§ 5.3.304 - L.R. 7 novembre 1997, n. 40.
Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997 - [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:07/11/1997
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Variazioni all'entrata del bilancio della Regione.
Art. 2.  Variazioni alla spesa del bilancio della Regione.
Art. 3.  Integrazione Fondo sanitario.
Art. 4.  Corresponsione contributi ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.
Art. 5.  Rideterminazione della spesa relativa a rimborso di anticipazione.
Art. 6.  Riduzione di spese prefissate.
Art. 7.  Rimodulazione spese pluriennali.
Art. 8.  Progetti di utilità collettiva.
Art. 9.  Rideterminazione di contributi in favore di consorzi di difesa.
Art. 10. 
Art. 11.  Interventi per la zootecnia.
Art. 12.  Variazioni all'entrata e alla spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.
Art. 13.  Soppressione di norma.
Art. 14.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 5.3.304 - L.R. 7 novembre 1997, n. 40.

Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997 - Assestamento. Modifica dell'articolo 49 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

(G.U.R. 12 novembre 1997, n. 62).

 

Art. 1. Variazioni all'entrata del bilancio della Regione.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "A".

 

     Art. 2. Variazioni alla spesa del bilancio della Regione.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "B".

 

     Art. 3. Integrazione Fondo sanitario.

     1. La quota del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - a carico della Regione per l'anno finanziario 1997 prevista in lire 2.638.287 milioni con l'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1997, n. 14 è incrementata di lire 436.000 milioni e si iscrive al capitolo 41724.

     2. Al relativo onere, quantificato in lire 436.000 milioni, si fa fronte con le disponibilità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (capitolo 3742).

 

     Art. 4. Corresponsione contributi ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

     1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione provvede alla corresponsione sino al 31 dicembre 1997 dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive aggiunte e modificazioni.

     2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 100.000 milioni che si iscrive al capitolo 48629.

     3. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68; superi il finanziamento autorizzato con il comma 2.

     4. Agli oneri previsti dal presente articolo si provvede con parte delle disponibilità di cui al capitolo 21160 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997.

 

     Art. 5. Rideterminazione della spesa relativa a rimborso di anticipazione.

     1. La spesa relativa al rimborso dell'anticipazione da parte dei fondi ex articolo 38 dello Statuto regionale a favore dei fondi extra-regionali, di cui all'articolo 14 della legge regionale 16 marzo 1992, n. 4 e successive modifiche e integrazioni, prevista in lire 330.000 milioni per l'anno 1997 (capitolo 91701) è rideterminata negli importi indicati a fianco di ciascuno degli anni appresso indicati:

     - 1997 lire 103.422 milioni

     - 1998 lire  10.000 milioni

     - 1999 lire  10.000 milioni

     - 2000 lire 206.578 milioni

     2. La spesa di cui al comma 1 per gli anni successivi al 1997 è posta a carico dei fondi ordinari della Regione e trova riscontro, quanto a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, nel bilancio pluriennale della Regione - codice 2001.

 

     Art. 6. Riduzione di spese prefissate.

     1. Per l'esercizio finanziario 1997 le spese autorizzate dalle leggi regionali appresso elencate sono ridotte degli importi indicati a fianco di ciascuna di esse:

 

 

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                 Normativa                   Importi    Capitolo

                                               in

                                             milioni

                                             di lire

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l.r. 26/1988 e successive modifiche ed       3.000       56305 [*]

      integrazioni

l.r. 85/1995, artt. 3 - 16 e successive      5.000       33716

      modifiche ed integrazioni

l.r. 85/1995, artt. 5 - 16 e successive      5.000       33717

      modifiche ed integrazioni

l.r. 85/1995, artt. 3 - 16 e successive      4.000       73758

      modifiche ed integrazioni

l.r. 85/1995, artt. 5 - 16 e successive      7.000       73759

      modifiche ed integrazioni

l.r. 85/1995, artt. 6 - 16 e successive      5.000       73760

      modifiche ed integrazioni

l.r. 85/1995, artt. 8 - 16 e successive      8.000       73761

      modifiche ed integrazioni

l.r. 85/1995, artt. 3 - 16 e successive      9.000       73902

      modifiche ed integrazioni

l.r. 85/1995, artt. 5 - 16 e successive      7.000       73903

      modifiche ed integrazioni

l.r. 85/1995, artt. 8 - 16 e successive      8.000       73904

      modifiche ed integrazioni

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     Art. 7. Rimodulazione spese pluriennali.

     1. La spesa di cui alla legge regionale 23 maggio 1991, n. 32 (capitolo 55630) così come rimodulata con successive leggi regionali è rideterminata come segue:

     - capitolo 55630 - 1997 lire 1.500 milioni

     - capitolo 55630 - 1998 lire   687 milioni

 

     Art. 8. Progetti di utilità collettiva.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, l'ulteriore spesa di lire 50.000 milioni che si iscrive al capitolo 33720.

 

     Art. 9. Rideterminazione di contributi in favore di consorzi di difesa.

     1. Per l'esercizio finanziario 1997 la spesa autorizzata dall'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta dell'importo di lire 5.500 milioni (capitolo 15715).

 

     Art. 10. [1]

 

     Art. 11. Interventi per la zootecnia.

     1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 16.000 milioni per il pagamento delle somme dovute dalle aziende unità sanitarie locali della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti, in quanto affetti da tubercolosi, brucellosi, leucosi e altre malattie infettive e diffusive, negli anni 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 nonché per la corresponsione per gli stessi anni del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nell'attività di risanamento.

     2. All'onere di lire 16.000 milioni derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante le disponibilità del capitolo 21257 (Fondi globali) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 (codice 1015).

 

     Art. 12. Variazioni all'entrata e alla spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

     1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte, rispettivamente, le variazioni di cui alle annesse tabelle "C" e "D".

 

     Art. 13. Soppressione di norma.

     1. Il comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, è soppresso.

 

     Art. 14.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

Tabelle.

(Omissis)

 

 


[*] Numero di capitolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.R. 6 dicembre 1997, n. 69.

[1] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.