§ 3.12.83 – L.R. 9 maggio 1986, n. 23.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 4 agosto 1978, n. 26 e 6 maggio 1981, n. 96 e nuove norme in materia di commercio. Provvedimenti per il [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 commercio
Data:09/05/1986
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Contributi per le spese di formazione dei piani comunali.
Art. 2.  Comuni minori.
Art. 3.  Adozione del piano comunale.
Art. 4.  Misura dei contributi.
Art. 5.  Procedure.
Art. 6.  Contributo per l'adeguamento dei piani esistenti.
Art. 7.  Commissari ad acta.
Art. 8.  Soggetti beneficiari.
Art. 9.  Programmi di investimento e misure di intervento.
Art. 10.  Tasso di interesse.
Art. 11.  Forme di garanzia.
Art. 12.  Finanziamenti per iniziative di piccole dimensioni.
Art. 13.  Locazione finanziaria agevolata in favore di piccole e medie imprese commerciali.
Art. 14.  Compenso per la gestione del fondo per il credito a medio termine.
Art. 15.  Fondo di garanzia.
Art. 16.  Fondo per la concessione del contributo in conto interessi.
Art. 17.  Comitato per il credito di esercizio.
Art. 18.  Contributi sugli interessi in favore dei consorzi di garanzia-fidi.
Art. 19.  Contributi per la commercializzazione dei prodotti agrumicoli ed ortofrutticoli.
Art. 20.  Limite di funzionamento.
Art. 21.  Istituzione di centri commerciali all'ingrosso.
Art. 22.  Finanziamenti per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso.
Art. 23.  Competenza in materia di assistenza tecnica e formazione professionale.
Art. 24.  Comitato consultivo per il commercio.
Art. 25.  Gettone di presenza ai componenti.
Art. 26.  Abrogazione di norme.
Art. 27.  Integrazione della commissione regionale per la formazione professionale.
Art. 28.  Vendite straordinarie e di liquidazione.
Art. 29.  Orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio.
Art. 30.  Festività.
Art. 31.  Disposizioni in materia di turni delle farmacie.
Art. 32.  Contributi in conto capitale.
Art. 33.  Vincolo di destinazione.
Art. 34.  Procedure per la concessione dei contributi.
Art. 35.  Programmi.
Art. 36.  Finanziamenti e contributi.
Art. 37.  Procedure.
Art. 38.  Turismo sociale.
Art. 39.  Provvidenze per la S.p.a. A.I.D. di Catania.
Art. 40.  Anticipazione Cassa integrazione guadagni.
Art. 41.  Disposizioni finanziarie.
Art. 42.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana


§ 3.12.83 – L.R. 9 maggio 1986, n. 23.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 4 agosto 1978, n. 26 e 6 maggio 1981, n. 96 e nuove norme in materia di commercio. Provvedimenti per il credito alla cooperazione.

(G.U.R. n. 23 del 10 maggio 1986).

Titolo I

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 4 agosto 1978, n. 26 e 6 maggio 1981, n. 96

Capo I

Programmazione urbanistica commerciale

 

Art. 1. Contributi per le spese di formazione dei piani comunali.

     L'art. 2 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Comuni minori.

     I comuni con popolazione inferiore e cinquemila abitanti, non classificati a stazioni di cura, soggiorno e turismo, possono limitare i propri piani al riordino territoriale della rete commerciale interna ed al riequilibrio fra domanda ed offerta, con possibilità di inserire esercizi del medio dettaglio specializzato aventi superficie di vendita non superiore a mq. 400.

 

     Art. 3. Adozione del piano comunale.

     Il piano di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale diviene esecutivo con l'adozione da parte del consiglio comunale, sentita la commissione comunale per il commercio.

     Il piano è trasmesso all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

 

     Art. 4. Misura dei contributi.

     L'art. 3 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 è così sostituito:

     (Omissis).

     I contributi di cui al presente articolo sono concessi ai comuni che provvederanno all'adozione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale entro il 31 dicembre 1987.

     Per finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il triennio 1986-1988, la complessiva spesa di lire 22.000 milioni, da ripartire in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1986, lire 5.000 milioni per l'anno 1987 e lire 12.000 milioni per l'anno 1988.

 

     Art. 5. Procedure.

     Gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 sono così sostituiti:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Contributo per l'adeguamento dei piani esistenti.

     L'art. 6 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Commissari ad acta.

     I comuni debbono procedere all'affidamento dell'incarico per la redazione del piano entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge, ed entro il 31 dicembre 1987 alla sua adozione.

     Trascorsi i termini di cui al comma precedente, l'Assessore regionale per gli enti locali, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, procede alla nomina di commissari ad acta che provvedono, entro trenta giorni, in caso di mancato affidamento dell'incarico, ed entro novanta giorni in caso di mancata adozione del piano, agli adempimenti necessari, sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Capo II

Finanziamento di impianto

 

     Art. 8. Soggetti beneficiari.

     L'art. 8 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, già modificato con l'art. 40 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è così sostituito:

     (Omissis)

 

     Art. 9. Programmi di investimento e misure di intervento.

     L'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, già modificato con l'art. 41 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è così sostituito:

     (Omissis).

     Per le imprese che fruiscano di finanziamento agevolato anche per la quota di scorte ai sensi del presente articolo non è consentito il cumulo con le altre agevolazioni regionali per il credito di esercizio di cui agli articoli 47 e seguenti della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche.

     Il fondo di rotazione a gestione separata di cui al primo comma è ulteriormente incrementato di lire 20.000 milioni.

     Per le finalità di cui al comma precedente, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 20.000 milioni.

 

     Art. 10. Tasso di interesse.

     Il primo e il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 sono così sostituiti:

     (Omissis).

 

     Art. 11. Forme di garanzia.

     Il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, già modificato con l'art. 42 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è così sostituito:

     (Omissis).

     I consorzi di garanzia collettiva di cui alla lett. d sono quelli costituiti ai sensi del titolo quarto della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96.

 

     Art. 12. Finanziamenti per iniziative di piccole dimensioni.

     L'art. 45 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, già modificato con l'art. 25 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, è così sostituito:

     (Omissis).

     La misura del tasso di interesse stabilita con il presente articolo si applica alle operazioni contrattualmente perfezionate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 13. Locazione finanziaria agevolata in favore di piccole e medie imprese commerciali.

     Il fondo di rotazione di cui all'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 è incrementato, nel triennio 1986-1988, di lire 22.000 milioni da destinare esclusivamente a interventi per operazioni di locazione finanziaria agevolata di beni mobili ed immobili in favore delle piccole e medie imprese commerciali di cui all'art. 8 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, come per ultimo modificato con l'art. 8 della presente legge.

     Detto stanziamento è utilizzato per la concessione, da parte del comitato amministrativo di cui all'art. 10 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, di finanziamenti in favore di società di locazione finanziaria operanti in Sicilia, a partecipazione maggioritaria di aziende e/o istituti di credito, che effettuino operazioni di locazione finanziaria agevolata di beni mobili ed immobili in favore di piccole e medie imprese commerciali ubicate nel territorio della Regione siciliana.

     I prestiti di cui al precedente comma sono concessi per una durata non superiore a cinque anni, al tasso annuo del 6 per cento comprensivo di ogni onere accessorio e spese, e in misura non superiore al 60 per cento dell'ammontare delle singole operazioni di leasing agevolato.

     Su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il comitato regionale per il credito ed il risparmio determinerà le altre caratteristiche e modalità dei suddetti prestiti, i criteri preferenziali da seguire nella scelta delle società da finanziare nonché quelli di riparto dello stanziamento di cui al primo comma, i settori merceologici di destinazione, i tipi di operazione di locazione finanziaria effettuabili con il concorso del prestito e l'entità minima delle riduzioni da apportare ai canoni dei contratti di locazione perfezionati con l'intervento del fondo, fermo restando che il 60 per cento dell'ammontare delle singole operazioni di leasing deve essere regolato al predetto tasso del 6 per cento.

     L'intervento del fondo per le suddette operazioni non potrà in nessun caso superare l'importo di lire 200 milioni.

     Le agevolazioni per le operazioni di leasing di cui al presente articolo non sono cumulabili con nessun'altra agevolazione nazionale o regionale ivi comprese quelle di cui agli articoli 9 e seguenti della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni.

     Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il triennio 1986-1988, la complessiva spesa di lire 22.000 milioni da ripartire in ragione di lire 6.000 milioni per l'anno 1986, lire 8.000 milioni per l'anno 1987 e lire 8.000 milioni per l'anno 1988.

     Per gli anni successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 14. Compenso per la gestione del fondo per il credito a medio termine.

     A partire dall'esercizio 1986 il compenso annuo da attribuire all'IRFIS per i costi fissi e quelli proporzionali di mantenimento e potenziamento della struttura operativa del fondo di rotazione di cui all'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, è commisurato ad una aliquota dell'1,50 per cento sulle dotazioni finanziarie del fondo stesso, fissate per legge, quali risulteranno al 31 dicembre 1986, e ad una aliquota dello 0,75 per cento sull'ammontare dell'importo complessivo delle operazioni di credito al commercio effettuate ai sensi della precitata legge, nonché delle operazioni di cui all'art. 13 della presente legge, da calcolarsi sull'importo totale delle somme erogate per mutui dall'inizio dell'attività del fondo alla chiusura di ciascun esercizio, al netto dei rientri effettivamente riscossi verificatisi nello stesso periodo in conto capitale.

Capo III

Credito di esercizio

 

     Art. 15. Fondo di garanzia.

     Il primo comma dell'art. 47 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 è così sostituito:

     (Omissis).

     Al fondo per la concessione del contributo in conto interessi di cui al primo comma dell'art. 49 della medesima legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, affluirà, per l'esercizio per l'esercizio 1986, un conferimento, in misura paritaria tra i due istituti di credito, di lire 16.000 milioni, da prelevarsi dal fondo di garanzia per effetto della riduzione disposta con il primo comma del presente articolo.

     Nella prima applicazione della presente legge, al fondo per la concessione del contributo in conto interessi affluiranno altresì gli interessi maturati alla data di entrata in vigore della presente legge sul fondo di garanzia di cui al primo comma del presente articolo.

     Il fondo per la concessione del contributo in conto interessi di cui ai due precedenti commi è inoltre incrementato, per il biennio 1987-1988, di lire 29.000 milioni.

     Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata, per il biennio 1987-1988, la complessiva spesa di lire 29.000 milioni, da ripartire in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1987 e di lire 19.000 milioni per l'anno 1988.

     Per gli anni successivi, la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 16. Fondo per la concessione del contributo in conto interessi.

     Al primo comma dell'art. 49 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, sono soppresse le parole: «nella misura del 12 per cento annuo».

     Il secondo comma dell'art. 49 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 17. Comitato per il credito di esercizio.

     Presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è costituito un comitato, presieduto dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, di cui fanno parte:

     - il direttore regionale dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;

     - il dirigente coordinatore del settore commercio del medesimo Assessorato;

     - un rappresentante del Banco di Sicilia;

     - un rappresentante della Cassa di Risparmio V.E.;

     - un rappresentante di ciascuna delle tre organizzazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale;

     - un funzionario con qualifica di dirigente designato dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

     Detti componenti durano in carica tre anni.

     Il comitato viene nominato con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, I'artigianato e la pesca.

     Detto comitato propone all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, I'artigianato e la pesca i criteri di concessione del credito di esercizio, garantendone comunque l'accesso ad ogni tipo di attività commerciale; assicura una equilibrata ripartizione territoriale delle agevolazioni sulla base degli iscritti al registro delle ditte commerciali presso le camere di commercio di ciascuna provincia; procede a consuntivo ad una valutazione della produttività del sistema di intervento adottato.

     L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sulla base delle proposte di cui al comma precedente, emana il relativo decreto, che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     Ai componenti il comitato spetta un compenso nella misura che sarà determinata con delibera della Giunta regionale.

     Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 10 milioni.

     Per gli anni successivi, la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 18. Contributi sugli interessi in favore dei consorzi di garanzia-fidi. [1]

     [In favore dei consorzi di garanzia fidi costituiti, ai sensi degli articoli 82 e seguenti della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, tra i soggetti di cui all'art. 8 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, come per ultimo modificato con l'art. 8 della presente legge, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi per concorso sugli interessi delle operazioni finanziarie in modo da ridurre il costo delle operazione stesse del 5 per cento.

     Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, per il triennio 1986-1988, la complessiva spesa di lire 5.000 milioni, da ripartire in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1986, lire 1.500 milioni per l'anno 1987 e lire 2.500 milioni per l'anno 1988.

     Per gli anni successivi, la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.]

 

     Art. 19. Contributi per la commercializzazione dei prodotti agrumicoli ed ortofrutticoli.

     Per consentire l'integrale soddisfacimento delle istanze di cui all'art. 3 della legge regionale 26 luglio 1985, n. 27, già presentate entro il 31 dicembre 1982, relative a concorsi interessi su prestiti di esercizio, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

Capo IV

Centri commerciali al dettaglio

 

     Art. 20. Limite di funzionamento.

     Per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, è soppresso il limite di finanziamento previsto al primo comma dell'art. 16 della medesima legge.

     Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il triennio 1986-1988, la complessiva spesa di lire 39.450 milioni, da ripartire in ragione di lire 8.500 milioni per l'anno 1986, lire 10.000 milioni per l'anno 1987 e lire 20.950 milioni per l'anno 1988.

     Per gli anni successivi, la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Capo V

Centri commerciali all'ingrosso

 

     Art. 21. Istituzione di centri commerciali all'ingrosso.

     L'art. 18 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 è così sostituito:

     (Omissis).

     Per le finalità di cui al comma precedente, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a richiedere l'integrazione dello studio in corso di realizzazione, in applicazione dell'art. 20 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85.

 

     Art. 22. Finanziamenti per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso.

     L'art. 19 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 è così sostituito:

     (Omissis).

     Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il triennio 1986-1988, la spesa di lire 39.950 milioni, da ripartire in ragione di lire 1.950 milioni per l'anno 1986, lire 8.000 milioni per l'anno 1987 e lire 30.000 milioni per l'anno 1988.

     Per gli anni successivi, la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Capo VI

Ulteriore modifiche alla legge regionale 4 agosto 1978, n. 26

 

     Art. 23. Competenza in materia di assistenza tecnica e formazione professionale.

     L'art. 21 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 è cosi sostituito:

     (Omissis).

     Art. 24. Comitato consultivo per il commercio.

     La lett. g dell'art. 3 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 37 già modificato con l'art. 24 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, è così sostituita:

     g) (Omissis).

 

     Art. 25. Gettone di presenza ai componenti.

     L'art. 7 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 37, già modificato con l'art. 30 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 26. Abrogazione di norme.

     Gli articoli 31 e 33 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 sono abrogati.

 

     Art. 27. Integrazione della commissione regionale per la formazione professionale.

     L'art. 32 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 è così sostituito:

     (Omissis).

 

Titolo II

     Vendita straordinaria, orari e festività e prevenzione di atti di vandalismo o criminalità

Capo I

Disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione e norme in materia di orari e di festività

 

     Art. 28. Vendite straordinarie e di liquidazione. [2]

 

     Art. 29. Orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio. [3]

 

     Art. 30. Festività. [4]

 

     Art. 31. Disposizioni in materia di turni delle farmacie.

     Il secondo e il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 5 luglio 1978, n. 15 e successive modificazioni sono abrogati.

     Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 5 luglio 1978, n. 15 siccome sostituito dall'art. 1 della legge regionale 30 marzo 1984, n. 47, sono così sostituiti:

     (Omissis).

Capo II

   Provvidenze per la prevenzione di atti di vandalismo o di criminalità

 

     Art. 32. Contributi in conto capitale.

     Ai soggetti titolari di imprese commerciali di cui all'art. 8 della legge regionale 4 agosto 1978 n. 26, come per ultimo modificato con l'art. 8 della presente legge, per le opere di allarme e per tutte quelle da servire, comprese quelle murarie, alla prevenzione di atti di vandalismo o di criminalità, nonché per l'acquisto di apparecchiature, sono concessi contributi in conto capitale.

     Il contributo è accordato nella misura del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

 

     Art. 33. Vincolo di destinazione.

     Le opere e le attrezzature di cui al precedente articolo sono soggette al vincolo della destinazione produttiva per almeno cinque anni, a decorrere dalla data di concessione del contributo.

     L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del contributo concesso ed il recupero delle somme liquidate.

 

     Art. 34. Procedure per la concessione dei contributi.

     Il contributo di cui all'art. 32 è concesso dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, sulla base di documentata istanza, corredata da un progetto tecnico, da un piano finanziario dell'opera per la quale si chiede il contributo e da una relazione illustrativa dalla quale la validità economica della iniziativa.

     Al fine dell'applicazione del precedente comma, presso ciascuna camera di commercio viene istituita dalla giunta camerale una commissione formata da un rappresentante per ciascuna delle associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative, dal segretario generale e dal presidente della stessa Camera di commercio, che la presiede.

     Le funzioni istruttorie sono demandate alle stesse Camere di commercio e dovranno svolgersi entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

     Le Camere di commercio competenti per territorio, nell'espletamento dei predetti compiti, possono avvalersi di tecnici esperti in materia, la cui utilizzazione dovrà essere motivata e comunicata all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

     Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1986-88: con riferimento al primo comma, la complessiva spesa di lire 22.450 milioni, da ripartire in ragione di lire 7.500 milioni per l'anno 1986, lire 7.450 milioni per l'anno 1987 e lire 7.500 milioni per l'anno 1988; con riferimento al terzo comma, la complessiva spesa di lire 140 milioni, da ripartire in ragione di lire 40 milioni per l'anno 1986, lire 50 milioni per l'anno 1987 e lire 50 milioni per l'anno 1988.

     Gli stanziamenti complessivi annui di cui al precedente comma sono ripartiti fra le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione in proporzione al numero delle imprese commerciali iscritte nei registri degli esercenti il commercio e nei registri delle ditte tenuti dalle Camere di commercio, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

     Sulle operazioni compiute, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono tenute a presentare all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca rendiconti, secondo le vigenti norme sulla contabilità.

Titolo III

Provvedimenti per il credito alla cooperazione.

 

     Art. 35. Programmi.

     Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, alle cooperative regolarmente costituite in Sicilia sono concesse le agevolazioni, previste ai successivi articoli, finalizzate all'attuazione dei programmi di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

 

     Art. 36. Finanziamenti e contributi.

     Le agevolazioni di cui al precedente articolo consistono in:

     a) finanziamenti al tasso di interesse del 4 per cento, in misura idonea a sostenere gli oneri necessari per la realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo, tenendo conto anche della capacità futura di autofinanziamento e della previsione di puntuale rimborso da parte della cooperativa richiedente;

     b) contributi a fondo perduto, in misura non superiore a tre volte l'ammontare del capitale sottoscritto da ciascuna cooperativa, a sostegno dell'avviamento, dopo la realizzazione dei programmi.

     I finanziamenti di cui alla lett. a non possono, in ogni caso, superare l'importo massimo di lire 5.000 milioni ed hanno una durata massima di anni 20 di cui due di preammortamento. Alla spesa programmata per la realizzazione dei progetti può essere aggiunta, nel limite del 20 per cento degli investimenti fissi, quella relativa alla formazione delle scorte necessarie.

     Le cooperative che intendono beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge devono sottoscrivere un capitale sociale non inferiore a lire 4 milioni per ciascun socio, di cui il 50 per cento deve essere versato all'atto della richiesta di finanziamento e la parte rimanente entro il termine massimo di anni due.

     Trova applicazione quanto previsto all'art. 16, primo e secondo comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

     I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono garantiti da privilegio e/o ipoteca sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio. Nessuna garanzia di qualsiasi altra natura deve essere richiesta per i finanziamenti richiesti a norma della presente legge.

     Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di gestione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC).

     La Regione concede una fidejussione aggiuntiva al privilegio e/o ipoteca sugli immobili, sugli impianti, e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili, nonché sui beni immateriali sino a 20 per cento del valore stimato del complesso aziendale da rilevare, per un massimo di lire 1.000 milioni, a favore dell'IRCAC, per rendere possibile il finanziamento di cui alla lettera a, alle cooperative che intendono beneficiare della suddetta legge nel caso di differenza fra il valore stimato e la richiesta della cooperativa acquirente, anche nel caso di superamento del tetto di lire 5.000 milioni [5].

 

     Art. 37. Procedure.

     Le agevolazioni di cui ai due precedenti articoli sono concesse dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), il quale è autorizzato ad utilizzare, per le finalità di cui alla lett. a del precedente articolo, le disponibilità finanziarie residue di cui alle leggi regionali 5 agosto 1982, n. 86 e 12 agosto 1980, n. 83 per le finalità di cui alla lett. b dello stesso articolo, il fondo di rotazione di cui all'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive integrazioni è incrementato per il 1986 della somma di lire 2.000 milioni.

     Per gli anni successivi, la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Titolo IV

Norme finali

 

     Art. 38. Turismo sociale.

     Il fondo di cui all'art. 6 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 è soppresso.

     Le somme di detto fondo già ripartite tra gli organismi di turismo sociale alla data del 31 dicembre 1985 rimangono assegnate agli stessi a titolo di contributo straordinario.

     Della restante quota del fondo non ripartita, la somma di lire 100 milioni è assegnata all'Associazione Social Turismo (ASSOTUR) di Palermo, a titolo di contributo straordinario.

 

     Art. 39. Provvidenze per la S.p.a. A.I.D. di Catania.

     In attesa del perfezionamento del provvedimento di intervento della Cassa integrazione guadagni richiesto in favore di 43 dipendenti della S.p.a. A.I.D. di Catania, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere a titolo di anticipazione una indennità giornaliera, pari al 70 per cento della indennità spettante a carico della Cassa integrazione guadagni, ai lavoratori aventi diritto, per il periodo 8 aprile 19856 luglio 1985; per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di lire 115 milioni.

     Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, previsto dal decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

     Per la liquidazione delle indennità di cui al primo comma si applicano le disposizioni e le modalità previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61.

 

     Art. 40. Anticipazione Cassa integrazione guadagni.

     L'indennità di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 17 è concessa anche ai lavoratori disponibili di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 501.

     Alla lett. f, primo comma, dell'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 17, le parole «31 dicembre 1984» sono sostituite con le parole :

     (Omissis).

 

     Art. 41. Disposizioni finanziarie.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 205.115 milioni per il triennio 1986-88, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio medesimo, progetto 03.15: «Centri commerciali - Aiuti per la rete commerciale», per lire 165 mila milioni, e progetto 07.09 «Attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati alla emergenza», per lire 40.115 milioni.

     All'onere di lire 55.115 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1986, si provvede, quanto a lire 7.165 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 47.950 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 42.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 25 marzo 1996, n. 9.

[3] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28.

[4] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28.

[5] Comma aggiunto con art. 55 L.R. 1 settembre 1993, n. 25, successivamente così modificato con art. 11, L.R. 9 giugno 1994, n. 27 e art. 5, L.R. 10 gennaio 1995, n. 6.