§ 2.1.53 - L.R. 1 settembre 1988, n. 70.
Trattamento economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:01/09/1988
Numero:70


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Comitato tecnico regionale della Cassa per il credito delle imprese artigiane.
Art. 3.  Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato.
Art. 4.  Commissioni consultive per il nulla osta all'apertura di esercizi commerciali e per il commercio ambulante.
Art. 5.  Trattamento di trasferta.
Art. 6.  Trattamento di missione.
Art. 7.  Liquidazione.
Art. 8.  Oneri.
Art. 9.  Norma finale.


§ 2.1.53 - L.R. 1 settembre 1988, n. 70.

Trattamento economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali.

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge disciplina l’indennità ed il rimborso spese, nonché il trattamento economico di missione per il presidente, i componenti ed i segretari dei seguenti organismi [1]:

     a) Comitato Tecnico regionale della Cassa per il credito delle Imprese Artigiane per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito artigiano effettuate ai sensi della legge 27 maggio 1952 n. 949 sull'Artigiancassa e successive modificazioni;

     b) Commissioni provinciali e Commissione regionale per l'artigianato, istituite ai sensi della L.R. 23-4-1988, n. 29;

     c) Commissione consultiva regionale per il nulla-osta all'apertura di esercizi commerciali e di grandi strutture di vendita, istituita ai sensi della legge statale 11-6-1971 n. 426;

     d) Commissione consultiva regionale per il commercio ambulante, istituita ai sensi della legge statale 19-5-1976, n. 398;

     e) Comitato tecnico consultivo, relativo alle fiere, mostre ed esposizioni istituito ai sensi dell'art. 1 della L.R. 10-3-87 n. 18, sono disciplinati dalla presente legge.

     2. Per i membri dei suddetti organismi che siano consiglieri regionali o dipendenti della Regione si provvede ai sensi, rispettivamente, della L.R. 13-6-1983, n. 49 della L.R. 6-9-73 n. 54 e successive modificazioni, del DPR 30-6-72 n. 748 e della legge 15-11-73 n. 734.

 

     Art. 2. Comitato tecnico regionale della Cassa per il credito delle imprese artigiane. [2]

     Ai membri ed al segretario del Comitato tecnico Regionale di cui al precedente articolo 1 lett. a), è attribuita un'indennità, per ogni giornata di seduta, fino ad un massimo di 48 sedute l'anno, nella misura di:

     - euro 29,00 per il Presidente;

     - euro 25,00 per gli altri membri ed il segretario.

 

     Art. 3. Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato. [3]

     Ai membri ed al Segretario delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato di cui al precedente art. 1 lett. b) è attribuita una indennità, per ogni giornata di seduta, fino ad un massimo di 48 sedute l'anno, nella misura di:

     - euro 25,00 per il Presidente;

     - euro 20,00 per gli altri membri ed il segretario.

 

     Art. 4. Commissioni consultive per il nulla osta all'apertura di esercizi commerciali e per il commercio ambulante. [4]

     [Ai membri delle Commissioni di cui all'art. 1, lettere c) e d), e del Comitato di cui alla lettera e), è attribuita una indennità per ogni giornata di seduta, fino ad un massimo di 15 sedute l'anno, nella misura di:

     - L. 60.000 per il Presidente;

     - L. 50.000 per gli altri membri.]

 

     Art. 5. Trattamento di trasferta.

     Ai componenti gli organismi di cui all'art. 1, che risiedono in Comune diverso da quello sede dell'organismo di competenza spetta, quando si rechino alle sedute del proprio organismo, un trattamento economico di trasferta equiparato a quello corrisposto ai dirigenti regionali.

     Ai componenti di cui al comma precedente è altresì corrisposto un rimborso delle spese di viaggio secondo la normativa della L.R. n. 54 del 6-9-73 e successive modificazioni.

 

     Art. 6. Trattamento di missione.

     Ai componenti e ai segretari degli organismi di cui all'art. 1, che per ragioni del loro ufficio si recano fuori dalla sede presso la quale sono nominati, compete il trattamento di missione, secondo la normativa della L.R. n. 54 del 6-9-73 e successive modificazioni.

     La missione deve essere autorizzata dal Presidente degli organismi di cui all'art. 1.

     Per i membri invece che siano Consiglieri regionali o dipendenti dalla Regione e dallo Stato, si provvede ai sensi rispettivamente della L.R. 4-2- 1972 n. 4, della L.R. del 6-9-73 n. 54 e successive modificazioni e del D.P.R. 30-6-72 n. 748.

 

     Art. 7. Liquidazione.

     Alla liquidazione delle indennità di cui alla presente legge provvede periodicamente la Giunta regionale sulla base di appositi prospetti sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione e/o Comitato medesimo.

 

     Art. 8. Oneri.

     1. (Omissis).

     2. (Omissis).

     3. Agli oneri per i successivi esercizi sarà fatto fronte con legge di bilancio.

 

          Art. 9. Norma finale.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la L.R. 19-7-82, n. 60.

     Le indennità ed il rimborso spese previste dalla presente legge per le Commissioni provinciali e Commissione regionale per l'artigianato di cui al punto b) del precedente art. 1 decorrono dalla entrata in vigore della L R. n. 29 del 23-4-88 relativa alle Commissioni provinciale e regionale per l'artigianato.


[1] Alinea così sostituito dall'art. 53 della L.R. 27 luglio 2007, n. 40.

[2] Articolo così modificato dall'art. 54 della L.R. 27 luglio 2007, n. 40.

[3] Articolo modificato dall'art. 55 della L.R. 27 luglio 2007, n. 40 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 88.

[4] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 27 luglio 2007, n. 40.