§ 6.1.208 - L.R. 27 maggio 2002, n. 17.
Bilancio di previsione per l’anno 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004. Prima variazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:27/05/2002
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa.
Art. 2.  Autorizzazioni di spesa per l’anno 2002.
Art. 3.  Fondi speciali relativi al bilancio di previsione annuale 2002 e al bilancio pluriennale 2002-2004
Art. 4.  Variazioni di bilancio.
Art. 5.  Variazioni alle previsioni di spesa del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2002-2004.
Art. 6.  Oneri per l’avvio dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.


§ 6.1.208 - L.R. 27 maggio 2002, n. 17.

Bilancio di previsione per l’anno 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004. Prima variazione.

(B.U. 6 giugno 2002, n. 12).

 

Art. 1. Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa.

     1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, delle entrate e delle spese, del bilancio di previsione 2002 sono apportate le variazioni indicate negli allegati A e B.

     2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 il bilancio di previsione 2002 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

 

 

In aumento

In diminuzione

Totale

Residui

 
 
 

Entrata

 

 

 

Spesa

 

189.013.970,35

-189.013.970,35

Totale

 

189.013.970,35

-189.013.970,35

Competenza

 
 
 

Entrata

201.233.044,41

25.214.365,76

176.018.678,65

Spesa

263.870.692,96

87.852.014,31

176.018.678,65

Totale

-62.637.648,55

-62.637.648,55

 

Cassa

 
 
 

Entrata

12.219.074,06

25.214.365,76

-12.995.291,70

Spesa

239.380.433,82

252.375.725,52

-12.995.291,70

Totale

-227.161.359,76

-227.161.359,76

 

 

     Art. 2. Autorizzazioni di spesa per l’anno 2002.

     1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate, dalla presente legge, per competenza e per cassa, nell’importo indicato al prospetto allegato B.

 

     Art. 3. Fondi speciali relativi al bilancio di previsione annuale 2002 e al bilancio pluriennale 2002-2004

     1. Nell’elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi speciali costituente allegato 1 della legge di bilancio sono apportate le seguenti modificazioni:

     Fondi speciali in diminuzione

     Distretti rurali

     (Competenza del bilancio annuale 2002) euro 150.000,00

     Distretti rurali

     (Competenza del bilancio pluriennale vigente e programmatico 2002-2004) euro 150.000,00

 

     Art. 4. Variazioni di bilancio.

     1. L’Allegato Sub A.10 della legge di bilancio 2002, con la quale la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni fra unità previsionali di base (UPB) ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), è integrato come segue:

     Funzione obiettivo “Strutture e organizzazione del sistema sanitario”

UPB Descrizione

241 Sistema informativo, ricerca e sperimentazione in sanità - spese correnti

242 Strutture e tecnologie sanitarie - spese correnti

243 Organizzazione del sistema sanitario - spese correnti

244 Formazione e politiche del personale - spese correnti

 

     Art. 5. Variazioni alle previsioni di spesa del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2002-2004.

     1. Agli stati di previsione del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2002-2004 delle entrate e delle spese sono apportate le variazioni indicati negli allegati C e D.

     2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 il bilancio pluriennale a legislazione vigente è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:

 

 

In aumento

In diminuzione

Totale

ESERCIZIO 2003

 

 

 

Entrata

54.804.928,64

516.500,00

54.288.428,64

Spesa

76.631.869,15

22.343.440,51

54.288.428,64

Totale

-21.826.940,51

-21.826.940,51

 

ESERCIZIO 2004

 

 

 

Entrata

45.228.741,72

 

45.228.741,72

Spesa

46.873.682,23

1.644.940,51

45.228.741,72

Totale

-1.644.940,51

-1.644.940,51

 

 

     Art. 6. Oneri per l’avvio dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.

     1. Per le iniziative connesse all’individuazione dei distretti rurali dei distretti agroalimentari di qualità e loro operatività, demandata alle regioni dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) sono finalizzate le seguenti risorse:

     a) euro 100.000,00 provenienti dalle assegnazioni statali, per  l’anno 2001 previste dall’articolo 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale);

     b) euro 150.000,00 accantonati nel fondo speciale di spesa corrente alla UPB 741 (Fondi - spese correnti) del bilancio 2002.

     2. L’importo complessivo di euro 250.000,00 è iscritto nella UPB 521 (Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole zootecniche e forestali - spese correnti).

     3. La Giunta regionale provvederà a norma dell’articolo 23 della legge regionale n. 36 del 2001 all’istituzione, nel bilancio gestionale, dei capitoli pertinenti.

 

 

Allegati

     (Omissis).