§ 3.3.26 - L.R. 29 ottobre 1997, n. 78.
L.R. 31 agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale" e L.R. 17 luglio 1989, n. 45 "Norme per l'esercizio di funzioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale, ricerca scientifica
Data:29/10/1997
Numero:78


Sommario
Artt. 1. - 7. 
Art. 8.      1. L'art. 8 della L.R. 70/1994 è abrogato
Art. 9. 


§ 3.3.26 - L.R. 29 ottobre 1997, n. 78.

L.R. 31 agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale" e L.R. 17 luglio 1989, n. 45 "Norme per l'esercizio di funzioni in materia di orientamento professionale". Modifiche. [1]

(B.U. 5 novembre 1997, n. 40). [2]

 

Capo I

MODIFICHE DELLA L.R. 31 AGOSTO 1994, N. 70

 

     Artt. 1. - 7. [3]

 

     Art. 8.

     1. L'art. 8 della L.R. 70/1994 è abrogato [4].

     2. Fino al 31 dicembre 1997 restano operanti i Centri di interesse regionale già disciplinati dall'abrogato art. 8, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge [5].

     3. La Regione, fino e non oltre il termine fissato dal comma 2, potrà procedere ad affidare al C.I.R. Ulteriori interventi, in conformità con il vigente Piano regionale triennale per la formazione professionale.

 

Capo II

MODIFICHE DELLA L.R. 17 LUGLIO 1989, N. 45

"NORMA PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI IN MATERIA DI ORIENTAMENTO

PROFESSIONALE"

 

     Art. 9. [6]

 

 


[1] Come da errata corrige pubblicato sul B.U. n. 7 del 19 febbraio 1998.

[2] Legge abrogata dall’art. 33 della L.R. 26 luglio 2002, n. 32, a decorrere dalla data indicata dall’art. 33 della stessa L.R. 32/2002.

[3] Modificano ed integrano la 31 agosto 1994, n. 70.

[4] Come da errata corrige pubblicato sul B.U. n. 7 del 19 febbraio 1998.

[5] Come da errata corrige pubblicato sul B.U. n. 7 del 19 febbraio 1998.

[6] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 17 luglio 1989, n. 45.