§ 5.4.210 - L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.
Norme in materia di programmazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14, alla legge regionale 24 febbraio 2005, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:19/10/2011
Numero:52


Sommario
Art. 1.  Modifiche al titolo della l.r. 14/2007
Art. 2.  Modifiche all’articolo 1 della l.r. 14/2007
Art. 3.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 14/2007
Art. 4.  Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 14/2007
Art. 5.  Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 14/2007
Art. 6.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 39/2005
Art. 7.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 39/2005
Art. 8.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 39/2005
Art. 9.  Modifiche all’articolo 6 della l.r. 39/2005
Art. 10.  Modifiche all’articolo 8 della l.r. 39/2005
Art. 11.  Modifiche all’articolo 16 della l.r. 39/2005
Art. 12.  Modifiche all’articolo 17 della l.r. 39/2005
Art. 13.  Modifiche all’articolo 24 della l.r. 39/2005
Art. 14.  Modifiche all’articolo 25 della l.r. 39/2005
Art. 15.  Modifiche all’articolo 27 della l.r. 39/2005
Art. 16.  Modifiche all’articolo 34 della l.r. 39/2005
Art. 17.  Modifiche all’articolo 35 della l.r. 39/2005
Art. 18.  Modifiche all’articolo 36 della l.r. 39/2005
Art. 19.  Abrogazioni
Art. 20.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 49/1995
Art. 21.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 49/1995
Art. 22.  Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 49/1995
Art. 23.  Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 49/1995
Art. 24.  Modifiche all’articolo 6 della l.r. 49/1995
Art. 25.  Modifiche all’articolo 9 della l.r. 49/1995
Art. 26.  Modifiche all’articolo 12 della l.r. 49/1995
Art. 27.  Modifiche all’articolo 13 della l.r. 49/1995
Art. 28.  Modifiche all’articolo 15 della l.r. 49/1995
Art. 29.  Modifiche all’articolo 16 della l.r. 49/1995
Art. 30.  Modifiche all’articolo 19 della l.r. 49/1995
Art. 31.  Modifiche all’articolo 20 della l.r. 49/1995
Art. 32.  Modifiche all’articolo 24 della l.r. 49/1995
Art. 33.  Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 56/2000
Art. 34.  Modifiche all’articolo 14 della l.r. 65/97
Art. 35.  Norma transitoria
Art. 36.  Disposizioni finali


§ 5.4.210 - L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

Norme in materia di programmazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14, alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39, alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 ed alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65.

(B.U. 26 ottobre 2011, n. 50)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione,

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale);

 

Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio);

 

Vista la legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49);

 

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

 

Vista la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale);

 

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 30 settembre 2011;

 

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta dell’8 settembre 2011;

 

Considerato quanto segue:

1. Il programma regionale di sviluppo (PRS) 2011 – 2015, approvato con risoluzione del Consiglio regionale 29 giugno 2011, n. 49, prevede per il nuovo ciclo di programmazione regionale un accorpamento ed una riduzione del numero dei piani e programmi, insieme ad una riduzione dei tempi di elaborazione delle politiche regionali di settore, nel rispetto della normativa in materia di valutazione ambientale strategica;

2. Occorre dare attuazione all’obiettivo sopra indicato nei settori di intervento attinenti alla tutela ambientale attraverso l’assorbimento all’interno di un unico strumento di programmazione dei contenuti di alcuni piani e programmi previsti dalla normativa regionale, consentendo altresì di superare i limiti derivanti da un approccio settoriale al governo delle problematiche ambientali, per loro natura complesse ed interdipendenti;

3. Il piano regionale di azione ambientale (PRAA), di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale), risulta lo strumento di programmazione più idoneo in considerazione della sua natura intersettoriale nonché della duplice funzione che lo stesso ha finora svolto quale piano di indirizzo, volto a delineare, in attuazione del PRS, la strategia complessiva da perseguire nella programmazione ambientale, ed al contempo quale piano operativo, con il quale si è provveduto ad individuare gli interventi e le relative risorse in assenza di uno specifico piano di settore o in attesa dell’aggiornamento di quello esistente;

4. La presente legge prevede quindi che le politiche regionali di settore in materia di energia, aree protette e tutela della biodiversità siano contenute all’interno del PRAA, che conseguentemente assume la denominazione di piano ambientale ed energetico regionale (PAER), e che a queste sia data attuazione, tramite la specificazione degli obiettivi operativi e l’individuazione delle modalità di intervento, con le procedure previste dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

5. Rimane comunque confermata la natura di piano di indirizzo del PAER, volto ad assicurare l’integrazione ed il coordinamento delle politiche regionali di settore, sia nel caso in cui la programmazione di settore sia demandata ad uno specifico piano o programma, sia nel caso in cui questa sia effettuata nell’ambito del PAER stesso;

6. In conseguenza di questa scelta, occorre modificare le leggi regionali in materia di energia, aree protette e tutela della biodiversità al fine di prevedere che obiettivi, finalità, tipologie di intervento, nonché il quadro delle risorse attivabili, siano definiti all’interno del PAER;

7. In particolare, occorre modificare la l.r. 49/1995, ove la programmazione di settore è attualmente demandata ad un programma triennale, al fine di riportare i contenuti di tale programma all’interno del PAER;

 

Approva la presente legge

 

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14

(Istituzione del piano regionale di azione ambientale)

 

Art. 1. Modifiche al titolo della l.r. 14/2007

1. Il titolo della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale), è sostituito dal seguente: “Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 14/2007

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 14/2007 le parole: “piano regionale di azione ambientale (PRAA)” sono sostituite dalle seguenti: “piano ambientale ed energetico regionale, di seguito denominato PAER”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 14/2007

1. La rubrica dell’articolo 2 della l.r. 14/2007 è sostituita dalla seguente: “Piano ambientale ed energetico regionale”.

2. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 14/2007 la parola “PRAA” è sostituita dalla seguente: “PAER”.

3. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 14/2007 la parola “PRAA” è sostituita dalla seguente: “PAER”.

4. Il comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 14/2007 è abrogato.

 

     Art. 4. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 14/2007

1. L’articolo 3 della l.r. 14/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

Contenuti del PAER

1. Il PAER definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato dell’ambiente, individua finalità e obiettivi generali, sia di natura settoriale che intersettoriale, e detta indirizzi al fine di assicurare l’integrazione ed il coordinamento delle politiche regionali nei seguenti settori di intervento:

a) inquinamento atmosferico;

b) inquinamento acustico, elettromagnetico e radiazioni ionizzanti;

c) difesa del suolo e risorse idriche;

d) rischio sismico;

e) aziende a rischio di incidente rilevante;

f) aree protette e biodiversità;

g) rifiuti e bonifiche dei siti inquinati;

h) energia e miniere;

i) cambiamenti climatici.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il PAER, in attuazione degli obiettivi, finalità ed indirizzi di cui al comma 1, individua obiettivi specifici, tipologie di intervento settoriali ed intersettoriali e definisce il quadro delle risorse attivabili per i settori di cui al medesimo comma 1, contenendo in particolare quanto previsto:

a) all’articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

b) all’articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale);

c) all’articolo 5 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico);

d) all’articolo 3 bis della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49).

3. Le politiche regionali di settore in materia di qualità dell’aria ambiente, di gestione dei rifiuti e bonifica nonché di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica sono definite, in coerenza con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali di cui al comma 1, nell’ambito, rispettivamente, del piano regionale per la qualità dell’aria ambiente di cui all’articolo 9 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente), del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 9 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

4. Nelle more dell’approvazione o dell’aggiornamento dei piani di settore di cui al comma 3, il PAER può prevedere obiettivi specifici e tipologie di intervento nelle materie di riferimento, definendo il quadro delle risorse attivabili e autorizzando la relativa spesa.”.

 

     Art. 5. Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 14/2007

1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 14/2007 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis. Attuazione, monitoraggio e valutazione del PAER

1. I contenuti del PAER, di cui all’articolo 3, comma 2, vengono attuati tramite le procedure di cui all’articolo 10 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale un documento di valutazione e monitoraggio, che descrive gli stati di realizzazione e i risultati dell’attuazione del piano.”.

 

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39

(Disposizioni in materia di energia)

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 39/2005

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è sostituita dalla seguente:

“c) detta gli indirizzi, stabilisce le finalità e gli obiettivi generali della politica regionale in materia di energia, nonché le tipologie di intervento necessarie per l’attuazione degli stessi ed il quadro delle risorse attivabili nell’ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale).”.

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 39/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 39/2005 le parole: “gli indirizzi del piano di indirizzo energetico regionale (PIER) di cui all’articolo 6 e dei relativi provvedimenti attuativi” sono sostituite dalle seguenti: “gli indirizzi e gli obiettivi in materia di energia definiti dal PAER e dai relativi provvedimenti attuativi”.

 

     Art. 8. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 39/2005

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 39/2005 le parole: “piano di indirizzo energetico regionale (PIER) sono sostituite dalle seguenti: “piano ambientale ed energetico regionale (PAER)”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 39/2005 la parola: “PIER” è sostituita dalla seguente: “PAER”.

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 39/2005

1. La rubrica dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 è sostituita dalla seguente: “Programmazione regionale in materia di energia”.

2. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 la parola “PIER” è sostituita dalla seguente: “PAER”.

3. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 le parole “PIER, elaborato nel rispetto dell’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)” sono sostituite dalla seguente: “PAER”.

4. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 è abrogato.

5. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 è abrogato.

6. Il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 è abrogato.

7. Il comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

“6. Successivamente alla sua approvazione, il PAER è trasmesso al Ministero per le attività produttive e all’Autorità per l’energia elettrica e il gas.”.

8. Il comma 7 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 è abrogato.

 

     Art. 10. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 39/2005

1. Alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 39/2005 la parola “PIER” è sostituita dalla seguente: “PAER”.

2. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 39/2005 la parola “PIER” è sostituita dalla seguente: “PAER”.

3. Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 39/2005 la parola “PIER” è sostituita dalla seguente: “PAER”.

 

     Art. 11. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 39/2005

1. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 39/2005 la parola: “PIER” è sostituita dalla seguente: “PAER”.

 

     Art. 12. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 39/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 39/2005 la parola: “PIER” è sostituita dalla seguente: “PAER”.

 

     Art. 13. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 39/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 39/2005 la parola: “PIER” è sostituita dalla seguente: “PAER”.

 

     Art. 14. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 39/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 39/2005 le parole: “indirizzi del PIER” sono sostituite dalla seguenti: “indirizzi in materia di energia del PAER”.

2. Al comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 39/2005 la parola: “PIER” è sostituita dalla seguente: “PAER”.

 

     Art. 15. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 39/2005

1. Al comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 39/2005 la parola: “PIER” è sostituita dalla seguente: “PAER”.

 

     Art. 16. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 39/2005

1. Al comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 39/2005 la parola: “PIER” è sostituita dalla seguente: “PAER”.

 

     Art. 17. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 39/2005

1. Al comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 39/2005 la parola: “PIER” è sostituita dalla seguente: “PAER”.

2. Al comma 7 dell’articolo 35 della l.r. 39/2005 la parola: “PIER” è sostituita dalla seguente: “PAER”.

3. Al comma 9 dell’articolo 35 della l.r. 39/2005 la parola: “PIER” è sostituita dalla seguente: “PAER”.

 

     Art. 18. Modifiche all’articolo 36 della l.r. 39/2005

1. Al comma 4 dell’articolo 36 della l.r. 39/2005 la parola: “PIER” è sostituita dalla seguente: “PAER”.

 

     Art. 19. Abrogazioni

1. Gli articoli 7 e 37 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), sono abrogati.

 

CAPO III

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995 n. 49

(Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale)

 

     Art. 20. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 49/1995 [1]

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), è sostituito dal seguente:

“2. I parchi si distinguono in regionali e provinciali in base alla rilevanza delle emergenze naturalistiche ed ambientali, alla loro estensione e continuità territoriale, al grado di complessità delle azioni di tutela da realizzare e all’entità delle risorse necessarie.”.

 

     Art. 21. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 49/1995 [2]

1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 49/1995 è sostituita dalla seguente:

“c) elaborazione ed attuazione dei contenuti del PAER di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), in materia di aree protette e di tutela della biodiversità;”.

 

     Art. 22. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 49/1995 [3]

1. L’articolo 4 della l.r. 49/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Programmazione in materia di aree protette

1. Il PAER, di cui alla l.r. 14/2007, determina obiettivi, finalità, tipologie di intervento e definisce il quadro delle risorse attivabili in materia di aree protette, garantendo il coordinamento con le politiche regionali in materia di tutela della biodiversità di cui alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7. Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49).

2. Ai fini di cui al comma 1, il PAER in particolare contiene:

a) l’individuazione, in coerenza con gli atti di pianificazione regionali, delle finalità, degli obiettivi e degli indirizzi per l’istituzione o la modifica, con successivi atti, dei parchi regionali e provinciali, delle riserve naturali regionali e delle aree naturali protette di interesse locale, nonché la valutazione di compatibilità ambientale delle proposte delle province di cui all’articolo 5;

b) l’individuazione delle finalità, degli obiettivi e degli indirizzi per la gestione delle aree protette già istituite;

c) i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi gli enti locali e gli organismi di gestione dei parchi, delle riserve e delle aree naturali protette di interesse locale, nell’attuazione dello stesso PAER, per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla redazione dei piani, dei piani pluriennali economici e sociali e dei regolamenti nonché alla informazione ed all’educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base delle esigenze di unitarietà delle aree da proteggere;

d) i criteri per l’attribuzione ed erogazione dei contributi o dei finanziamenti comunitari, statali e regionali;

e) i criteri per l’attribuzione ai parchi regionali dei contributi ordinari di cui all’articolo 25, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio) e di cui all’articolo 27, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi);

f) il quadro delle disponibilità finanziarie derivanti dalle risorse comunitarie, statali e regionali e le modalità del riparto delle risorse tra gli enti gestori delle aree protette.

3. Al PAER è allegato, anche ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), l’elenco delle aree protette regionali facenti parte del sistema di cui all’articolo 1, comma 2, suddivise per tipologia.

4. L’allegato di cui al comma 3, è aggiornato annualmente, ove necessario, con le deliberazioni di attuazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3 bis della l.r. 14/2007, dandone comunicazione al Consiglio regionale.”.

 

     Art. 23. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 49/1995 [4]

1. L’articolo 5 della l.r. 49/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Proposte provinciali per l’istituzione di nuove aree protette o la modifica di quelle esistenti

1. Ai fini della valutazione di compatibilità ambientale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), le province, sentiti i comuni e le comunità montane ed in coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione regionale, trasmettono alla Giunta regionale le proposte per l’istituzione o la modifica, con successivi atti, dei parchi regionali e provinciali, delle riserve naturali regionali e delle aree naturali protette di interesse locale.

2. Le proposte di cui al comma 1, sono inviate almeno dodici mesi prima della scadenza del PAER.”.

 

     Art. 24. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 49/1995 [5]

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 49/1995 le parole: “previsti dal Programma e” sono soppresse.

 

     Art. 25. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 49/1995 [6]

1. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 49/1995 le parole: “Entro i termini stabiliti dal Programma e sulla base dell’individuazione di massima ivi prevista” sono sostituite dalle seguenti: “In coerenza con i contenuti del PAER di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a)”.

 

     Art. 26. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 49/1995 [7]

1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 49/1995 le parole: “dal Programma di cui all’articolo 4 della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “dal PAER”.

 

     Art. 27. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 49/1995

1. Al comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 49/1995 la parola: “Programma” è sostituita dalla seguente: “PAER”.

 

     Art. 28. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 49/1995 [8]

1. Al comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 49/1995 le parole: “Entro i termini previsti dal Programma e sulla base dell’individuazione di massima ivi contenuta” sono sostituite dalle seguenti: “In coerenza con i contenuti del PAER di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a)”.

 

     Art. 29. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 49/1995 [9]

1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 49/1995 la parola: “Programma” è sostituita dalla seguente: “PAER”.

 

     Art. 30. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 49/1995 [10]

1. Al comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 49/1995 le parole: “Entro i termini previsti dal Programma e sulla base dell’individuazione di massima ivi contenuta” sono sostituite dalle seguenti: “In coerenza con i contenuti del PAER di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a)”.

2. Al comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 49/1995 la parola: “Programma” è sostituita dalla seguente: “PAER”.

 

     Art. 31. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 49/1995 [11]

1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 49/1995 la parola: “Programma” è sostituita dalla seguente: “PAER”.

2. Il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 49/1995 è sostituito dal seguente:

“2. La Provincia, le comunità montane ed i comuni nei cui territori sono ricompresi parchi provinciali, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale, inviano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta in attuazione della presente legge e degli indirizzi, obiettivi e finalità in materia di aree protette contenuti nel PAER.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 49/1995 è abrogato.

 

     Art. 32. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 49/1995 [12]

1. Al comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 49/1995 le parole: “o in deroga alle eventuali salvaguardie di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e)”, sono soppresse.

 

CAPO IV

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49)

 

     Art. 33. Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 56/2000 [13]

1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49), è inserito il seguente:

“Art. 3 bis. Programmazione in materia di tutela della biodiversità

1. La Regione detta gli indirizzi, stabilisce le finalità e gli obiettivi generali delle politiche regionali in materia di tutela della biodiversità, nonché le tipologie di azioni e di intervento, necessarie per l’attuazione degli stessi ed il quadro delle risorse attivabili, nell’ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007 n. 14, (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale).”.

 

CAPO V

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65

(Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio)

 

     Art. 34. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 65/97

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio), le parole: “sulla base di eventuali criteri ed indirizzi posti dal programma regionale delle aree protette di cui all’art. 4 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49.” sono sostituite dalle seguenti: “sulla base degli eventuali criteri ed indirizzi in materia di aree protette stabiliti nell’ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale).”

 

CAPO VI

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 35. Norma transitoria

1. Fino all’approvazione del PAER, conservano validità i seguenti atti di programmazione vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge:

a) il piano regionale di azione ambientale approvato ai sensi della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale);

b) il piano di indirizzo energetico regionale approvato ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)

c) il programma delle aree protette approvato ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale).

 

     Art. 36. Disposizioni finali

1. Ovunque ricorrano le parole “piano regionale di azione ambientale” e “PRAA”, queste sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “piano ambientale ed energetico regionale” e “PAER”.


[1] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[2] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[3] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[4] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[5] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[6] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[7] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[8] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[9] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[10] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[11] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[12] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[13] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.