§ 6.1.209 - L.R. 10 giugno 2002, n. 19.
Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2001, n. 12. (Disciplina dell’attività contrattuale regionale).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:10/06/2002
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2001.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2001.
Art. 3.  Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2001.
Art. 5.  Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2001.
Art. 6.  Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 12 del 2001.
Art. 7.  Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2001.
Art. 8.  (Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 12 del 2001).
Art. 9.  Modifiche all’articolo 24 della legge regionale n. 12 del 2001.
Art. 10.  Modifiche all’articolo 25 della legge regionale n. 12 del 2001.
Art. 11.  Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 12 del 2001.
Art. 12.  Modifiche all’articolo 27 della legge regionale n. 12 del 2001.
Art. 13.  Modifiche all’articolo 35 della legge regionale n. 12 del 2001.


§ 6.1.209 - L.R. 10 giugno 2002, n. 19. [1]

Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2001, n. 12. (Disciplina dell’attività contrattuale regionale).

(B.U. 19 giugno 2002, n. 13).

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2001.

     1. L’articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 (Disciplina dell’attività contrattuale regionale) è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2001.

     1. L’articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2001 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2001.

     1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2001 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art 4. Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 12 del 2001.

     1. Il comma 6 dell’articolo 15 della legge regionale n. 12 del 2001 è sostituto dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2001.

     1. Il comma 5 dell’articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2001 è sostituto dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 12 del 2001.

     L’articolo 19 della legge regionale n. 12 del 2001 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2001.

     1. La lettera c) del comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2001 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8. (Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 12 del 2001).

     1. Il comma 4 dell’articolo 22 della legge regionale n. 12 del 2001 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 24 della legge regionale n. 12 del 2001.

     1. L’articolo 24 della legge regionale n. 12 del 2001 è sostituto dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10. Modifiche all’articolo 25 della legge regionale n. 12 del 2001.

     1. Al comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale n. 12 del 2001 è aggiunta, in fine, la parola:

     (Omissis).

 

     Art. 11. Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 12 del 2001.

     1. Il comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale n. 12 del 2001 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12. Modifiche all’articolo 27 della legge regionale n. 12 del 2001.

     1. Il comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale n. 12 del 2001 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 13. Modifiche all’articolo 35 della legge regionale n. 12 del 2001.

     1. All’articolo 35 della legge regionale n. 12 del 2001, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 69 della L.R. 13 luglio 2007, n. 38.