§ 1.3.6 - L.R. 15 marzo 1996, n. 18.
Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:15/03/1996
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Natura e finalità del Bollettino Ufficiale.
Art. 2.  Atti soggetti a pubblicazione.
Art. 3.  Modalità di pubblicazione.
Art. 4.  Richiesta di pubblicazione.
Art. 5.  Termini per la pubblicazione.
Art. 6.  Ripartizione del Bollettino Ufficiale.
Art. 7.  Validità degli atti pubblicati.
Art. 8.  Correzione degli errori.
Art. 9.  Testi coordinati, note e testi aggiornati.
Art. 10.  Indici.
Art. 11.  Periodicità della pubblicazione.
Art. 11 bis.  Diffusione telematica degli atti regionali.
Art. 12.  Direzione, redazione e amministrazione.
Art. 13.  Stampa e distribuzione.
Art. 14.  Elaborazione elettronica del bollettino.
Art. 15.  Distribuzione gratuita, vendita e abbonamenti.
Art. 16.  Spese di pubblicazione.
Art. 17.  Disposizione finanziaria.
Art. 18.  Abrogazioni.
Art. 19.  Entrata in vigore.


§ 1.3.6 - L.R. 15 marzo 1996, n. 18. [1]

Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti.

(B.U. 27 marzo 1996, n. 18 bis).

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

 

Art. 1. Natura e finalità del Bollettino Ufficiale.

     1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è lo strumento legale di conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente.

     2. Con la pubblicazione di cui al primo comma del presente articolo la Regione Toscana favorisce il diritto di accesso e di informazione, in conformità al dettato dell'art. 72 dello Statuto e alle disposizioni della legge 7 Agosto 1990 n. 241 nonchè in attuazione degli articoli 42 e 43 della legge regionale 20 Gennaio 1995 n. 9.

     3. La Regione Toscana, per attuare in maniera compiuta gli obiettivi di cui al comma 2 del presente articolo, promuove lo sviluppo ed il potenziamento dell'uso di strumenti informatici e telematici per la elaborazione e diffusione del Bollettino.

 

     Art. 2. Atti soggetti a pubblicazione.

     1. Nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana sono pubblicati:

     a) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;

     b) le leggi e i regolamenti regionali;

     c) i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali;

     d) il Programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti annuali, nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 e successive modificazioni [2];

     e) le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati;

     f) le sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione Toscana o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Toscana, nonchè le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità di leggi regionali;

     g) i provvedimenti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale, ovvero che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per la loro applicazione;

     h) i bandi e gli avvisi di concorso e di gara, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, di contributi, di sovvenzioni, di benefici economici o finanziari [3];

     i) gli atti della Regione, degli enti locali, e di enti pubblici o di altri enti ed organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione.

     2. Sono altresì pubblicati i provvedimenti di organi politici o di direzione amministrativa della Regione conclusivi di procedimenti amministrativi. Sono conclusivi i provvedimenti che concretizzano la volontà regionale realizzando la finalità primaria del procedimento amministrativo [4].

     3. Sono inoltre pubblicati gli altri atti della Regione che per il loro contenuto devono essere portati alla conoscenza della generalità dei cittadini. La pubblicazione in tali casi è motivatamente disposta negli atti stessi.

     4. Possono essere pubblicati, a richiesta di amministrazioni o enti interessati, atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da leggi o regolamenti.

     5. Non sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, in deroga a quanto disposto dal comma 2, gli atti amministrativi regionali aventi rilevanza meramente interna. L'individuazione di tali atti è effettuata con deliberazione della Giunta regionale o del Consiglio regionale secondo le rispettive competenze. Non sono altresì pubblicati gli atti regionali esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi [5].

 

     Art. 3. Modalità di pubblicazione.

     1. Sono pubblicati in forma integrale gli atti di cui all'art. 2 comma 1, 3 e 4 della presente legge, salvo che sia espressamente prevista la pubblicazione per estratto [6].

     2. Sono pubblicati per estratto gli atti di cui all'art. 2 comma 2.

     3. Al fine di salvaguardare la riservatezza di terzi, degli atti di cui all'art. 44 della legge regionale 27 Gennaio 1995 n. 9 è data comunicazione attraverso la pubblicazione degli estremi, salvo che la loro pubblicazione possa avvenire per estratto.

     4. La pubblicazione per estratto contiene il dispositivo dell'atto [7].

     5. Gli atti amministrativi che non rientrano tra quelli soggetti a pubblicazione a norma dell'art. 2 sono pubblicati in elenchi, distinti a seconda dell'organo emanante, ove sono indicati per ciascun atto gli estremi, l'oggetto e gli eventuali riferimenti contabili [8].

 

     Art. 4. Richiesta di pubblicazione.

     La pubblicazione degli atti di enti ed amministrazioni non regionali è effettuata a seguito di richiesta rivolta alla direzione del Bollettino Ufficiale da parte degli enti e delle Amministrazioni interessate, con indicazione della norma che prescrive la pubblicazione o con indicazione della motivazione ai sensi dell'art. 2 comma 4 della presente legge. La pubblicazione avviene secondo le modalità specificate nella richiesta e nel testo fornito dalle amministrazioni e dagli enti interessati.

 

     Art. 5. Termini per la pubblicazione. [9]

     1. Le leggi e i regolamenti della Regione sono pubblicati entro 10 giorni decorrenti rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione.

     2. Gli altri atti sono pubblicati entro 30 giorni dalla data della loro ricezione da parte dell'Ufficio del Bollettino Ufficiale.

 

     Art. 6. Ripartizione del Bollettino Ufficiale.

     1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana si divide in tre parti, stampate separatamente.

     2. Nella prima parte sono pubblicati gli atti di cui all'art. 2 comma 1 lettera a - b - c - d - e - f, i provvedimenti di cui alla lettera g) che determinano l'interpretazione di leggi o regolamenti o dettano disposizioni per la loro applicazione.

     3. Nella seconda parte sono pubblicati gli atti di cui all'art. 2 comma 1 lettera i), i provvedimenti di cui alla lettera g) che abbiano carattere organizzativo generale, gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 2 [10].

     4. Nella terza parte sono pubblicati:

     a) gli atti di cui all'art. 2 comma 1 lettera h) e i provvedimenti di approvazione degli stessi;

     b) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative a concorsi, borse di studio, attribuzione di contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari;

     c) i provvedimenti di approvazione dei risultati delle gare e di aggiudicazione delle forniture, dei servizi e dei lavori pubblici [11].

     4 bis. In aggiunta alle tre parti ordinarie di cui al comma 1 è istituita una parte speciale - numerata e stampata separatamente - riservata agli atti degli enti locali; le modalità di pubblicazione della parte speciale sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale adottato d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio [12].

     5. In relazione alla quantità di atti di cui è disposta o richiesta la pubblicazione, ciascuna parte del Bollettino Ufficiale può essere stampata in più fascicoli.

     6. Per la pubblicazione di atti particolarmente voluminosi o quando specifiche esigenze lo richiedano, e comunque per la pubblicazione dei bilanci e conti consuntivi, si provvede alla stampa di appositi supplementi [13].

 

     Art. 7. Validità degli atti pubblicati.

     1. La pubblicazione degli atti sul Bollettino Ufficiale della Regione si presume conforme all'originale e costituisce testo legale degli atti stessi fino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione di copia conforme all'originale.

     2. La pubblicazione dei testi coordinati e aggiornati e delle note di cui all'art. 9 della presente legge ha solo carattere informativo.

     3. Gli atti amministrativi emanati dagli organi della Regione, per i quali era prescritta dalla legislazione statale la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Foglio Annunzi Legali della Provincia, sono pubblicati soltanto nel Bollettino Ufficiale della Regione [14].

 

     Art. 8. Correzione degli errori. [15]

     1. Qualora il testo di un atto pubblicato presenti difformità rispetto al testo trasmesso all'ufficio del Bollettino per la stampa, il responsabile dell'ufficio del Bollettino provvede alla correzione mediante pubblicazione di comunicato che indica la parte erronea e la sua esatta formulazione.

     2. Il testo di un atto pubblicato che presenta difformità rispetto all'originale è corretto mediante pubblicazione di un comunicato che indica la parte erronea del testo pubblicato e il testo esatto disponendo se necessario, la ripubblicazione dell'intero testo.

     3. La correzione degli errori di cui al comma precedente è disposta:

     a) per i testi legislativi o per i testi di atti del Consiglio dal Coordinatore del dipartimento del Consiglio;

     b) per i testi regolamentari o per i testi di atti della Giunta dal responsabile della competente struttura del dipartimento della Presidenza e degli Affari legislativi e giuridici;

     c) per i testi di decreti dirigenziali dal responsabile della struttura che ha emanato l'atto.

 

     Art. 9. Testi coordinati, note e testi aggiornati.

     1. Qualora un testo normativo disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente disposizione normativa si provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, in calce al provvedimento di modifica, dell'intera norma, nel testo risultante dalle modifiche che sono stampate in modo caratteristico.

     2. Quando un testo normativo contenga numerosi e complessi rinvii ad altre disposizioni normative si provvede a pubblicare nel Bollettino Ufficiale, in calce al provvedimento di cui trattasi, il testo delle norme cui questo rinvia.

     3. Gli estremi dei lavori preparatori sono pubblicati mediante annotazione in calce al testo normativo.

     4. Qualora un testo normativo abbia subito diverse e complesse modifiche l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di un testo aggiornato dell'atto, nel quale le modifiche sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte.

     5. La redazione dei testi e delle note di cui al presente articolo, è curata dagli uffici del Consiglio regionale.

 

     Art. 10. Indici.

     1. Il Bollettino ufficiale è corredato di un indice numerico - cronologico ed alfabetico - sistematico articolato in relazione alle varie parti in cui è suddivisa la pubblicazione.

     2. Il sommario dei supplementi è inserito nell'indice del corrispondente fascicolo ordinario [16].

 

     Art. 11. Periodicità della pubblicazione.

     1. Il Bollettino è pubblicato in ciascuna delle sue parti con cadenza di norma settimanale, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

     2. Il supplemento è pubblicato ogni qualvolta si renda necessario per la diffusione di atti di particolare rilievo [17].

     3. La pubblicazione degli elenchi di cui all'art. 3 comma 5 è effettuata con cadenza mensile.

     4. L'indice di cui all'art. 10 comma 1 è pubblicato con cadenza semestrale.

 

     Art. 11 bis. Diffusione telematica degli atti regionali. [18]

     1. Per favorire la trasparenza e agevolare la massima diffusione degli atti normativi e amministrativi della Regione, la versione integrale degli atti pubblicati sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 2 commi 1, 2 e 3 è resa disponibile nella rete telematica regionale. E' esclusa la diffusione telematica degli atti che contengono dati personali.

     2. Sono diffusi per via telematica, in versione integrale, anche gli atti di cui al terzo periodo del comma 5 dell'art. 2.

Titolo II

ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE

 

     Art. 12. Direzione, redazione e amministrazione. [19]

     1. La pubblicazione del Bollettino Ufficiale è curata dalla struttura regionale cui competono l'amministrazione e la redazione del periodico.

     2. Le direttive editoriali, i termini e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

 

     Art. 13. Stampa e distribuzione.

     1. La stampa e la distribuzione del Bollettino Ufficiale possono essere affidate, a mezzo di pubblica gara, ad una impresa tipografica, sulla base di apposito capitolato d'oneri [20].

     2. Le imprese interessate a partecipare alla gara devono essere in grado di garantire un costante, rapido ed efficiente collegamento con l'ufficio del Bollettino Ufficiale [21].

 

     Art. 14. Elaborazione elettronica del bollettino.

     1. Il Bollettino Ufficiale viene elaborato e diffuso anche in forma telematica [22].

     2. La Giunta regionale e il Consiglio regionale adottano soluzioni organizzative per l'invio informatico - telematico degli atti destinati alle pubblicazioni da parte dei soggetti interni ed esterni all'amministrazione regionale.

     2 bis. Gli uffici regionali del Consiglio e della Giunta e le amministrazioni che aderiscono alla rete telematica regionale sono tenuti a trasmettere in formato elettronico gli atti destinati alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale [23].

     2 ter. Le modalità tecniche per l'elaborazione e la diffusione telematica del Bollettino e per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono stabilite con provvedimento dell'ufficio preposto alle infrastrutture tecnologiche, adottato d'intesa con l'ufficio del Bollettino Ufficiale e con la competente struttura del Consiglio regionale [24].

     3. La Regione Toscana promuove azioni e aderisce ad iniziative a livello nazionale volte all'adozione e allo sviluppo dei sistemi informatici e telematici per la elaborazione del Bollettino Ufficiale.

 

     Art. 15. Distribuzione gratuita, vendita e abbonamenti.

     1. La Giunta regionale, con provvedimento annualmente rinnovabile, assunto d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua i soggetti ai quali il Bollettino è inviato gratuitamente, il numero di copie riservato a ciascun destinatario e le condizioni cui sia eventualmente soggetta la distribuzione gratuita.

     2. La Giunta regionale ogni due anni, o comunque ogni qualvolta si renda necessario, stabilisce i prezzi di vendita al pubblico dei fascicoli del Bollettino e dei volumi che contengono la raccolta annuale delle leggi e dei regolamenti regionali, il costo delle pubblicazioni di cui all'art. 4 della presente legge e le modalità e i prezzi di abbonamento. L'abbonamento potrà sottoscriversi anche per singole parti della pubblicazione [25].

     2 bis. Per l'accesso ai servizi relativi alla diffusione telematica del Bollettino Ufficiale i soggetti privati corrispondono alla Regione un canone annuo.

     L'importo del canone e le condizioni per l'accesso sono definiti con il provvedimento di cui al comma 2.

     L'accesso telematico alla parte terza del Bollettino è gratuito [26].

     2 ter. I bandi di concorso e gli atti regionali di particolare rilevanza sociale pubblicati nel Bollettino possono essere stampati per estratto e distribuiti gratuitamente presso apposite strutture regionali e presso le librerie convenzionate con la Regione. Il provvedimento di cui al comma 1 fissa condizioni e modalità della distribuzione gratuita [27].

 

     Art. 16. Spese di pubblicazione.

     1. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione Toscana.

     1 bis. La Giunta regionale, con provvedimento assunto d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, individua le aziende e gli enti regionali per i quali i costi di pubblicazione sono a carico della Regione [28].

     2. Per le pubblicazioni effettuate su richiesta di altre amministrazioni o enti, a norma dell'art. 4 della presente legge, il relativo costo è a carico dei soggetti richiedenti.

     2 bis. La pubblicazione degli Statuti degli enti locali è effettuata senza oneri per l'ente interessato [29].

Titolo III

NORME FINALI

 

     Art. 17. Disposizione finanziaria.

     1. E' apportata al Bilancio di previsione 1996 la seguente variazione per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte entrata:

     Entrata in diminuzione

     Cap. 21100 "Abbonamenti, vendite di inserzioni nella pubblicazione della Regione", L. 450.000.000.=

     Entrata di nuova istituzione:

     Cap. 21110 "Proventi del Bollettino Ufficiale della Regione (artt. 15 e 16 secondo comma L.R. 18/1996)", L. 450.000.000.=

     2. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge e decorrenti dal 1996 si fa fronte per tale anno con lo stanziamento del cap. 900 e per gli anni successivi con legge di bilancio.

 

     Art. 18. Abrogazioni.

     1. E' abrogata la legge regionale 23 Gennaio 1981 n. 12.

     2. E' abrogato altresì l'art. 41, comma 1, lettera c), della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9.

 

     Art. 19. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore dopo 45 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino della Regione Toscana.


[1] Legge abrogata dall'art. 25 della L.R. 23 aprile 2007, n. 23, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 3 agosto 2000, n. 63.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 3 agosto 2000, n. 63.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 agosto 2000, n. 63.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 agosto 2000, n. 63.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 agosto 2000, n. 63.

[7] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 agosto 2000, n. 63.

[8] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 agosto 2000, n. 63.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 agosto 2000, n. 63.

[10] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 agosto 2000, n. 63.

[11] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 agosto 2000, n. 63.

[12] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 3 agosto 2000, n. 63.

[13] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 3 agosto 2000, n. 63.

[14] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 3 agosto 2000, n. 63.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 3 agosto 2000, n. 63.

[16] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 3 agosto 2000, n. 63.

[17] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 3 agosto 2000, n. 63.

[18] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 3 agosto 2000, n. 63.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 3 agosto 2000, n. 63.

[20] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 3 agosto 2000, n. 63.

[21] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 3 agosto 2000, n. 63.

[22] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 3 agosto 2000, n. 63.

[23] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 3 agosto 2000, n. 63.

[24] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 3 agosto 2000, n. 63.

[25] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 3 agosto 2000, n. 63.

[26] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 3 agosto 2000, n. 63.

[27] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 3 agosto 2000, n. 63.

[28] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 3 agosto 2000, n. 63.

[29] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 3 agosto 2000, n. 63.