§ 5.4.197 - L.R. 3 marzo 2010, n. 28.
Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 (Norme per la tutela [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:03/03/2010
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge
Art. 2.  Programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti relativi agli scarichi
Art. 3.  Procedure per l’approvazione dei piani stralcio
Art. 4.  Disposizioni per le aree sensibili. Aggiornamento dei piani stralcio
Art. 5.  Potere di vigilanza della Giunta regionale
Art. 6.  Esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Giunta regionale
Art. 7.  Esercizio dei poteri sostitutivi. Nomina di un commissario
Art. 8.  Autorizzazioni
Art. 9.  Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’autorità espropriante
Art. 10.  Varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio
Art. 11.  Conferenza per l’acquisizione degli atti preordinati alla realizzazione degli interventi
Art. 12.  Concessione di contributi regionali
Art. 13.  Modifiche all’articolo 24 della l.r. 20/2006
Art. 14.  Modifiche all’articolo 25 della l.r. 20/2006
Art. 15.  Modifiche all’articolo 26 della l.r. 20/2006
Art. 16.  Inserimento dell’articolo 20 ter della l.r. 25/1998
Art. 17.  Norma finanziaria
Art. 18.  Durata della legge


§ 5.4.197 - L.R. 3 marzo 2010, n. 28.

Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento)e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

(B.U. 9 marzo 2010, n. 14)

 

PREAMBOLO

 

Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c) e l’articolo 44 dello Statuto;

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

 

Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione);

 

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento);

 

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 29 gennaio 2010;

 

Considerato quanto segue:

1. Sono presenti in Toscana scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque dolci o di transizione provenienti da agglomerati maggiori o uguali a duemila abitanti equivalenti, nonché scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque marino costiere provenienti da agglomerati maggiori o uguali a diecimila abitanti equivalenti, che non risultano ancora sottoposti a trattamento secondario o per cui detto trattamento non risulta correttamente dimensionato;

2. Il mancato adeguamento degli impianti di depurazione o il mancato collettamento delle acque reflue urbane ad impianti di depurazione determina, in alcuni casi, il superamento dei valori limite di emissione previsti dall’allegato 5 alla parte III del d.lgs.152/2006;

3. Il superamento dei valori limite indicati al punto 2, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa, e, ove tale situazione si protragga nel tempo, determina condizioni di non autorizzabilità degli scarichi interessati;

4. È necessario prevenire situazioni di emergenza di tipo sanitario e di igiene pubblica che deriverebbero dalla chiusura degli scarichi, assicurando la vivibilità dei centri abitati interessati;

5. La competenza relativa alla redazione ed approvazione del programma degli interventi del servizio idrico integrato, tra cui sono da annoverare gli impianti di depurazione, appartiene alle autorità di ambito territoriale (AATO), mentre la realizzazione degli stessi compete al gestore, secondo quanto previsto nella convenzione da questo stipulata con l’AATO di riferimento ai sensi dell’articolo 151 del d.lgs. 152/2006;

6. È necessario che le AATO procedano con la massima tempestività all’approvazione di un piano stralcio del piano d’ambito, al fine di assicurare la più celere realizzazione di tutti gli interventi indifferibili ed urgenti, necessari per l’adeguamento degli scarichi delle acque reflue urbane con priorità per le situazioni a più alta criticità sanitaria e di igiene pubblica;

7. Gli interventi di cui al punto 6, devono essere programmati tenendo conto della necessità di raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del d.lgs. 152/2006 e dal piano di gestione di cui all’articolo 1, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 2008 n.

208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente), convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 13, oltre che l’obiettivo di cui all’articolo 106, comma 2, del d.lgs.

152/2006 e a tal fine si assegnano alle AATO termini precisi per effettuare le opportune verifiche ed eventualmente integrare i piani stralcio con l’inserimento degli ulteriori interventi necessari;

8. È necessario porre in essere tutte le possibili azioni per assicurare la realizzazione degli interventi contenuti nei piani stralcio, prevedendo in particolare:

a) l’attribuzione alla Giunta regionale di poteri di vigilanza sulla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, nonché di impulso e coordinamento dei soggetti interessati alla realizzazione degli stessi;

b) l’attribuzione alla Giunta regionale di poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione, nei tempi stabiliti, dei piano stralcio da parte delle AATO;

c) la nomina di un commissario ad acta per la sostituzione degli organi inadempienti delle AATO, in caso di mancato espletamento, nei tempi stabiliti, degli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi.

9. Data la straordinarietà della situazione ed in considerazione del fatto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione in tempi celeri degli interventi di cui si tratta, non risultano disponibili attraverso il solo gettito tariffario, si rende necessario un concorso finanziario aggiuntivo della Regione da escludere dal computo della tariffa;

10. Occorre prevedere che le province, enti competenti al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi di cui si tratta ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 20/2006, possano rilasciare autorizzazioni provvisorie, per il periodo strettamente necessario alla realizzazione delle opere di adeguamento del trattamento delle acque reflue urbane, in considerazione del fatto che la chiusura degli scarichi può determinare situazioni di emergenza sanitaria e di igiene pubblica;

11. Al fine di garantire la tempestiva esecuzione degli interventi contenuti nei piani stralcio, la presente legge contiene disposizioni acceleratorie, anche in deroga alle procedure ordinarie, che pongono, tra l’altro, in capo all’AATO, le competenze relative all’approvazione dei progetti degli interventi e quelle espropriative;

12. Per le finalità indicate al punto 11, nei casi in cui la realizzazione dell’intervento richieda una variante agli strumenti della pianificazione territoriale, occorre prevedere una riduzione dei termini per la conclusione dell’accordo di pianificazione di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

13. Per limitare nel tempo gli effetti delle misure straordinarie e derogatorie è necessario individuare un termine di vigenza delle disposizioni contenute nei capi I, II e III;

14. È opportuno prevedere una dilazione dei tempi previsti dalle norme transitorie della l.r. 20/2006 per l’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia e contaminate e una semplificazione e snellimento dei procedimenti autorizzativi;

15. La presente legge, inoltre, prevede il differimento dei termini previsti dalla l.r. 20/2006 per la predisposizione dei programmi degli interventi relativi, rispettivamente, agli scaricatori di piena ed alle condotte bianche, nonché agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati inferiori a duemila abitanti equivalente. Ciò perché si è posta la necessità di rivalutare i termini originariamente previsti in considerazione della complessità tecnica del contenuto dei suddetti programmi ed al fine di renderne coerente la tempistica con quella prevista dai piani stralcio per gli interventi più urgenti;

16. Allo scopo di semplificare e snellire le procedure di approvazione dei programmi di interventi relativi agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati inferiori a duemila abitanti equivalente, viene eliminato il parere dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), anche in considerazione del fatto che tale tipo di attività non è più pienamente coerente con il ruolo istituzionale dell’Agenzia, così come risultante dalla legge regionale 22 gennaio 2009 n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”). Rimangono invece confermate in capo all’ARPAT le attività di controllo e supporto tecnico scientifico agli enti titolari di funzioni amministrative e autorizzative in materia di scarichi civili e industriali e relativi impianti, come previsto nello schema della carta dei servizi e delle attività di cui all’allegato A alla l.r. 30/2009;

17. Sempre con riferimento agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati inferiori a duemila abitanti equivalente, si prevede la possibilità che i relativi interventi si concludano anche successivamente alla scadenza del 31 dicembre 2015, a condizione che tale differimento non pregiudichi, in considerazione della minor rilevanza dello scarico, il raggiungimento dell’obiettivo di qualità del corpo idrico interessato. Peraltro, la possibilità di posticipare l’esecuzione di questi interventi, consente di realizzare economie e liberare risorse nel breve e medio periodo da utilizzare per l’inserimento nei piani stralcio di ulteriori interventi strategici;

18. Si rende infine necessario modificare la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), al fine di inserire un articolo che disciplini, in presenza di un vuoto normativo a livello nazionale, la gestione delle acque di miniera che, a seguito della cessazione dell’attività estrattiva, non risultano assimilabili alle acque reflue industriali;

19. A seguito della cessazione della concessione, le acque di miniera devono essere prioritariamente destinate al riutilizzo, laddove tecnicamente possibile, e a tal fine si prevede che il concessionario sia tenuto ad effettuare, oltre alla caratterizzazione e alla valutazione degli effetti prodotti sul reticolo idrografico interessato, uno studio di fattibilità per il recupero ed il riutilizzo di tali acque;

20. Poiché, per la sicurezza dei siti ove si è svolta l’attività estrattiva è necessario assicurare il deflusso delle acque di miniera, la presente legge prevede che, nelle more dello svolgimento delle indagini di cui al punto 17 e della realizzazione degli interventi preordinati al riutilizzo, tali acque continuino ad essere immesse nel corpo idrico ricettore con il costante monitoraggio delle matrici ambientali interessate;

 

Si approva la presente legge:

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto della legge

1. La presente legge dispone misure straordinarie per prevenire le situazioni di emergenza sanitaria e di igiene pubblica, relative agli scarichi in acque superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati maggiori o uguali a duemila abitanti equivalenti, se recapitanti in acque dolci o in acque di transizione, e maggiori o uguali a diecimila abitanti equivalenti, se recapitanti in acque marino costiere, con particolare attenzione alle aree sensibili.

 

2. La presente legge contiene altresì modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

 

CAPO II

Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali

 

     Art. 2. Programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti relativi agli scarichi

1. Al fine di garantire il pieno rispetto della normativa ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque, di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dal piano di gestione di cui all’articolo 1, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente), convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 13, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le autorità di ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 2 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"), di seguito denominate AATO, provvedono all’approvazione di un piano stralcio del piano di ambito, di cui all’articolo 149 dello stesso d.lgs. 152/2006.

 

2. Il piano stralcio definisce il programma degli interventi indifferibili ed urgenti di realizzazione o adeguamento degli impianti di depurazione e di collettamento ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane relativi agli scarichi di cui all’articolo 1, comma 1, elencandone le priorità e attestandone la copertura economico finanziaria. In particolare il piano stralcio specifica:

a) i termini di conclusione degli interventi, che non possono superare i tempi tecnici strettamente necessari e comunque il termine del 31 dicembre 2015;

b) gli adempimenti necessari per la realizzazione di ciascun intervento ed il relativo cronoprogramma.

 

3. Nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, le AATO aggiornano il piano stralcio mediante l’inserimento di ulteriori interventi o l’anticipazione di quelli già programmati, a seguito del reperimento, anche attraverso la stipulazione degli accordi di programma di cui all’articolo 12, comma 4, delle necessarie risorse finanziarie.

 

     Art. 3. Procedure per l’approvazione dei piani stralcio

1. La Giunta regionale verifica la conformità dei piani stralcio e dei relativi eventuali aggiornamenti, rispetto agli obiettivi stabiliti dalla normativa vigente in materia di risorse idriche e tutela ambientale.

 

2. Ai fini di cui al comma 1 ed in deroga a quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, lettera a) della l.r. 81/1995:

a) le AATO inviano i piani stralcio ed i relativi aggiornamenti alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione;

b) entro quarantacinque giorni dalla ricezione dei piani stralcio e dei relativi aggiornamenti la Giunta regionale esercita il controllo e prescrive le eventuali modifiche anche relative all’individuazione degli interventi prioritari; la Giunta regionale si esprime entro lo stesso termine anche in caso di mancanza di rilievi;

c) l’ AATO comunica alla Giunta regionale l’accoglimento delle prescrizioni di cui alla lettera b), entro sette giorni dal ricevimento dei piani stralcio e dei relativi aggiornamenti, provvedendo ad apportare le modifiche necessarie nei successivi quindici giorni;

d) ove l’ AATO non intenda adeguarsi alle prescrizioni di cui alla lettera b), fornisce le proprie controdeduzioni alla Giunta regionale entro lo stesso termine di sette giorni previsto alla lettera c);

e) ove la Giunta regionale non ritenga fondate le controdeduzioni e intenda provvedere direttamente in sostituzione dell’AATO, adegua i piani stralcio e i relativi aggiornamenti nei successivi trenta giorni.

 

     Art. 4. Disposizioni per le aree sensibili. Aggiornamento dei piani stralcio

1. I piani stralcio sono aggiornati tenendo conto della necessità di garantire il raggiungimento, entro sette anni dall’identificazione delle aree sensibili, degli obiettivi di riduzione del carico di azoto totale e fosforo totale di cui all’articolo 106, comma 2, del d.lgs. 152/2006.

 

2. Ai fini del conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 10 ottobre, n. 50 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 “Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25. Abrogazione della legge regionale 14 novembre 2008, n. 61 “Disposizioni per le gestioni degli impianti di fognatura e depurazione di acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale”), le AATO, o l’ente che assumerà le relative funzioni, verificano, nel rispetto delle direttive tecniche approvate dalla Giunta regionale, l’idoneità dei trattamenti in essere nonché di quelli già programmati per la scadenza di cui allo stesso comma 1 [1].

 

3. Entro lo stesso termine di centottanta giorni di cui al comma 2, le AATO comunicano alla Giunta regionale l’esito della verifica, confermando i rispettivi piani stralcio.

 

4. Qualora la verifica di cui al comma 2, dimostri l’inidoneità dei trattamenti in essere o di quelli programmati, le AATO ne danno comunicazione alla Giunta regionale entro il medesimo termine di cui al comma 3 e provvedono, entro i successivi centottanta giorni, all’aggiornamento dei rispettivi piani stralcio integrandoli con gli interventi necessari, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 2, comma 2.

 

5. Ove l’area sensibile ed il relativo bacino drenante ricomprenda porzioni di territorio appartenenti ad ambiti territoriali ottimali diversi, la Regione provvede alla verifica di cui al comma 2 con il supporto delle AATO interessate o del soggetto che assumerà le relative funzioni. Qualora la verifica dimostri l’inidoneità dei trattamenti in essere o di quelli programmati la Regione definisce, d’intesa con le AATO interessate o con l’ente che assumerà le relative funzioni, gli interventi da inserire nei rispettivi piani stralcio [2].

 

5 bis. Per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale, di cui all’articolo 13 bis della l.r. 20/2006, alla verifica di cui al comma 2 provvede la Regione, con il supporto dei soggetti gestori di tali impianti. Gli eventuali interventi, necessari ai fini del conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1, sono definiti dalla Regione d’intesa con i medesimi soggetti gestori [3].

5 ter. Nei casi di cui al comma 5, ove siano presenti all’interno dell’area sensibile e del relativo bacino drenante anche gli impianti di cui al comma 5 bis, la verifica di cui al comma 2 è effettuata dalla Regione con il supporto oltre che delle AATO interessate, o dell’ente che assumerà le relative funzioni, anche dei soggetti gestori di detti impianti. Gli eventuali interventi, necessari ai fini del conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1, sono definiti dalla Regione d’intesa con le AATO interessate, o con l’ente che assumerà le relative funzioni, e con i soggetti gestori degli impianti di acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale [4].

 

6. Agli aggiornamenti dei piani stralcio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 6.

 

7. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione approva le direttive tecniche di cui al comma 2.

 

     Art. 5. Potere di vigilanza della Giunta regionale

1. La Giunta regionale vigila sul rispetto degli adempimenti previsti agli articoli 2, 3 e 4 ed esercita funzioni di impulso, anche attraverso il coordinamento dei soggetti interessati. Essa in particolare monitora:

a) l’approvazione e l’aggiornamento del piano stralcio ai sensi degli articoli 2, 3 e 4;

b) il rispetto dei termini di conclusione degli interventi nonché dei tempi indicati nel cronoprogramma di cui all’articolo 2, comma 2.

 

2. Restano fermi i poteri di controllo attribuiti alle AATO dalla vigente normativa.

 

     Art. 6. Esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Giunta regionale

1. Decorsi i termini per l’approvazione oppure per l’aggiornamento del piano stralcio, senza che l’AATO abbia provveduto o comunque vi abbia provveduto solo in parte o in difformità alle disposizioni della presente legge, il Presidente della Giunta regionale diffida gli enti inadempienti a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni.

 

2. Decorso il termine previsto nella diffida, alla predisposizione e approvazione del piano stralcio o del relativo aggiornamento, provvede la Giunta regionale avvalendosi delle strutture tecniche dell’AATO inadempiente.

I costi per l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo sono a carico delle AATO.

 

3. La Giunta regionale provvede con deliberazione all’approvazione del piano stralcio o del relativo aggiornamento, entro novanta giorni dal decorso del termine previsto nella diffida di cui al comma 1.

 

4. L’esercizio del potere sostitutivo da parte della Giunta regionale comporta l’inefficacia degli atti adottati dall’AATO inadempiente.

 

     Art. 7. Esercizio dei poteri sostitutivi. Nomina di un commissario

1. In caso di mancato rispetto degli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi, nei tempi previsti nei cronoprogrammi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), l’AATO nel rispetto di quanto previsto all’articolo 152, comma 2, del d.lgs. 152/2006 si sostituisce al soggetto gestore, previa diffida, provvedendo a far eseguire a terzi le opere.

 

2. Qualora l’AATO, entro trenta giorni dal superamento dei termini stabiliti nei cronoprogrammi, non abbia esercitato i poteri di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, diffida l’AATO inadempiente a provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 152, comma 3, del d.lgs. 152/2006. Decorso il termine previsto nella diffida, l’AATO inadempiente è sostituita mediante la nomina di un commissario ad acta, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

 

3. Il commissario provvede allo svolgimento delle funzioni e attività secondo quanto previsto nell’atto di nomina, ed in particolare:

a) alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ed alla relativa approvazione;

b) alla scelta del contraente;

c) all’affidamento dei lavori;

d) alla stipula del contratto;

e) all’esecuzione del contratto anche in relazione a casi di recesso e risoluzione dello stesso;

f) al collaudo dell’opera;

g) all’emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative.

 

4. L’atto di nomina individua altresì le strutture regionali di supporto o di riferimento del commissario.

 

     Art. 8. Autorizzazioni

1. Le province autorizzano in via provvisoria gli scarichi di cui all’articolo 2, comma 2, per il periodo necessario alla realizzazione dei relativi interventi e comunque non oltre i termini indicati nei piani stralcio.

 

2. Decorsi i termini di cui al comma 1, le province autorizzano in via definitiva gli scarichi ai sensi dell’articolo 101 del d.lgs. 152/2006.

 

CAPO III

Disposizioni acceleratorie per l’attuazione

delle misure straordinarie

 

     Art. 9. Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’autorità espropriante

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento), i progetti definitivi degli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, sono approvati dalle AATO, anche ai fini di cui all’articolo 9 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).

 

2. Le AATO costituiscono autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 2.

 

3. Per l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al comma 1, le AATO possono avvalersi dei comuni e delle province, secondo quanto previsto all’articolo 6, comma 3, della l.r. 30/2005. Ove sia accertata l’indisponibilità dei comuni e delle province, l’AATO può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, tramite convenzione i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

 

     Art. 10. Varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio

1. Qualora il progetto definitivo degli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, determini la necessità di apportare una variante al piano strutturale nei casi di cui all’articolo 21, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), il comune, su richiesta dell’AATO, trasmette agli enti convocati il progetto di variante, almeno quindici giorni prima della data di convocazione della conferenza di servizi tra le strutture tecniche di cui all’articolo 22, comma 1, della medesima legge.

 

2. In deroga all’articolo 22, comma 2, della l.r. 1/2005, non si procede alla ratifica dell’intesa preliminare.

 

3. A seguito dell’intesa preliminare il comune può adottare contestualmente all’adozione della variante al piano strutturale la conseguente variante al regolamento urbanistico. Il termine di cui all’articolo 22, comma 3, della l.r. 1/2005 è ridotto a quarantacinque giorni.

 

     Art. 11. Conferenza per l’acquisizione degli atti preordinati alla realizzazione degli interventi

1. Le autorizzazioni, concessioni, intese, concerti, pareri, o altri provvedimenti e atti di assenso comunque denominati, di altre amministrazioni, preordinati all’approvazione dei progetti di cui all’articolo 9, comma 1, sono acquisiti contestualmente dall’AATO nell’ambito della conferenza di servizi di cui al titolo II, capo II, della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

 

2. La conferenza di servizi di cui al comma 1, è convocata anche su proposta del gestore.

 

     Art. 12. Concessione di contributi regionali

1. La Regione concorre finanziariamente alla realizzazione degli interventi prioritari di cui all’articolo 2, comma 2, destinando per l’anno 2010 la somma 7,4 milioni di euro.

 

2. Ai fini di cui al comma 1 e in coerenza con le priorità e i criteri stabiliti dal piano ambientale ed energetico regionale di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) e dalle relative delibere di attuazione, la Giunta regionale con propria deliberazione [5]:

a) individua gli interventi cui destinare i contributi;

b) individua e quantifica le risorse da destinare alla realizzazione degli interventi di cui alla lettera a).

 

3. Per ogni ambito territoriale ottimale, i contributi di cui al comma 1, non possono essere superiori al 33 per cento del costo complessivo degli interventi di cui al comma 2, lettera a) inseriti nel relativo piano stralcio.

 

4. Al fine di reperire ulteriori risorse da destinare agli interventi di cui all’articolo 2, comma 3, la Regione può promuovere la stipula di accordi di programma con le AATO, lo Stato e altri enti pubblici.

 

5. Ai sensi dell’articolo 149, comma 4, del d.lgs. 152/2006 il finanziamento pubblico non altera l’equilibrio economico finanziario della gestione. Esso è scomputato dai costi a carico dell’utenza e, qualora concesso al soggetto gestore, è contabilizzato separatamente.

 

6. Con proprio atto la Giunta regionale ripartisce, secondo le modalità e i criteri di cui ai commi 2 e 3 e in coerenza con il piano regionale di azione ambientale di cui alla l.r. 14/2007, le ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili.

 

CAPO IV

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 20

(Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento)

 

     Art. 13. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 20/2006

1. L’articolo 24 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 24

Norme transitorie per le acque meteoriche dilavanti

1. Gli scarichi di AMPP di cui all’articolo 8, commi 3 e 4, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati all’esercizio fino al termine del procedura autorizzativa di cui al presente articolo. Si ritengono autorizzati gli scarichi di AMPP esplicitamente disciplinati nelle autorizzazioni esistenti allo scarico di altre acque derivanti dal medesimo stabilimento o insediamento.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, i titolari degli scarichi di AMPP presentano richiesta di autorizzazione all’amministrazione competente entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 13.

3. I titolari di scarichi di AMPP che risultino già titolari di eventuali autorizzazioni allo scarico di altre acque reflue derivanti dal medesimo stabilimento o insediamento possono presentare richiesta di autorizzazione all’amministrazione competente anche successivamente al termine di cui al comma 2 contestualmente alla prima richiesta di rinnovo delle autorizzazioni esistenti nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 13.

4. L’amministrazione competente rilascia l’autorizzazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, prescrivendo i tempi massimi per la realizzazione degli eventuali trattamenti di cui all’articolo 8, comma 5.

5 Qualora le AMPP derivino da stabilimento o da insediamento già titolare di un’autorizzazione allo scarico in essere per altre acque, l’amministrazione competente provvede, se necessario, a riunificare in un unico atto l’autorizzazione di cui al presente articolo con quella in essere.

6. Agli scarichi di AMC di cui all’articolo 8, si applicano le disposizioni transitorie di cui al presente articolo.”.

 

     Art. 14. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 20/2006

1. Al comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 20/2006 le parole “Entro trecentossessantacinque giorni” sono sostituite con le seguenti: “Entro due anni”.

 

     Art. 15. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 20/2006

1. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:

“2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 13, i gestori della pubblica fognatura, relativamente agli scarichi di acque reflue urbane per agglomerati inferiori a duemila abitanti equivalenti se recapitanti in acque dolci o in acque di transizione, e inferiori a diecimila abitanti equivalenti se recapitanti in acque marino costiere, trasmettono alle province competenti un programma, approvato dall’AATO, per l’adeguamento alle disposizioni della presente legge, comprensivo di un cronoprogramma che ne identifichi le risorse necessarie alla realizzazione del programma stesso entro il 31 dicembre 2015, oppure anche successivamente a condizione che ciò non pregiudichi il raggiungimento a tale data degli obiettivi di qualità dei corpi idrici stabiliti dal piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del d.lgs 152/2006.”.

 

CAPO V

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25

(Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)

 

     Art. 16. Inserimento dell’articolo 20 ter della l.r. 25/1998

1. Dopo l’articolo 20 bis della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:

“Art. 20 ter. Acque di miniera

1. Il titolare della concessione, anche in ragione dei rischi derivanti da pericoli per l’incolumità delle persone e di sicurezza dei luoghi, ai fini dell’accettazione della rinuncia della concessione mineraria prosegue nella gestione delle acque di miniera; a tal fine predispone uno studio che, tenuto conto della specificità del territorio, contenga:

a) la caratterizzazione delle acque in uscita dalla miniera;

b) la valutazione degli effetti prodotti sull’ecosistema del reticolo idrografico interessato e sulle eventuali falde ad esso connesse;

c) lo studio di fattibilità e relativi interventi per il riutilizzo delle stesse prioritariamente a favore della collettività;

d) l’individuazione degli interventi di bonifica o di riduzione del rischio di possibile ulteriore estensione della contaminazione alle matrici ambientali che, applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, risultassero necessari per ridurre i rischi per la salute umana e la compromissione della qualità dell’ambiente nel suo complesso.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c), sono da considerarsi prioritari rispetto agli interventi di cui al comma 1, lettera d).

3. Lo studio di cui al comma 1, è presentato contestualmente alla presentazione del progetto di chiusura della miniera e comunque non oltre due anni dalla presentazione dell’istanza di rinuncia. In riferimento alle concessioni per le quali, al momento dell’entrata in vigore della legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”), è già stata presentata istanza di rinuncia, lo studio è presentato entro due anni dall’entrata in vigore della legge medesima.

4. L’accettazione della rinuncia è subordinata, oltre a quanto previsto dall’articolo 20 bis, comma 2, anche all’approvazione dello studio di cui al comma 1, in sede di conferenza di servizi da parte della provincia nel cui territorio ricade la concessione mineraria e all’attuazione degli eventuali interventi previsti alle lettere c) e d) del medesimo comma, fermo restando quanto stabilito dagli accordi procedimentali e di programma già sottoscritti alla data di entrata in vigore della l.r. 28/2010

5. Fino all’approvazione dello studio di cui al comma 1, ovvero fino all’attuazione degli eventuali interventi previsti alle lettere c) e d) del medesimo comma, ovvero fino alla realizzazione delle diverse attività indicate negli accordi procedimentali e di programma già sottoscritti alla data di entrata in vigore della l.r. 28/2010 il titolare della concessione prosegue nell’immissione delle acque di miniera nel reticolo idrico superficiale attuando apposito monitoraggio delle matrici ambientali interessate.

6. Le acque di miniera, in assenza di titolare di concessione o dopo accettazione della rinuncia, sono destinate prioritariamente al riutilizzo per usi collettivi. Fermo restando quanto stabilito negli accordi procedimentali di programma già sottoscritti alla data di entrata in vigore della l.r. 28/2010, fino all’attuazione degli interventi finalizzati al riutilizzo è ammessa la prosecuzione dell’immissione nel reticolo idrico superficiale nel rispetto delle condizioni di cui al comma 4.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle acque di miniera per le quali, alla data di entrata in vigore della l.r. 28/2010, risulti terminata l’attività di estrazione dei minerali ma la concessione non sia ancora cessata per cause diverse dalla rinuncia.”.

 

CAPO VI

Norme finali

 

     Art. 17. Norma finanziaria

1. Per l’anno 2010, agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 12 commi 1 e 6 si fa fronte con le risorse di cui all’unità previsionale di base (UPB) 425 “Azioni di sistema per la tutela delle risorse idriche – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2010.

 

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 18. Durata della legge

1. Gli articoli 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2016.


[1] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.

[2] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.

[3] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.

[4] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.

[5] Alinea così modificato dall'art. 137 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.