§ 6.1.194 - L.R. 8 marzo 2001, n. 12.
Disciplina dell'attività contrattuale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:08/03/2001
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Ambito oggettivo.
Art. 2.  Ambito soggettivo.
Art. 3.  Programma dell’attività contrattuale.
Art. 4.  Dirigente responsabile del contratto.
Art. 5.  Il responsabile del procedimento contrattuale.
Art. 6.  Capitolati di oneri.
Art. 7.  Acquisti centralizzati.
Art. 8.  Procedure di scelta del contraente.
Art. 9.  Criteri di aggiudicazione.
Art. 10.  Forme di pubblicità.
Art. 11.  Cause di esclusione dalle gare.
Art. 12.  Disposizioni generali.
Art. 13.  Rilevazione della capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria.
Art. 14.  Presidenza delle gare.
Art. 15.  (Ufficiale rogante).
Art. 16.  Asta pubblica.
Art. 17.  Licitazione privata.
Art. 18.  Appalto concorso.
Art. 19.  Anomalia dell'offerta.
Art. 20.  Trattativa privata.
Art. 21.  Trattativa privata preceduta da bando di gara.
Art. 22.  Spese in economia.
Art. 23.  Albo dei fornitori della Regione Toscana.
Art. 24.  Incarichi professionali e di consulenza e ricerca.
Art. 25.  Cauzione.
Art. 26.  Stipula dei contratti.
Art. 27.  Durata dei contratti.
Art. 28.  Anticipazione e revisione prezzi.
Art. 29.  Subappalto e cessione del contratto.
Art. 30.  Aumento o diminuzione della prestazione.
Art. 31.  Spese contrattuali.
Art. 32.  Verifica e collaudo.
Art. 33.  Trattamento dei dati.
Art. 34.  Regolamento di attuazione.
Art. 35.  Disposizioni transitorie.
Art. 36.  Abrogazioni.
Art. 37.  Norma di rinvio.


§ 6.1.194 - L.R. 8 marzo 2001, n. 12. [1]

Disciplina dell'attività contrattuale regionale.

(B.U. 16 marzo 2001, n. 9).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E DI PRINCIPIO

 

Art. 1. Ambito oggettivo.

     1. La presente legge disciplina la formazione dei contratti per l'acquisizione di forniture e servizi il cui valore di stima, al netto di IVA, sia inferiore a quello previsto per l'applicazione delle normative europee.

     2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle procedure contrattuali per forniture e servizi di importo pari o superiore a quello previsto dal comma 1, qualora disciplinino fattispecie non regolate da normative europee, ovvero, se regolate, non siano in contrasto con esse.

     3. La presente legge si applica in caso di appalti misti di lavori, forniture e servizi quando le forniture o i servizi assumono rilievo economico superiore al cinquanta per cento dell'importo globale.

     4. Gli articoli 13, 14, 15, 26 e 33 della presente legge si applicano anche all'attività contrattuale relativa all'aggiudicazione di lavori.

     4 bis. Le procedure di scelta del contraente di cui al Titolo II della presente legge non si applicano agli appalti espressamente esclusi dall’applicazione delle normative europee, nei casi in cui gli stessi sono disciplinati da specifiche disposizioni [2].

 

     Art. 2. Ambito soggettivo.

     1. Sono soggetti alla presente legge i contratti stipulati dalle strutture competenti:

     a) della Giunta regionale;

     b) degli enti, aziende e agenzie regionali, salvo espressa diversa disposizione della legge istitutiva.

     2. I soggetti di cui al comma 1, lettera b) provvedono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge a conformare, ove necessario, i rispettivi regolamenti o atti interni di organizzazione.

     3. Per il Consiglio regionale la disciplina dell'attività contrattuale è stabilita nel Regolamento interno di amministrazione e contabilità nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge.

     4. I soggetti di cui al presente articolo sono di seguito denominati "amministrazioni aggiudicatrici".

 

     Art. 3. Programma dell’attività contrattuale. [3]

     1. Lo svolgimento dell’attività contrattuale si ispira al metodo dell’effettivo coordinamento e della programmazione delle forniture e dei servizi.

     2. La Giunta regionale e gli organi competenti degli altri soggetti di cui all’articolo 2 deliberano, entro quarantacinque giorni dall’inizio dell’esercizio finanziario, il proprio programma annuale dei contratti, relativo all’acquisizione di forniture e servizi con esclusione di quelli di acquisire in economia ai sensi dell’articolo 22.

     3. Il programma, aggiornato periodicamente, contiene l’elenco delle forniture e dei servizi di cui si prevede l’acquisizione nell’esercizio di riferimento, raggruppati per settori omogenei, internamente suddiviso a seconda che gli appalti da affidare rientrino o meno nelle soglie di applicazione delle normative europee, con l’indicazione dell’importo presunto, dei tempi previsti per l’avvio della procedura e delle strutture competenti.

     4. Il programma approvato dalla Giunta regionale è trasmesso al Consiglio regionale ed è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). Della pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani a diffusione nazionale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario).

     5. Se circostanze imprevedibili rendono necessario avviare una procedura contrattuale non prevista nel programma e l’urgenza non ne consente il previo adeguamento, il dirigente di cui all’articolo 4 provvede con atto motivato all’avvio della procedura e ne dà contestuale comunicazione alla struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di contratti.

     6. Entro novanta giorni dall’inizio dell’esercizio finanziario, la struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di contratti predispone l’elenco dei contratti stipulati nell’esercizio precedente da inviarsi al Consiglio regionale, nonché una relazione sull’attività contrattuale svolta che illustra tra l’altro i risultati conseguiti, il grado di soddisfacimento delle esigenze ed eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi.

 

     Art. 4. Dirigente responsabile del contratto.

     1. Il dirigente preposto alla struttura organizzativa nelle cui attribuzioni ricade, per materia, l'oggetto del contratto è competente all'adozione di tutti gli atti della procedura contrattuale ed è qualificato, ai fini della presente legge, come dirigente responsabile del contratto.

     2. Il dirigente responsabile del contratto individua la procedura di scelta del contraente tecnicamente e giuridicamente più idonea in relazione all'oggetto e alla natura del contratto da stipulare.

     3. Il dirigente in relazione alla procedura individuata provvede:

     a) all'indizione della gara, all'approvazione del bando e del capitolato speciale di appalto;

     b) all'ammissione delle imprese a partecipare alla gara, all'approvazione della lettera d'invito;

     c) all'approvazione del risultato della gara, all'affidamento e stipula del contratto.

     4. Il dirigente responsabile del contratto, nel limite dell'impegno assunto costituente il valore economico del contratto, liquida la spesa, complessivamente o per stati di avanzamento, secondo le prescrizioni contrattuali; può, inoltre, operare quale funzionario delegato al pagamento secondo le disposizioni della legge regionale in materia di aperture di credito.

     5. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si siano verificate inadempienze del contraente oppure fatti rilevanti da tenere in considerazione in iniziative contrattuali analoghe, il dirigente trasmette un'apposita relazione al coordinatore ed alla struttura competente in materia di contratti.

 

     Art. 5. Il responsabile del procedimento contrattuale.

     1. Il dirigente di cui all'articolo 4, qualora non ritenga di riservare a sé stesso la funzione di responsabile del procedimento, provvede a nominare, nell'ambito della struttura diretta, il responsabile del procedimento contrattuale.

     2. Il responsabile del procedimento contrattuale esercita le funzioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e dalla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti).

     3. Il responsabile del procedimento contrattuale, se accerta l'esistenza di fatti, atti o omissioni che rallentino lo svolgimento della procedura, di cause di nullità o annullamento del contratto, di inadempimenti o ritardi nella fase dell'esecuzione, ne dà comunicazione scritta al dirigente responsabile del contratto.

 

     Art. 6. Capitolati di oneri.

     1. La Giunta regionale approva, con deliberazione, il capitolato generale contenente le condizioni che possono applicarsi indistintamente ai contratti di forniture e di servizi.

     2. Il dirigente responsabile della struttura competente in materia di contratti approva gli schemi di capitolato speciale per tipologie di forniture e di servizi.

     3. Il dirigente responsabile del contratto, in conformità agli atti di cui ai commi 1 e 2, approva il capitolato speciale d'appalto relativo al singolo contratto contenente almeno i seguenti elementi:

     a) oggetto della fornitura o del servizio;

     b) caratteristiche tecnico-merceologiche della prestazione;

     c) importo stimato della spesa sulla base di perizie tecniche aggiornate;

     d) criterio di aggiudicazione;

     e) decorrenza e durata del contratto;

     f) modalità di esecuzione, termini e luogo di consegna;

     g) modalità di controllo, verifica e collaudo;

     h) penalità applicabili in caso di inadempienze;

     i) termini e modalità di pagamento;

     j) ogni altro obbligo posto a carico dei contraenti.

 

     Art. 7. Acquisti centralizzati. [4]

     1. Le amministrazioni aggiudicatrici, al fine del raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione ed economicità, di miglioramento dei livelli di servizio e di semplificazione dei procedimenti, hanno facoltà di avvalersi, anche per acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria, delle convenzioni stipulate dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi della normativa statale vigente in materia.

     2. Nei casi in cui l’amministrazione aggiudicatrice non si avvale delle convenzioni di cui al comma 1 e procede all’acquisizione di beni e servizi in modo autonomo, il dirigente motiva il relativo provvedimento e adotta i prezzi delle suddette convenzioni come importo stimato a base di gara.

 

TITOLO II

SCELTA DEL CONTRAENTE

 

CAPO I

NORME COMUNI

 

     Art. 8. Procedure di scelta del contraente. [5]

     1. Qualora l’amministrazione aggiudicatrice non si avvalga delle convenzioni di cui all’articolo 7, i contratti di appalto di forniture e servizi sono affidati a contraenti scelti attraverso:

     a) procedure aperte (asta pubblica);

     b) procedure ristrette (licitazione privata e appalto concorso);

     c) procedure negoziate (trattativa privata, spese in economia), esclusivamente nei casi consentiti dalla presente legge;

     d) procedure telematiche (asta telematica e mercato elettronico).

     2. Si intende per:

     a) asta pubblica, la procedura in cui ogni soggetto interessato può presentare offerta;

     b) licitazione privata, la procedura alla quale partecipano soltanto i soggetti invitati dall’amministrazione;

     c) appalto concorso, la procedura per l’aggiudicazione di forniture e servizi di particolare complessità tecnica, scientifica o di particolare pregio artistico, alla quale partecipano soltanto i soggetti invitati dall’amministrazione, che sono chiamati a redigere il progetto della fornitura o del servizio in base alle caratteristiche stabilite nel capitolato speciale, indicando le modalità ed i prezzi ai quali sono disposti ad eseguirlo;

     d) trattativa privata, la procedura nella quale l’amministrazione invita soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto;

     e) spese in economia, la procedura utilizzabile per tipologie espressamente individuate di beni e servizi, nella quale l’amministrazione invita soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto;

     f) asta telematica: la procedura che consente all’amministrazione aggiudicatrice di effettuare approvvigionamenti di beni e servizi attraverso sistemi elettronici e telematici di negoziazione ponendo in competizione gli offerenti;

     g) mercato elettronico: la procedura che consente all’amministrazione di effettuare approvvigionamento di beni e servizi direttamente dai cataloghi predisposti da utenti selezionati.

     3. La procedura di scelta del contraente è individuata in modo da garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, nonché la concorrenza e la parità di trattamento dei soggetti partecipanti alle gare.

     4. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa allo scopo di sottrarla all’applicazione della presente legge.

 

     Art. 9. Criteri di aggiudicazione.

     1. Gli appalti di forniture e servizi sono aggiudicati:

     a) al prezzo più basso;

     b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica.

     2. Il criterio di aggiudicazione è indicato nel bando di gara e, nel caso di procedure ristrette o negoziate, anche nella lettera di invito.

     2 bis. In caso di procedura telematica da aggiudicare con il criterio di cui al comma 1, lettera a), il prezzo più basso può essere individuato anche tramite offerte a rilancio [6].

     3. In caso di gara indetta con il criterio di aggiudicazione di cui al comma 1, lettera b) gli elementi da valutarsi ai fini dell'aggiudicazione sono menzionati in ordine decrescente di importanza unitamente ai rispettivi punteggi; all'elemento prezzo non può essere attribuito un valore inferiore al cinquanta per cento del punteggio globale, salvo che nella procedura di appalto concorso o in presenza di specifici motivi da indicare espressamente, con riferimento alla particolarità della fornitura o del servizio.

 

     Art. 10. Forme di pubblicità.

     1. Nei casi in cui si proceda ad asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata con bando il dirigente responsabile del contratto dispone la pubblicazione del bando di gara in forma integrale sul BURT e per estratto su due quotidiani nazionali, di cui uno avente particolare diffusione sul territorio regionale. Il dirigente responsabile può attuare ulteriori forme di pubblicità del bando, tenuto conto dell'oggetto della gara.

     2. La pubblicazione del decreto di aggiudicazione sul BURT, effettuata ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000, n. 63 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 15 marzo 1996, n. 18), tiene luogo dell'avviso di aggiudicazione.

     3. Ogni semestre, la struttura competente in materia di contratti provvede alla pubblicazione in forma cumulativa dell'avviso inerente le aggiudicazioni effettuate nel periodo con le procedure di cui al comma 1. L'avviso è pubblicato in forma integrale sul BURT Della pubblicazione è data notizia sulla G.U. e su due quotidiani nazionali, di cui uno avente particolare diffusione sul territorio regionale.

     4. Forme di pubblicità telematica possono sostituire le pubblicazioni previste dal presente articolo nei limiti stabiliti dalla legge statale.

 

     Art. 11. Cause di esclusione dalle gare.

     1. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti:

     a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;

     b) i soggetti risultati aggiudicatari in altre procedure di gara indette dall’amministrazione che non hanno provveduto alla costituzione della cauzione provvisoria o che, in sede di controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese nelle procedure di gara, non forniscono i documenti richiesti dall’amministrazione [7];

     c) che nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione aggiudicatrice;

     d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente;

     e) che non sono in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;

     f) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente;

     g) che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo;

     h) che si trovano in altra condizione prevista dalla legge statale come causa di esclusione.

     2. Sono inoltre esclusi dalla partecipazione alle gare per un periodo di tre anni:

     a) i soggetti che nell'esecuzione dei contratti si sono resi responsabili di grave inadempienza contrattuale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice, accertata con decreto motivato dal dirigente responsabile del contratto al termine di un apposito procedimento in contraddittorio con il contraente inadempiente;

     b) i soggetti risultati aggiudicatari in altre procedure di gara indette dall'amministrazione aggiudicatrice che non hanno provveduto alla costituzione della cauzione.

 

CAPO II

PROCEDURE APERTE E RISTRETTE

 

     Art. 12. Disposizioni generali.

     1. L'individuazione dei soggetti invitati a partecipare alla gara è effettuata tenendo conto della loro capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, in conformità con quanto previsto nel bando di gara.

     2. Le domande di partecipazione e le offerte non vincolano le amministrazioni aggiudicatrici.

     3. I soggetti concorrenti possono essere invitati a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni e dei documenti presentati relativamente ai requisiti di idoneità giuridica e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria.

     4. Nelle procedure ristrette gli inviti a gara sono diramati a mezzo di servizio postale raccomandato di Stato entro settanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sul BURT.

     5. A pena di inammissibilità le offerte, insieme ai documenti richiesti, devono pervenire alla casella postale dell'ufficiale rogante, o essere consegnati a mano all'indirizzo, secondo le prescrizioni ed i termini indicati nel bando o nella lettera d'invito.

     6. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile.

     7. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

     8. Quando in un'offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l'indicazione in lettere.

     9. Ove non siano state presentate almeno due offerte la gara è dichiarata deserta, salvo che nel bando di gara sia prevista l'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta da motivarsi in relazione alla particolarità della fornitura o del servizio.

     10. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate previa verbalizzazione delle sedute svolte e chiusura della documentazione in apposito plico sigillato.

 

     Art. 13. Rilevazione della capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria.

     1. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono tutti i dati necessari per la partecipazione alle gare tramite apposite schede di rilevazione compilate a cura dell'impresa e sottoscritte dal legale rappresentante della medesima sotto forma di dichiarazione sostitutiva, in conformità delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione della documentazione amministrativa.

     2. La scheda di rilevazione sostituisce la relativa documentazione ai fini della valutazione della domanda di partecipazione.

     3. Le imprese richiedenti sono ammesse a partecipare alla gara sulla base di criteri di valutazione predeterminati nel bando, riferiti a requisiti minimi, di norma consistenti in un punteggio attribuito a ciascuno degli elementi di capacità tecnico-organizzativa ed economico- finanziaria.

     4. La struttura organizzativa competente in materia di contratti predispone schede tipo di rilevazione. Nell'ambito di tali schemi, il dirigente responsabile del contratto approva, unitamente al bando di gara, la scheda pertinente.

 

     Art. 14. Presidenza delle gare.

     1. Le funzioni di presidente di gara sono svolte da un dirigente del ruolo unico regionale designato:

     a) per la Giunta regionale con decreto del coordinatore competente in materia di contratti;

     b) per il Consiglio regionale e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti o atti interni di organizzazione.

 

     Art. 15. (Ufficiale rogante).

     1. I contratti ed i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti per cui occorra pubblicità ed autenticità della forma sono ricevuti dall'ufficiale rogante.

     2. L'incarico di ufficiale rogante è conferito con decreto del coordinatore competente in materia di contratti, a dipendenti inquadrati nella categoria D del ruolo unico regionale, in possesso di laurea in giurisprudenza e di idonea preparazione professionale.

     3. L'ufficiale rogante, con le modalità prescritte dalla legge notarile, in quanto applicabili, riceve gli atti, ne custodisce l'originale, autentica le copie, le rilascia alle parti che ne facciano richiesta e tiene il repertorio.

     4. L'ufficiale rogante cura gli adempimenti tributari connessi agli atti da lui ricevuti in forma pubblico amministrativa e ne è responsabile.

     5. L'ufficiale rogante svolge altresì le funzioni di segretario delle commissioni di cui agli articoli 16, 17 e 18.

     6. Il Consiglio regionale e, compatibilmente con le esigenze della Giunta i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), possono avvalersi dell’ufficiale rogante della Giunta regionale per la propria attività contrattuale [8].

     7. Con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale disciplina:

     a) gli ulteriori requisiti per il conferimento dell'incarico e la valutazione della idonea preparazione professionale;

     b) le ulteriori competenze collegate all'espletamento dell'incarico;

     c) il numero massimo degli incaricati della funzione;

     d) le modalità di tenuta del repertorio e degli altri registri;

     e) l'individuazione e l'ammontare delle spese contrattuali;

     f) le eventuali assicurazioni, a carico dell'amministrazione, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della funzione.

 

     Art. 16. Asta pubblica.

     1. Quando si procede ad asta pubblica il dirigente responsabile del contratto redige il bando di gara in conformità allo schema di bando per procedure aperte allegato al regolamento di cui all'articolo 34.

     2. Il termine per il ricevimento delle offerte non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT.

     3. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso il bando indica uno dei seguenti modi di presentazione dell'offerta:

     a) unico ribasso da applicarsi all'importo a base d'appalto;

     b) indicazione dell'importo complessivo;

     c) offerta a prezzi unitari.

     4. Quando l'offerta è formulata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), il presidente di gara in seduta pubblica aggiudica all'offerta che presenta rispettivamente il maggior ribasso o il minor prezzo complessivo.

     5. Quando l’offerta è a prezzi unitari, la stessa è formulata su un modulo contenente le voci relative alle varie categorie oggetto dell’appalto; il presidente di gara, in seduta pubblica, letto ad alta voce il prezzo complessivo totale offerto da ciascun concorrente, formula la graduatoria provvisoria delle offerte e successivamente procede alla verifica dei conteggi relativi alla migliore offerta, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e provvedendo, ove si riscontrino errori di calcolo, a correggere i prodotti e la loro somma. In questo caso vale come offerta il prezzo complessivo totale correttamente calcolato [9].

     6. In presenza di offerte identiche si procede al sorteggio.

     7. Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa un'apposita commissione tecnica provvede all'individuazione della migliore offerta sulla base degli elementi e dei sub-elementi indicati, con il relativo punteggio, nel bando di gara o nel capitolato speciale d'appalto.

     8. La commissione tecnica è composta dal presidente di gara di cui all'articolo 14 che la presiede e da due membri nominati con decreto dal dirigente responsabile del contratto tra i dipendenti inquadrati nel ruolo unico regionale.

     9. La commissione tecnica, dopo aver proceduto in seduta pubblica all'ammissione delle imprese, effettua in una o più sedute riservate la valutazione tecnica.

     10. Al termine della valutazione tecnica la commissione, in seduta pubblica, procede:

     a) a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole offerte;

     b) all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche per la verifica della regolarità formale;

     c) alla valutazione dell'offerta economica con le modalità stabilite nel capitolato speciale;

     d) all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e all'aggiudicazione della gara.

     11. Nelle procedure di cui al comma 7, in presenza di offerte con identico punteggio complessivo, l'aggiudicazione è disposta a favore dell'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio sotto il profilo tecnico.

 

     Art. 17. Licitazione privata.

     1. Quando si procede a licitazione privata il dirigente responsabile del contratto redige il bando di gara in conformità allo schema di bando per procedure ristrette allegato al regolamento di cui all'articolo 34.

     2. Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione non può essere inferiore a venti giorni dalla data di pubblicazione del bando sul BURT; in caso di motivata urgenza il termine può essere ridotto a dieci giorni.

     3. Il termine per il ricevimento delle offerte non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio della lettera d'invito; in caso di motivata urgenza il termine può essere ridotto a dieci giorni.

     4. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 3, 4, 5 e 6.

     5. Nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 7, 8, 9, 10 e 11.

 

     Art. 18. Appalto concorso.

     1. Quando si procede ad appalto concorso il dirigente responsabile del contratto redige il bando di gara in conformità allo schema di bando per procedure ristrette allegato al regolamento di cui all'articolo 34.

     2. Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione non può essere inferiore a venti giorni dalla data di pubblicazione del bando sul BURT; in caso di motivata urgenza il termine può essere ridotto a dieci giorni.

     3. Il termine per il ricevimento delle offerte non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio della lettera d'invito; in caso di motivata urgenza il termine può essere ridotto a dieci giorni.

     4. Alla valutazione dei progetti e delle relative offerte economiche provvede apposita commissione interdisciplinare sulla base degli elementi di valutazione indicati con il relativo punteggio nel bando di gara o nel capitolato speciale d'appalto.

     5. La commissione è composta da tre o cinque membri ed è nominata con decreto del dirigente responsabile del contratto, tra i dipendenti inquadrati nel ruolo unico regionale.

     6. Quando tra i dipendenti non vi siano professionalità adeguate per la natura della prestazione dedotta in contratto, il dirigente responsabile nomina esperti esterni all'amministrazione aggiudicatrice; a tal fine richiede la designazione di una rosa di nominativi agli ordini e collegi professionali competenti per materia, ove esistenti, e procede al sorteggio. In assenza di designazione il dirigente procede alla nomina in conformità a quanto disposto dall'articolo 24.

     7. Prima della seduta pubblica di gara la commissione

interdisciplinare, in seduta riservata, procede a determinare, ove necessario, i sub-elementi e i sub-punteggi nell'ambito degli elementi di valutazione stabiliti nel capitolato speciale d'appalto.

     8. Il presidente di gara in seduta pubblica, previa lettura del verbale della seduta della commissione interdisciplinare di cui al comma 7, procede all'ammissione delle imprese ed alla trasmissione della documentazione tecnica alla commissione stessa.

     9. La commissione interdisciplinare, in una o più sedute riservate, procede all'esame del progetto ed all'attribuzione dei relativi punteggi.

     10. Il presidente di gara, in seduta pubblica, data lettura dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle offerte, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche per la verifica della regolarità formale e li trasmette alla commissione.

     11. La commissione interdisciplinare, in seduta riservata, esaminate le offerte economiche assegna il relativo punteggio e propone l'aggiudicazione al dirigente responsabile del contratto.

     12. La commissione può, se necessario, richiedere alle imprese concorrenti chiarimenti ed integrazioni.

     13. In presenza di offerte con identico punteggio complessivo, l'aggiudicazione è disposta a favore dell'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio sotto il profilo tecnico.

 

     Art. 19. Anomalia dell'offerta. [10]

     1. Quando l’offerta aggiudicataria ed eventualmente altre offerte presentano un carattere anomalo o gravi squilibri fra i prezzi unitari, il presidente di gara, o la commissione nei casi di cui agli articoli 16, 17 e 18 chiede per iscritto al concorrente di giustificare la composizione della propria offerta.

     2. Qualora il concorrente non fornisca le giustificazioni o le stesse non siano ritenute congrue l’offerta viene esclusa.

     3. Non possono essere prese in considerazione le giustificazioni contrastanti con valori minimi stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero rilevabili da atti ufficiali.

     4. Ai fini della valutazione della presunta anomalia di cui al comma 1, il presidente di gara può avvalersi del dirigente responsabile del contratto. L’anomalia può essere altresì segnalata autonomamente al presidente di gara dal dirigente  responsabile del contratto.

 

CAPO III

PROCEDURE NEGOZIATE

 

     Art. 20. Trattativa privata.

     1. Si procede a trattativa privata plurima nei seguenti casi:

     a) quanto si tratta di spesa il cui importo presunto non superi 50 mila euro, al netto di IVA [11];

     b) quando l'asta pubblica, la licitazione privata o l'appalto concorso siano stati esperiti infruttuosamente o siano andati deserti, purché le condizioni dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

     c) quando per l'urgenza, determinata da avvenimenti imprevedibili e non imputabili all'amministrazione aggiudicatrice, espressamente riconosciuti e motivati, non possono essere osservati i termini per l'asta pubblica, la licitazione privata o l'appalto concorso.

     2. Alla trattativa di cui al comma 1 è invitato un congruo numero di soggetti, tale da garantire un’effettiva concorrenza e la massima apertura al mercato, comunque non inferiore al numero individuato dal regolamento di cui all’articolo 34 [12].

     3. L'affidamento ad un partecipante che abbia offerto di eseguire forniture o servizi a condizioni o con soluzioni parzialmente migliorative rispetto a quelle richieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può essere disposto solo dopo aver invitato anche gli altri partecipanti a fare la propria offerta sull'oggetto come ridefinito.

     4. Si procede a trattativa privata diretta nei seguenti casi:

     a) quando si tratta di acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale ovvero di macchine, strumenti e servizi che una sola impresa può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

     b) quando si tratti di servizi complementari non compresi nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di circostanze impreviste, sono diventati necessari per il servizio oggetto del contratto principale, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio, a condizione che tali servizi complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico o economico dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento, ed il loro valore complessivo non superi il cinquanta per cento dell'appalto iniziale;

     c) quando si tratta di forniture complementari non comprese nel contratto inizialmente concluso destinate all’ampliamento di forniture esistenti, qualora la sostituzione del fornitore obblighi l’amministrazione ad acquistare materiale di tecnica differente, l’impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate, ed il loro valore complessivo non superi il cinquanta per cento dell’appalto iniziale [13];

     d) quando si tratta di locazione di immobili destinati ad uffici o servizi regionali allorché le caratteristiche funzionali del bene da locare rendono ingiustificate forme preliminari di pubblicità.

     4 bis. Nelle ipotesi di cui al comma 4, il dirigente motiva il ricorrere dei presupposti che consentono l’affidamento ed attesta la congruità della spesa sulla base di una documentata indagine di mercato [14].

 

     Art. 21. Trattativa privata preceduta da bando di gara. [15]

     1. Si procede a trattativa privata con pubblicazione di un bando di gara:

     a) quando si tratta di spesa il cui importo presunto non superi 100 mila euro al netto di IVA;

     b) in casi eccezionali, quando la natura della fornitura o del servizio non consente la fissazione preliminare e globale di un prezzo o la determinazione delle specifiche tecniche della prestazione;

     c) in caso di concorso di progettazione, inteso a fornire all’amministrazione aggiudicatrice un piano o un progetto, con o senza assegnazione di premi.

     2. Il dirigente responsabile del contratto, nelle fattispecie di cui al comma 1, lettere a) e b), redige il bando in conformità allo schema di bando per procedure negoziate allegato al regolamento di cui all’articolo 34. Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte non può essere inferiore a venti giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ovvero a trenta giorni qualora sia prevista direttamente l’acquisizione dell’offerta.

     3. Il dirigente responsabile del contratto, nella fattispecie di cui al comma 1, lettera c) redige il bando in conformità allo schema di bando per concorso di progettazione allegato al regolamento di cui all’articolo 34; i progetti, presentati in modo anonimo, sono valutati da una commissione giudicatrice. Qualora ai concorrenti sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualificazione o una equipollente. L’amministrazione aggiudicatrice può affidare al vincitore, se in possesso dei requisiti richiesti, il servizio cui il progetto si riferisce; tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando di gara.

 

     Art. 22. Spese in economia.

     1. Nel limite di importo di 50mila euro, al netto di IVA, possono essere eseguite in economia forniture e servizi necessari per il funzionamento delle amministrazioni aggiudicatrici che hanno il carattere di spesa corrente [16].

     2. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva le tipologie delle spese in economia per forniture e servizi e la loro disciplina.

     3. Alle spese in economia provvede il dirigente responsabile della struttura competente per materia con ordinativi diretti al fornitore.

     4. Ai sensi della normativa regionale in materia di contabilità e bilancio, gli ordinativi diretti al fornitore costituiscono atto per l’assunzione dell’impegno di spesa sui pertinenti capitoli di bilancio; l’apposizione del visto contabile sull’ordinativo e la conseguente registrazione dell’impegno è condizione necessaria per procedere alla richiesta di fornitura o servizio [17].

 

     Art. 23. Albo dei fornitori della Regione Toscana. [18]

 

     Art. 24. Incarichi professionali e di consulenza e ricerca. [19]

     1. Gli incarichi professionali sono prestazioni di opere intellettuali, conferiti a persone fisiche che esercitano l’attività professionale individualmente o in forma associata, secondo la normativa vigente, per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge.

     2. Gli incarichi di consulenza e ricerca sono le prestazioni finalizzate all’innovazione tecnica e tecnologica, ad attività formativa specializzata nonché all’acquisizione di pareri, di dati tecnici, analisi specialistiche, informazioni, riscontri puntuali, verifiche, controlli ed altri elementi non utilmente ottenibili con altri mezzi, necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Regione.

     3. Il conferimento di incarichi professionali e di consulenza e ricerca è consentito, eccezionalmente quando siano comprovate e motivate entrambe le seguenti condizioni:

     a) prestazione di alta specializzazione;

     b) assenza o indisponibilità di personale in possesso dei requisiti di professionalità necessari.

     4. Gli incarichi professionali il cui valore di stima sia inferiore a 50 mila euro, al netto di IVA, sono conferiti con decreto del dirigente responsabile del contratto, previa valutazione del curriculum del professionista e della congruità degli elementi economici, anche in riferimento alle tariffe professionali. Di tale valutazione deve essere data espressa menzione nel decreto di conferimento [20].

     5. Gli incarichi di consulenza e di ricerca il cui valore di stima sia inferiore a 50 mila euro, al netto di IVA, sono conferiti con decreto del dirigente responsabile del contratto, sulla base della professionalità e dell’esperienza desumibili dal curriculum, da valutarsi in relazione allo specifico incarico da affidare, previa verifica dei requisiti tecnico organizzativi eventualmente necessari e valutazione della congruità degli elementi economici. Di tali valutazioni deve essere data espressa menzione nel decreto di conferimento [21].

     6. Gli incarichi professionali e di consulenza e ricerca il cui valore stimato sia pari o superiore a 50 mila euro, al netto di IVA, sono conferiti mediante trattativa privata preceduta da bando di gara, con le modalità di cui all’articolo 21. L’offerta migliore è individuata tramite valutazione comparativa, dettagliatamente illustrata in apposito verbale, degli elementi tecnico organizzativi, degli elementi economici e dei curricula dei professionisti che svolgeranno l’incarico [22].

     7. I curricula devono evidenziare le esperienze più significative attinenti all’incarico da conferire, in un numero massimo specificato nel bando di gara o nel capitolato speciale di appalto.

     8. In deroga a quanto disposto dal comma 6, quando è motivato che un unico soggetto ha il grado di specializzazione richiesta per lo svolgimento dell’incarico, si procede ad affidamento diretto con le modalità di cui ai commi 4 e 5.

     9. Si procede ad affidamento diretto, previa valutazione della congruità degli elementi economici, nei confronti di enti, aziende, agenzie ed istituti regionali, quando lo svolgimento dell’incarico rientra nelle competenze e finalità previste dalle rispettive leggi istitutive.

     9 bis. Gli incarichi professionali, di consulenza e ricerca conferiti dagli organi di direzione politica restano disciplinati dagli articoli 4, 8 e 37 della legge regionale 17 marzo 2000, n.26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale) e successive modifiche [23].

 

TITOLO III

IL CONTRATTO

 

     Art. 25. Cauzione.

     1. Nelle procedure aperte e nelle procedure ristrette la costituzione della cauzione provvisoria è richiesta solo per l'aggiudicatario.

     2. La cauzione deve essere costituita in una delle seguenti forme:

     a) deposito presso il Tesoriere di numerario, vincolato per il ritiro al benestare dell'amministrazione aggiudicatrice;

     b) deposito presso il Tesoriere di titoli di stato, valutati a prezzo di borsa nel giorno del deposito;

     c) prestazione di specifica fideiussione bancaria o di altri istituti ed aziende autorizzati, ivi comprese le compagnie di assicurazione regolarmente autorizzate.

     3. La cauzione provvisoria prestata dal concorrente aggiudicatario resta vincolata fino alla stipula del contratto, ovvero fino all'eventuale annullamento o revoca dell'aggiudicazione.

     4. Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti a stipulare il contratto, salvo che per cause a lui non imputabili, l'amministrazione, a titolo di penalità, incamera la cauzione provvisoria [24].

     5. La cauzione provvisoria prestata dal concorrente aggiudicatario si converte in cauzione definitiva e viene svincolata e restituita al contraente soltanto a conclusione del contratto, dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

     6. Gli interessi eventualmente prodotti dai depositi definitivi sono liberamente esigibili dal depositante; comunque nessun onere per interessi può far carico all'amministrazione.

     7. Nelle procedure negoziate di norma non è richiesta la costituzione di cauzione; la cauzione, ove prevista, deve essere costituita in una delle forme di cui al comma 2.

 

     Art. 26. Stipula dei contratti.

     1. La stipula dei contratti avviene di norma entro trenta giorni dall'approvazione dei risultati della gara.

     2. Qualora sopraggiunga un evento che renda superflua o dannosa la conclusione del contratto il dirigente responsabile, fino a quando il contratto medesimo non è stipulato, può motivatamente revocare il provvedimento di aggiudicazione.

     3. I contratti sono stipulati:

     a) in forma pubblico amministrativa, innanzi all’ufficiale rogante, qualora il contraente sia stato individuato a seguito di procedura aperta o ristretta;

     b) a mezzo di scrittura privata;

     c) per mezzo di accettazione sottoscritta dalla controparte in calce al capitolato o alla proposta della amministrazione;

     d) a mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio [25].

     4. E' consentito l'utilizzo della firma elettronica nei casi e con le forme previste dalle normative in vigore.

 

     Art. 27. Durata dei contratti.

     1. I contratti devono avere termini e durata certi.

     2. La durata dei contratti già stipulati non può essere variata in corso di esecuzione degli stessi, salvo che non si tratti di proroga.

     3. Il ricorso alla proroga è attivabile esclusivamente:

     a) quando, in presenza di eventi imprevedibili, la prestazione contrattuale non ha potuto essere eseguita in tutto o in parte nei termini temporali di durata del contratto; in tali casi il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario al compimento della prestazione;

     b) se previsto nel contratto, al fine di consentire l’individuazione del nuovo contraente per un periodo di tempo non superiore a sei mesi dalla scadenza dello stesso [26].

     4. Il rinnovo dei contratti può essere attivato una sola volta, per un periodo non superiore alla durata del contratto da rinnovare e nel limite di importo previsto per l’originaria procedura di scelta del contraente. Ai fini del calcolo dell’importo si tiene conto, oltre che dell’importo del contratto rinnovato, anche di quello del contratto originario, comprensivo di eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi [27].

 

     Art. 28. Anticipazione e revisione prezzi.

     1. I contratti possono prevedere pagamenti anticipati qualora lo consenta la normativa statale vigente nelle forme e nei modi da questa stabiliti.

     2. I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili, salvo che per i beni o le prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o per atto amministrativo.

     3. Per i contratti ad esecuzione periodica e continuata la revisione prezzi è ammessa in conformità alla normativa statale vigente in materia.

 

     Art. 29. Subappalto e cessione del contratto.

     1. Il subappalto è ammesso in conformità alla normativa statale vigente in materia.

     2. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono nel bando di gara o nel capitolato speciale d'appalto le parti della prestazione che non sono subappaltabili ed il concorrente indica in sede di offerta le parti della prestazione che intende subappaltare.

     3. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

 

     Art. 30. Aumento o diminuzione della prestazione.

     1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, il contraente vi è tenuto, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sempre che l'aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale.

     2. Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria oltre il quinto dell'importo contrattuale, ovvero una nuova prestazione che non muti comunque il genere della prestazione originaria, il dirigente responsabile del contratto provvede, previo consenso del contraente, alla stipula di un atto aggiuntivo, nella stessa forma del contratto originario; in ogni caso non può essere superato il cinquanta per cento dell'importo del contratto originario. Ai fini del rispetto di tale limite devono essere considerati anche gli importi delle eventuali variazioni di cui al comma 1.

 

     Art. 31. Spese contrattuali.

     1. Tutte le spese inerenti gli atti amministrativi di gara sono a carico dell'amministrazione aggiudicatrice.

     2. Le spese di copia, gli oneri tributari ed ogni altra spesa connessa al contratto, sono a carico del contraente.

 

     Art. 32. Verifica e collaudo.

     1. Le forniture e i servizi oggetto del contratto sono sottoposte, prima della liquidazione della spesa, a verifica secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto.

     2. Qualora l'oggetto del contratto riguardi forniture e servizi che devono avere particolari requisiti di natura tecnica, si procede, prima della liquidazione della spesa, al collaudo da parte di una commissione nominata con decreto del dirigente responsabile del contratto e composta da tre esperti, scelti tra i dipendenti inquadrati nel ruolo unico regionale.

     3. Ai dipendenti nominati nelle commissioni di collaudo si applica la legge regionale 27 marzo 2000 n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale), articolo 62.

     4. Qualora tra i dipendenti non ci siano professionalità adeguate, alla commissione di collaudo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 6.

     5. Non possono essere membri della commissione di collaudo coloro che hanno avuto parte nel procedimento contrattuale o si trovano in posizione di conflitto di interessi.

     6. Gli incaricati del collaudo rispondono solidalmente dei danni causati all'amministrazione aggiudicatrice dall'inosservanza delle norme e prescrizioni che regolano l'attività di collaudo.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 33. Trattamento dei dati.

     1. Il trattamento dei dati personali necessari ai fini della presente legge è svolto nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Le informazioni relative all'attività contrattuale sono organizzate dalla Regione Toscana in proprie banche dati rese disponibili ad altri soggetti pubblici ai sensi della normativa vigente secondo procedure e modalità definite d'intesa da detti soggetti.

     3. In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 135 (Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici), la Giunta regionale individua con regolamento i dati attinenti a provvedimenti giudiziari di cui alla legge n. 675 del 1996, articolo 24, ritenuti strettamente pertinenti rispetto alle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite e determina le operazioni eseguibili.

 

     Art. 34. Regolamento di attuazione.

     1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta apposito regolamento di attuazione, che disciplina in particolare:

     a) i contenuti minimi dei bandi di gara, con riferimento alle procedure aperte, ristrette e negoziate;

     b) [28].

     2. Successivamente all'emanazione della disciplina statale in materia, la Giunta regionale integra il regolamento di cui al comma 1 con disposizioni attuative concernenti.

     a) le forme di pubblicità legale da attuarsi tramite strumenti informatici e telematici;

     b) le procedure per l'acquisizione in via elettronica e informatica di beni e servizi;

     c) le modalità applicative della firma elettronica nell'attività contrattuale.

 

     Art. 35. Disposizioni transitorie. [29]

 

     Art. 36. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) legge regionale 20 luglio 1972, n. 21 (Norme per il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 62, quinto comma, dello Statuto);

     b) legge regionale 6 aprile 1995, n. 38 (Disciplina delle competenze in materia di provveditorato ed economato);

     c) legge regionale 25 maggio 1996, n. 4 (Disposizioni di semplificazione per la partecipazione delle imprese alle procedure di gara pubblica);

     d) legge regionale 19 marzo 1996, n. 22 (Disciplina dell'attività contrattuale regionale) e successive modificazioni;

     e) articolo 19 della legge regionale 25 giugno 1981, n. 54 (Disciplina dell'attività contrattuale della Regione.

 

     Art. 37. Norma di rinvio.

     1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e successive modifiche, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e successive modifiche, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 69 della L.R. 13 luglio 2007, n. 38.

[2] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 4 aprile 2003, n. 17.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 10 giugno 2002, n. 19.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 2 della L.R. 10 giugno 2002, n. 19.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 2 della L.R. 4 aprile 2003, n. 17.

[6] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 4 aprile 2003, n. 17.

[7] Lettera così sostituita dall’art. 3 della L.R. 10 giugno 2002, n. 19.

[8] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 10 giugno 2002, n. 19.

[9] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 10 giugno 2002, n. 19.

[10] Articolo così sostituito dall’art. 6 della L.R. 10 giugno 2002, n. 19.

[11] Lettera così modificata dall’art. 4 della L.R. 4 aprile 2003, n. 17.

[12] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 4 aprile 2003, n. 17.

[13] Lettera così sostituita dall’art. 7 della L.R. 10 giugno 2002, n. 19.

[14] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 4 aprile 2003, n. 17.

[15] Articolo così sostituito dall’art. 5 della L.R. 4 aprile 2003, n. 17.

[16] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 4 aprile 2003, n. 17.

[17] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 10 giugno 2002, n. 19.

[18] Articolo abrogato dall’art. 9 della L.R. 4 aprile 2003, n. 17.

[19] Articolo così sostituito dall’art. 9 della L.R. 10 giugno 2002, n. 19.

[20] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 4 aprile 2003, n. 17.

[21] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 4 aprile 2003, n. 17.

[22] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 4 aprile 2003, n. 17.

[23] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 4 aprile 2003, n. 17.

[24] Comma così modificato dall’art. 10 della L.R. 10 giugno 2002, n. 19.

[25] Comma così sostituito dall’art. 11 della L.R. 10 giugno 2002, n. 19.

[26] Comma così sostituito dall’art. 12 della L.R. 10 giugno 2002, n. 19.

[27] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 4 aprile 2003, n. 17.

[28] Comma abrogato dall’art. 9 della L.R. 4 aprile 2003, n. 17.

[29] Articolo abrogato dall’art. 9 della L.R. 4 aprile 2003, n. 17.