§ 4.5.16 - L.R. 26 aprile 1993, n. 27.
Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 artigianato e industria
Data:26/04/1993
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Beneficiari.
Art. 3.  Tipologia degli interventi.
Art. 4.  Servizi.
Art. 5.  Agevolazioni finanziarie.
Art. 6.  Garanzie sussidiarie.
Art. 7.  Fondo per le agevolazioni finanziarie.
Art. 8.  Piano di indirizzo.
Art. 9.  Cumulo e limitazioni territoriali
Art. 10.  Procedure.
Art. 11.  Disposizioni finali.


§ 4.5.16 - L.R. 26 aprile 1993, n. 27. [1]

Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile.

(B.U. 5 maggio 1993, n. 27).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge promuove la costituzione e l'avvio di nuove imprese, come determinate al 2° comma del successivo articolo 2, al fine di sviluppare l'imprenditoria giovanile [2].

 

     Art. 2. Beneficiari.

     1. Sono beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge le imprese artigiane costituite ex legge 8 agosto 1985 n. 443, nonché le imprese di minori dimensioni costituite nella forma di impresa individuale, impresa familiare, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società cooperativa ex D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, operanti nei settori di interesse regionale, ai sensi dello Statuto e degli artt. 117 e 118 della Costituzione, per investimenti effettuati in unità aziendali localizzate nel territorio della Regione Toscana.

     2. Le imprese indicate al precedente comma non devono essere state costituite prima di sei mesi dalla data di presentazione della domanda prevista dal successivo articolo 10 e devono avere immobilizzi tecnici materiali ed immateriali non costituiti, prevalentemente, da beni provenienti da cessione o conferimento di azienda o rami di azienda [3].

     3. Per le imprese individuali e familiari, l'imprenditore deve avere, al momento della costituzione dell'impresa, un'età non superiore a 35 anni.

     4. Per le società, i rappresentanti legali ed almeno il 50% dei soci, che detengano almeno il 51% del capitale sociale, devono avere un'età non superiore a 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa.

     Per le società il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche [4].

     5. Per le società cooperative, i rappresentanti legali ed almeno il 50% dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori e detengano almeno il 51% dei voti nell'assemblea dei soci, devono avere un'età non superiore ai 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa.

     6. I soggetti indicati ai precedenti terzo, quarto e quinto comma non possono essere titolari, legali rappresentanti o soci di altra impresa che abbia usufruito delle agevolazioni previste dalla presente legge.

     7. I requisiti previsti nel presente articolo devono permanere per tutta la durata dell'operazione di finanziamento a medio termine o di leasing prevista dal successivo articolo 5. Il requisito anagrafico previsto dai precedenti quarto e quinto comma deve essere rispettato in caso di variazione dei legali rappresentanti o della compagine sociale.

 

     Art. 3. Tipologia degli interventi.

     1. Gli interventi in favore delle imprese indicate dal precedente art. 2 consistono in:

     a) servizi di informazione e di formazione professionale;

     b) agevolazioni finanziarie nella forma di contributi in conto capitale, contributi in conto interessi o in conto canoni di leasing;

     c) garanzie sussidiarie su operazioni di finanziamento a medio termine e di leasing.

 

     Art. 4. Servizi.

     1. L'informazione è assicurata dai servizi di orientamento professionale delle Amministrazioni Provinciali, ai sensi della L.R. 45/89.

     2. Gli interventi di formazione professionale a favore delle imprese beneficiarie ai sensi della presente legge, sono considerati prioritari nell'ambito del piano degli interventi ordinari, della riserva di finanziamenti per la realizzazione di interventi urgenti ed imprevedibili, delle competenze riservate, ai sensi della Legge regionale n. 16/85.

 

     Art. 5. Agevolazioni finanziarie.

     1. Alle imprese indicate dal precedente art. 2 viene concesso, con le procedure indicate dal successivo art. 10, un contributo in conto capitale, non superiore al 10% delle spese di investimento, congiuntamente a un contributo in conto interessi o in conto canoni, non superiore a 6 punti, su operazioni di finanziamento a medio termine o di leasing di importo non superiore al 65% delle spese di investimento.

     2. Il contributo in conto interessi o in conto canoni verrà erogato in forma attualizzata.

     3. Sono ritenute comunque ammissibili, le spese di investimento relative a:

     a) acquisto di terreni o del diritto di superficie;

     b) acquisto, costruzione, ristrutturazione di fabbricati;

     c) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature;

     d) acquisto di brevetti, marchi e software;

     e) marketing operativo e strategico;

     f) progetti indicati dal successivo art. 10, primo comma, in misura non superiore all' 1,5% delle spese indicate alle precedenti lettere a), b), c), d), e).

     4. I contributi indicati al precedente primo comma sono concessi nei limiti delle disponibilità del fondo previsto dal successivo art. 7 [5].

     5. La Regione, per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal presente articolo, si avvale della Fidi Toscana S.p.A.

     6. La FIDI Toscana S.p.A., ove necessario, adegua il proprio Statuto alle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 6. Garanzie sussidiarie.

     1. Le garanzie sussidiarie sulle operazioni di finanziamento a medio termine e di leasing previste dal precedente art. 5, sono concesse dalla Fidi Toscana S.p.A. nell'ambito delle disposizioni di legge e statutarie che ne disciplinano l'attività.

     2. (Omissis) [6].

     3. Le convenzioni con gli Istituti di Credito e le Società di Leasing previste dagli artt. 8 e 9 della L.R. 5.6.1974, n. 32, possono essere estese per il rilascio delle garanzie sussidiarie sulle operazioni indicate al comma 1 [7].

     4. (Omissis) [8].

 

     Art. 7. Fondo per le agevolazioni finanziarie.

     1. Per la concessione dei contributi in conto capitale e dei contributi in conto interessi o in conto canoni previsti dal precedente art. 3, è costituto presso la Fidi Toscana S.p.A. un'apposito fondo. Il fondo è alimentato dai contributi della Regione Toscana e dai contributi volontari degli altri soci della Fidi Toscana S.p.A., anche territorialmente finalizzati. Il contributo della Regione Toscana è determinato annualmente con la legge di bilancio. In caso di liquidazione del fondo le disponibilità residue verranno restituite ai soci in proporzione ai contributi versati.

 

     Art. 8. Piano di indirizzo.

     1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 9 giugno 1992 n. 26, approva il piano di indirizzo contenente i criteri e le modalità di attuazione della presente legge, in articolare in merito a:

     a) i settori di attività delle imprese beneficiarie, le eventuali esclusioni, le limitazioni territoriali di cui al 2° comma del successivo articolo 9, e i parametri di definizione dell'impresa di minori dimensioni [9];

     b) le eventuali priorità nella concessione delle agevolazioni finanziarie, che comportino una anticipazione convenzionale dell'ordine cronologico di completamento della documentazione indicata al 10 comma del successivo art. 10;

     c) la misura del contributo in conto capitale e del contributo in conto interessi o in conto canoni;

     d) l'importo e la durata dell'operazione di finanziamento a medio termine o di leasing;

     e) l'importo dell'investimento e le spese di investimento non ammissibili;

     f) le direttive alla Fidi Toscana S.p.A. in merito alla concessione della garanzia sussidiaria e all'erogazione delle agevolazioni finanziarie;

     g) la documentazione comprovante la costituzione dell'impresa e l'esistenza degli altri requisiti previsti dal precedente art. 2;

     h) i compensi alla Fidi Toscana S.p.A. per l'attività svolta nell'attuazione della presente legge [10].

 

     Art. 9. Cumulo e limitazioni territoriali [11].

     1. Le imprese ammesse alle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge non possono usufruire per lo stesso vestimento di altre agevolazioni finanziarie dispute dalla normativa regionale, nazionale, comunitaria e di altri Enti pubblici.

     2. Con la deliberazione di cui al precedente articolo 8 possono essere disposte limitazioni territoriali, anche parziali, per quanto riguarda la tipologia di impresa, per l'accesso ai finanziamenti della presente legge, in relazione all'operatività sul territorio regionale di incentivazioni aventi finalità analoghe a quelle della presente legge [12].

 

     Art. 10. Procedure.

     1. Per ottenere le agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge, le imprese indicate dal precedente art. 2 presentano alla Fidi Toscana S.p.A. una domanda con allegato un progetto contenente:

     a) gli obiettivi produttivi ed occupazionali, valutati nell'ambito delle tendenze del mercato dei beni o dei servizi che si intendono produrre;

     b) la descrizione dell'investimento;

     c) la copertura finanziaria dell'investimento;

     d) il conto economico previsionale a regime;

     e) una copia del progetto relativo alle eventuali esigenze di formazione professionale;

     f) la documentazione comprovante la costituzione dell'impresa e l'esistenza degli altri requisiti previsti dal precedente art. 2.

     2. La Fidi Toscana S.p.A. provvede ad istruire le domande di agevolazioni finanziarie, a concedere ed erogare le agevolazioni medesime secondo le procedure definite con il piano di indirizzo previsto dal precedente articolo 8. L'erogazione del contributo in conto capitale e in conto interessi è subordinata all'effettuazione dell'investimento e al perfezionamento dell'operazione di finanziamento a medio termine o di leasing.

     3. La concessione delle agevolazioni finanziarie è effettuata secondo una graduatoria costituita in base all'ordine cronologico del completamento da parte dell'impresa della documentazione indicata al 10 comma del presente articolo, tenendo conto delle priorità di cui alla lettera b) del 10 comma del precedente articolo 8.

     4. La Fidi Toscana S.p.A. trasmette alla Giunta ed al Consiglio regionale, entro 15 giorni dalla sua compilazione, la graduatoria prevista al precedente comma ed annualmente il rendiconto delle domande ricevute e delle agevolazioni finanziarie concesse ed erogate.

     5. La Giunta regionale esercita controlli, anche ispettivi, in merito all'attuazione della presente legge.

     Le risultanze dei controlli sulle aziende ammesse alle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge sono trasmesse alla Fidi Toscana S.p.a. per gli atti conseguenti.

     Il rifiuto dei controlli di cui al presente comma comporta la sospensione delle agevolazioni concesse, da parte della Fidi Toscana S.p.A.

     L'impresa beneficiaria delle agevolazioni è considerata decaduta dalle stesse qualora sia accertata la non sussistenza o il venir meno, originari o successivi, dei requisiti previsti dalla presente legge per la concessione delle agevolazioni, nel qual caso la Fidi Toscana S.p.A. provvede al recupero delle agevolazioni concesse; la Fidi Toscana S.p.A. provvede altresì al recupero qualora il beneficiario persista nel rifiutare i controlli della Regione [13].

     6. Il P.R.S. da conto dettagliatamente, nel rapporto di attività di cui alla lettera b) del 30 comma dell'art. 4 della Legge Regionale 26/92, dello stato di attuazione della presente legge.

 

     Art. 11. Disposizioni finali.

     1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le leggi regionali 14 novembre 1988 n. 83 e 7 agosto 1990 n. 62.

     2. Restano comunque salve le obbligazioni già assunte ai sensi delle leggi regionali 14 novembre 1988 n. 83 e 7 agosto 1990 n. 62 e quelle derivanti dalle deliberazioni del Consiglio Regionale n. 355/89, 246/90, 213/91, 268/92 [14].

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 29 aprile 2008, n. 21.

[2] Comma così modificato con art. 1 L.R. 22 dicembre 1994, n. 106.

[3] Comma così modificato con art. 1 L.R. 22 dicembre 1994, n. 106.

[4] Comma così modificato con art. 1 L.R. 22 dicembre 1994, n. 106.

[5] Comma così modificato con art. 2 L.R. 22 dicembre 1994, n. 106.

[6] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 1995, n. 87.

[7] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 1995, n. 87.

[8] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 1995, n. 87.

[9] Lettera così modificata con art. 1 L.R. 22 dicembre 1994, n. 106.

[10] Lettera aggiunta con art. 1 L.R. 22 dicembre 1994, n. 106.

[11] Rubrica così sostituita con art. 1 L.R. 22 dicembre 1994, n. 106.

[12] Comma così sostituito con art. 1 L.R. 22 dicembre 1994, n. 106.

[13] L'originario 5° comma è stato così sostituito con art. 1 L.R. 22 dicembre 1994, n. 106.

[14] Vedi art. 2 L.R. 22 dicembre 1994, n. 106, per l'interpretazione autentica del presente comma.