§ 6.1.205 - L.R. 21 dicembre 2001, n. 66.
Bilancio per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:21/12/2001
Numero:66


Sommario
Art. 1.  Bilancio annuale.
Art. 2.  Bilancio pluriennale.
Art. 3.  Allegati.
Art. 4.  Disavanzo dell’esercizio 2002.
Art. 5.  Intervento straordinario per investimenti sanitari.
Art. 6.  Allegati di bilancio.
Art. 7.  Autorizzazioni per il bilancio annuale.
Art. 8.  Variazioni di bilancio.
Art. 9.  Erogazione al Consiglio regionale.


§ 6.1.205 - L.R. 21 dicembre 2001, n. 66.

Bilancio per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004.

(B.U. 31 dicembre 2001, n. 44).

 

Art. 1. Bilancio annuale.

     1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l’anno finanziario 2002 annesso alla presente legge (Sub A.1) comprensivo del prospetto di raffronto tra entrate e spese a destinazione vincolata di cui all’articolo 18, comma 9, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).

     2. E’ approvato per l’anno finanziario 2002:

     a) in euro 2.150.936.427,14 il totale dei residui attivi presunti, al netto delle contabilità speciali, delle unità previsionali di base di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Residui - riga Totale);

     b) in euro 0 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Residui - riga Contabilità speciali).

     3. E’ approvato per l’anno finanziario 2002:

     a) in euro 744.648.901,88 il totale dei residui passivi presunti, al netto delle contabilità speciali, delle unità previsionali di base di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Residui - riga Totale);

     b) in euro 758.001.214,69 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 - - colonna Residui - riga Contabilità speciali).

     4. E’ approvato per l’anno finanziario 2002:

     a) in euro 6.855.073.063,22 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base dell’entrata, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Competenza - riga Totale);

     b) in euro 7.234.026.627,18 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali dell’entrata della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 – colonna Competenza - riga Contabilità speciali).

     5. E’ approvato per l’anno finanziario 2002:

     a) in euro 6.855.073.063,22 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base della spesa, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Competenza - riga Totale);

     b) in euro 7.234.026.627,18 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 – colonna Competenza - riga Contabilità speciali).

     6. E’ approvato per l’anno finanziario 2002:

     a) in euro 8.357.723.179,79 lo stato di previsione di cassa di ciascuna unità previsionale di base dell’entrata, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Cassa - riga Totale);

     b) in euro 7.234.026.627,18 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell’entrata della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Cassa – riga Contabilità speciali).

     7. E’ approvato per l’anno finanziario 2002:

     a) in euro 7.599.721.965,10 lo stato di previsione di cassa di ciascuna unità previsionale di base della spesa, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Cassa - riga Totale);

     b) in euro 7.992.027.841,87 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Cassa - riga Contabilità speciali).

 

     Art. 2. Bilancio pluriennale.

     1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa di bilancio pluriennale a legislazione vigente della Regione per il periodo 2002-2004 annesso alla presente legge (Sub B.1 - colonna 6).

     2. E’ approvato in euro 19.696.191.784,00 lo stato di previsione delle unità previsionali di entrata della Regione del bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2002-2004 annesso alla presente legge (Sub B.2 - colonna 6).

     3. E’ approvato in euro 19.696.191.784,00 lo stato di previsione delle unità previsionali di spesa della Regione del bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2002-2004 annesso alla presente legge (Sub B.3 - colonna 6).

     4. E’ approvato il quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2002-2004 annesso alla presente legge (Sub B.1 - colonna 7).

     5. E’ approvato in euro 20.132.854.922,41 lo stato di previsione delle unità previsionali dell’entrata del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2002-2004 annesso alla presente legge (Sub B.2 - colonna 7).

     6. E’ approvato in euro 20.132.854.922,41 lo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2002-2004 annesso alla presente legge (Sub B.3 - colonna 7).

 

     Art. 3. Allegati.

     1. Sono approvati i seguenti allegati previsti dall’articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 36 del 2001:

     a) l’elenco dei provvedimenti legislativi che si intende finanziare con i fondi speciali (allegato 1);

     b) il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario (allegato 2).

 

     Art. 4. Disavanzo dell’esercizio 2002.

     1. Agli effetti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 il disavanzo per l’esercizio 2002 è approvato in euro 90.379.957,34.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell’esercizio 2002 mutui e ad emettere prestiti obbligazionari o titoli similari, per l’importo complessivo di euro 90.379.957,34, per la copertura del disavanzo di cui al comma 1 per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali indicate nell’allegato A.4.

     3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6,5 per cento effettivo annuo e con ammortamento decorrente dal 1 gennaio 2003.

     4. Gli oneri annui di ammortamento, relativi agli esercizi 2003 e 2004, determinati in euro 8.150.000,00, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato dalla presente legge.

     5. L’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti di cui al comma 4, dovuta alla variabilità del tasso o dagli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali attraverso le singole leggi di bilancio.

     6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2004, determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2004, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

 

     Art. 5. Intervento straordinario per investimenti sanitari.

     1. La Giunta è autorizzata a contrarre nell’esercizio 2002 mutui, prestiti o titoli similari per l’importo complessivo di euro 36.139.000,00 per l’attuazione di interventi straordinari di adeguamento tecnologico ed immobiliare delle strutture sanitarie autorizzati con legge regionale 26 gennaio 2001, n. 3 (Disposizioni per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003).

     2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6,5 per cento effettivo annuo e con ammortamento decorrente dal 1 gennaio 2003.

     3. Gli oneri annui di ammortamento, relativi agli esercizi 2003 e 2004, determinati in euro 3.300.000,00, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato dalla presente legge.

     4. L’eventuale maggiorazione dell’onere annuo di ammortamento dei mutui e delle altre forme di indebitamento di cui al comma 2, dovuta alla variabilità del tasso o dagli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazioni ai bilanci annuali e pluriennali mediante le singole leggi di bilancio.

     5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2004, determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2004, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

 

     Art. 6. Allegati di bilancio.

     1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio annuale relativo all’esercizio 2002:

     a) l’elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti (allegato Sub A.5);

     b) il prospetto di riclassificazione per l’armonizzazione con il bilancio dello Stato (allegato Sub A.6);

     c) l’elenco delle spese obbligatorie (allegato Sub A.7);

     d) l’elenco dei mutui e delle altre forme di indebitamento autorizzati dalla legge di bilancio (allegato Sub A.8);

     e) l’elenco dei provvedimenti legislativi da coprire con i fondi speciali (allegato Sub A.9).

 

     Art. 7. Autorizzazioni per il bilancio annuale.

     1. E’ autorizzato l’accertamento dei tributi e delle entrate per l’anno 2002.

     2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l’anno 2002.

     3. E’ autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui all’articolo 1, comma 5.

     4. E’ autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui all’articolo 1, comma 7.

     5. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio la quota di spesa per l’anno 2002 è quella indicata nello stato di previsione della spesa rispettivamente nelle colonne della competenza e della cassa.

 

     Art. 8. Variazioni di bilancio.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell’esercizio 2002 le variazioni al bilancio ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge regionale n. 36 del 2001 fra le unità previsionali di base di cui all’allegato Sub A.10.

 

     Art. 9. Erogazione al Consiglio regionale.

     1. I fondi stanziati nella unità previsionale di base n. 134 (Funzionamento del Consiglio regionale) sono erogati ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario) e del relativo regolamento interno di contabilità del Consiglio.