§ 2.3.78 - L.R. 11 dicembre 2007, n. 66.
Servizi postali e di prossimità. Interventi di sostegno ai comuni disagiati.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:11/12/2007
Numero:66


Sommario
Art. 1.  Finalità e oggetto
Art. 2.  Centri multifunzionali
Art. 3.  Contributo regionale
Art. 4.  Contributo regionale per gli anni 2007 e 2008
Art. 5.  Norma finanziaria
Art. 6.  Clausola valutativa
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 2.3.78 - L.R. 11 dicembre 2007, n. 66. [1]

Servizi postali e di prossimità. Interventi di sostegno ai comuni disagiati.

(B.U. 14 dicembre 2007, n. 41)

 

Art. 1. Finalità e oggetto

1. La Regione favorisce il mantenimento e la diffusione di attività e servizi di prossimità nei territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione o cattivo funzionamento delle attività e dei servizi medesimi.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge:

a) promuove l’introduzione e lo sviluppo di forme innovative per lo svolgimento delle attività e dei servizi, e modalità di offerta improntate alla multifunzionalità;

b) sostiene i comuni che si associano per affrontare le situazioni di disagio delle comunità locali, che possono derivare da carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento delle attività e dei servizi, con particolare riguardo al servizio postale.

 

     Art. 2. Centri multifunzionali

1. Nei territori caratterizzati da rischi di marginalità economica e sociale, i comuni possono costituire centri multifunzionali, nei quali concentrare lo svolgimento di più attività e servizi, in particolare di servizi pubblici di sportello ai cittadini e di attività e servizi di prossimità, nel rispetto della vigente normativa che disciplina dette attività e servizi.

2. I servizi di prossimità attivabili nei centri multifunzionali di cui al comma 1 sono:

a) quelli erogati da soggetti privati ed essenziali per la vita delle comunità locali, di cui all’articolo 3, comma 3 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e l’attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani”);

b) quelli erogati da soggetti pubblici e privati e comunque utili per la vita delle comunità locali, quali i servizi di e-governement e telematici erogati tramite punti di accesso assistito, di riscossione delle entrate comunali, di tesoreria, ambientali, energetici, postali, artigianali, turistici, culturali, di volontariato ed altri.

3. Ai fini del comma 1, sono considerati territori caratterizzati da rischi di marginalità economica e sociale:

a) i territori montani dei comuni che, nella graduatoria di cui all’articolo 2 della l.r. 39/2004, risultano con indice del disagio superiore alla media regionale;

b) i territori nei quali possono essere costituiti empori polifunzionali ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

4. I comuni e gli altri soggetti pubblici interessati possono destinare risorse per la realizzazione, l’attivazione e il sostegno alle spese generali di funzionamento dei centri multifunzionali.

 

     Art. 3. Contributo regionale

1. La Regione attribuisce contributi per sostenere i comuni che si associano per assumere le iniziative di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b).

2. Con regolamento regionale sono stabiliti requisiti, condizioni e modalità per la concessione e la quantificazione dei contributi, nonché i casi e le modalità della loro revoca. Si osservano comunque i seguenti criteri:

a) il contributo è concesso alle aggregazioni di comuni nelle quali sono in corso forme associative costituite e operanti ai sensi della legislazione vigente, mediante le quali è effettuata la rilevazione delle situazioni di disagio di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), in cui versano i singoli territori comunali e sono individuate ed attuate per ciascuno di detti territori le iniziative per farvi fronte; la concessione può essere limitata alle aggregazioni costituite e operanti ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni);

b) i contributi sono concessi sulla base di espressa richiesta; può prescindersi da espressa richiesta per le forme associative di cui alla lettera a) che hanno conseguito l’incentivazione di cui alla l.r. 40/2001;

c) nella individuazione delle aggregazioni destinatarie dei contributi e nella quantificazione dei contributi medesimi si tiene conto, anche in modo differenziale per ciascun anno di concessione del contributo, di uno o più dei seguenti elementi, considerati singolarmente o in combinazione tra di loro:

1) dei territori che versano in situazioni di maggior disagio ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b), a tal fine preordinando criteri oggettivi di individuazione di detto disagio in relazione ai servizi e alle attività per i quali si riscontra carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento;

2) dei territori che versano in situazioni di maggior disagio ai sensi della l.r. 39/2004;

3) dei territori in cui sono attivati o si prevede che siano attivati i centri multifunzionali di cui all’articolo 2;

d) gli enti beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare una relazione sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti;

e) per l’individuazione dei casi di revoca e per la disciplina del relativo procedimento si provvede, per quanto applicabile in relazione alle finalità della presente legge e ai criteri indicati nelle lettere precedenti, in analogia e in connessione con quanto previsto dalla disciplina di cui alla l.r. 40/2001 e dai provvedimenti attuativi; in alternativa alla revoca può essere prevista la non corresponsione del contributo, in tutto o in parte, per gli anni successivi.

3. I contributi concessi sono utilizzati unicamente per le finalità previste dal presente articolo e sono cumulabili con quelli concessi ai sensi di altre disposizioni di legge.

4. Negli anni 2007, 2008 e 2009 i contributi sono concessi per far fronte alle situazioni di maggior disagio nella fruizione del servizio postale.

 

     Art. 4. Contributo regionale per gli anni 2007 e 2008

1. Per gli anni 2007 e 2008, per far fronte alle situazioni di maggior disagio verificatesi nella fruizione del servizio postale nei territori più svantaggiati, il contributo regionale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 3, è concesso, a domanda, ai singoli comuni, con le modalità e sulla base dei requisiti e delle condizioni  stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. La deliberazione della Giunta regionale è adottata osservando i seguenti criteri:

a) il contributo può essere richiesto dai comuni che si trovano in una delle seguenti situazioni:

1) avere nel proprio territorio un solo ufficio postale, di tipo marginale; per ufficio postale marginale si intende l’ufficio postale che, ai sensi della classificazione in uso di Poste Italiane Spa, è classificato “Cluster C” o considerato “modulare” ed è, anche per effetto della riorganizzazione della rete postale, ad orario ridotto;

2) avere territorio classificato montano ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di comunità montane) e presentare un indice di disagio postale presunto superiore al 30 per cento; per indice di disagio postale si intende la percentuale di uffici di cui al numero 1), localizzati nelle frazioni di un comune, calcolata sul numero complessivo degli uffici postali localizzati nel comune medesimo;

3) avere territorio classificato montano ai sensi della l.r. 82/2000 e presentare, nella graduatoria di cui all’articolo 2 della l.r. 39/2004, un indice del disagio pari o superiore alla media regionale;

4) pur non avendo territorio classificato montano, presentare un indice del disagio pari o superiore alla media regionale nella graduatoria di cui all’articolo 2 della l.r. 39/2004, e, inoltre, presentare un indice di disagio postale presunto superiore al 30 per cento;

b) il contributo è concesso a condizione che sia indicata l’effettiva sussistenza nel territorio di disagi nella fruizione del servizio postale e siano indicate le iniziative assunte o che si intendono assumere per farvi fronte;

c) le risorse sono attribuite in misura uguale per ogni comune che risponde ai requisiti e alle condizioni stabiliti; possono essere individuate la misura minima e massima del contributo concedibile e le eventuali correzioni del sistema di calcolo in relazione alle risorse disponibili. Se la misura minima non consente la concessione del contributo a tutti i comuni richiedenti, i contributi sono attribuiti, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, dando priorità anzitutto ai comuni che rientrano in ciascun gruppo indicato alla lettera a), nell’ordine ivi previsto; all’interno di ciascun gruppo, è data priorità ai comuni che hanno un indice di disagio postale maggiore e, tra questi, ai comuni che risultano con maggiori valori dell’indice del disagio di cui all’articolo 2 della l.r. 39/2004.

2. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente articolo è tenuto a presentare una relazione sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti, salvo che abbia già documentato, con la domanda di contributo, le iniziative e le spese già effettuate. Alla revoca del contributo si procede unicamente in caso di mancata presentazione della relazione. Si applica l’articolo 2, comma 3 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 31 (Disposizioni in materia di contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali). La mancata presentazione della relazione per il contributo del 2007 o la sua utilizzazione per finalità diverse comporta altresì l’impossibilità di accedere al contributo per l’anno 2008. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente comma.

 

     Art. 5. Norma finanziaria

1. Per l’attuazione degli articoli 3 e 4 della presente legge è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 annui per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009. 2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007/2009, annualità 2008 e 2009 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:

anno 2007

in diminuzione, unità previsionale di base (UPB) 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 300.000,00

in aumento, UPB 111 “Azioni di sistema regione-enti locali – Spese correnti”, per euro 300.000,00

anno 2008

in diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 300.000,00

in aumento, UPB 111 “Azioni di sistema regione-enti locali – Spese correnti”, per euro 300.000,00

anno 2009

in diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 300.000,00

in aumento, UPB 111 “Azioni di sistema regione-enti locali – Spese correnti”, per euro 300.000,00

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 6. Clausola valutativa

1. Al termine di ciascuna annualità di applicazione della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto che dà conto delle modalità attuative e dei risultati della legge stessa. In particolare detto rapporto contiene informazioni concernenti:

a) le richieste di contributo presentate e i contributi assegnati;

b) la tipologia di problematiche evidenziate nelle richieste;

c) le caratteristiche dei progetti finanziati.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Abrogata dall'art. 116 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68.