§ 3.5.9 – L.R. 28 gennaio 1980, n. 12.
Norme per la promozione delle attività culturali ed educative, relative a manifestazioni espositive, convegni ed istituzioni culturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:28/01/1980
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità della legge.
Art. 2.  Contributi regionali.
Art. 3.  Programma regionale.
Art. 4.  Piano annuale di ripartizione dei contributi.
Art. 5.  Norma transitoria.
Art. 5 bis.  Norma transitoria per i contributi relativi al periodo 1° ottobre 1980 - 31 dicembre 1981.
Art. 5 ter.  Norma transitoria per i contributi relativi al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1982.
Art. 5 qua ter. Norma transitoria per i contributi relativi al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1983.
Art. 6.  Finanziamento.


§ 3.5.9 – L.R. 28 gennaio 1980, n. 12. [1]

Norme per la promozione delle attività culturali ed educative, relative a manifestazioni espositive, convegni ed istituzioni culturali.

(B.U. 7 febbraio 1980, n. 12).

 

Art. 1. Oggetto e finalità della legge.

     La Regione Toscana, in attuazione delle finalità previste negli artt. 3 e 4 del proprio statuto, in base all'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed in conformità col programma regionale di sviluppo, promuove direttamente e sostiene anche mediante l'erogazione di contributi le attività e le iniziative di promozione educativa e culturale svolte, senza fini di lucro, da enti, istituzioni, fondazioni, associazioni, comitati, società regionali o a prevalente partecipazione di Enti locali nonché da Enti locali o loro associazioni.

 

     Art. 2. Contributi regionali.

     La Regione Toscana, per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, eroga contributi ordinari, della durata massima triennale, anche in concorso con lo Stato e con gli Enti locali, a favore di attività espositive, convegnistiche e di istituzioni culturali, nel campo della produzione, della documentazione e della diffusione nelle discipline umanistiche, tecniche, scientifiche e artistiche.

 

     Art. 3. Programma regionale.

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, tenuto conto del programma regionale di sviluppo, approva, previo parere della Consulta regionale toscana dei beni e delle attività culturali, di cui alla L.R. n. 74 del 18-12-1979 (A.C.): «Norme per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive», e previa consultazione degli Enti locali, il programma di promozione delle attività culturali relative a manifestazioni espositive, convegni ed istituzioni culturali.

     Il programma regionale dispone per un arco pluriennale pari a quello del bilancio pluriennale della Regione e assume come riferimento finanziario le disponibilità recate da tale bilancio.

     Il programma è approvato entro il 31 dicembre di ogni anno con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta. L'approvazione annuale del programma è in funzione della scorrevolezza del bilancio pluriennale della Regione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, della L.R. 6-5-1977, n. 28. In sede di approvazione annuale è data peraltro facoltà di apportare modifiche alle disposizioni approvate con il programma dell'anno precedente che si intendono altrimenti rinnovate con la efficacia pluriennale di cui al precedente comma.

     Il programma è pubblicato a cura della Giunta sul «Bollettino Ufficiale» della Regione Toscana.

     Il programma contiene: l'analisi degli esiti conseguiti dall'attuazione del programma precedente; gli obiettivi e le priorità relative alle manifestazioni espositive, ai convegni ed alle attività delle istituzioni culturali; l'entità delle disponibilità finanziarie utilizzabili per i settori considerati e l'entità delle disponibilità stesse per le iniziative di particolare rilevanza regionale; l'entità delle disponibilità finanziarie relative alle spese di funzionamento delle istituzioni alle quali la Regione partecipa.

     Il programma favorirà il coordinamento fra proposte di iniziative omogenee e concorrenti avanzate dai soggetti previsti dall'art. 1, nonché progetti di iniziativa assunti a livello territoriale sovra comunale.

     Il programma in attuazione degli artt. 3 e 4 dello Statuto, comprende l'indicazione degli obiettivi e dei criteri relativi alle iniziative di:

     a) produzione culturale;

     b) documentazione, con finalità divulgative o educative destinate alle comunità locali intese a favorire il riequilibrio territoriale.

     Il programma stabilisce altresì:

     - per le iniziative di produzione e di documentazione le misure minime e massime del contributo, tenendo conto anche del prevedibile rapporto tra costi e benefici;

     - quei progetti di iniziativa regionale che per il loro rilievo rispetto al programma regionale di sviluppo, per il loro costo, e per la dimensione e la qualità delle strutture di ricerca necessarie, richiedono la stipulazione di convenzioni con le istituzioni culturali, singole o associate, che svolgono attività di produzione a livello scientifico, ovvero che richiedono la partecipazione della Regione negli organi o nella costituzione del proprio patrimonio.

     Per le manifestazioni espositive e i convegni di particolare rilevanza regionale il programma indica:

     - le sedi in rapporto: alle caratteristiche storiche delle diverse aree socio-culturali del territorio toscano; all'esistenza di istituzioni scientifiche e di competenze intellettuali qualificate che intervengono nel progetto; alla esistenza di strutture idonee a garantire il buon esito delle iniziative;

     - i progetti e le iniziative ai quali la Regione intende aderire;

     - i settori e le iniziative convegnistiche che, per la loro particolare importanza, richiedono una adeguata partecipazione di apporti specialistici e la pubblicazione dei risultati conseguenti.

 

     Art. 4. Piano annuale di ripartizione dei contributi.

     Per ottenere i contributi previsti dalla presente legge i soggetti di cui all'art. 1 devono presentare domanda.

     Le domande di contributo devono contenere:

     1) una relazione illustrativa del progetto di attività, dei suoi scopi e della sua rilevanza;

     2) un prospetto analitico dei costi presuntivi e l'indicazione delle risorse finanziarie di cui il soggetto richiedente dispone, comprensive degli altri eventuali contributi da parte di soggetti pubblici o privati;

     3) l'indicazione delle attrezzature, dell'organizzazione e di quanto è necessario per la realizzazione del progetto di attività;

     4) l'indicazione dei destinatari dell'attività e delle eventuali iniziative promozionali nei confronti del pubblico, nonché dell'eventuale collaborazione di altri enti o istituti nel caso di progetti di vasta area;

     5) l'indicazione del periodo di svolgimento dell'iniziativa e il calendario delle attività previste;

     6) l'indicazione delle caratteristiche del soggetto proponente, quali: la natura giuridica, lo statuto, il rapporto annuale delle attività svolte, la composizione degli organi, il bilancio annuale per la parte che si riferisce ai contributi richiesti;

     7) un rendiconto dell'attività svolta con precedenti contributi regionali e il relativo consuntivo finanziario.

     Le domande di contributo relative alle iniziative di particolare rilevanza regionale, previste nel programma regionale di cui all'art. 3 il cui svolgimento è previsto nell'anno successivo devono essere presentate dalla Giunta regionale entro il 15 settembre di ogni anno.

     Le domande di contributo per le iniziative diverse da quelle di cui al comma precedente il cui svolgimento è previsto nell'anno successivo, devono essere presentate al Comune in cui ha sede l'istituzione o nel cui territorio deve svolgersi l'iniziativa, entro il 15 giugno di ogni anno.

     I Comuni esprimono il proprio parere sulla conformità delle domande ricevute alle indicazioni del programma regionale di cui all'art. 3 e predispongono una proposta di piano di finanziamento con l'indicazione delle priorità tra i soggetti beneficiari.

     I Comuni trasmettono alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno le proposte ed i pareri di cui al comma precedente [2].

     La Giunta regionale, esaminati contestualmente e globalmente i progetti e le iniziative ammissibili al finanziamento, accertata la corrispondenza con il programma regionale di cui all'art. 3, formula una proposta di piano di ripartizione dei contributi in cui si specifica l'entità e la durata del contributo per ciascuna iniziativa.

     Il Consiglio regionale approva il piano di ripartizione dei contributi entro il 31 ottobre di ogni anno [3].

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può concedere con propria deliberazione contributi straordinari per attività culturali di particolare rilievo, le cui richieste siano state presentate per eccezionali motivi, adeguatamente documentati, oltre i termini, fermi restando i requisiti di ammissibilità e di compatibilità con il programma regionale.

 

     Art. 5. Norma transitoria.

     Per l'erogazione dei contributi relativi agli interventi da effettuare entro il 30 settembre 1980 non si applica l'art. 3 e l'art. 4, tranne che per il secondo comma di questo ultimo. Le domande di contributo devono essere presentate alla Giunta regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

     Il Consiglio regionale approva il piano di ripartizione dei contributi previsti dalla presente legge, relativo alle iniziative da effettuarsi entro il 30 settembre 1980, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Il programma regionale relativo agli interventi di cui all'art. 3 sarà approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Fino a che le Associazioni intercomunali non iniziano l'esercizio delle proprie funzioni, i Comuni trasmettono alla Giunta regionale entro il 30 aprile le domande di contributo secondo le modalità di cui all'art. 4, 4° comma.

     Fino all'entrata in vigore della L.R. n. 74 del 18-12-1979 (A.C.): «Norme per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive», il parere di cui al primo comma dell'art. 3 viene espresso dalla Consulta dei beni culturali.

 

     Art. 5 bis. Norma transitoria per i contributi relativi al periodo 1° ottobre 1980 - 31 dicembre 1981. [4]

     Le domande di contributo per le iniziative relative al periodo 1° ottobre 1980 - 31 dicembre 1981 devono essere presentate alla Giunta regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

     Per tali domande non si applicano gli artt. 3 e 4 tranne che per il primo e secondo comma di quest'ultimo.

     Il Consiglio regionale approva il programma regionale di cui all'art. 3 relativo al triennio 1981-83 entro tre mesi dall'approvazione del programma regionale di sviluppo.

 

     Art. 5 ter. Norma transitoria per i contributi relativi al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1982. [5]

     Le domande di contributo per le iniziative di particolare rilevanza regionale e le proposte di finanziamento predisposte dalle Associazioni intercomunali, ai sensi del quinto comma dell'art. 4, concernenti le attività relative al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1982, devono essere presentate alla Giunta regionale entro 75 giorni dalla pubblicazione del programma di promozione delle attività culturali relative a manifestazioni espositive, convegni ed istituzioni culturali per il triennio 1982-84 sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     Entro un mese da tale pubblicazione devono essere presentate al Comune in cui ha sede l'istituzione o nel cui territorio si intende svolgere l'iniziativa le domande di contributo per le iniziative diverse da quelle di particolare rilevanza regionale. Entro i successivi 15 giorni il Comune trasmette le domande all'Associazione intercomunale di cui fa parte, ai sensi della legge regionale 17 aprile 1979, n. 37, con proprio parere di conformità al programma regionale di promozione di cui al primo comma.

     Nel caso di Associazioni intercomunali che non abbiano iniziato l'esercizio delle proprie funzioni spetta ai Comuni delle aree corrispondenti trasmettere alla Giunta regionale entro la scadenza indicata nel primo comma le domande di contributo secondo le modalità di cui al quinto comma dell'art. 4.

     Per il programma regionale di promozione delle attività culturali, relative a manifestazioni espositive, convegni ed istituzioni culturali nel triennio 1982-84, mentre non è richiesto il parere della Consulta di cui all'art. 15 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11, saranno consultati da parte del Consiglio regionale, gli enti e organismi ivi indicati a partecipare o designare i membri della Consulta regionale toscana dei beni e delle attività culturali.

     Entro un mese dalla scadenza di cui al primo comma la Giunta regionale predispone il piano annuale di ripartizione dei contributi che propone al Consiglio per l'approvazione.

 

     Art. 5 quater. Norma transitoria per i contributi relativi al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1983. [6]

     Le domande di contributo per le iniziative di particolare rilevanza regionale, previste nel programma regionale di cui all'art. 3 della L.R. n. 12/80, devono essere presentate alla Giunta regionale entro il 31 ottobre 1982.

     Le domande di contributo per le iniziative diverse da quelle di cui al comma precedente devono essere presentate al Comune cui ha sede l'istituzione o nel cui territorio deve svolgersi l'iniziativa entro il 31 luglio 1982. Il Comune trasmette entro il 30 settembre con proprio parere motivato di conformità alle finalità ed al programma regionale di cui agli artt. 1 e 3 della L.R. n. 12/80 le domande di contributo all'associazione intercomunale di cui fa parte ai sensi della L.R. 17 aprile 1979, n. 37.

     L'associazione intercomunale predispone una proposta di piano di finanziamento con l'indicazione dell'ordine di priorità relativa ai soggetti beneficiari che trasmette entro il 31 ottobre alla Regione per l'approvazione.

     La Giunta regionale predispone il piano di ripartizione dei finanziamenti e lo trasmette al Consiglio regionale che l'approva entro il 31 dicembre 1982.

 

     Art. 6. Finanziamento.

     Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è provveduto con le risorse che si rendono disponibili nel bilancio 1980, in apposito capitolo da istituirsi con la denominazione «contributi per la promozione delle attività culturali ed educative relative a manifestazioni sportive, convegni ed istituzioni culturali (L.R. n. 77 del 19-12-1979) (A.C.)» con la soppressione del corrispondente capitolo 21200 del bilancio 1979.

     Al finanziamento per gli anni successivi al 1980 è provveduto con le singole leggi di bilancio.


[1] Legge abrogata dall’art. 13 della L.R. 29 giugno 2006, n. 27, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata e dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Il terzo e quarto comma del presente articolo sono stati così sostituiti con L.R. 9 febbraio 1981, n. 17. Il quinto e sesto comma del presente articolo già modificati con L.R. 9 febbraio 1981, n. 17, sono così sostituiti con L.R. 1 settembre 1988, n. 68, art. 2.

[3] Comma così sostituito con L.R. 9 febbraio 1981, n. 17, cit., art. 2.

[4] Articolo aggiunto con L.R. 9 febbraio 1981, n. 17, cit., art. 3.

[5] Articolo aggiunto con L.R. 14 dicembre 1981, n. 91, articolo unico (pubblicata nel B.U. 22 dicembre 1981, n. 67, parte prima).

[6] Articolo aggiunto con L.R. 19 luglio 1982, n. 59, articolo unico (pubblicata nel B.U. 27 luglio 1982, n. 42, parte prima).