§ 5.3.277 - L.R. 16 marzo 1992, n. 4.
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 della Regione siciliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:16/03/1992
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione dell'entrata.
Art. 2.  Stato di previsione della spesa - Disposizioni generali.
Art. 3.  Elenchi.
Art. 4.  Variazioni di bilancio.
Art. 5.  Fondi C.E.E.
Art. 6.  Zone terremotate.
Art. 7.  Disposizioni relative alla Presidenza della Regione.
Art. 8.  Disposizioni relative all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 9.  Disposizioni relative all'Amministrazione del bilancio e delle finanze.
Art. 10.  Disposizioni relative all'Amministrazione del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
Art. 11.  Disposizioni relative all'Amministrazione della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Art. 12.  Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale.
Art. 13.  Mutui.
Art. 14.  Anticipazioni.
Art. 15.  Totale generale del bilancio annuale.
Art. 16.  Bilancio pluriennale.
Art. 17.  Quadro generale riassuntivo.
Art. 18.  Azienda delle foreste demaniali.
Art. 19.  Annessi.
Art. 20.  Entrata in vigore.


§ 5.3.277 - L.R. 16 marzo 1992, n. 4.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 della Regione siciliana.

(G.U.R. n. 15 del 17 marzo 1992).

 

Art. 1. Stato di previsione dell'entrata.

     1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B e C annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonché il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1992 giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

     2. E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 2. Stato di previsione della spesa - Disposizioni generali.

     1. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati ad impegnare e pagare le spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1992, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

 

     Art. 3. Elenchi.

     1. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nello elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.

     2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche, sono descritte nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa.

     3. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso allo stato di previsione della spesa.

     4. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso allo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 4. Variazioni di bilancio.

     1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni di bilancio compensative fra i capitoli 21252 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine), 60759 (Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti) e 60760 (Fondo di riserva per la revisione dei prezzi contrattuali), in relazione ad accertate inderogabili necessità.

     2. Le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche, si applicano altresì per l'integrazione della dotazione del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 21252), qualora non sia possibile provvedere a norma del precedente comma.

     3. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1992, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

     4. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato altresì:

     a) ad istituire nuovi capitoli di entrata e di spesa nell'ambito della rubrica «fondo sanitario regionale» dell'Assessorato regionale della sanità, in relazione a nuove assegnazioni connesse con l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     b) ad iscrivere nei capitoli di spesa del Fondo sanitario regionale le somme che affluiranno ai pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 5. Fondi C.E.E.

     1. I contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale su programmi o progetti della Regione, sovvenzioni ed abbuoni di interessi o loro equivalente nel caso di mutui a tasso agevolato, di cui al capitolo 4754 dell'entrata ed al corrispondente capitolo 60766 della spesa, vengono destinati, dopo l'emissione dell'ordine di pagamento da parte del Fondo medesimo, con deliberazione della Giunta regionale, alle Amministrazioni regionali individuando, ai fini della conseguente utilizzazione, nei limiti dei relativi contributi affluiti al predetto conto corrente, gli ulteriori programmi o progetti.

     2. In dipendenza di quanto previsto dal precedente comma l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede con propri decreti alle connesse variazioni di bilancio.

     3. Al trasferimento a favore degli enti locali e loro consorzi dei contributi concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale su progetti o programmi presentati dagli stessi enti provvede la Presidenza della Regione con mandati diretti, corredati dalla documentazione comprovante l'avvenuto versamento da parte del Ministero del tesoro nel conto corrente intrattenuto dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato.

     4. I contributi di cui al precedente comma sono iscritti ad appositi capitoli di entrata e di spesa.

     5. I contributi concessi dal Fondo sociale europeo a favore della Regione siciliana per il finanziamento di attività di formazione professionale, di cui al capitolo 3521 dell'entrata ed al corrispondente capitolo 21260 della spesa, vengono, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, iscritti ad appositi capitoli di spesa, mediante prelevamento dal predetto capitolo 21260, dopo l'effettivo versamento nella cassa regionale.

     6. I contributi comunitari concessi dalla C.E.E. per il coofinanziamento del Programma operativo plurifondo della Regione siciliana, di cui al quadro comunitario di sostegno attuativo del Regolamento (C.E.E.) n. 2052/88, vengono destinati su richiesta del Presidente della Regione, secondo quanto deliberato dalla Giunta regionale, con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze, al finanziamento dei progetti, compresi nel programma operativo medesimo, per i quali sia verificata la pronta erogabilità della spesa.

     7. La Regione siciliana elabora, propone ed attua i programmi o i progetti di cui ai commi precedenti previo parere della Commissione permanente per l'esame delle questioni concernenti l'attività delle comunità europee.

 

     Art. 6. Zone terremotate.

     1. Il Fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, di cui al cap. 60784, viene utilizzato mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa operativi, con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, in relazione alle necessità di erogazione ed in attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 433.

 

     Art. 7. Disposizioni relative alla Presidenza della Regione.

     1. Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 5 sono abrogati.

 

     Art. 8. Disposizioni relative all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

     1. La spesa autorizzata per l'anno 1992 per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni, già posta a carico dei fondi di cui all'articolo 38 dello Statuto, è posta a carico dei fondi ordinari della Regione.

     2. La spesa autorizzata per gli anni 1992 e 1993 per le finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni, già posta a carico dei fondi di cui all'art. 38 dello Statuto, è posta a carico dei fondi ordinari della Regione ed è così rideterminata: 1992 lire 150.000 milioni, 1993 lire 337.500 milioni e 1994 lire 346.000 milioni.

 

     Art. 9. Disposizioni relative all'Amministrazione del bilancio e delle finanze.

     1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, l'ammontare del fondo destinato alla contrattazione triennale dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il periodo 1991-1993, è stabilito in lire 300.000 milioni, di cui lire 200.000 milioni a carico dell'esercizio 1992 e lire 100.000 milioni a carico dell'esercizio 1993.

     2. La spesa autorizzata dal precedente comma a carico dell'esercizio 1992 è iscritta al capitolo 21262.

 

     Art. 10. Disposizioni relative all'Amministrazione del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

     1. Per le finalità dell'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1992 il limite ventennale d'impegno di lire 700 milioni che si iscrive al capitolo 74603.

 

     Art. 11. Disposizioni relative all'Amministrazione della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

     1. Le spese autorizzate dall'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, sono rideterminate, per il periodo 1992-1994, negli importi sotto indicati:

 

 

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                                             ANNI

Capitoli            1992                     1993                1994

                                        (milioni di lire)

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75230           10.000                 10.000          10.000

75231            3.000                  3.000           4.000

 

 

     Art. 12. Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 1992, con riferimento agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e del reddito medio pro-capite.

     2. Gli Assessori regionali, entro sessanta giorni dalla approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta, determinano la spesa dei singoli capitoli concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.

     3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione determina la spesa per i cantieri di lavoro per un importo pari al 50 per cento dello stanziamento previsto.

     4. Copia della delibera di ripartizione territoriale dei fondi è trasmessa alla Commissione bilancio della Assemblea regionale entro il termine di dieci giorni dalla sua adozione.

 

     Art. 13. Mutui.

     1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a contrarre mutui della durata massima di anni sei con la protrazione massima di anni cinque per l'ammontare complessivo di lire 9.750 miliardi in ragione di lire 3.250 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

     2. La somministrazione dei mutui è subordinata alle effettive necessità di cassa della Regione.

     3. Gli oneri per l'ammortamento dei mutui e per il pagamento dei relativi interessi e spese, di cui lire 211.088 milioni, lire 844.350 milioni e lire 1.266.525 milioni, previsti rispettivamente per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.07 «Oneri finanziari e rimborso prestiti».

     4. L'autorizzazione alla contrazione dei mutui per gli anni 1992 e 1993, disposta dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 1991, n. 6, e dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 19, è annullata.

 

     Art. 14. Anticipazioni.

     1. E' autorizzata l'anticipazione di lire 1.400.000 milioni, da effettuare mediante regolazione contabile nelle scritture, a valere sui fondi extraregionali per la copertura finanziaria dei seguenti oneri:

     a) lire 487.500 milioni per quota parte del fondo sanitario di parte corrente a carico della Regione accantonata nell'apposita voce del fondo globale cap. 21257;

     b) lire 912.500 milioni per quota parte del disavanzo finanziario presunto relativo ai fondi di cui allo art. 38 dello Statuto regionale.

     2. Il rimborso dell'anticipazione di cui al precedente comma sarà effettuato, mediante regolazione contabile nelle scritture, entro il triennio 1993-1995 quanto a lire 487.500 milioni a carico dei fondi ordinari della Regione, di cui lire 200.000 milioni nel 1994 e lire 287.500 milioni nel 1995 e quanto a lire 912.500 milioni a carico dei fondi di cui all'art. 38 dello Statuto regionale di cui lire 317.500 milioni nel 1993, lire 517.500 milioni nel 1994 e lire 77.500 milioni nel 1995.

 

     Art. 15. Totale generale del bilancio annuale.

     1. E' approvato in lire 27.798.594 milioni il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1992.

 

     Art. 16. Bilancio pluriennale.

     1. E' approvato in lire 74.012.417 milioni il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 1992-1994.

     2. Nel bilancio pluriennale le dotazioni finanziarie di ciascun progetto sono vincolanti ai fini della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi compatibili con il progetto stesso.

     3. Eventuali modifiche alle dotazioni previste per ciascun progetto devono individuare contestualmente i progetti da cui vengono corrispondentemente detratte le risorse.

     4. Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 1992-1994 derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso del triennio medesimo.

 

     Art. 17. Quadro generale riassuntivo.

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992 e per il triennio 1992-1994 con i relativi allegati.

 

     Art. 18. Azienda delle foreste demaniali.

     1. E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1992 e per il triennio 1992-1994, allegato al bilancio della Regione (appendice n. 1).

 

     Art. 19. Annessi.

     1. A termine e per gli effetti dell'articolo 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è approvato l'elenco dei capitoli aggiunti al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1992 (annesso n. 1).

     2. Alla presente legge è allegato «l'indice cronologico degli atti» (annesso n. 2) e lo «schema di classificazione delle entrate e delle spese del bilancio della Regione» (annesso n. 3).

 

     Art. 20. Entrata in vigore.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1992.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.