§ 6.1.11 – L.R. 13 giugno 1983, n. 44.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 54/80 ed alle annesse tariffe.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:13/06/1983
Numero:44


Sommario
Art. 1.      Il numero d'ordine 17 del titolo II della tariffa annessa alla L.R. 15-5-1980, n. 54, è così modificato
Art. 2.      Gli importi delle tasse, previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 15-5-1980 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni sono aumentati del 100 per cento
Art. 3.      Gli aumenti previsti dai precedenti articoli si applicano per i pagamenti dovuti dalla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 4.      Gli importi, in vigore al 31 dicembre 1983, delle tasse sulle concessioni regionali e degli altri contributi di cui all'ultimo comma dell'art. 2, sono aumentati del venti per cento con effetto [...]
Art. 5.      L'art. 1 della Legge Regionale n. 54 del 15-5-1980 è sostituito dal seguente


§ 6.1.11 – L.R. 13 giugno 1983, n. 44. [1]

Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 54/80 ed alle annesse tariffe.

(B.U. 22 giugno 1983, n. 31).

 

Art. 1.

     Il numero d'ordine 17 del titolo II della tariffa annessa alla L.R. 15-5-1980, n. 54, è così modificato:

     (omissis).

 

     Art. 2.

     Gli importi delle tasse, previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 15-5-1980 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni sono aumentati del 100 per cento.

     Sono esclusi dall' aumento suddetto gli importi di cui ai numeri d'ordine 15, 16 e 17 della stessa tariffa.

     Gli aumenti, nella stessa misura di cui al primo comma, sono apportati anche alle altre tasse, soprattasse e contributi indicati nella succitata tariffa.

 

     Art. 3.

     Gli aumenti previsti dai precedenti articoli si applicano per i pagamenti dovuti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4.

     Gli importi, in vigore al 31 dicembre 1983, delle tasse sulle concessioni regionali e degli altri contributi di cui all'ultimo comma dell'art. 2, sono aumentati del venti per cento con effetto dal 1° gennaio 1984.

     Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle cinquecento lire superiori, ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale delle tasse e del contributo.

 

     Art. 5.

     L'art. 1 della Legge Regionale n. 54 del 15-5-1980 è sostituito dal seguente:

(omissis) [2].


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Le parti omesse sono state riportate in modifica alla L.R. 15 maggio 1980, n. 54.