§ 5.4.1058 - D.G.R. 3 giugno 2002, n. 568 .
L.R. 2 aprile 2002, n. 12 art. 7-bis - individuazione di Comuni con superamenti o rischi di superamento di valori limite della qualità dell'aria; [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:03/06/2002
Numero:568

§ 5.4.1058 - D.G.R. 3 giugno 2002, n. 568 .

L.R. 2 aprile 2002, n. 12 art. 7-bis - individuazione di Comuni con superamenti o rischi di superamento di valori limite della qualità dell'aria; determinazione di criteri, forme e modalità di presentazione delle istanze per accessione a contributi regionali.

(B.U. 26 giugno 2002, n. 26, parte seconda.)

 

La Giunta regionale

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 203 che attribuisce alle regioni la competenza relativa alla tutela della qualità dell'aria ed in particolare la formulazione di piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento;

Visto il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 di attuazione della Direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, ed in particolare l'art. 6 che indica come le Regioni debbano effettuare la valutazione della qualità dell'aria ambiente, gli artt. 7, 8 e 9 che indicano come le Regioni, sulla base della valutazione di cui all'art. 6, provvedano ad individuare le zone e agglomerati del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti:

- comportino il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;

- eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza;

- sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza.

- sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi;

Visto il decreto 2 aprile 2002, n. 60 "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio" (pubblicato sulla G.U. 13 aprile 2002, n. 87 s.o. n. 77);

Considerato che la U.E. nella sua politica per la tutela della qualità dell'aria ambiente contenuta nel Sesto Programma di Azione per l'Ambiente "Ambiente 2001: il nostro futuro, la nostra scelta", adottato nel gennaio 2001, si propone l'obiettivo di raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportino impatti o rischi inaccettabili per la salute umana e l'ambiente;

Vista la L.R. 13 agosto 1998, n. 63 recante "Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento e modifiche alla L.R. 5 maggio 1994, n. 33";

Vista la Delib.G.R. 21 dicembre 2001, n. 1406 "Presa d'atto della valutazione della qualità dell'aria ambiente ed adozione della classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 351/1999";

Vista la Delib.G.R. 4 febbraio 2002, n. 116 "Piano di azione contenente misure da attuare nel breve periodo al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite e della soglia di allarme per il PM10 "adottata in attuazione dei disposti dell'art. 7 del decreto legislativo n. 351/1999;

Considerato che la predetta deliberazione individua i sotto elencati comuni, già determinati ai punti 3.1 e 3.2 della Delib.G.R. n. 1406/2001: Arezzo, Empoli, Firenze, Montelupo Fiorentino, Scandicci, Livorno, Lucca, Viareggio, Cascina, Pisa, Santa Croce sull'Arno, Prato, Grosseto, Piombino, Carrara, Massa, Pontedera, Pistoia, Siena, che presentano superamenti dei valori limite contenuti nel Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 60/02 per una più sostanze inquinante, compreso il PM10, quali zone in cui si applicano i disposti di cui alla presente deliberazione;

Considerato che sulla base dei risultati della valutazione della qualità dell'aria ambiente e della classificazione del territorio di cui alla Delib.G.R. n. 1406/2001 i comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Calenzano, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Scandicci e Signa, insieme al Comune di Firenze, mostrano per alcuni inquinanti, superamenti e/o rischi di superamento dei valori limite e che rappresentano, relativamente all'orografia del territorio, all'entità e distribuzione spaziale delle emissioni ed alle condizioni meteoclimatiche, un'area omogenea o agglomerato;

Vista la L.R. 2 aprile 2002, n. 12 relativa a " "Modifiche della legge regionale 13 agosto 1998, n. 63, (Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla L.R. 5 maggio 1994, n. 33) e della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64" che prevede l'assegnazione ai comuni individuati con la presente deliberazione e inclusi nelle aree determinate dalla Delib.G.R. n. 1406/2001 e Delib.G.R. n. 116/2002, di contributi finanziari finalizzati:

a) alla realizzazione di appositi progetti e piani di azione, che contengano specifiche misure atte a favorire la mobilità sostenibile, ivi compresa la realizzazione di parchi di veicoli a due ruote, a zero emissioni;

b) alla promozione, da parte degli stessi Comuni come precedentemente individuati, di iniziative atte ad incentivare l'acquisto, da parte dei cittadini interessati, di veicoli elettrici;

Vista la Delib.C.R. 30 gennaio 2002, n. 24 attinente al Programma regionale di tutela ambientale 2002-2003 ed in particolare la scheda progetto n. 31 " Interventi per le aree a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico "che prevede risorse finanziare pari a 2.066.000 euro come finanziamento per la predetta legge regionale;

Ritenuto di indicare i seguenti comuni Arezzo, Empoli, Firenze, Montelupo Fiorentino, Scandicci, Livorno, Lucca, Viareggio, Cascina, Pisa, Santa Croce sull'Arno, Prato, Grosseto, Piombino, Carrara, Massa, Pontedera, Pistoia, Siena, Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Calenzano, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino e Signa, già individuati con la Delib.G.R. n. 1406/2001 e Delib.G.R. n. 116/2002, che prioritariamente potranno accedere ai contributi finanziari suddetti;

Considerato che i predetti comuni, ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dalla L.R. n. 12/2002, sono tenuti a presentare alla Regione, limitatamente all'anno 2002, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della predetta legge regionale, istanza finalizzata al conseguimento del contributo relativo, corredata dal progetto e dalla ulteriore documentazione atta a comprovare l'efficacia dell'intervento proposto;

Ritenuto di indicare i criteri, forme e modalità di presentazione delle istanze e dei relativi progetti contenuti nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente deliberazione;

A voti unanimi

Delibera

 

 

1. di individuare i seguenti comuni: Arezzo, Empoli, Firenze, Montelupo Fiorentino, Scandicci, Livorno, Lucca, Viareggio, Cascina, Pisa, Santa Croce sull'Arno, Prato, Grosseto, Piombino, Carrara, Massa, Pontedera, Pistoia, Siena, Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Calenzano, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino e Signa, già indicati dalla Delib.G.R. n. 1406/2001 e Delib.G.R. n. 116/2002, che potranno accedere ai contributi suddetti;

2. di determinare i criteri, le forme e le modalità di presentazione delle istanze e dei relativi progetti contenuti nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente deliberazione;

3. di stabilire che il contributo regionale massimo per progetto non possa superare 1.033.000 (un milionetrentatremila ) euro;

4. di stabilire che gli Enti pubblici beneficiari dovranno assolvere agli obblighi di rendicontazione previsti dall'art. 158 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

5. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. n. 9/1995 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale.

In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato alla piena conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero, compreso l'allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. n. 18/1996.

 

 

Allegato 1

Comuni individuati

I comuni che possono presentare istanza per i contributi finanziari previsti per la L.R. 2 aprile 2002, n. 12 sono i seguenti:

Arezzo, Empoli, Firenze, Montelupo Fiorentino, Scandicci, Livorno, Lucca, Viareggio, Cascina, Pisa, Santa Croce sull'Arno, Prato, Grosseto, Piombino, Carrara, Massa, Pontedera, Pistoia, Siena, Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Calenzano, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino e Signa

Relativamente ai comuni costituenti l'area omogenea fiorentina (comuni in corsivo), determinata con la Delib.G.R. n. 1406/2001, le istanze possono essere presentate in maniera congiunta. In tal caso i relativi progetti devono riguardare misure che comprendono interventi e/o effetti di mitigazione degli stessi sull'inquinamento che si esplicano su aree intercomunali.

Modalità, contenuti e tempi di presentazione dell'istanza

- Termine per la presentazione delle istanze (180 gg. dalla data di entrata in vigore della L.R. 2 aprile 2002, n. 12 BURT 12 aprile 2002): 24 ottobre 2002

L'istanza deve essere presentata a:

1. Regione Toscana - Dipartimento delle Politiche Territoriali ed Ambientali - Area "Qualità dell'aria e rischi industriali" - via Scipio Slataper n. 6 - 50134 Firenze;

2. Secondo il seguente facsimile:

- comune titolare del progetto

- titolo del progetto

- costo totale

- entità del contributo richiesto

- responsabile del progetto.

3. Specificando se il contributo finanziario richiesto è finalizzato:

a) alla realizzazione di appositi progetti e piani di azione, che contengano specifiche misure atte a favorire la mobilità sostenibile, ivi compresa la realizzazione di parchi di veicoli a due ruote, a zero emissioni;

b) alla promozione, da parte degli stessi Comuni di iniziative atte ad incentivare l'acquisto, da parte dei cittadini interessati, di veicoli elettrici a due ruote.

4. Contenuti del progetto

Il progetto deve contenere:

1. descrizione dello stesso

2. motivazioni collegate allo stato della qualità dell'aria ed alle prevedibili riduzioni nelle emissioni

3. costi, eventualmente suddivisi per lotti o fasi funzionali costituenti il progetto

4. tempi di attuazione

5. qualificazione/quantificazione delle riduzioni previste nelle emissioni di sostanze inquinanti

6. soggetto/i responsabili dell'attuazione

7. meccanismi di controllo previsti

8. contributo richiesto

9. eventuali altre risorse destinate.

Modalità di erogazione del contributo

- anticipazione del 40% del contributo assegnato alla presentazione della relativa domanda corredata da un atto giuridicamente vincolante ovvero dalla delibera di approvazione del progetto e del finanziamento (eventuale cofinaziamento);

- ulteriore 50% alla dimostrazione di aver speso il 30% del costo del progetto;

- il restante 10% al colludo o certificazione fine lavori.

Priorità e criteri di selezione

-cofinanziamento;

- valutazione dell'efficacia dell'intervento/misura relativamente alla riduzione di emissioni inquinanti;

- inserimento dell'intervento/misura nella pianificazione della mobilità comunale/intercomunale.