

 

Totale

 

 

 

Competenza

 

 

 

Entrata

431.786.793,21

27.260.737,82

404.526.055,39

Spesa

451.987.074,75

47.461.019,36

404.526.055,39

Totale

-20.200.281,54

-20.200.281,54

0,00

Cassa

 

 

 

Entrata

431.786.793,21

27.260.737,82

404.526.055,39

Spesa

451.987.074,75

47.461.019,36

404.526.055,39

Totale

-20.200.281,54

-20.200.281,54

0,00

 

     Art. 2. Autorizzazioni di spesa per l’anno 2008

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge, per competenza e per cassa, nell’importo indicato all’allegato B.

 

     Art. 3. Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008 - 2010

1. Agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008 - 2010 sono apportate le variazioni indicate negli allegati C e D.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio pluriennale a legislazione vigente è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:

 

 

In aumento

In diminuzione

Totale

 

 

 

 

ESERCIZIO 2009

 

 

 

Entrata

8.000.000,00

1.500.000,00

6.500.000,00

Spesa

67.939.682,52

61.439.682,52

6.500.000,00

Totale

-59.939.682,52

-59.939.682,52

0,00

 

 

 

 

ESERCIZIO 2010

 

 

 

Entrata

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

Spesa

115.137.093,81

107.137.093,81

8.000.000,00

Totale

-107.137.093,81

-107.137.093,81

0,00

 

     Art. 4. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 68/2007

1. L’articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 68 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e pluriennale 2008 - 2010) è sostituito dal seguente:

“Art. 4. Disavanzo dell’esercizio 2008

1. Agli effetti di cui ai commi successivi il disavanzo per l’esercizio 2008 è approvato in euro 864.787.312,63 comprensivo della somma di euro 575.100.624,89 relativa al disavanzo risultante dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2007.

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell’esercizio 2008 mutui e ad emettere prestiti obbligazionari o titoli similari, per l’importo complessivo di euro 864.787.312,63 per la copertura del disavanzo di cui al comma 1, per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate nell’allegato A.4 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e pluriennale 2008 - 2010 e successive integrazioni.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2008. L’ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1° gennaio 2009, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate semestrali posticipate.

4. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2009 e 2010, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - Spese correnti” e UPB 735 “Rimborso prestiti”.

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2010, determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2010, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.

 

     Art. 5. Sostituzione dell’art. 5 della l.r. 68/2007

1. L’articolo 5 della l.r. 68/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 5. Intervento per il programma pluriennale degli investimenti

1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nel triennio 2008 - 2010 mutui, prestiti o titoli similari per l’importo complessivo di euro 573.574.078,42 di cui euro 378.432.773,33 nel 2008, euro 136.614.301,22 nel 2009 ed euro 58.527.003,87 nel 2010, per l’attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e successive modifiche.

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni trenta, nel limite massimo del 50 per cento dell’importo autorizzato.

3. I mutui e prestiti di cui al comma 1 sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2008. L’ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1° gennaio 2009, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate semestrali posticipate.

4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2009 e 2010, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - Spese correnti” e UPB 735 “Rimborso prestiti”.

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2010 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.

 

     Art. 6. Integrazione dell’allegato A.4 alla l.r. 68/2007

1. L’allegato A.4 al bilancio di previsione 2008 recante il prospetto delle operazioni di indebitamento autorizzate dalla l.r. 68/2007 per l’esercizio 2008, già integrato dalla legge regionale 14 luglio 2008, n. 40 (Bilancio di previsione per l’anno 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010. Assestamento), è ulteriormente integrato dagli allegati E/1 ed E/2 alla presente legge.

 

     Art. 7. Sostituzione dell’allegato 2 alla l.r. 68/2007

1. L’allegato 2 alla l.r. 68/2007, recante il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario, è sostituito dall’allegato F alla presente legge.

 

     Art. 8. Oneri e impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari derivati sottoscritti dalla Regione

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 383, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2008”), è approvato l’allegato G alla presente legge, relativo agli oneri e agli impegni finanziari che possono essere originati dagli strumenti finanziari derivati sottoscritti dalla Regione .

2. Gli oneri riconducibili alle operazioni indicate nell’allegato di cui al comma 1, complessivamente previsti in euro 73.103.699,96 per il triennio 2008 - 2010, sono stimati sulla base dei dati di mercato rilevati alla data del 12 giugno 2008 e risultano coerenti con gli stanziamenti previsti negli appositi capitoli della UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - Spese correnti” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008 - 2010. Parimenti, i flussi di entrata indicati nel medesimo allegato, complessivamente previsti in euro 67.251.925,50 per il triennio, risultano coerenti con l’apposito stanziamento in entrata, di cui alla UPB 322 “Proventi diversi” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008 - 2010.

 

 

ALLEGATI

(Omissis)