Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 16/03/1992 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Stato di previsione dell'entrata. |
Art. 2. Stato di previsione della spesa - Disposizioni generali. |
Art. 3. Elenchi. |
Art. 4. Variazioni di bilancio. |
Art. 5. Fondi C.E.E. |
Art. 6. Zone terremotate. |
Art. 7. Disposizioni relative alla Presidenza della Regione. |
Art. 8. Disposizioni relative all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste. |
Art. 9. Disposizioni relative all'Amministrazione del bilancio e delle finanze. |
Art. 10. Disposizioni relative all'Amministrazione del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione. |
Art. 11. Disposizioni relative all'Amministrazione della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca. |
Art. 12. Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale. |
Art. 13. Mutui. |
Art. 14. Anticipazioni. |
Art. 15. Totale generale del bilancio annuale. |
Art. 16. Bilancio pluriennale. |
Art. 17. Quadro generale riassuntivo. |
Art. 18. Azienda delle foreste demaniali. |
Art. 19. Annessi. |
Art. 20. Entrata in vigore. |
§ 5.3.277 - L.R. 16 marzo 1992, n. 4.
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 della Regione siciliana.
(G.U.R. n. 15 del 17 marzo 1992).
Art. 1. Stato di previsione dell'entrata.
1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B e C annesse al
2. E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.
Art. 2. Stato di previsione della spesa - Disposizioni generali.
1. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati ad impegnare e pagare le spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1992, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).
Art. 3. Elenchi.
1. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della
2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'articolo 9, secondo comma, della
3. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, primo comma, della
4. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della
Art. 4. Variazioni di bilancio.
1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni di bilancio compensative fra i capitoli 21252 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine), 60759 (Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti) e 60760 (Fondo di riserva per la revisione dei prezzi contrattuali), in relazione ad accertate inderogabili necessità.
2. Le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della
3. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1992, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.
4. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato altresì:
a) ad istituire nuovi capitoli di entrata e di spesa nell'ambito della rubrica «fondo sanitario regionale» dell'Assessorato regionale della sanità, in relazione a nuove assegnazioni connesse con l'attuazione della
b) ad iscrivere nei capitoli di spesa del Fondo sanitario regionale le somme che affluiranno ai pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata.
Art. 5. Fondi C.E.E.
1. I contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale su programmi o progetti della Regione, sovvenzioni ed abbuoni di interessi o loro equivalente nel caso di mutui a tasso agevolato, di cui al capitolo 4754 dell'entrata ed al corrispondente capitolo 60766 della spesa, vengono destinati, dopo l'emissione dell'ordine di pagamento da parte del Fondo medesimo, con deliberazione della Giunta regionale, alle Amministrazioni regionali individuando, ai fini della conseguente utilizzazione, nei limiti dei relativi contributi affluiti al predetto conto corrente, gli ulteriori programmi o progetti.
2. In dipendenza di quanto previsto dal precedente comma l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede con propri decreti alle connesse variazioni di bilancio.
3. Al trasferimento a favore degli enti locali e loro consorzi dei contributi concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale su progetti o programmi presentati dagli stessi enti provvede la Presidenza della Regione con mandati diretti, corredati dalla documentazione comprovante l'avvenuto versamento da parte del Ministero del tesoro nel conto corrente intrattenuto dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato.
4. I contributi di cui al precedente comma sono iscritti ad appositi capitoli di entrata e di spesa.
5. I contributi concessi dal Fondo sociale europeo a favore della Regione siciliana per il finanziamento di attività di formazione professionale, di cui al capitolo 3521 dell'entrata ed al corrispondente capitolo 21260 della spesa, vengono, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, iscritti ad appositi capitoli di spesa, mediante prelevamento dal predetto capitolo 21260, dopo l'effettivo versamento nella cassa regionale.
6. I contributi comunitari concessi dalla C.E.E. per il coofinanziamento del Programma operativo plurifondo della Regione siciliana, di cui al quadro comunitario di sostegno attuativo del Regolamento (C.E.E.) n. 2052/88, vengono destinati su richiesta del Presidente della Regione, secondo quanto deliberato dalla Giunta regionale, con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze, al finanziamento dei progetti, compresi nel programma operativo medesimo, per i quali sia verificata la pronta erogabilità della spesa.
7. La Regione siciliana elabora, propone ed attua i programmi o i progetti di cui ai commi precedenti previo parere della Commissione permanente per l'esame delle questioni concernenti l'attività delle comunità europee.
Art. 6. Zone terremotate.
1. Il Fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, di cui al cap. 60784, viene utilizzato mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa operativi, con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, in relazione alle necessità di erogazione ed in attuazione della
Art. 7. Disposizioni relative alla Presidenza della Regione.
1. Gli articoli 1 e 2 della
Art. 8. Disposizioni relative all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.
1. La spesa autorizzata per l'anno 1992 per le finalità di cui all'articolo 1 della
2. La spesa autorizzata per gli anni 1992 e 1993 per le finalità di cui all'art. 3 della
Art. 9. Disposizioni relative all'Amministrazione del bilancio e delle finanze.
1. Ai sensi dell'articolo 9 della
2. La spesa autorizzata dal precedente comma a carico dell'esercizio 1992 è iscritta al capitolo 21262.
Art. 10. Disposizioni relative all'Amministrazione del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
1. Per le finalità dell'articolo 14 della
Art. 11. Disposizioni relative all'Amministrazione della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
1. Le spese autorizzate dall'articolo 2 della
------------------------------------------------------------------ |
ANNI |
Capitoli 1992 1993 1994 |
(milioni di lire) |
------------------------------------------------------------------ |
75230 10.000 10.000 10.000 |
75231 3.000 3.000 4.000 |
Art. 12. Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, n. 4, della
2. Gli Assessori regionali, entro sessanta giorni dalla approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta, determinano la spesa dei singoli capitoli concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.
3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione determina la spesa per i cantieri di lavoro per un importo pari al 50 per cento dello stanziamento previsto.
4. Copia della delibera di ripartizione territoriale dei fondi è trasmessa alla Commissione bilancio della Assemblea regionale entro il termine di dieci giorni dalla sua adozione.
Art. 13. Mutui.
1. Ai sensi dell'articolo 18 della
2. La somministrazione dei mutui è subordinata alle effettive necessità di cassa della Regione.
3. Gli oneri per l'ammortamento dei mutui e per il pagamento dei relativi interessi e spese, di cui lire 211.088 milioni, lire 844.350 milioni e lire 1.266.525 milioni, previsti rispettivamente per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.07 «Oneri finanziari e rimborso prestiti».
4. L'autorizzazione alla contrazione dei mutui per gli anni 1992 e 1993, disposta dall'articolo 13, comma 1, della
Art. 14. Anticipazioni.
1. E' autorizzata l'anticipazione di lire 1.400.000 milioni, da effettuare mediante regolazione contabile nelle scritture, a valere sui fondi extraregionali per la copertura finanziaria dei seguenti oneri:
a) lire 487.500 milioni per quota parte del fondo sanitario di parte corrente a carico della Regione accantonata nell'apposita voce del fondo globale cap. 21257;
b) lire 912.500 milioni per quota parte del disavanzo finanziario presunto relativo ai fondi di cui allo art. 38 dello Statuto regionale.
2. Il rimborso dell'anticipazione di cui al precedente comma sarà effettuato, mediante regolazione contabile nelle scritture, entro il triennio 1993-1995 quanto a lire 487.500 milioni a carico dei fondi ordinari della Regione, di cui lire 200.000 milioni nel 1994 e lire 287.500 milioni nel 1995 e quanto a lire 912.500 milioni a carico dei fondi di cui all'art. 38 dello Statuto regionale di cui lire 317.500 milioni nel 1993, lire 517.500 milioni nel 1994 e lire 77.500 milioni nel 1995.
Art. 15. Totale generale del bilancio annuale.
1. E' approvato in lire 27.798.594 milioni il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1992.
Art. 16. Bilancio pluriennale.
1. E' approvato in lire 74.012.417 milioni il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 1992-1994.
2. Nel bilancio pluriennale le dotazioni finanziarie di ciascun progetto sono vincolanti ai fini della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi compatibili con il progetto stesso.
3. Eventuali modifiche alle dotazioni previste per ciascun progetto devono individuare contestualmente i progetti da cui vengono corrispondentemente detratte le risorse.
4. Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 1992-1994 derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso del triennio medesimo.
Art. 17. Quadro generale riassuntivo.
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992 e per il triennio 1992-1994 con i relativi allegati.
Art. 18. Azienda delle foreste demaniali.
1. E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1992 e per il triennio 1992-1994, allegato al bilancio della Regione (appendice n. 1).
Art. 19. Annessi.
1. A termine e per gli effetti dell'articolo 17 della
2. Alla presente legge è allegato «l'indice cronologico degli atti» (annesso n. 2) e lo «schema di classificazione delle entrate e delle spese del bilancio della Regione» (annesso n. 3).
Art. 20. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1992.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.