Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.3 edilizia |
Data: | 10/07/1953 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54 e per la durata di trentacinque anni, l'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere ulteriori impegni, ai sensi della L.R. 12 aprile [...] |
Art. 2. L'Assessore per i lavori pubblici formula un piano di ripartizione delle somme stanziate ai sensi del precedente art. 1, da sottoporsi all'approvazione della Giunta regionale. |
Art. 3. Quando particolari condizioni lo consiglino, nel quadro delle finalità della legge 12 aprile 1952, n. 12, anche ai fini di un acceleramento dell'attuazione della legge stessa, l'Assessore per i [...] |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 5. Gli alloggi da costruire ai sensi della legge 12 aprile 1952, n 12 e della presente legge non possono avere più di quattro vani oltre la cucina e gli altri accessori. Può essere consentita la [...] |
Art. 6. (Omissis) |
Art. 7. (Omissis) |
Art. 8. E' data facoltà al Governo della Regione di emanare ulteriori norme integrative e regolamentari eventualmente necessarie. |
Art. 9. (Omissis) |
Art. 10. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 4.3.14 - L.R. 10 luglio 1953, n. 38.
Integrazioni e modifiche alla L.R. 12 aprile 1952, n. 12, per la costruzione di alloggi per le categorie più disagiate.
(G.U.R. 11 luglio 1953, n. 37).
A decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54 e per la durata di trentacinque anni, l'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere ulteriori impegni, ai sensi della
A decorrere dall'esercizio 1954-55 e dall'esercizio 1955-56 e per la rispettiva durata di 35 anni, l'autorizzazione di cui al comma precedente è ulteriormente aumentata di 100 milioni per ciascun esercizio.
L'Assessore per i lavori pubblici formula un piano di ripartizione delle somme stanziate ai sensi del precedente art. 1, da sottoporsi all'approvazione della Giunta regionale.
Tale piano ha carattere integrativo di quello approvato ai sensi dell'art. 5 della
E' data facoltà all'Assessore per i lavori pubblici di ammettere gli enti ed istituti interessati al contributo durante il corrente esercizio finanziario, anche in relazione agli stanziamenti di cui all'art. 1 e di autorizzare l'immediato inizio delle costruzioni salva la decorrenza del pagamento del contributo, da determinarsi, col decreto assessoriale di concessione in rapporto all'esercizio finanziario da cui avrà inizio la spesa.
I beneficiari che non siano pronti per l'attuazione del programma di costruzione ammesso a contributo nel piano già approvato ai sensi della
Quando particolari condizioni lo consiglino, nel quadro delle finalità della
In ogni caso gli assegnatari dovranno avere i requisiti prescritti dalla
(Omissis) [1].
In ogni caso enti e cooperative non possono essere ammessi a contributo per programmi edilizi che fruiscano di altri contributi statali o regionali [1]a.
(Omissis) [2].
Gli alloggi da costruire ai sensi della
In aggiunta ai suddetti vani di abitazione è ammessa la costruzione nel piano terreno o nel piano seminterrato di locali per l'esercizio dell'attività artigiana da parte degli assegnatari degli alloggi.
La locazione semplice o con patto di futura vendita di tali locali segue le condizioni dei vani di abitazione. Qualora non risultino fra gli assegnatari richieste per tali locali è consentito il fitto a favore di artigiani estranei all'assegnazione degli alloggi.
(Omissis) [3].
(Omissis) [4].
E' data facoltà al Governo della Regione di emanare ulteriori norme integrative e regolamentari eventualmente necessarie.
(Omissis) [5].
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] Comma abrogato con art. 18
[1]1a Il presente comma deve ritenersi abrogato per effetto dell'abrogazione del comma precedente disposta dall'art. 18 della
[2] Articolo abrogato per effetto dell'art. 8
[3] Modifica art. 8
[4] Modifica art. 9
[5] Norma finanziaria.